In breve
- Nessun tributo è intoccabile. IVA, ritenute, IRPEF, contributi INPS e tributi locali possono essere pagati in parte e a rate nel piano del consumatore e nel concordato minore (artt. 67 c. 4 e 75 c. 2 CCII).
- Il limite è il valore di liquidazione. L'Erario deve ricevere almeno quanto ricaverebbe dalla vendita dei beni su cui cade il suo privilegio, secondo l'attestazione dell'OCC; il resto degrada a chirografo.
- Nel piano del consumatore il fisco non vota (può solo fare osservazioni); nel concordato minore vota, ma il dissenso determinante è superabile dal giudice se la proposta è più conveniente della liquidazione controllata (art. 80 c. 3).
- L'OCC parla con AdER dal primo giorno: avviso entro 7 giorni dall'incarico, risposta con il debito accertato e gli accertamenti pendenti entro 15 (art. 68 c. 4).
- Rottamazioni e piano vanno coordinati: le rate residue si inseriscono nel piano o si rinuncia alla definizione; sommare le due strade senza dirlo fa saltare l'omologa.
Il divieto che non c'è più
Fino al 2019 la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, art. 7 c. 1) permetteva di pagare in parte quasi tutti i debiti, ma faceva un'eccezione per «i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate», che potevano essere soltanto dilazionati. Per un piccolo imprenditore o un professionista con anni di IVA non versata questo rendeva il piano impossibile. La Corte costituzionale, con la sentenza 245/2019, ha dichiarato illegittimo il divieto quanto all'IVA, osservando che per gli imprenditori fallibili la falcidia dell'IVA era già ammessa nel concordato preventivo e che non c'era ragione di trattare peggio chi fallibile non è; la L. 176/2020 ha poi soppresso l'intero periodo. Il Codice della crisi, in vigore dal 15 luglio 2022, non contiene alcuna regola speciale sui tributi nelle procedure di sovraindebitamento: valgono le stesse regole degli altri crediti privilegiati.
«È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.»
Che rango hanno i debiti fiscali
Il trattamento dipende dal privilegio, perché è il privilegio a fissare la soglia minima. L'art. 2752 c.c. attribuisce privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti dello Stato per IRPEF, IRES e IRAP (imposte e sanzioni), all'IVA (imposta, pene pecuniarie e soprattasse) e, in posizione subordinata, ai tributi di comuni e province; i contributi INPS hanno il privilegio dell'art. 2753 c.c., le ritenute quello dell'art. 2752 primo comma. Privilegio «generale sui mobili» significa che, in una liquidazione, quei crediti sarebbero pagati con preferenza sul ricavato dei beni mobili (conto corrente, auto, TFR, crediti) ma non sugli immobili, dove prevalgono ipoteche e privilegi speciali; se AdER ha iscritto ipoteca esattoriale, quel credito è invece ipotecario sull'immobile. Il calcolo dell'OCC consiste esattamente in questo: stimare quanto ciascun credito privilegiato prenderebbe in una liquidazione controllata e verificare che il piano offra almeno quella cifra.
| Voce del debito | Rango | Trattamento minimo nel piano |
|---|---|---|
| IRPEF, IRES, IRAP, addizionali (imposta e sanzioni) | Privilegio generale mobiliare (art. 2752 c. 1 c.c.) | Almeno il valore di liquidazione dei beni mobili; il resto chirografo |
| IVA (imposta, sanzioni, soprattasse) | Privilegio generale mobiliare (art. 2752 c. 3) | Idem; falcidia ammessa dal 2019-2020 |
| Ritenute operate e non versate | Privilegio generale mobiliare | Idem |
| Contributi INPS e premi INAIL | Privilegio generale (art. 2753-2754 c.c.) | Idem; cram down previdenziale nel concordato minore |
| IMU, TARI e tributi locali | Privilegio subordinato a quello dello Stato (art. 2752 c. 4) | Idem, dopo i crediti erariali |
| Aggio di riscossione, interessi di mora, spese di notifica | Chirografo | Percentuale libera, anche minima, purché non discriminatoria |
| Cartelle con ipoteca esattoriale iscritta | Ipoteca sull'immobile | Almeno il valore dell'immobile al netto dei gradi anteriori |
Il piano del consumatore: il fisco non vota
Se il debitore è un consumatore, cioè ha contratto i debiti fuori da un'attività d'impresa o professionale, lo strumento è la ristrutturazione dei debiti degli artt. 67-71 CCII. La proposta ha «contenuto libero» e può prevedere «il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma» (art. 67 c. 1). Non c'è votazione: il giudice, verificata l'ammissibilità, dispone la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori (art. 70 c. 1), i quali nei venti giorni successivi possono presentare osservazioni all'OCC (c. 3). L'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione sono creditori come gli altri: possono contestare la convenienza della proposta, ma il giudice omologa comunque «se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata» (art. 70 c. 7). In pratica il confronto con l'Erario si gioca tutto sulla relazione dell'OCC: se la stima del valore di liquidazione è seria e documentata, l'opposizione fiscale non regge. Il consumatore che ha debiti IVA di una vecchia partita IVA cessata resta consumatore solo se quei debiti non sono prevalenti: altrimenti il tribunale lo rimanda al concordato minore.
Il concordato minore: il voto dell'Erario e il cram down
Professionisti, imprenditori minori, agricoli e start up usano il concordato minore (artt. 74-80). Qui i creditori votano: la proposta è approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e il silenzio vale assenso (art. 79 c. 1 e 3). I privilegiati pagati per intero non votano; quelli falcidiati votano per la parte non coperta. Quando il debito fiscale e contributivo è la maggioranza del passivo, cosa frequente, il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS basterebbe a bocciare il piano. L'art. 80 c. 3 rimedia con il cosiddetto cram down fiscale.
«Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.»
Due condizioni, entrambe da provare: che senza il voto pubblico la maggioranza non ci sarebbe (se il piano passa comunque grazie agli altri creditori, il cram down non serve) e che l'Erario riceva dal piano più di quanto avrebbe dalla liquidazione controllata. La relazione dell'OCC deve contenere un paragrafo specifico su questo confronto (art. 76 c. 2 lett. d). Il voto contrario del fisco non va temuto ma va previsto: la proposta si costruisce in modo che il vantaggio rispetto alla liquidazione sia evidente in cifre, per esempio con l'apporto di risorse esterne di un familiare, che nella liquidazione non ci sarebbero. Lo stesso meccanismo esiste, per gli imprenditori sopra soglia, nella transazione fiscale degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo (artt. 63 e 88 CCII).
L'agente della riscossione dentro la procedura
Appena il debitore conferisce l'incarico, l'OCC ha sette giorni per avvisare l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti per l'ultimo domicilio fiscale; questi devono comunicare entro quindici giorni «il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti» (art. 68 c. 4, e art. 76 c. 4 per il concordato minore). È il momento in cui emergono i debiti che il debitore non conosce: avvisi bonari, accertamenti notificati ma non ancora a ruolo, ruoli vistati e non ancora consegnati. Tutto va inserito nell'elenco dei creditori con l'indicazione delle cause di prelazione (art. 67 c. 2 lett. a), distinguendo per ogni cartella capitale, sanzioni, interessi, aggio e spese: il rango cambia da voce a voce. Dal deposito della domanda gli interessi sui crediti chirografari si fermano ai fini del concorso (art. 68 c. 5), mentre continuano a maturare su quelli privilegiati nei limiti degli artt. 2749 e 2855 c.c. Con il decreto di apertura il giudice può sospendere le esecuzioni in corso e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70 c. 4): il pignoramento dello stipendio di AdER si ferma e il fermo amministrativo non può essere iscritto. Dopo l'omologa AdER è vincolata al piano come ogni altro creditore, e il giudice ordina la cancellazione di ipoteche e pignoramenti man mano che il piano è eseguito (art. 71 c. 2).
Rottamazioni e rateizzazioni: come si combinano
Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies o alla definizione dei tributi locali, o ha una rateizzazione in corso, non è escluso dal sovraindebitamento, ma deve scegliere. La rottamazione ha già tolto sanzioni e interessi: se le rate residue sono sostenibili, il piano può prevederne il pagamento alle scadenze originarie, trattando quel carico come credito da soddisfare integralmente secondo la definizione; se non lo sono, il piano tratta l'intero carico secondo le regole ordinarie, e la definizione decade per mancato pagamento. Proporre nel piano un pagamento percentuale del carico rottamato e insieme pretendere di conservare la rottamazione non funziona: l'Erario lo eccepirà in sede di osservazioni. La rateizzazione ordinaria, invece, cessa di avere senso con l'apertura della procedura: il debito residuo rientra nel piano e le rate non vanno più pagate fuori di esso, salvo che il piano stesso lo preveda.
Liquidazione controllata ed esdebitazione: anche il fisco
Se non c'è margine per un piano, la liquidazione controllata (artt. 268-277) vende i beni e distribuisce il ricavato secondo i privilegi; l'esdebitazione, che opera alla chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura (art. 282), cancella i debiti residui, fiscali compresi. Non sopravvivono all'esdebitazione né le cartelle né gli accertamenti, con l'unica eccezione delle obbligazioni indicate dall'art. 278 c. 7 (mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti). Le sanzioni tributarie sono accessorie al tributo e cadono con esso. Lo stesso vale per l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283): chi non ha nulla da offrire viene liberato una sola volta anche dai debiti con AdER, con l'obbligo di pagare se entro tre anni sopravvengono utilità rilevanti.
Come si prepara il trattamento del fisco
- Fotografare il debito. Estratto di ruolo dall'area riservata di AdER, cassetto fiscale, cassetto previdenziale, avvisi ricevuti; l'OCC aggiunge la risposta degli uffici ex art. 68 c. 4. Ogni cartella va scomposta in capitale, sanzioni, interessi, aggio.
- Verificare prima di pagare. Cartelle prescritte o mai notificate non vanno inserite come dovute: la contestazione si fa nella procedura (il giudice decide sulle contestazioni ai fini dell'omologa, art. 70 c. 7) o con l'impugnazione tributaria, e un debito eliminato vale più di uno falcidiato.
- Stimare il valore di liquidazione. L'OCC attesta quanto ciascun privilegiato prenderebbe in una liquidazione controllata: valore di mercato dei beni mobili e immobili, al netto delle spese di procedura e dei gradi anteriori. È la soglia minima del piano.
- Costruire la proposta. Privilegiati al valore di liquidazione (o di più, se serve consenso), moratoria fino a due anni, chirografi in percentuale; nel concordato minore prevedere l'apporto esterno che rende il cram down dimostrabile.
- Coordinare le definizioni in corso. Indicare espressamente nel piano la sorte di rottamazioni e rateizzazioni.
- Rispondere alle osservazioni. Nei venti giorni dopo la comunicazione l'Erario può contestare la convenienza: la replica è la relazione dell'OCC con i numeri, non un'istanza di clemenza.
- Eseguire e documentare. Pagamenti tracciati, relazione semestrale dell'OCC (art. 71 c. 1), cancellazione di ipoteche e fermi con decreto del giudice.
La regola da tenere a mente è una: il fisco nel sovraindebitamento non ha un diritto al pagamento integrale, ha un diritto al valore di liquidazione. Chi arriva alla procedura con l'idea che le cartelle siano un macigno immobile spesso scopre che, scomposte in voci e confrontate con quanto AdER otterrebbe pignorando, valgono una frazione; chi invece le ignora, o tenta di pagarle fuori dal piano per «non avere problemi con l'Agenzia», compie atti in frode ai creditori che fanno revocare l'omologa. La guida generale spiega come scegliere tra piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente.
Domande frequenti
Nel sovraindebitamento l'IVA si può ridurre o solo dilazionare?
L'Agenzia delle Entrate può bloccare il mio piano?
Ho una rottamazione in corso: posso fare il sovraindebitamento?
Le sanzioni e gli interessi delle cartelle vanno pagati?
Quanto tempo ho per pagare il fisco nel piano?
Fonti normative
- Art. 67 CCII — Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Art. 70 CCII — Apertura e omologazione del piano
- Art. 75 CCII — Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati nel concordato minore
- Art. 80 CCII — Omologazione del concordato minore (cram down fiscale)
- Art. 68 CCII — Presentazione della domanda e attività dell'OCC
- Art. 2752 c.c. — Privilegio dei crediti per tributi diretti, IVA e tributi locali
- Corte cost. 29 novembre 2019, n. 245 — Illegittimità del divieto di falcidia dell'IVA nella L. 3/2012
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
- SovraindebitamentoLa liquidazione controllataChi e quando (art. 268 CCII: debitore in stato di sovraindebitamento, cioè consumatore, professionista, imprenditore minore, agricolo, start up e ogni debitore non soggetto a liquidazione giudiziale, art. 2 c. 1 lett. c; ricorso al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; c. 2: se è insolvente, la domanda può venire da un creditore anche con esecuzioni in corso, ma non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro; c. 3: contro la persona fisica non si apre se l'OCC attesta che non c'è attivo da acquisire nemmeno con azioni giudiziarie, con eccezione entro la prima udienza e termine di 60 giorni per l'attestazione; su domanda del debitore persona fisica si apre se l'OCC attesta che c'è attivo; art. 271: se la domanda è del creditore, il debitore entro la prima udienza può chiedere l'accesso a ristrutturazione o concordato minore con termine fino a 60+60 giorni e misure protettive), che cosa esclude (art. 268 c. 4: crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., crediti alimentari e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e guadagni nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, fondo patrimoniale e suoi frutti salvo art. 170 c.c., beni impignorabili; c. 5: sospensione degli interessi ai fini del concorso salvo garanzie), la domanda (art. 269: ricorso presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC, con relazione dell'OCC su completezza dei documenti, situazione economico-patrimoniale, cause dell'indebitamento, diligenza nell'assumere le obbligazioni e attestazione sull'attivo; comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali entro 7 giorni; documenti: elenco creditori, beni, redditi, dichiarazioni, spese familiari), l'apertura (art. 270: sentenza del tribunale in assenza di domande di ristrutturazione o concordato; nomina del giudice delegato e del liquidatore, di regola l'OCC; deposito di bilanci, scritture ed elenco creditori in 7 giorni; termine fino a 90 giorni ai creditori per le domande di ammissione via PEC; ordine di consegna dei beni, salvo autorizzazione a usarne alcuni; pubblicazione sul sito e nel registro delle imprese, trascrizione per immobili e beni registrati; contratti pendenti sospesi con scelta del liquidatore; effetti sui soci illimitatamente responsabili; art. 277: i creditori posteriori non possono agire sui beni della liquidazione; sospensione delle esecuzioni individuali), lo svolgimento (art. 272: elenco creditori aggiornato in 30 giorni, inventario e programma di liquidazione entro 90 giorni approvato dal giudice delegato; durata almeno 3 anni dall'apertura, chiusura anticipata se non c'è altro attivo; c. 3-bis: beni sopravvenuti fino all'esdebitazione compresi, dedotte le passività per acquisirli; art. 273: progetto di stato passivo, osservazioni in 15 giorni, stato passivo esecutivo, reclamo ex art. 133 e cassazione, domande tardive solo per causa non imputabile entro 60 giorni; art. 275: esecuzione del programma con relazioni semestrali, vendite con le regole della liquidazione giudiziale, cancellazione di ipoteche e pignoramenti, rendiconto, compenso dell'OCC secondo il D.M. 202/2014; art. 276: chiusura con decreto motivato e relazione sull'esdebitazione), l'esdebitazione (art. 282: opera alla chiusura o già dopo 3 anni dall'apertura, con decreto del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, osservazioni dei creditori in 15 giorni; condizioni dell'art. 280: nessuna condanna per bancarotta o reati d'impresa, nessuna distrazione o frode, collaborazione, nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; esclusa se il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode; art. 278: inesigibilità dei crediti residui, salvi coobbligati e fideiussori, esclusi mantenimento e alimenti, danni da fatto illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative; reclamo in 30 giorni; art. 283: esdebitazione dell'incapiente senza liquidazione, una sola volta, con obbligo per 3 anni se sopravvengono utilità), confronto con le altre procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore: si tiene la casa e si paga un piano; liquidazione: si perde il patrimonio ma si chiude con certezza; incapiente: senza patrimonio né reddito), costi e tempi (compenso OCC e liquidatore prededucibili, spese di procedura, 3-5 anni), consigli (verificare la meritevolezza, dichiarare tutto, negoziare i limiti del mantenimento, valutare la vendita della casa in procedura rispetto al pignoramento).
- SovraindebitamentoL'esdebitazione del debitore incapiente: cancellare i debiti senza pagare nullaChi può (art. 283 c. 1 CCII: il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; consumatori, professionisti, ex imprenditori minori e chiunque non sia soggetto a liquidazione giudiziale; una sola volta; c. 2: presunzione di incapienza se il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento proprio e della famiglia, non supera l'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo: con l'assegno sociale 2026 di 546,24 euro, circa 10.652 euro l'anno per una persona sola, moltiplicati per 1,57, 2,04, 2,46, 2,85 per nuclei di 2, 3, 4, 5 persone), la meritevolezza (c. 7: assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento; l'OCC riferisce sulle cause dei debiti, sulla diligenza, sugli atti impugnati e sul merito creditizio valutato dai finanziatori, c. 4-5; le condizioni dell'art. 280 e dell'art. 282 per analogia: nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti né per due volte, nessuna frode o ricorso abusivo al credito), la domanda (c. 3: tramite l'OCC al giudice competente, con elenco dei creditori e PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre, entrate proprie e del nucleo; relazione particolareggiata dell'OCC; compenso dell'OCC ridotto della metà, c. 6; nessun difensore obbligatorio), la decisione (c. 7: decreto del giudice, assunte informazioni, con l'indicazione delle modalità e del termine per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca; c. 8: comunicazione ai creditori e reclamo ex art. 124 entro 30 giorni), gli effetti (inesigibilità di tutti i debiti anteriori, compresi quelli fiscali e bancari; esclusi ex art. 278 c. 7 mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti; i garanti restano obbligati, art. 278 c. 6; cancellazione dalle centrali rischi solo con i tempi ordinari), i tre anni (c. 1 e 9: se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto al reddito esente che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile in quei limiti; non sono utilità i finanziamenti; l'OCC vigila, riceve la dichiarazione annuale e, autorizzato dal giudice, comunica ai creditori che possono agire sulle sopravvenienze; eredità, vincite, TFR, aumenti di reddito stabili; il D.Lgs. 136/2024 ha ridotto il periodo da quattro a tre anni e tolto la soglia del 10%), il confronto con la liquidazione controllata (se c'è un minimo di attivo o di reddito eccedente, la liquidazione con esdebitazione dopo tre anni è la strada, art. 268 c. 3 e 282), gli errori (nascondere un bene o un reddito, dichiarazioni omesse, spese di lusso recenti, debiti da gioco o da frode).
- Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoLa rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-100, L. 199/2025: carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972, e da contributi INPS non da accertamento; esclusi, perché fuori dal perimetro, i carichi da accertamento e in genere quelli non derivanti da dichiarazione; multe stradali solo per interessi e aggio, c. 97; si paga capitale e spese di notifica ed esecuzione, non sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio; unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali di pari importo, min. 100 euro: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 fino al 31 maggio 2035, interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026, c. 83-84; domanda telematica entro il 30 aprile 2026, integrabile entro la stessa data, c. 86 e 88, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che sono sospesi e poi estinti, c. 87; comunicazione degli importi entro il 30 giugno 2026, c. 92; effetti della domanda: sospensione di prescrizione e decadenza, delle rateizzazioni in corso, divieto di nuovi fermi, ipoteche ed esecuzioni, blocco di quelle avviate salvo incanto positivo, non inadempienza per i pagamenti PA, DURC, c. 91; alla prima rata pagata le esecuzioni si estinguono e le vecchie dilazioni sono revocate senza nuova rateizzazione, c. 94; decadenza per mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima, con tolleranza di 5 giorni, c. 95; ammessi i decaduti dalle rottamazioni precedenti e dalla quater e riammissione se non in regola al 30 settembre 2025, c. 99; esclusi i debiti della quater e riammissione con rate in regola al 30 settembre 2025, c. 100; sovraindebitamento e procedure concorsuali, c. 96 e 98), la rottamazione degli enti territoriali (art. 10-quinquies DL 38/2026 conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026: tutti i debiti tributari e non, carichi 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026; dati disponibili dal 15 ottobre 2026; domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027, 3% dal 1° aprile 2027; comunicazione entro il 28 febbraio 2027; multe e sanzioni amministrative non tributarie solo per interessi e aggio; verificare la delibera del proprio comune), la quater e la riammissione (L. 197/2022 art. 1 c. 231-252: carichi 2000-giugno 2022, 18 rate fino al 30 novembre 2027; riammissione ex art. 3-bis DL 202/2024 per i decaduti al 31 dicembre 2024 con domanda entro il 30 aprile 2025 e 10 rate con interessi al 2% fino al 30 novembre 2027; chi è decaduto dopo può passare alla quinquies solo se non era in regola al 30 settembre 2025), che cosa fare oggi (chi ha aderito alla quinquies: rispettare le scadenze, verificare la comunicazione nell'area riservata; chi non ha aderito: rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602 fino a 84 o 120 rate, sospensione, ricorso; i decaduti: rateizzazione ordinaria solo se ammessa; enti locali: attendere il 16 ottobre; proposte di riapertura respinte nella conversione del DL 63/2026), gli errori (aderire senza controllare la prescrizione delle cartelle, che si sana con la domanda; rinunciare a giudizi che si stavano vincendo; contare su una proroga; scegliere poche rate senza liquidità: la seconda rata mancata fa decadere).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa transazione fiscale e contributiva nella crisiDove si può proporre (accordi di ristrutturazione art. 63, concordato preventivo art. 88, piano di ristrutturazione omologato art. 64-bis c. 1-bis, composizione negoziata art. 23 c. 2-bis), che cosa si può falcidiare (tributi erariali, regionali e locali, contributi e premi; no risorse proprie UE), attestazione di convenienza o non deteriorità, procedura e termini (deposito, certificazione del debito in 30 giorni, adesione entro 90 giorni), chi firma per l'Agenzia e l'INPS, cram down (art. 63 c. 4-5: non liquidatorio, un quarto degli altri creditori, 50%/60%, 10 anni) ed esclusioni (c. 6: transazione risolta nei 5 anni, debito fiscale ≥ 80% con omessi versamenti in 5 periodi o frodi), concordato (art. 88 c. 3-4), risoluzione di diritto (60 giorni), rischi.
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.