Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto civile · Sovraindebitamento

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)

Chi ha debiti personali che non riesce più a pagare, con finanziarie, banche, Fisco o cessioni del quinto, può proporre ai creditori un piano per pagarne una parte, nei tempi che può sostenere, con l'aiuto di un organismo di composizione della crisi (OCC). A differenza di altre procedure, i creditori non votano: decide il giudice, che omologa il piano se è fattibile e se nessun creditore riceve meno di quanto otterrebbe liquidando i beni. Durante la procedura i pignoramenti possono essere sospesi, e si può conservare la casa continuando a pagare il mutuo. Questa pagina spiega requisiti, contenuto del piano e passaggi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Per chi: il consumatore con debiti personali che non riesce più a pagare.
  • Piano libero: si pagano i creditori anche in parte e con tempi diversi, cessioni del quinto comprese.
  • Niente voto: decide il giudice, che omologa se nessuno riceve meno che con la liquidazione.
  • La casa si può salvare continuando a pagare il mutuo.
  • Esclusi chi è già stato esdebitato di recente e chi si è indebitato con colpa grave, malafede o frode.

Chi può accedere

La procedura, che il codice della crisi chiama «ristrutturazione dei debiti del consumatore» e che prima si chiamava piano del consumatore, è riservata alla persona fisica che si è indebitata per esigenze personali o familiari e si trova in sovraindebitamento, cioè non riesce più a far fronte ai debiti con il reddito e i beni che ha. Non può accedervi (art. 69 CCII):

  • chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già ottenuto l'esdebitazione due volte;
  • chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La valutazione della colpa del consumatore è autonoma rispetto a quella sulla condotta della banca: il fatto che il finanziatore non abbia verificato il merito creditizio non esclude di per sé la colpa grave del debitore (Cass. 21048/2025). L'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non può proporre il piano per i debiti del defunto (Cass. 30412/2025). Professionisti e piccoli imprenditori usano invece il concordato minore.

Che cosa può prevedere il piano

DebitoChe cosa si può fareNorma
Debiti chirografari (finanziarie, carte, fornitori)Pagamento parziale e differenziato, in qualsiasi formaArt. 67, c. 1
Cessione del quinto e prestiti su pegnoRiduzione e ristrutturazioneArt. 67, c. 3
Crediti con privilegio, pegno o ipotecaPagamento anche parziale, ma non inferiore al ricavato della vendita del bene; moratoria fino a due anni con interessi legaliArt. 67, c. 4
Mutuo sulla casa di abitazioneProsecuzione delle rate alle scadenze, se il debitore è in regola o il giudice autorizza a pagare l'arretratoArt. 67, c. 5

La moratoria per i creditori privilegiati è un vero periodo di sospensione: per due anni dall'omologa il debitore può non pagare nulla a quei creditori, senza che debbano essere soddisfatti per intero entro quel termine (Cass. 11676/2026). I debiti fiscali seguono regole particolari, spiegate nella pagina sui debiti fiscali nel sovraindebitamento; la posizione di chi ha firmato garanzie è trattata in quella su garanti e familiari.

Il ruolo dell'OCC e i passaggi

La domanda si presenta al tribunale, in composizione monocratica, tramite un organismo di composizione della crisi (OCC) del circondario; l'avvocato non è obbligatorio (art. 68). Alla domanda si allegano l'elenco dei creditori, dei beni, degli atti straordinari degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate della famiglia, con quanto serve per mantenerla. L'OCC redige una relazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza del debitore, sull'attendibilità dei documenti e sui costi, e verifica se chi ha prestato denaro ha valutato il merito creditizio, considerando come minimo vitale l'assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE. Agenzia delle entrate, agente della riscossione ed enti locali devono comunicare all'OCC entro quindici giorni i debiti tributari.

  1. Decreto di apertura: il giudice verifica l'ammissibilità, dispone la pubblicazione e può concedere quindici giorni per integrare il piano.
  2. Misure protettive: su istanza, sospensione delle esecuzioni che minacciano il piano e divieto di nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70, c. 4).
  3. Comunicazione ai creditori entro trenta giorni e loro osservazioni entro venti.
  4. Relazione dell'OCC entro dieci giorni, con le modifiche proposte.
  5. Omologazione con sentenza: reclamabile davanti alla corte d'appello (art. 51; Cass. 8875/2026).

Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque quando il suo credito sarà soddisfatto almeno quanto nella liquidazione controllata (art. 70, c. 7). Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, o ha violato le regole sul credito ai consumatori, non può contestare la convenienza (art. 69, c. 2), ma può ancora far valere vizi di legittimità (Cass. 20672/2025). Dal deposito della domanda smettono di correre gli interessi sui debiti non garantiti.

Dopo l'omologa

Il debitore esegue il piano sotto la vigilanza dell'OCC, che riferisce al giudice ogni sei mesi; eseguiti i pagamenti, il giudice ordina la cancellazione di ipoteche, pignoramenti e altri vincoli (art. 71). L'omologazione può essere revocata, su istanza di un creditore, dell'OCC o del pubblico ministero, se il debitore ha alterato il passivo o nascosto beni, o se non adempie e il piano non è più attuabile; la domanda di revoca non si può proporre dopo sei mesi dalla relazione finale (art. 72). Dopo la revoca si può aprire la liquidazione controllata (art. 73).

Domande frequenti

I creditori possono bocciare il piano?
No, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c'è voto. I creditori possono presentare osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione e contestare la convenienza del piano, ma il giudice lo omologa comunque se ritiene che il creditore che si oppone riceverà almeno quanto otterrebbe con la liquidazione controllata dei beni (art. 70, c. 7, CCII). Il creditore che ha causato o aggravato il sovraindebitamento, per esempio concedendo credito senza verificare il merito creditizio, non può nemmeno contestare la convenienza (art. 69, c. 2), anche se può ancora far valere vizi di legittimità (Cass. 20672/2025).
Posso tenere la casa con il mutuo?
Sì, il piano può prevedere che le rate del mutuo sull'abitazione principale continuino a essere pagate alle scadenze previste, se alla data della domanda il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice lo autorizza a pagare l'arretrato di capitale e interessi (art. 67, c. 5, CCII). Negli altri casi i crediti ipotecari possono essere pagati anche non integralmente, purché almeno quanto ricaverebbero dalla vendita dell'immobile, con una moratoria fino a due anni.
Chi non può accedere alla procedura?
Chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già ottenuto l'esdebitazione due volte, e chi ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII). Il fatto che la banca abbia concesso credito con leggerezza non cancella automaticamente la colpa grave del consumatore: sono profili che il giudice valuta separatamente (Cass. 21048/2025). Il piano è riservato al consumatore; professionisti e piccole imprese usano il concordato minore.
Durante la procedura il pignoramento dello stipendio si ferma?
Può fermarsi. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le esecuzioni che potrebbero pregiudicare il piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari fino alla fine della procedura (art. 70, c. 4). Il piano può anche prevedere la riduzione dei debiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione (art. 67, c. 3).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme