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GuidaDiritto civile · Sovraindebitamento

Familiari, garanti e sovraindebitamento

Il debito raramente è di uno solo: il coniuge che ha firmato il mutuo, il genitore che ha garantito il fido della società del figlio, i fratelli che hanno ereditato le cartelle. Il Codice della crisi consente ai membri della stessa famiglia di presentare una sola domanda, con un solo OCC e un solo giudice, tenendo separati i patrimoni; e regola che cosa succede ai garanti quando il debitore principale ottiene il piano o l'esdebitazione: di regola nulla, perché i creditori conservano i diritti verso i coobbligati. Chi garantisce deve quindi pensare a una procedura propria, e chi è sposato in comunione deve sapere quali debiti gravano sui beni comuni e quali no.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Procedura familiare (art. 66 CCII): coniugi, uniti civilmente, conviventi, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo possono presentare una sola domanda se convivono o se i debiti hanno origine comune; patrimoni distinti, un solo OCC, un solo giudice.
  • Garanti: il piano, il concordato minore e l'esdebitazione del debitore non liberano fideiussori e coobbligati (artt. 79 c. 5, 278 c. 6); il garante in difficoltà fa la propria procedura.
  • Consumatore: il familiare garante senza ruolo nell'impresa sì; il socio o amministratore garante no.
  • Comunione dei beni: i beni comuni rispondono per intero dei debiti familiari e congiunti, fino alla quota per quelli personali (artt. 186-190 c.c.).
  • Mantenimento dei figli e alimenti restano fuori da ogni esdebitazione (art. 278 c. 7).

La procedura familiare

Art. 66, commi 1-3, CCII

«1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte.»

La norma risponde a una realtà: nella maggior parte dei sovraindebitamenti familiari i debiti sono intrecciati (mutuo cointestato, fideiussioni reciproche, finanziamenti presi da uno per le esigenze di tutti) e due procedure separate costerebbero il doppio e rischierebbero decisioni contraddittorie. La domanda unica è ammessa in due casi alternativi: la convivenza, o l'origine comune del sovraindebitamento (per esempio i fratelli che hanno ereditato l'impresa paterna, o i genitori e il figlio garanti dello stesso fido, anche se non convivono). La famiglia è intesa in senso ampio: coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto registrato, parenti fino al quarto grado (cugini, prozii), affini fino al secondo (suoceri, cognati). La procedura resta però una somma di posizioni individuali: le masse attive e passive rimangono distinte, ciascun debitore risponde dei propri debiti con i propri beni e i creditori di uno non concorrono sul patrimonio dell'altro, salvo i debiti comuni; il piano indica per ciascuno le entrate, le spese e la proposta ai creditori. Se anche uno solo dei familiari non è consumatore (un artigiano, un professionista, l'ex imprenditore), la procedura familiare non può essere il piano del consumatore ma il concordato minore, con il voto dei creditori, salva la possibilità per tutti di continuare a pagare il mutuo sulla casa (art. 67 c. 5); la liquidazione controllata familiare è possibile anche se uno dei membri è incapiente, purché per almeno un altro ci sia attivo da distribuire. Un solo OCC redige la relazione e il suo compenso si ripartisce in proporzione all'attivo di ciascuno (c. 5); se le domande sono presentate separatamente, il giudice adito per primo le coordina (c. 4).

Il garante: consumatore o no, e con quale procedura

Il fideiussore è il familiare tipico del sovraindebitamento: ha firmato per il figlio, per il coniuge, per il fratello, e quando il debitore principale non paga la banca chiede a lui l'intero. Due questioni. La prima è se il garante possa usare il piano del consumatore, che non ha voto dei creditori. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale «eventualmente svolta, anche se socia» di una società (art. 2 c. 1 lett. e CCII); per il garante la giurisprudenza, formatasi sulla L. 3/2012 e confermata sotto il Codice, distingue: chi garantisce un debito d'impresa senza avere un collegamento funzionale con l'impresa (il genitore, il coniuge non socio) agisce come consumatore, in linea con la Corte di giustizia sulle fideiussioni; chi è socio, amministratore o comunque partecipa all'impresa garantita no, e deve usare il concordato minore o la liquidazione controllata. La seconda questione è la sorte del garante quando il debitore principale ottiene la procedura. La regola è dura: «il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto» (art. 79 c. 5), e l'esdebitazione fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c. 6); lo stesso principio vale per il piano del consumatore. Il creditore, quindi, può escutere il garante per l'intero anche mentre il debitore paga il piano al 20%, e le misure protettive concesse al debitore non coprono il garante, salvo che il piano lo preveda e il giudice lo disponga. Il garante che ha pagato ha il regresso verso il debitore principale, ma per la parte falcidiata dal piano o cancellata dall'esdebitazione il regresso è inesigibile: il garante sopporta definitivamente la perdita. Per questo la strategia corretta è quasi sempre una procedura congiunta (familiare) o parallela: il garante presenta il proprio piano, in cui il debito da garanzia è un credito chirografario da trattare come gli altri, oppure il piano del debitore principale prevede espressamente il trattamento dei garanti (per esempio: i creditori garantiti rinunciano ad agire contro il garante in cambio di un contributo del garante al piano), clausola che i tribunali ammettono se i creditori la accettano.

SituazioneChe cosa succedeChe cosa fare
Il debitore principale ottiene il piano; il garante non ha fatto nullaIl creditore escute il garante per l'intero (79 c. 5, 278 c. 6); regresso inesigibile per la parte falcidiataProcedura del garante, familiare o autonoma, o clausola del piano sui garanti con contributo
Coniugi cointestatari del mutuoDebito comune: entrambi obbligati in solido; la casa risponde per interoDomanda familiare con conservazione del mutuo (67 c. 5) se in regola
Coniuge in comunione dei beni, debito personale dell'altroI beni comuni rispondono in via sussidiaria fino alla quota del coniuge debitore (189 c.c.); i beni personali del non debitore noDifendere la quota; rilevare la quota nella liquidazione; separazione dei beni per il futuro
Coniuge in separazione dei beniCiascuno risponde dei propri debiti; i beni intestati all'altro sono salvi, salvo atti in frodeProcedura individuale; attenzione ai trasferimenti tra coniugi negli ultimi cinque anni (67 c. 2 lett. c)
Eredi con debiti del defuntoAccettazione pura: rispondono anche con i propri beni; con beneficio di inventario: solo con l'ereditàRinuncia o beneficio di inventario; se già accettato, procedura familiare per origine comune
Genitore obbligato al mantenimento dei figliL'assegno non si falcidia e non si esdebita (278 c. 7)Il piano lo colloca tra le spese necessarie
Fondo patrimonialeEscluso dalla liquidazione salvo debiti contratti per i bisogni della famiglia (268 c. 4, 170 c.c.)Verificare la costituzione anteriore ai debiti e la natura dei debiti

La comunione dei beni e i debiti

Nel regime di comunione legale i beni comuni (acquisti durante il matrimonio, azienda coniugale, utili accantonati) rispondono per intero dei pesi che li gravano, delle spese di amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e l'istruzione dei figli, di ogni obbligazione contratta anche separatamente nell'interesse della famiglia e di ogni obbligazione contratta congiuntamente (art. 186 c.c.); non rispondono dei debiti contratti prima del matrimonio (art. 187) né di quelli gravanti su donazioni e successioni non attribuite alla comunione (art. 188), salvo la responsabilità sussidiaria: i creditori particolari di un coniuge, se non si soddisfano sui suoi beni personali, possono aggredire i beni comuni fino al valore della quota del coniuge obbligato (art. 189), e i creditori della comunione possono agire sui beni personali di ciascun coniuge per metà del credito se i beni comuni non bastano (art. 190). Tradotto nel sovraindebitamento: il coniuge non debitore non entra nella procedura dell'altro, ma la quota dell'altro sui beni comuni entra; nella liquidazione controllata il liquidatore può vendere il bene comune per intero, restituendo al coniuge non debitore la sua parte del ricavato, o il coniuge può rilevare la quota. La separazione dei beni protegge il patrimonio del coniuge non debitore, ma non i trasferimenti fatti in frode: gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno elencati nella domanda (art. 67 c. 2 lett. c) e la donazione della casa al coniuge alla vigilia della procedura è un atto in frode che fa negare l'omologa e la meritevolezza. La pagina sulla comunione dei beni approfondisce.

Come impostare la domanda familiare

  1. Mappare tutti i debiti di tutti i familiari coinvolti, distinguendo comuni, personali, garantiti; per ciascun debito chi è obbligato in solido.
  2. Verificare la qualità di ciascuno (consumatore, professionista, ex imprenditore, garante con o senza ruolo nell'impresa): decide la procedura possibile per la famiglia.
  3. Scegliere tra domanda unica e domande coordinate: unica se conviventi o origine comune; altrimenti domande separate con richiesta di coordinamento.
  4. Costruire il piano per posizioni: reddito e spese di ciascuno, quota di ciascun bene, proposta ai creditori di ciascuno; regolare espressamente i garanti e i debiti comuni.
  5. Proteggere la casa: mutuo in regola da proseguire (67 c. 5, 75 c. 2-bis), quota del coniuge non debitore, fondo patrimoniale.
  6. Dichiarare tutto: trasferimenti tra familiari, garanzie, eredità; l'omissione è atto in frode e costa l'omologa a tutti.

Il sovraindebitamento familiare si risolve bene quando si ragiona sull'intero nucleo e male quando ciascuno cerca la propria via d'uscita lasciando gli altri esposti: il garante dimenticato, il coniuge in comunione ignaro, l'erede che ha accettato. La guida generale descrive le quattro procedure; la pagina sulla fideiussione le difese del garante prima di arrivare al piano.

Domande frequenti

Io e mia moglie abbiamo debiti comuni e separati: dobbiamo fare due procedure?
Potete presentare un'unica domanda (art. 66 CCII) perché siete conviventi, con un solo OCC e un solo giudice, che coordina le posizioni; i patrimoni e i debiti restano però distinti: ciascuno risponde dei propri e i debiti comuni gravano su entrambi. Se uno di voi ha una partita IVA con debiti d'impresa, la procedura familiare segue le regole del concordato minore per entrambi, salvo la possibilità di continuare a pagare il mutuo della casa.
Mio padre ha garantito il mio fido: se ottengo l'omologa del piano, lui è libero?
No. L'omologazione del piano o del concordato minore e l'esdebitazione non pregiudicano i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati (artt. 79 c. 5 e 278 c. 6 CCII): la banca può chiedere a tuo padre l'intero, anche la parte che il piano ti ha cancellato, salvo che il piano preveda espressamente il trattamento dei garanti e il creditore lo accetti. Tuo padre, se non può pagare, deve avviare una procedura propria, eventualmente familiare con la tua.
Ho garantito la srl di mio marito senza essere socia: sono un consumatore?
Sì, secondo l'orientamento prevalente: la persona fisica che presta fideiussione per un debito d'impresa senza avere un collegamento funzionale con l'impresa (non socia, non amministratrice) agisce per scopi estranei all'attività e accede al piano del consumatore; il socio o l'amministratore garante, invece, è escluso dal piano del consumatore e usa il concordato minore o la liquidazione controllata.
La casa è in comunione dei beni e i debiti sono solo di mio marito: la perdo?
I beni della comunione rispondono per intero solo dei debiti contratti nell'interesse della famiglia o congiuntamente (art. 186 c.c.); per i debiti personali di un coniuge rispondono in via sussidiaria, dopo i beni personali, fino al valore della sua quota (art. 189). Nella liquidazione controllata di tuo marito entra la sua quota della casa, che il liquidatore può vendere per intero dividendo il ricavato: puoi evitare la vendita rilevando la quota o proponendo un piano che la conservi.
Il piano prevede che i creditori non possano agire contro i garanti: è possibile?
Sì, se il piano lo prevede espressamente e i creditori lo accettano o non si oppongono: la legge fa salva la «diversa previsione» (art. 79 c. 5). Nella pratica i tribunali ammettono clausole che estendono ai garanti gli effetti del piano quando i garanti contribuiscono con risorse proprie; senza contributo, i creditori si oppongono e il giudice non estende.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
  • ContrattiLa fideiussione: garantire un debito altruiLa struttura (art. 1936 c.c.: obbligazione personale verso il creditore per l'adempimento altrui, efficace anche all'insaputa del debitore; accessorietà: non è valida se non lo è l'obbligazione principale, art. 1939, e non può eccedere il debito né essere più onerosa, art. 1941; forma libera ma volontà espressa, art. 1937; per obbligazioni future o condizionali con importo massimo, art. 1938), il regime (solidarietà con il debitore, art. 1944: il creditore può chiedere subito al fideiussore, salvo patto di beneficio di escussione con indicazione dei beni; più fideiussori obbligati per l'intero salvo beneficio di divisione, art. 1946; eccezioni del debitore opponibili salvo l'incapacità, art. 1945; surrogazione e regresso con interessi e spese, artt. 1949-1950; regresso tra confideiussori pro quota, art. 1954), le cause di liberazione (art. 1955: fatto del creditore che impedisce la surrogazione, per esempio la rinuncia a un'ipoteca; art. 1956: nuovo credito al debitore in condizioni peggiorate senza autorizzazione del fideiussore, con nullità della rinuncia preventiva; art. 1957: decadenza se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, due se la garanzia è limitata alla scadenza; proroga concessa al debitore senza consenso, art. 1957 in combinato con 1956), la fideiussione bancaria (omnibus per tutti i debiti presenti e futuri con importo massimo; clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 dello schema ABI 2003: intesa restrittiva accertata dalla Banca d'Italia, provv. 55/2005; SU 41994/2021: nullità parziale delle sole clausole 2, 6 e 8 e del contratto solo se essenziali; SU 24825/2026: il provvedimento vale come prova privilegiata solo nel triennio 2002-2005 e per le omnibus, altrimenti va integrato; la clausola a prima richiesta consente al creditore di evitare la decadenza ex 1957 con una richiesta stragiudiziale nei termini; Cass. 2024-2025 sulle fideiussioni specifiche), il contratto autonomo di garanzia (a prima richiesta e senza eccezioni: non è fideiussione, SU 3947/2010; opponibile solo l'exceptio doli), il fideiussore consumatore (CGUE Tarcău C-74/15 e Dumitraș C-534/15: la persona fisica che garantisce un debito d'impresa senza collegamento funzionale è consumatore; clausole vessatorie ex artt. 33-36 cod. cons., foro del consumatore, trasparenza), la fideiussione tra privati (locazioni, prestiti, art. 1938), il fisco (imposta di registro 0,50% se la fideiussione è in atto separato; esenzione se contestuale a un finanziamento a medio-lungo termine con imposta sostitutiva), l'escussione (decreto ingiuntivo diretto contro il garante; opposizione con le eccezioni proprie e del debitore; segnalazione in centrale rischi anche del garante; pignoramenti; sovraindebitamento del garante), come uscire (recesso dalla omnibus per il futuro con comunicazione scritta, art. 1938 e uso bancario; morte del fideiussore: eredi vincolati per i debiti esistenti; estinzione del debito principale; transazione e saldo e stralcio; nullità).
  • SovraindebitamentoLa liquidazione controllataChi e quando (art. 268 CCII: debitore in stato di sovraindebitamento, cioè consumatore, professionista, imprenditore minore, agricolo, start up e ogni debitore non soggetto a liquidazione giudiziale, art. 2 c. 1 lett. c; ricorso al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; c. 2: se è insolvente, la domanda può venire da un creditore anche con esecuzioni in corso, ma non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro; c. 3: contro la persona fisica non si apre se l'OCC attesta che non c'è attivo da acquisire nemmeno con azioni giudiziarie, con eccezione entro la prima udienza e termine di 60 giorni per l'attestazione; su domanda del debitore persona fisica si apre se l'OCC attesta che c'è attivo; art. 271: se la domanda è del creditore, il debitore entro la prima udienza può chiedere l'accesso a ristrutturazione o concordato minore con termine fino a 60+60 giorni e misure protettive), che cosa esclude (art. 268 c. 4: crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., crediti alimentari e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e guadagni nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, fondo patrimoniale e suoi frutti salvo art. 170 c.c., beni impignorabili; c. 5: sospensione degli interessi ai fini del concorso salvo garanzie), la domanda (art. 269: ricorso presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC, con relazione dell'OCC su completezza dei documenti, situazione economico-patrimoniale, cause dell'indebitamento, diligenza nell'assumere le obbligazioni e attestazione sull'attivo; comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali entro 7 giorni; documenti: elenco creditori, beni, redditi, dichiarazioni, spese familiari), l'apertura (art. 270: sentenza del tribunale in assenza di domande di ristrutturazione o concordato; nomina del giudice delegato e del liquidatore, di regola l'OCC; deposito di bilanci, scritture ed elenco creditori in 7 giorni; termine fino a 90 giorni ai creditori per le domande di ammissione via PEC; ordine di consegna dei beni, salvo autorizzazione a usarne alcuni; pubblicazione sul sito e nel registro delle imprese, trascrizione per immobili e beni registrati; contratti pendenti sospesi con scelta del liquidatore; effetti sui soci illimitatamente responsabili; art. 277: i creditori posteriori non possono agire sui beni della liquidazione; sospensione delle esecuzioni individuali), lo svolgimento (art. 272: elenco creditori aggiornato in 30 giorni, inventario e programma di liquidazione entro 90 giorni approvato dal giudice delegato; durata almeno 3 anni dall'apertura, chiusura anticipata se non c'è altro attivo; c. 3-bis: beni sopravvenuti fino all'esdebitazione compresi, dedotte le passività per acquisirli; art. 273: progetto di stato passivo, osservazioni in 15 giorni, stato passivo esecutivo, reclamo ex art. 133 e cassazione, domande tardive solo per causa non imputabile entro 60 giorni; art. 275: esecuzione del programma con relazioni semestrali, vendite con le regole della liquidazione giudiziale, cancellazione di ipoteche e pignoramenti, rendiconto, compenso dell'OCC secondo il D.M. 202/2014; art. 276: chiusura con decreto motivato e relazione sull'esdebitazione), l'esdebitazione (art. 282: opera alla chiusura o già dopo 3 anni dall'apertura, con decreto del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, osservazioni dei creditori in 15 giorni; condizioni dell'art. 280: nessuna condanna per bancarotta o reati d'impresa, nessuna distrazione o frode, collaborazione, nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; esclusa se il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode; art. 278: inesigibilità dei crediti residui, salvi coobbligati e fideiussori, esclusi mantenimento e alimenti, danni da fatto illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative; reclamo in 30 giorni; art. 283: esdebitazione dell'incapiente senza liquidazione, una sola volta, con obbligo per 3 anni se sopravvengono utilità), confronto con le altre procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore: si tiene la casa e si paga un piano; liquidazione: si perde il patrimonio ma si chiude con certezza; incapiente: senza patrimonio né reddito), costi e tempi (compenso OCC e liquidatore prededucibili, spese di procedura, 3-5 anni), consigli (verificare la meritevolezza, dichiarare tutto, negoziare i limiti del mantenimento, valutare la vendita della casa in procedura rispetto al pignoramento).
  • SovraindebitamentoL'esdebitazione del debitore incapiente: cancellare i debiti senza pagare nullaChi può (art. 283 c. 1 CCII: il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; consumatori, professionisti, ex imprenditori minori e chiunque non sia soggetto a liquidazione giudiziale; una sola volta; c. 2: presunzione di incapienza se il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento proprio e della famiglia, non supera l'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo: con l'assegno sociale 2026 di 546,24 euro, circa 10.652 euro l'anno per una persona sola, moltiplicati per 1,57, 2,04, 2,46, 2,85 per nuclei di 2, 3, 4, 5 persone), la meritevolezza (c. 7: assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento; l'OCC riferisce sulle cause dei debiti, sulla diligenza, sugli atti impugnati e sul merito creditizio valutato dai finanziatori, c. 4-5; le condizioni dell'art. 280 e dell'art. 282 per analogia: nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti né per due volte, nessuna frode o ricorso abusivo al credito), la domanda (c. 3: tramite l'OCC al giudice competente, con elenco dei creditori e PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre, entrate proprie e del nucleo; relazione particolareggiata dell'OCC; compenso dell'OCC ridotto della metà, c. 6; nessun difensore obbligatorio), la decisione (c. 7: decreto del giudice, assunte informazioni, con l'indicazione delle modalità e del termine per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca; c. 8: comunicazione ai creditori e reclamo ex art. 124 entro 30 giorni), gli effetti (inesigibilità di tutti i debiti anteriori, compresi quelli fiscali e bancari; esclusi ex art. 278 c. 7 mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti; i garanti restano obbligati, art. 278 c. 6; cancellazione dalle centrali rischi solo con i tempi ordinari), i tre anni (c. 1 e 9: se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto al reddito esente che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile in quei limiti; non sono utilità i finanziamenti; l'OCC vigila, riceve la dichiarazione annuale e, autorizzato dal giudice, comunica ai creditori che possono agire sulle sopravvenienze; eredità, vincite, TFR, aumenti di reddito stabili; il D.Lgs. 136/2024 ha ridotto il periodo da quattro a tre anni e tolto la soglia del 10%), il confronto con la liquidazione controllata (se c'è un minimo di attivo o di reddito eccedente, la liquidazione con esdebitazione dopo tre anni è la strada, art. 268 c. 3 e 282), gli errori (nascondere un bene o un reddito, dichiarazioni omesse, spese di lusso recenti, debiti da gioco o da frode).
  • Separazione e divorzioLa comunione dei beni: che cosa è comune e come si scioglieL'oggetto (art. 177 c.c.: acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio, esclusi i beni personali; frutti dei beni propri e proventi dell'attività separata se non consumati allo scioglimento; aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, solo utili e incrementi se preesistenti; art. 178: beni dell'impresa individuale costituita dopo il matrimonio e incrementi dell'impresa preesistente, se esistono allo scioglimento; art. 179: beni personali, cioè quelli anteriori al matrimonio, quelli ricevuti per donazione o successione salvo attribuzione alla comunione, quelli di uso strettamente personale, quelli per l'esercizio della professione, i risarcimenti e le pensioni di invalidità, i beni acquistati con il prezzo dei beni personali se dichiarato nell'atto; c. 2: per immobili e mobili registrati l'esclusione richiede la partecipazione dell'altro coniuge all'atto, e la sua dichiarazione non vale come rinuncia se il denaro non era personale, Cass. SU 22755/2009), la comunione de residuo (art. 177 lett. b e c, 178: risparmi, frutti, proventi e beni aziendali diventano comuni solo se residuano allo scioglimento; Cass. SU 15889/2022: il coniuge non imprenditore ha un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda al netto delle passività alla data dello scioglimento, non un diritto reale; stessa natura per i risparmi sui conti dell'altro), l'amministrazione (art. 180: ordinaria disgiunta, straordinaria e contratti su diritti personali di godimento congiunti; art. 181: autorizzazione del giudice se il consenso è rifiutato; art. 184: atti senza consenso su immobili e mobili registrati annullabili entro un anno dalla conoscenza o dalla trascrizione, per gli altri mobili obbligo di ricostituire la comunione o pagare l'equivalente), i debiti (art. 186: i beni comuni rispondono dei pesi e degli oneri, delle spese per la famiglia e l'educazione dei figli, delle obbligazioni nell'interesse della famiglia e di quelle contratte insieme; art. 187-188: non dei debiti anteriori al matrimonio né di quelli su donazioni e successioni; art. 189: i creditori personali di un coniuge si soddisfano in via sussidiaria sui beni comuni fino alla quota, con preferenza per i creditori della comunione; art. 190: i creditori della comunione agiscono in via sussidiaria sui beni personali per metà del credito), lo scioglimento (art. 191: morte presunta, annullamento, divorzio, separazione personale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale, liquidazione giudiziale; nella separazione dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, oggi con l'ordinanza dei provvedimenti temporanei, o dalla sottoscrizione del verbale consensuale purché omologato, dalla data dell'accordo di negoziazione assistita o dell'atto davanti al sindaco; annotazione allo stato civile; art. 193: separazione giudiziale dei beni per interdizione, cattiva amministrazione, disordine, mancato contributo), la liquidazione (art. 192: rimborsi alla comunione delle somme prelevate per fini estranei e restituzioni al coniuge delle somme personali investite nel patrimonio comune, al momento dello scioglimento; art. 194: divisione in parti uguali di attivo e passivo, con possibile usufrutto a favore del coniuge affidatario dei figli; artt. 195-197: prelevamento dei mobili personali con presunzione di comunione e limiti verso i terzi; divisione consensuale con atto notarile, esente da imposte se in sede di separazione, art. 19 L. 74/1987, o giudiziale con le regole della divisione), la casa (acquistata durante il matrimonio da uno solo: comune al 50% salvo dichiarazione ex art. 179 lett. f con partecipazione dell'altro; assegnazione al genitore collocatario indipendente dalla proprietà).