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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

Il fermo amministrativo dell'auto (art. 86 D.P.R. 602/1973)

Chi non paga una cartella si vede iscrivere il fermo sull'auto: non gliela portano via, ma non può più circolare né venderla senza che il vincolo lo segua. Prima dell'iscrizione arriva un preavviso con trenta giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o dimostrare che il veicolo serve per lavorare; dopo, il fermo si cancella solo con il saldo o con un provvedimento del giudice. Circolare con l'auto ferma costa migliaia di euro, la patente e il veicolo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Dopo 60 giorni dalla cartella l'agente della riscossione può disporre il fermo; prima notifica un preavviso con 30 giorni per pagare, poi iscrive al PRA senza altro avviso (art. 86 D.P.R. 602/1973).
  • Niente fermo se nei 30 giorni si dimostra che il veicolo è strumentale all'impresa o alla professione.
  • Circolare con l'auto ferma: 1.984-7.937 euro, revoca della patente, confisca (art. 214 c. 8 CdS).
  • Rateizzazione: blocca i nuovi fermi, non cancella quelli iscritti; cancellazione solo a saldo, gratuita.
  • Ricorso al giudice del debito (tributario, lavoro, pace) per cartella non notificata, prescrizione, pagamento, strumentalità.

Come funziona e come si evita

Art. 86, commi 1-3, D.P.R. 602/1973 — Fermo di beni mobili registrati

«Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

FaseChe cosa succedeChe cosa fare
Cartella notificata, 60 giorni scaduti (art. 50)Il debito è esigibile; l'agente può iscrivere fermi e ipoteche e pignorarePagare, rateizzare, o impugnare la cartella nei termini
Preavviso di fermo30 giorni; poi iscrizione al PRA senza altro avvisoPagare; presentare la rateizzazione (blocca l'iscrizione); istanza di strumentalità con documenti; sospensione legale ex L. 228/2012 per prescrizione, pagamento, sgravio; ricorso
Fermo iscrittoIl veicolo non può circolare né essere radiato; vendita di fatto impossibile; annotazione visibile in visuraPagamento integrale e cancellazione; revoca per strumentalità; ricorso con sospensiva
Circolazione con veicolo fermoSanzione da 1.984 a 7.937 euro, revoca della patente, confisca, rimozione (art. 214 c. 8 CdS)Nessuna deroga: non circolare
Rateizzazione in corsoNessun nuovo fermo o ipoteca; procedure esecutive estinte con la prima rata; i fermi già iscritti restano fino al saldoPagare le rate; decadenza con 8 rate non pagate; chiedere la cancellazione a saldo
Pagamento integrale o annullamentoProvvedimento di revoca e cancellazione al PRA d'ufficio, senza costiVerificare con visura PRA

Il fermo è la misura cautelare più usata dalla riscossione perché costa poco e colpisce un bene di uso quotidiano: non comporta lo spossessamento, ma il divieto di circolazione e l'impossibilità pratica di vendere. Vale per ogni debito affidato all'agente, dalle imposte alle multe ai contributi, senza soglie minime. Il preavviso è l'unico momento in cui la legge consente di evitarlo con la prova della strumentalità, riservata ai veicoli che servono all'attività di impresa o professionale (non a chi usa l'auto per andare al lavoro come dipendente); la rateizzazione presentata nei trenta giorni impedisce l'iscrizione (art. 19, c. 1-quater), ma se il fermo è già iscritto la prima rata non lo cancella. Le somme piccole meritano la stessa attenzione: la giurisprudenza non riconosce, in modo uniforme, un limite di proporzionalità.

Ricorso, cancellazione, casi particolari

  1. Giudice: il fermo (e il preavviso, secondo la giurisprudenza consolidata) si impugna davanti al giudice del debito sottostante: corte di giustizia tributaria per i tributi entro 60 giorni (art. 19 lett. e-ter D.Lgs. 546/1992; ricorso tributario), giudice del lavoro per i contributi, giudice di pace o tribunale con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per multe e sanzioni; se il preavviso riguarda debiti di natura diversa, ricorsi separati.
  2. Motivi: cartella o atto presupposto mai notificati (il fermo diventa il primo atto utile per contestarli); prescrizione maturata dopo la notifica della cartella (cinque anni per multe, contributi e tributi locali secondo l'orientamento prevalente, dieci per le imposte erariali accertate); pagamento o sgravio; strumentalità del veicolo; mancanza del preavviso; veicolo di un terzo o venduto con data certa anteriore; per i debiti previdenziali, l'estratto di ruolo.
  3. Sospensione: istanza al giudice con il ricorso; sospensione legale della riscossione con dichiarazione all'agente entro 60 giorni dal preavviso per pagamento, prescrizione, sgravio o sospensione giudiziale (guida); istanza di autotutela all'ente creditore.
  4. Cancellazione: dopo il pagamento integrale, la rottamazione perfezionata o la sentenza favorevole, l'agente emette la revoca e provvede d'ufficio alla cancellazione al PRA, senza costi, da verificare con visura; con la rateizzazione la cancellazione arriva solo a saldo, salvo rinuncia dell'agente.
  5. Casi particolari: auto cointestata (il fermo colpisce la quota ma blocca il veicolo), leasing e noleggio (il fermo si iscrive sul bene del proprietario, non dell'utilizzatore debitore), veicolo demolito o esportato (cancellazione con la prova), erede e coobbligato, definizioni agevolate che sospendono le misure cautelari.

Il fermo fiscale non va confuso con il fermo amministrativo del veicolo come sanzione accessoria del codice della strada (art. 214 CdS, per esempio per guida senza casco o per gravi violazioni), che è disposto dalla polizia e ha regole proprie (guida), né con il pignoramento dell'auto da parte di un creditore privato (guida). Il rimedio più semplice resta la prevenzione: leggere la cartella nei 60 giorni, rateizzare o impugnare, e non lasciare che i preavvisi si accumulino, perché dopo il fermo l'agente può passare al pignoramento del veicolo e degli altri beni.

Domande frequenti

Ho ricevuto il preavviso di fermo per una cartella di 900 euro: mi bloccano davvero l'auto?

Sì, se non fa nulla entro 30 giorni. Il preavviso (art. 86, c. 2, D.P.R. 602/1973) avverte che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, il fermo sarà iscritto al PRA senza altra comunicazione; la legge non prevede un importo minimo, per cui anche per debiti modesti il fermo è possibile, e la sproporzione tra debito e valore del veicolo è contestata solo da parte della giurisprudenza. Le mosse: pagare; chiedere la rateizzazione (fino a 84 rate su semplice richiesta nel 2026), la cui presentazione impedisce l'iscrizione del fermo; dimostrare all'agente, nel termine, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o professionale (per esempio un furgone da lavoro o l'auto di un agente di commercio), con documenti; oppure, se la cartella non le è mai stata notificata o il credito è prescritto, impugnare il preavviso davanti al giudice competente per quel debito. Non ignori il preavviso: dopo l'iscrizione il fermo si cancella solo con il pagamento integrale.

Ho iscritto il fermo ma devo usare l'auto per andare al lavoro: che cosa rischio se circolo?

Molto. Chi circola con un veicolo sottoposto a fermo, o consente che altri vi circolino, è punito con la sanzione amministrativa da 1.984 a 7.937 euro, con la revoca della patente e la confisca del veicolo (art. 214, c. 8, del codice della strada, richiamato dall'art. 86, c. 3): la polizia rimuove il mezzo e lo affida a un depositario. Non esistono deroghe per il tragitto casa-lavoro. L'unico modo per usare l'auto è far cancellare il fermo: pagando per intero (la cancellazione al PRA avviene d'ufficio e senza costi), oppure ottenendo dall'agente della riscossione la revoca per strumentalità se il veicolo è indispensabile all'attività d'impresa o professionale (non al semplice pendolarismo), oppure con una sentenza che annulli il fermo o accerti l'estinzione del debito. La rateizzazione impedisce nuovi fermi ma non cancella quello già iscritto: resta fino al saldo.

Davanti a quale giudice si impugna il fermo e con quali motivi?

Dipende dal debito sottostante, perché il fermo è un atto della riscossione che segue la natura del credito: per tributi e sanzioni tributarie, la corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (art. 19, c. 1, lett. e-ter, D.Lgs. 546/1992, che rende impugnabile il fermo e, per la giurisprudenza, anche il preavviso); per i contributi previdenziali, il giudice del lavoro; per multe stradali e sanzioni amministrative, il giudice di pace o il tribunale con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). I motivi tipici sono la mancata notifica della cartella o dell'avviso presupposto, la prescrizione del credito (cinque anni per multe e contributi, il termine proprio per i tributi) maturata dopo la cartella, il pagamento, la strumentalità del veicolo, l'omissione del preavviso, il fermo iscritto su un veicolo di un terzo o dopo la vendita. Con il ricorso si chiede la sospensione; senza sospensione il fermo resta efficace.

Ho pagato tutto: come tolgo il fermo e posso vendere l'auto?

Con il pagamento integrale l'agente della riscossione emette il provvedimento di revoca e provvede d'ufficio alla cancellazione al PRA, senza costi per il debitore (per le revoche dal 2020, con l'abolizione del bollo dal 2021); conviene chiedere copia del provvedimento e verificare con una visura PRA che l'annotazione sia stata cancellata, perché fino ad allora il veicolo risulta vincolato. Con la rateizzazione, invece, il fermo resta iscritto fino al saldo dell'ultima rata (il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive iniziate, ma non i fermi e le ipoteche già iscritti). Vendere un'auto con il fermo è possibile solo formalmente: l'acquirente compra un veicolo che non può circolare e il vincolo lo segue, per cui nessuno la compra e la vendita per eludere il fermo espone a responsabilità. Se l'auto è stata venduta prima dell'iscrizione ma il passaggio è stato trascritto dopo, l'acquirente contesta il fermo provando la data certa della vendita.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
  • Cartelle e riscossioneChiedere la sospensione della riscossioneLa sospensione legale (art. 1 c. 537-544 L. 228/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2026 e poi trasfusa nell'art. 120 D.Lgs. 33/2025: entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto cautelare o esecutivo, a pena di decadenza, il debitore presenta all'agente della riscossione, anche online, una dichiarazione documentata che gli atti dell'ente o la cartella sono stati interessati da: a) prescrizione o decadenza del credito anteriore alla data in cui il ruolo è reso esecutivo, b) sgravio dell'ente creditore, c) sospensione amministrativa dell'ente, d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento totale o parziale in un giudizio senza l'agente, e) pagamento fatto all'ente prima della formazione del ruolo; l'agente sospende subito ogni iniziativa sulle partite indicate e trasmette entro 10 giorni all'ente, che risponde al debitore con PEC o raccomandata confermando lo sgravio o la legittimità del debito; se l'ente non risponde entro 220 giorni dalla dichiarazione, le partite sono annullate di diritto e l'agente è discaricato, salvo che i motivi siano diversi da quelli dell'elenco o vi sia sospensione o sentenza non definitiva; la dichiarazione non è ripetibile e la reiterazione non sospende; documenti falsi: sanzione dal 100 al 200% con minimo 258 euro oltre al penale; per i debiti fino a 1.000 euro niente azioni cautelari o esecutive prima di 120 giorni dall'invio del dettaglio delle iscrizioni; il termine per l'espropriazione resta sospeso; non copre i vizi di notifica, l'infondatezza del merito, la prescrizione maturata dopo il ruolo, che si fanno valere con il ricorso), la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602/1973: il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; l'ufficio può disporla in tutto o in parte con provvedimento motivato fino alla sentenza di primo grado, revocabile per pericolo; istanza all'ufficio insieme all'autotutela; interessi del 4,5% annuo sulle somme sospese poi dovute; sospensione dell'ente locale per i tributi propri), la sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992: istanza nel ricorso o separata alla corte di giustizia tributaria, per danno grave e irreparabile con fumus; trattazione entro 30 giorni, decreto presidenziale urgente, ordinanza motivata in udienza, garanzia possibile salvo bollino di affidabilità, impugnabile in 15 giorni; merito fissato entro 90 giorni; anche in appello e in Cassazione ex artt. 52 e 62-bis; la riscossione frazionata: un terzo con il ricorso, due terzi dopo il primo grado, il resto dopo l'appello, artt. 15 DPR 602 e 68 D.Lgs. 546), le sospensioni di fatto (domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602: blocca fermi, ipoteche e nuove esecuzioni; definizioni agevolate: sospensione con la domanda; sovraindebitamento; sospensione per eventi eccezionali ex art. 19-bis, calamità), la scelta (prescrizione prima del ruolo e pagamenti: sospensione legale; vizi dell'atto presupposto o merito: ricorso con istanza cautelare; prescrizione dopo la cartella: ricorso contro l'intimazione o il pignoramento; debito dovuto ma non sostenibile: rateizzazione), gli errori (presentare la dichiarazione dopo i 60 giorni, che non sospende; usarla per motivi non previsti; considerarla un ricorso, perché i termini di impugnazione corrono; non conservare la ricevuta; documenti falsi).
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoLa rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-100, L. 199/2025: carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972, e da contributi INPS non da accertamento; esclusi, perché fuori dal perimetro, i carichi da accertamento e in genere quelli non derivanti da dichiarazione; multe stradali solo per interessi e aggio, c. 97; si paga capitale e spese di notifica ed esecuzione, non sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio; unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali di pari importo, min. 100 euro: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 fino al 31 maggio 2035, interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026, c. 83-84; domanda telematica entro il 30 aprile 2026, integrabile entro la stessa data, c. 86 e 88, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che sono sospesi e poi estinti, c. 87; comunicazione degli importi entro il 30 giugno 2026, c. 92; effetti della domanda: sospensione di prescrizione e decadenza, delle rateizzazioni in corso, divieto di nuovi fermi, ipoteche ed esecuzioni, blocco di quelle avviate salvo incanto positivo, non inadempienza per i pagamenti PA, DURC, c. 91; alla prima rata pagata le esecuzioni si estinguono e le vecchie dilazioni sono revocate senza nuova rateizzazione, c. 94; decadenza per mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima, con tolleranza di 5 giorni, c. 95; ammessi i decaduti dalle rottamazioni precedenti e dalla quater e riammissione se non in regola al 30 settembre 2025, c. 99; esclusi i debiti della quater e riammissione con rate in regola al 30 settembre 2025, c. 100; sovraindebitamento e procedure concorsuali, c. 96 e 98), la rottamazione degli enti territoriali (art. 10-quinquies DL 38/2026 conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026: tutti i debiti tributari e non, carichi 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026; dati disponibili dal 15 ottobre 2026; domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027, 3% dal 1° aprile 2027; comunicazione entro il 28 febbraio 2027; multe e sanzioni amministrative non tributarie solo per interessi e aggio; verificare la delibera del proprio comune), la quater e la riammissione (L. 197/2022 art. 1 c. 231-252: carichi 2000-giugno 2022, 18 rate fino al 30 novembre 2027; riammissione ex art. 3-bis DL 202/2024 per i decaduti al 31 dicembre 2024 con domanda entro il 30 aprile 2025 e 10 rate con interessi al 2% fino al 30 novembre 2027; chi è decaduto dopo può passare alla quinquies solo se non era in regola al 30 settembre 2025), che cosa fare oggi (chi ha aderito alla quinquies: rispettare le scadenze, verificare la comunicazione nell'area riservata; chi non ha aderito: rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602 fino a 84 o 120 rate, sospensione, ricorso; i decaduti: rateizzazione ordinaria solo se ammessa; enti locali: attendere il 16 ottobre; proposte di riapertura respinte nella conversione del DL 63/2026), gli errori (aderire senza controllare la prescrizione delle cartelle, che si sana con la domanda; rinunciare a giudizi che si stavano vincendo; contare su una proroga; scegliere poche rate senza liquidità: la seconda rata mancata fa decadere).
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.