In breve
- Per chi: il consumatore con debiti personali che non riesce più a pagare.
- Piano libero: si pagano i creditori anche in parte e con tempi diversi, cessioni del quinto comprese.
- Niente voto: decide il giudice, che omologa se nessuno riceve meno che con la liquidazione.
- La casa si può salvare continuando a pagare il mutuo.
- Esclusi chi è già stato esdebitato di recente e chi si è indebitato con colpa grave, malafede o frode.
Chi può accedere
La procedura, che il codice della crisi chiama «ristrutturazione dei debiti del consumatore» e che prima si chiamava piano del consumatore, è riservata alla persona fisica che si è indebitata per esigenze personali o familiari e si trova in sovraindebitamento, cioè non riesce più a far fronte ai debiti con il reddito e i beni che ha. Non può accedervi (art. 69 CCII):
- chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già ottenuto l'esdebitazione due volte;
- chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La valutazione della colpa del consumatore è autonoma rispetto a quella sulla condotta della banca: il fatto che il finanziatore non abbia verificato il merito creditizio non esclude di per sé la colpa grave del debitore (Cass. 21048/2025). L'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non può proporre il piano per i debiti del defunto (Cass. 30412/2025). Professionisti e piccoli imprenditori usano invece il concordato minore.
Che cosa può prevedere il piano
| Debito | Che cosa si può fare | Norma |
|---|---|---|
| Debiti chirografari (finanziarie, carte, fornitori) | Pagamento parziale e differenziato, in qualsiasi forma | Art. 67, c. 1 |
| Cessione del quinto e prestiti su pegno | Riduzione e ristrutturazione | Art. 67, c. 3 |
| Crediti con privilegio, pegno o ipoteca | Pagamento anche parziale, ma non inferiore al ricavato della vendita del bene; moratoria fino a due anni con interessi legali | Art. 67, c. 4 |
| Mutuo sulla casa di abitazione | Prosecuzione delle rate alle scadenze, se il debitore è in regola o il giudice autorizza a pagare l'arretrato | Art. 67, c. 5 |
La moratoria per i creditori privilegiati è un vero periodo di sospensione: per due anni dall'omologa il debitore può non pagare nulla a quei creditori, senza che debbano essere soddisfatti per intero entro quel termine (Cass. 11676/2026). I debiti fiscali seguono regole particolari, spiegate nella pagina sui debiti fiscali nel sovraindebitamento; la posizione di chi ha firmato garanzie è trattata in quella su garanti e familiari.
Il ruolo dell'OCC e i passaggi
La domanda si presenta al tribunale, in composizione monocratica, tramite un organismo di composizione della crisi (OCC) del circondario; l'avvocato non è obbligatorio (art. 68). Alla domanda si allegano l'elenco dei creditori, dei beni, degli atti straordinari degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate della famiglia, con quanto serve per mantenerla. L'OCC redige una relazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza del debitore, sull'attendibilità dei documenti e sui costi, e verifica se chi ha prestato denaro ha valutato il merito creditizio, considerando come minimo vitale l'assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE. Agenzia delle entrate, agente della riscossione ed enti locali devono comunicare all'OCC entro quindici giorni i debiti tributari.
- Decreto di apertura: il giudice verifica l'ammissibilità, dispone la pubblicazione e può concedere quindici giorni per integrare il piano.
- Misure protettive: su istanza, sospensione delle esecuzioni che minacciano il piano e divieto di nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70, c. 4).
- Comunicazione ai creditori entro trenta giorni e loro osservazioni entro venti.
- Relazione dell'OCC entro dieci giorni, con le modifiche proposte.
- Omologazione con sentenza: reclamabile davanti alla corte d'appello (art. 51; Cass. 8875/2026).
Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque quando il suo credito sarà soddisfatto almeno quanto nella liquidazione controllata (art. 70, c. 7). Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, o ha violato le regole sul credito ai consumatori, non può contestare la convenienza (art. 69, c. 2), ma può ancora far valere vizi di legittimità (Cass. 20672/2025). Dal deposito della domanda smettono di correre gli interessi sui debiti non garantiti.
Dopo l'omologa
Il debitore esegue il piano sotto la vigilanza dell'OCC, che riferisce al giudice ogni sei mesi; eseguiti i pagamenti, il giudice ordina la cancellazione di ipoteche, pignoramenti e altri vincoli (art. 71). L'omologazione può essere revocata, su istanza di un creditore, dell'OCC o del pubblico ministero, se il debitore ha alterato il passivo o nascosto beni, o se non adempie e il piano non è più attuabile; la domanda di revoca non si può proporre dopo sei mesi dalla relazione finale (art. 72). Dopo la revoca si può aprire la liquidazione controllata (art. 73).
Domande frequenti
I creditori possono bocciare il piano?
Posso tenere la casa con il mutuo?
Chi non può accedere alla procedura?
Durante la procedura il pignoramento dello stipendio si ferma?
Fonti normative
- Art. 67 D.Lgs. 14/2019 — Procedura di ristrutturazione dei debiti
- Art. 68 D.Lgs. 14/2019 — Domanda e attività dell'OCC
- Art. 69 D.Lgs. 14/2019 — Condizioni soggettive ostative
- Art. 70 D.Lgs. 14/2019 — Apertura e omologazione del piano
- Art. 72 D.Lgs. 14/2019 — Revoca dell'omologazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareRistrutturazione dei debiti del consumatore senza voto, concordato minore, liquidazione controllata di 3 anni, esdebitazione dell'incapiente: chi può, OCC.
- SovraindebitamentoIl concordato minoreArtt. 74-83 CCII: chi può, continuità o risorse esterne, voto a maggioranza con silenzio-assenso, Fisco e INPS anche senza adesione, omologa, esecuzione, revoca.
- SovraindebitamentoLa liquidazione controllataLa liquidazione controllata del sovraindebitato: domanda con l'OCC o del creditore oltre 50.000 euro, liquidatore, stipendio salvo il mantenimento, 3 anni, esdebitazione.
- SovraindebitamentoL'esdebitazione del debitore incapiente: cancellare i debiti senza pagare nullaPersona fisica meritevole senza utilità da offrire: domanda tramite OCC, reddito entro l'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE, una sola volta, 3 anni.
- SovraindebitamentoCartelle e debiti fiscali nel sovraindebitamentoIVA, ritenute e cartelle nel piano del consumatore e nel concordato minore: pagamento al valore di liquidazione, voto dell'Erario superabile (art. 80 CCII), OCC e AdER.
- SovraindebitamentoFamiliari, garanti e sovraindebitamentoIl fideiussore non è liberato salvo il piano (art. 66 CCII), procedura familiare, beni del coniuge in comunione e fondo patrimoniale, creditori garantiti, esdebitazione.
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- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaIl pignoramento della casa: trascrizione, istanza di vendita in 45 giorni, perizia, aste con ribassi, decreto di trasferimento; conversione, opposizioni.