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GuidaDiritto tributario · Il processo tributario

Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costi

Contro un atto del fisco o dell'Agente della riscossione c'è un solo termine che conta: 60 giorni dalla notifica per notificare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, poi 30 per depositarlo. Da 3.000 euro serve un difensore, fino a 10.000 decide un giudice solo, e dal 2023 è l'amministrazione a dover provare in giudizio la pretesa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Termine: 60 giorni dalla notifica dell'atto per notificare il ricorso via PEC all'ente (art. 21); deposito telematico entro i 30 giorni successivi (art. 22), a pena di inammissibilità.
  • Atti impugnabili (art. 19): accertamenti, avvisi di liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuti di rimborso e di autotutela obbligatoria, dinieghi di agevolazioni.
  • Difensore obbligatorio sopra 3.000 euro di tributo; giudice monocratico fino a 10.000 euro; contributo unificato da 30 a 1.500 euro.
  • Prova: l'amministrazione prova in giudizio la pretesa (art. 7, c. 5-bis); testimonianza scritta ammessa; niente giuramento.
  • Sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47); riscossione frazionata (art. 68); conciliazione con sanzioni ridotte; appello in 60 giorni. Dal 1° gennaio 2027 tutto passa nel testo unico D.Lgs. 175/2024.

Che cosa si impugna e entro quando

Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 — Atti impugnabili

«Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».

La giurisdizione tributaria copre tutti i tributi, statali e locali, con le sanzioni, gli interessi e gli accessori, e le controversie catastali (art. 2); restano fuori l'esecuzione forzata dopo la cartella (giudice ordinario) e i contributi previdenziali (giudice del lavoro). L'elenco dell'art. 19 è tassativo ma letto in modo ampio dalla Cassazione: ogni atto che porti a conoscenza una pretesa definita (avviso bonario a parte, estratto di ruolo solo nei casi dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973) può essere impugnato. Due regole decidono molte cause: ogni atto si impugna solo per vizi propri, per cui la cartella non riapre l'accertamento definitivo che la precede; ma se l'atto presupposto non fu mai notificato, lo si impugna insieme all'atto successivo, contestandone anche il merito. Il termine è di 60 giorni dalla notifica (art. 21), sospeso dal 1° al 31 agosto e, per gli accertamenti, dai 90 giorni dell'istanza di accertamento con adesione; per i rimborsi il ricorso contro il silenzio si propone dopo 90 giorni dalla domanda, presentata entro due anni dal pagamento in mancanza di termini specifici, e fino alla prescrizione. Il rifiuto, anche tacito, dell'autotutela obbligatoria (art. 10-quater Statuto) e quello espresso dell'autotutela facoltativa sono impugnabili dal 2024 (lettere g-bis e g-ter). Il reclamo-mediazione non esiste più per i ricorsi notificati dal 2024: si va direttamente in giudizio, con la conciliazione come alternativa.

Come si fa

  1. Valore e difensore: il valore della lite è il tributo al netto di interessi e sanzioni, o le sole sanzioni se si contestano solo quelle (art. 12, comma 2). Fino a 3.000 euro si può stare in giudizio da soli; oltre serve un difensore abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro, le altre categorie dell'art. 12) con incarico scritto. Fino a 10.000 euro la corte decide in composizione monocratica (art. 4-bis, per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026).
  2. Il ricorso (art. 18) indica la corte, il ricorrente con codice fiscale e PEC, l'ufficio resistente, l'atto impugnato, l'oggetto della domanda e i motivi, che non si possono aggiungere dopo (salvo i motivi aggiunti per documenti nuovi); è sottoscritto dal difensore con la categoria di appartenenza. Le richieste vanno formulate subito: annullamento totale o parziale, sospensione, condanna alle spese, eventuale istanza di trattazione in pubblica udienza.
  3. Notifica all'ente che ha emesso l'atto (Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, comune) a mezzo PEC, obbligatoria nel processo tributario telematico (art. 16-bis); la raccomandata resta per chi sta in giudizio da solo. Il ricorso si intende proposto al momento della spedizione.
  4. Costituzione entro 30 giorni dalla notifica, depositando telematicamente sul SIGIT ricorso, prova della notifica, nota di iscrizione a ruolo, atto impugnato e documenti, con il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, DPR 115/2002: 30 euro fino a 2.582,28 di valore; 60 fino a 5.000; 120 fino a 25.000 e per le liti di valore indeterminabile; 250 fino a 75.000; 500 fino a 200.000; 1.500 oltre). L'ente si costituisce entro 60 giorni con le controdeduzioni (art. 23).
  5. Sospensione (art. 47): istanza motivata nel ricorso o separata per danno grave e irreparabile, con delibazione del merito; trattazione entro 30 giorni, decreto presidenziale d'urgenza; l'ordinanza è impugnabile in 15 giorni. Senza sospensione, per gli atti a riscossione frazionata si paga un terzo in pendenza del primo grado e due terzi dopo la sentenza sfavorevole (art. 68), con rimborso d'ufficio in 90 giorni se si vince.
  6. Trattazione: memorie fino a 10 giorni liberi prima, documenti fino a 20; udienza pubblica su richiesta, anche a distanza; l'amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e il giudice annulla l'atto se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente (art. 7, comma 5-bis); ammessa la testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., esclusi giuramento e testimonianza orale; possibile la consulenza tecnica.
  7. Sentenza, spese, appello: la sentenza è immediatamente esecutiva; le spese seguono la soccombenza con compensazione solo per soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni motivate o documenti decisivi prodotti in ritardo, e con la maggiorazione del 50 per cento a carico di chi ha rifiutato senza motivo una proposta conciliativa (art. 15); appello alla corte di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (sei mesi senza notifica), poi cassazione.

Conciliare, pagare, il testo unico

Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 — Onere della prova

«L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

La conciliazione è possibile in ogni grado, fuori udienza con istanza congiunta (art. 48) o in udienza, anche su proposta del giudice: le sanzioni si riducono al 40 per cento del minimo in primo grado, al 50 in appello e al 60 in cassazione, si paga entro 20 giorni o in un massimo di otto rate trimestrali (sedici oltre 50.000 euro), e l'accordo è titolo per la riscossione. Il pagamento in pendenza segue l'art. 68 e la rateizzazione resta possibile per le somme iscritte; la definizione agevolata delle liti, quando una legge la prevede, chiude il giudizio pagando una percentuale del valore. Il giudizio di primo grado dura mediamente uno-due anni; l'inerzia dell'ente dopo la sentenza si vince con il giudizio di ottemperanza (art. 70). Dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 546/1992 è sostituito dal testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024, art. 131): le regole restano le stesse ma cambia la numerazione degli articoli, da verificare negli atti notificati dopo quella data.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per fare ricorso?

Sessanta giorni dalla notifica dell'atto, a pena di inammissibilità (art. 21), con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per 90 giorni; il ricorso contro il rifiuto tacito di un rimborso si propone dopo 90 giorni dalla domanda e finché il diritto non è prescritto. Il ricorso va notificato via PEC all'ufficio entro i 60 giorni e depositato telematicamente entro i 30 successivi.

Posso fare ricorso da solo?

Solo se il valore della lite, cioè il tributo al netto di interessi e sanzioni (o le sole sanzioni, se si contestano solo quelle), non supera 3.000 euro (art. 12). Sopra serve un difensore abilitato: avvocato, commercialista, consulente del lavoro o le altre categorie dell'art. 12. Fino a 10.000 euro decide un giudice monocratico.

Quanto costa?

Il contributo unificato va da 30 euro (fino a 2.582,28 di valore) a 60, 120, 250, 500 e 1.500 euro (oltre 200.000), più il compenso del difensore secondo il preventivo. Chi perde rimborsa le spese all'altra parte (all'Agenzia con la riduzione del 20% se difesa da propri funzionari), e chi rifiuta senza motivo una proposta conciliativa e ottiene meno paga le spese maggiorate del 50%.

Il ricorso blocca la riscossione?

No, di per sé. Per gli avvisi di accertamento esecutivi l'iscrizione a ruolo in pendenza del ricorso è limitata a un terzo, poi due terzi dopo la sentenza sfavorevole di primo grado (art. 68). Per bloccare del tutto serve la sospensione dell'art. 47, chiesta nel ricorso o con atto separato, per danno grave e irreparabile e apparenza di fondatezza: la corte decide entro 30 giorni e in caso di urgenza il presidente con decreto.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.