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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

La comunione dei beni: che cosa è comune e come si scioglie

Chi si sposa senza scegliere nulla è in comunione legale: la casa comprata da uno solo dei coniugi durante il matrimonio è di entrambi, mentre lo stipendio, i risparmi e l'azienda individuale diventano comuni solo per ciò che resta quando la comunione finisce. Il regime dura fino alla separazione, non al divorzio, e la sua fine apre una contabilità di rimborsi e restituzioni che le coppie scoprono tardi. Questa pagina spiega quali beni cadono in comunione e quali restano personali, come si amministrano e chi risponde dei debiti, quando esattamente la comunione si scioglie con il nuovo rito e come si dividono i beni, con la regola delle Sezioni Unite sulla comunione de residuo.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Comune (art. 177): tutti gli acquisti durante il matrimonio, anche di uno solo; le aziende gestite insieme.
  • Personale (art. 179): beni anteriori, donazioni ed eredità, oggetti personali, strumenti di lavoro, risarcimenti, beni comprati con soldi personali se dichiarato nell'atto con l'altro presente.
  • De residuo: risparmi, frutti, proventi e beni dell'impresa individuale diventano comuni solo per ciò che resta allo scioglimento; credito al 50% (SU 15889/2022).
  • Debiti (186-190): i beni comuni pagano i debiti della famiglia; i creditori personali attaccano la comunione in via sussidiaria fino alla quota.
  • Fine (191): dalla separazione, non dal divorzio; poi rimborsi (192) e divisione a metà (194).

Che cosa è comune e che cosa è personale

Art. 177, lett. a), c.c.

«Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali».

La comunione legale è il regime che si applica automaticamente a chi non sceglie la separazione dei beni all'atto del matrimonio o con una convenzione notarile successiva, e non è una comunione di tutto: è una comunione degli acquisti. Ciò che uno dei coniugi compra durante il matrimonio, con qualunque denaro e a qualunque intestazione, diventa di entrambi per legge, in quote uguali e senza bisogno di consenso; per questo il notaio, nell'atto di acquisto di un immobile, chiede il regime patrimoniale e, se il coniuge è in comunione, l'altro diventa comproprietario anche se non compare. Le eccezioni sono i beni personali dell'art. 179: quelli di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio; quelli ricevuti dopo per donazione o successione, salvo che l'atto li attribuisca alla comunione; i beni di uso strettamente personale e i loro accessori; i beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati a un'azienda comune; i risarcimenti del danno e la pensione per la perdita della capacità lavorativa; i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio, «purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto». Per gli immobili e i mobili registrati l'esclusione per uso personale, per la professione o per il reimpiego di denaro personale vale solo se l'altro coniuge partecipa all'atto e la dichiarazione risulta dall'atto stesso (c. 2): le Sezioni Unite (22755/2009) hanno chiarito che questa dichiarazione non è una rinuncia alla comunione ma una presa d'atto, contestabile se il denaro non era davvero personale. Una terza categoria sta nel mezzo, la comunione de residuo: i frutti dei beni propri, i proventi dell'attività separata di ciascuno (stipendi, compensi, utili) e i beni destinati all'impresa individuale costituita dopo il matrimonio, con gli incrementi di quella preesistente, non sono comuni durante il matrimonio, quando restano nella disponibilità del titolare, ma lo diventano per ciò che esiste al momento dello scioglimento (art. 177 lett. b e c, art. 178). Sulla natura di questo diritto le Sezioni Unite, con la sentenza 15889 del 17 maggio 2022, hanno deciso che il coniuge non titolare ha un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, o dei risparmi, determinato alla data dello scioglimento e al netto delle passività, non una quota di proprietà sui singoli beni: il coniuge non imprenditore non diventa contitolare dell'azienda, ma creditore della metà del suo valore netto.

Amministrazione e debiti

SituazioneRegolaNorma
Atti di ordinaria amministrazione e cause relativeCiascun coniuge da soloArt. 180 c. 1
Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, locazioni e comodati, cause relativeEntrambi insieme; se uno rifiuta, autorizzazione del giudice se l'atto è necessario per la famiglia o l'azienda comuneArtt. 180 c. 2, 181
Vendita o ipoteca di immobile o mobile registrato comune senza il consenso dell'altroAnnullabile su domanda del coniuge pretermesso entro un anno dalla conoscenza e comunque entro un anno dalla trascrizione; se non trascritto e non conosciuto, entro un anno dallo scioglimentoArt. 184 c. 1-2
Atto senza consenso su altri beni mobiliValido; il coniuge deve ricostituire la comunione nello stato anteriore o pagare l'equivalenteArt. 184 c. 3
Debiti per la famiglia (mantenimento, educazione dei figli, obbligazioni nell'interesse della famiglia, obbligazioni assunte insieme, oneri sui beni comuni)Rispondono i beni comuni; se non bastano, i beni personali di ciascuno per metà del creditoArtt. 186, 190
Debiti personali di un coniuge (anche anteriori al matrimonio, o da donazioni ed eredità)Rispondono i suoi beni personali; in via sussidiaria i beni comuni fino al valore della sua quota, con preferenza per i creditori della comunione se chirografariArtt. 187, 188, 189 c. 2
Atto di straordinaria amministrazione compiuto da uno solo senza consensoI beni comuni rispondono fino alla quota del coniuge obbligato se i creditori non trovano beni personaliArt. 189 c. 1
Pignoramento della quotaIl creditore personale pignora l'intero bene comune per la metà del valore; pignoramento notificato a entrambi i coniugi, vendita dell'intero e metà del ricavato al coniuge non debitore (Cass. 6575/2013)Art. 189; art. 599 c.p.c.

La comunione legale è una comunione senza quote finché dura: nessuno dei coniugi può vendere la propria metà di un bene comune né i creditori possono pignorarla, e per questo il creditore personale di un coniuge deve espropriare l'intero bene comune e restituire all'altro la metà del ricavato, secondo la regola affermata dalla Cassazione (sentenza 6575 del 14 marzo 2013) e seguita dalla prassi esecutiva, con il pignoramento notificato a entrambi i coniugi. Il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione non è una condizione di validità verso i terzi ma un potere di annullamento del coniuge pretermesso, da esercitare entro un anno: chi scopre tardi una vendita trascritta ha perso l'azione ma conserva il rimborso del valore. La separazione giudiziale dei beni (art. 193) è il rimedio per chi non vuole aspettare la separazione personale: si chiede al tribunale in caso di interdizione o inabilitazione dell'altro, di cattiva amministrazione, di disordine degli affari o di condotta che mette in pericolo la famiglia, o quando l'altro non contribuisce ai bisogni familiari in proporzione alle proprie sostanze; la sentenza scioglie la comunione e instaura la separazione dei beni, con annotazione allo stato civile.

Lo scioglimento e la divisione

La comunione si scioglie per la morte presunta o l'assenza dichiarata, per l'annullamento del matrimonio, per il divorzio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per il cambio convenzionale di regime e per la liquidazione giudiziale di un coniuge (art. 191 c. 1); il momento che conta nella pratica è la separazione. Dal 2015 la legge fissa la data nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché poi omologato: con il rito unico, che ha eliminato l'udienza presidenziale, l'autorizzazione è contenuta nell'ordinanza dei provvedimenti temporanei e urgenti della prima udienza (art. 473-bis.22 c.p.c.) e, nel procedimento su domanda congiunta, la data è quella della sottoscrizione del ricorso o dell'udienza in cui le parti confermano la volontà di non riconciliarsi, con effetto condizionato alla sentenza; nella negoziazione assistita la comunione si scioglie alla data dell'accordo, che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali, e nella separazione davanti al sindaco alla data dell'atto. L'ordinanza è comunicata allo stato civile per l'annotazione, e da quel giorno ogni acquisto è personale, i proventi non cadono più nella comunione de residuo e si fotografa il patrimonio da dividere. La liquidazione segue tre passaggi: i rimborsi alla comunione delle somme che un coniuge ha prelevato dal patrimonio comune per fini diversi dai bisogni della famiglia e del valore dei beni usati per atti non autorizzati, salvo che dimostri il vantaggio per la comunione; le restituzioni al coniuge delle somme personali impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune, tipicamente il denaro ricevuto dai genitori e messo nella casa; il prelievo di beni comuni fino a concorrenza del credito, prima sul denaro, poi sui mobili, infine sugli immobili (art. 192). Ciò che resta si divide in parti uguali, attivo e passivo, e il giudice può costituire a favore del coniuge affidatario dei figli un usufrutto su parte dei beni spettanti all'altro (art. 194); ciascuno preleva i mobili che erano suoi prima del matrimonio o ricevuti per donazione o successione, con la presunzione che i mobili siano comuni salvo prova contraria (artt. 195-197). La divisione può essere consensuale, con atto notarile per gli immobili, e se è inserita negli accordi di separazione o divorzio è esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali (art. 19 L. 74/1987); altrimenti si fa con il giudizio di divisione, con stima, eventuale vendita e conguagli. La casa coniugale segue due binari distinti: la proprietà, che è comune se acquistata durante il matrimonio, e l'assegnazione, che spetta al genitore con cui vivono i figli a prescindere dalla proprietà e che grava sulla quota dell'altro come vincolo opponibile.

Come gestire la fine della comunione

  1. Fissare la data: individuare l'atto che scioglie la comunione (ordinanza, verbale, accordo) e chiedere l'annotazione allo stato civile.
  2. Inventario di beni comuni, personali e de residuo alla data dello scioglimento: visure, estratti conto, bilanci dell'azienda, con la prova della provenienza del denaro.
  3. Conti di rimborso: somme prelevate dal patrimonio comune, denaro personale investito nella casa, atti compiuti senza consenso; documentare tutto.
  4. Dividere in sede di separazione quando possibile, per l'esenzione fiscale e per chiudere insieme casa, mutuo e conguagli.
  5. Azienda e risparmi: chiedere la liquidazione del credito del 50% del valore netto con perizia, entro la prescrizione decennale.

La comunione legale è generosa negli acquisti e severa nella fine: metà di tutto ciò che si è comprato, ma solo un credito sulla metà di ciò che l'altro ha risparmiato o costruito con la sua impresa, e una contabilità di rimborsi che premia chi conserva le prove. Il momento e le forme della separazione sono nelle pagine sulla separazione giudiziale e sulla separazione consensuale; la sorte dell'abitazione nella pagina sull'assegnazione della casa coniugale; il regime fiscale degli accordi nella pagina su tasse, separazione e divorzio.

Domande frequenti

Ho comprato casa durante il matrimonio con i miei soldi e l'ho intestata solo a me: è mia?
No, è in comunione al 50%: gli acquisti compiuti durante il matrimonio, anche da un solo coniuge, cadono in comunione (art. 177 lett. a), qualunque sia l'intestazione. Resta personale solo se comprata con il prezzo della vendita di un tuo bene personale e l'atto lo dichiara, con la partecipazione dell'altro coniuge (art. 179 lett. f e c. 2); i tuoi risparmi da lavoro non sono beni personali. Se invece hai pagato con denaro personale senza la dichiarazione, hai diritto al rimborso di ciò che hai investito nel bene comune (art. 192 c. 3), non alla proprietà esclusiva.
I soldi sul mio conto corrente sono anche di mio marito?
Durante il matrimonio no: stipendio, proventi e risparmi restano nella disponibilità di chi li guadagna. Allo scioglimento della comunione, però, i risparmi e i frutti dei beni personali che non sono stati consumati cadono nella comunione de residuo (art. 177 lett. b e c) e l'altro coniuge ha diritto alla metà del loro valore a quella data, come credito, non come contitolarità del conto. Chi svuota il conto poco prima della separazione deve dimostrare di aver speso per la famiglia, altrimenti rimborsa (art. 192).
Quando finisce esattamente la comunione se ci separiamo?
Nella separazione giudiziale dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, che con il rito unico è l'ordinanza dei provvedimenti temporanei della prima udienza; nella consensuale dalla data della sottoscrizione del verbale (o del ricorso congiunto con note scritte) purché poi omologata; nella negoziazione assistita dalla data dell'accordo autorizzato dal procuratore; davanti al sindaco dalla data dell'atto (art. 191 c. 2). Non serve aspettare il divorzio. Da quel giorno gli acquisti di ciascuno sono personali e lo scioglimento va annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Mia moglie ha venduto l'auto comune senza dirmelo: che cosa posso fare?
Per i beni mobili registrati e gli immobili gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di entrambi (art. 180) e l'atto compiuto senza consenso è annullabile su tua domanda entro un anno da quando ne hai avuto conoscenza, e comunque entro un anno dalla trascrizione (art. 184); il terzo acquirente in buona fede è protetto solo dal decorso del termine. Per gli altri beni mobili l'atto è valido, ma il coniuge deve ricostituire la comunione o pagarne l'equivalente.
L'azienda individuale di mio marito, aperta dopo il matrimonio, è anche mia?
Non durante il matrimonio: i beni dell'impresa di un solo coniuge costituita dopo il matrimonio sono in comunione de residuo, cioè entrano in gioco solo se esistono allo scioglimento (art. 178). Le Sezioni Unite (15889/2022) hanno stabilito che a quel momento hai un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, come complesso organizzato, al netto delle passività, non una quota di proprietà: si liquida in denaro con una perizia, senza diventare socia. L'azienda gestita da entrambi e costituita dopo il matrimonio è invece in comunione piena (art. 177 lett. d).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioLa separazione giudizialePresupposti (art. 151 c.c.), tribunale competente, contenuto del ricorso (redditi, patrimonio, estratti conto, piano genitoriale), costituzione del convenuto e memorie, udienza e conciliazione, ordinanza provvisoria esecutiva, istruttoria, addebito e sue conseguenze, mantenimento del coniuge e dei figli, casa, sentenza, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
  • Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
  • Casa e proprietàComunione e divisione di un immobile in comproprietàLe regole della comunione (artt. 1100-1116 c.c., applicabili quando il titolo o la legge non dispongono diversamente; quote presunte uguali, art. 1101; art. 1102: uso della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri il pari uso, con modifiche a proprie spese per il miglior godimento; il comproprietario che usa da solo l'immobile deve agli altri l'indennità di occupazione secondo la giurisprudenza, e l'uso esclusivo non porta all'usucapione senza atti di interversione; art. 1103: ciascuno può vendere o ipotecare la propria quota e cederne il godimento; nessuna prelazione tra comproprietari, salvo la prelazione ereditaria dell'art. 732 tra coeredi con il retratto entro due mesi dalla notifica della proposta; art. 1104: contributo alle spese necessarie per conservazione e godimento e a quelle deliberate, in proporzione alle quote, con facoltà di liberarsene rinunciando alla quota; art. 1110: rimborso delle spese necessarie anticipate da uno in caso di trascuranza degli altri; art. 1105: amministrazione a maggioranza calcolata per valore delle quote, con informazione preventiva di tutti, ricorso al giudice se manca la maggioranza; art. 1106: regolamento e amministratore; art. 1108: innovazioni e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti i due terzi del valore, unanimità per alienare, costituire diritti reali e locazioni oltre nove anni; art. 1109: impugnazione delle delibere dalla minoranza entro 30 giorni; art. 1115: estinzione dei debiti solidali con il prezzo di vendita), lo scioglimento (art. 1111: ciascuno può sempre domandarlo, con dilazione giudiziale fino a 5 anni se l'immediato scioglimento pregiudica gli altri; patto di indivisione valido fino a 10 anni, opponibile agli aventi causa, scioglibile prima per gravi circostanze; art. 1112: non divisibili le cose che divise cesserebbero di servire all'uso, per esempio cortili e parti comuni; art. 1114: divisione in natura se la cosa è comodamente divisibile in parti corrispondenti alle quote; art. 1116 e 720: per gli immobili non comodamente divisibili, attribuzione per intero al comproprietario con la quota maggiore o a più richiedenti congiunti con addebito dell'eccedenza, altrimenti vendita all'incanto; art. 1113: creditori e aventi causa possono intervenire e opporsi), come si divide (divisione consensuale con atto notarile e stima, formazione delle porzioni e conguagli; imposta di registro 1% sulla massa, conguaglio oltre il 5% tassato come vendita, art. 34 D.P.R. 131/1986; vendita a terzi con riparto del prezzo; cessione della quota a un comproprietario con imposte da trasferimento; divisione a domanda congiunta ex art. 791-bis c.p.c., ricorso di tutti al tribunale per la nomina di un notaio o avvocato che forma il progetto, con omologa; divisione giudiziale, artt. 784-789: mediazione obbligatoria, citazione contro tutti i comproprietari e i creditori opponenti, ordinanza che dispone la divisione se non c'è contestazione sul diritto, CTU per stima e divisibilità, progetto di divisione con udienza di discussione, ordinanza esecutiva se non contestato o sentenza, estrazione a sorte dei lotti, vendita dell'immobile indivisibile con le regole delle esecuzioni e delega a un professionista, art. 788; competenza del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o dell'immobile; tempi 2-4 anni; spese a carico della massa), i casi frequenti (ex conviventi con casa cointestata e mutuo, fratelli che ereditano, soci di fatto, comproprietario che occupa e non paga, comproprietario che si oppone alla vendita, quota pignorata da un creditore con la vendita della quota o la divisione ex art. 600 c.p.c., abusi edilizi che impediscono la vendita, immobile con mutuo da estinguere con il prezzo), consigli (stima condivisa, patto scritto sull'uso e sulle spese, offerta di acquisto della quota prima della causa, mediazione con proposta del mediatore, valutare la divisione a domanda congiunta per risparmiare).
  • Imposte e situazioni particolariAssegni di mantenimento e tasse: deducibilità, tassazione, una tantumL'assegno al coniuge (art. 10 c. 1 lett. c TUIR: deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli per i figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, divorzio o annullamento, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi gli accordi omologati e quelli di negoziazione assistita; per chi riceve è reddito assimilato al lavoro dipendente, art. 50 c. 1 lett. i, con la detrazione dell'art. 13; niente ritenuta, dichiarazione nel 730; deducibile solo se pagato, per cassa, e documentato con bonifici; le somme versate in più o spontaneamente non si deducono), l'assegno per i figli (art. 3 c. 3 lett. b TUIR: escluso dalla base imponibile del genitore che lo riceve e non deducibile per chi lo paga; se il provvedimento non distingue tra coniuge e figli, si considera destinato ai figli per metà, art. 3 DPR 42/1988; le spese straordinarie seguono la stessa regola; il genitore che paga può avere il 50% delle detrazioni per i figli maggiori di 21 anni o l'intera detrazione per accordo, art. 12 TUIR; assegno unico ripartito al 50% salvo accordo), l'una tantum (art. 5 c. 8 L. 898/1970: la corresponsione in unica soluzione, se il tribunale la ritiene equa, chiude ogni pretesa; non è deducibile né tassata, Corte cost. 383/2001; l'una tantum rateizzata resta una tantum), i pagamenti indiretti (rata del mutuo, canone di locazione, utenze pagate per l'ex coniuge: deducibili solo se il provvedimento li qualifica come mantenimento e nei limiti della quota riferibile al coniuge; in comproprietà al 50%), gli atti (art. 19 L. 74/1987: tutti gli atti, documenti e provvedimenti del divorzio e delle cause sugli assegni esenti da bollo, registro e ogni altra tassa; Corte cost. 154/1999: anche la separazione; Cass. 3110/2016: anche i trasferimenti immobiliari e mobiliari tra coniugi previsti negli accordi, come negoziazione globale della crisi; giurisprudenza di merito anche per i trasferimenti ai figli; dal 2027 la norma confluisce nel TU registro D.Lgs. 123/2025; niente plusvalenza per il coniuge che cede, salvo casi di rivendita), la casa (L. 160/2019 c. 741 lett. c n. 4 e c. 743: la casa familiare assegnata al genitore affidatario è abitazione principale ai fini IMU e il soggetto passivo è l'assegnatario, esente salvo A/1, A/8, A/9; il proprietario non assegnatario non paga IMU su quella casa; TARI e utenze a chi la occupa; la vendita della casa assegnata sconta le regole ordinarie), altre voci (spese legali non deducibili; contributo unificato del divorzio; addizionali; ISEE con l'assegno tra i redditi di chi lo riceve; assegno percepito e NASpI o pensione), gli errori (dedurre l'assegno per i figli, pagare in contanti, dedurre l'una tantum, dimenticare di dichiarare l'assegno ricevuto).