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GuidaDiritto civile · Casa e proprietà

Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale: proteggere la casa dai creditori

Separare un immobile dal resto del patrimonio si può, ma molto meno di quanto promettono i venditori di soluzioni: il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia, il vincolo di destinazione dell'art. 2645-ter richiede un interesse meritevole e rende il bene aggredibile per i debiti contratti per quello scopo, e in entrambi i casi il creditore anteriore può reagire con l'azione revocatoria o, se l'atto è gratuito, pignorare direttamente entro un anno dalla trascrizione. Questa pagina spiega che cosa fa e che cosa non fa ciascuno strumento, i limiti temporali, i rimedi dei creditori e quando conviene davvero.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Fondo patrimoniale (167-171): atto pubblico, beni destinati ai bisogni della famiglia; niente esecuzione solo per i debiti estranei e conosciuti come tali dal creditore (170); cessa con il matrimonio, ma dura fino alla maggiore età dell'ultimo figlio.
  • Vincolo 2645-ter: atto pubblico, interessi meritevoli, max 90 anni o vita del beneficiario; esecuzione solo per i debiti dello scopo.
  • Prova: sta al debitore dimostrare l'estraneità del debito e la conoscenza del creditore.
  • Creditori: revocatoria in 5 anni (2901); per gli atti gratuiti successivi al credito, pignoramento diretto entro un anno dalla trascrizione (2929-bis).
  • Disabilità grave: vincoli e trust del «dopo di noi» esenti da successione e donazione (L. 112/2016).

Il fondo patrimoniale

Artt. 167, primo comma, e 170 c.c.

«Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.» «La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.»

Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia: si costituisce per atto pubblico, da uno o entrambi i coniugi o da un terzo anche per testamento, e riguarda solo immobili, mobili registrati e titoli di credito, non il denaro né le quote societarie. I beni restano di proprietà dei coniugi salvo diversa previsione, i frutti vanno impiegati per i bisogni della famiglia e, senza il consenso di entrambi e, in presenza di figli minori, senza l'autorizzazione del giudice, non si possono vendere né ipotecare, salvo che l'atto costitutivo disponga diversamente (artt. 168-169). Il fondo cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma se ci sono figli minori dura fino alla maggiore età dell'ultimo (art. 171); vale anche per le unioni civili in forza della clausola di equivalenza. La protezione dell'art. 170 è più stretta di quanto si creda perché richiede due condizioni cumulative: il debito deve essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore deve averlo saputo. La giurisprudenza legge i bisogni della famiglia in senso ampio, comprendendovi anche i debiti dell'attività professionale o imprenditoriale quando servono a mantenere il tenore di vita, e addossa al debitore che si oppone l'onere di provare sia l'estraneità sia la conoscenza; i debiti fiscali e contributivi derivanti dall'attività che produce il reddito familiare sono spesso considerati inerenti. La costituzione va annotata a margine dell'atto di matrimonio per essere opponibile, e la trascrizione sugli immobili ha funzione di pubblicità notizia.

Il vincolo di destinazione dell'art. 2645-ter

La norma consente di trascrivere, e quindi rendere opponibile ai terzi, il vincolo impresso con atto pubblico su beni immobili o mobili registrati destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita del beneficiario persona fisica. L'effetto è doppio: i beni e i frutti possono essere impiegati solo per il fine di destinazione, e possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per quello scopo. Per l'attuazione del fine può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato, anche durante la vita del conferente. Il punto critico è la meritevolezza: non basta un interesse qualunque del disponente, e la giurisprudenza esclude la trascrivibilità del vincolo costituito al solo fine di sottrarre i beni ai creditori, richiedendo un interesse concreto e apprezzabile, tipicamente il mantenimento e la cura di una persona fragile, il sostegno allo studio dei figli, la destinazione a finalità sociali. Il vincolo non trasferisce la proprietà, a differenza del trust, e non crea un ente: è un limite che accompagna il bene. Quando il beneficiario è una persona con disabilità grave, il vincolo, come il trust e il fondo speciale con contratto di affidamento fiduciario, gode delle esenzioni fiscali della legge 112/2016 se rispetta le condizioni di quella legge.

Che cosa possono fare i creditori

StrumentoPresuppostiTempiNorma
Azione revocatoria ordinariaAtto che pregiudica la garanzia patrimoniale; per gli atti gratuiti basta la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; per quelli onerosi serve anche la partecipazione del terzoPrescrizione di cinque anni dall'attoArt. 2901 c.c.
Pignoramento direttoAtto gratuito di costituzione di vincolo o di alienazione, successivo al sorgere del credito; creditore munito di titolo esecutivoTrascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto; anche per il creditore anteriore che interviene entro l'annoArt. 2929-bis c.c.
Opposizione del debitoreContestazione dei presupposti, dell'inerenza del debito ai bisogni della famiglia o dello scopo del vincoloOpposizione all'esecuzioneArtt. 615 ss. c.p.c.
Azioni nelle procedure concorsualiRevocatoria e inefficacia degli atti gratuiti compiuti nei periodi sospettiSecondo il codice della crisiArtt. 163 ss. CCII
Sequestro conservativoFumus del credito e periculum di dispersioneAnte causam o in corso di causaArt. 671 c.p.c.
Profilo penaleAlienazione simulata o atti fraudolenti su beni propri per sottrarsi al pagamento di imposte oltre 50.000 euroArt. 11 D.Lgs. 74/2000

L'art. 2929-bis ha cambiato il gioco: prima il creditore doveva vincere una causa di revocatoria, oggi, se l'atto è gratuito e successivo al credito, gli basta il titolo esecutivo per pignorare direttamente il bene, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole; sarà poi il debitore o il terzo a doversi opporre. La costituzione di un fondo patrimoniale o di un vincolo di destinazione è un atto a titolo gratuito e rientra pienamente in questo meccanismo. Ne discende la regola pratica: gli strumenti di protezione funzionano solo se costituiti prima che i debiti sorgano, e non servono a nulla contro creditori già esistenti, a cui anzi offrono un percorso più rapido.

Quando conviene davvero

La protezione patrimoniale ha senso quando serve a un fine concreto e lecito e non a nascondere beni: destinare un immobile al mantenimento e alla cura di un figlio con disabilità, isolare un bene per garantire lo studio dei figli, dedicare un compendio a una finalità sociale, organizzare un passaggio generazionale ordinato. In questi casi la scelta tra fondo patrimoniale, vincolo di destinazione e trust dipende dagli obiettivi: il fondo è semplice ma legato al matrimonio e ai bisogni della famiglia; il vincolo dell'art. 2645-ter è flessibile e opponibile ma richiede la meritevolezza e non trasferisce la proprietà, quindi non risolve la gestione dopo la morte del disponente; il trust separa davvero i beni in capo al trustee e consente una gestione professionale, ma richiede una struttura e costi maggiori e non è opponibile se istituito in frode ai creditori. In tutti i casi vanno considerati i profili fiscali, che dipendono dal momento dell'attribuzione ai beneficiari e dalla natura del rapporto. Chi invece è già esposto verso banche, fornitori o fisco deve sapere che ogni atto gratuito compiuto dopo il sorgere del debito è, nel migliore dei casi, inutile e, nel peggiore, una prova contro di sé.

Che cosa fare

  1. Fotografare la posizione debitoria prima di costituire qualsiasi vincolo: i debiti esistenti rendono l'atto attaccabile con revocatoria e pignoramento diretto.
  2. Scegliere lo strumento in base allo scopo, con il notaio: fondo per i bisogni familiari, vincolo per un interesse meritevole specifico, trust per una gestione professionale.
  3. Curare l'atto: forma pubblica, indicazione precisa dello scopo e dei beneficiari, durata, obblighi di rendicontazione, destinazione finale dei beni.
  4. Pubblicità: annotazione a margine dell'atto di matrimonio per il fondo, trascrizione del vincolo sui beni; verificare che sia eseguita.
  5. Se arriva un pignoramento: opposizione con la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia o allo scopo del vincolo, e verifica del rispetto dell'anno dell'art. 2929-bis.

Nessuno strumento rende i beni intoccabili: proteggono un fine, non il debitore, e contro i crediti già sorti servono a poco. Il «dopo di noi» è nella pagina sul figlio disabile; l'esecuzione sulla casa nella pagina sul pignoramento immobiliare; l'azione dei creditori contro gli atti dispositivi nella pagina sulla revocatoria nella liquidazione giudiziale; il regime dei beni tra coniugi nella pagina sulla comunione dei beni.

Domande frequenti

Se metto la casa nel fondo patrimoniale i creditori non me la possono più toccare?
Non è così. Il fondo impedisce l'esecuzione solo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170), e la giurisprudenza intende quei bisogni in senso ampio, comprendendo i debiti dell'attività che produce il reddito familiare; inoltre spetta al debitore provare sia l'estraneità del debito sia la conoscenza da parte del creditore. Per i debiti anteriori resta l'azione revocatoria e, trattandosi di atto gratuito, il pignoramento diretto entro un anno dalla trascrizione (art. 2929-bis).
Che differenza c'è tra fondo patrimoniale e vincolo dell'art. 2645-ter?
Il fondo presuppone il matrimonio o l'unione civile e serve ai bisogni della famiglia; il vincolo di destinazione può essere costituito da chiunque, con atto pubblico, per realizzare interessi meritevoli riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, altri enti o persone fisiche, dura al massimo novanta anni o quanto la vita del beneficiario, e rende i beni aggredibili solo per i debiti contratti per lo scopo. Il vincolo richiede però una meritevolezza concreta: la sola volontà di proteggersi dai creditori non basta.
Il creditore può attaccare l'atto? In quanto tempo?
Con l'azione revocatoria entro cinque anni dall'atto (art. 2901), che per gli atti gratuiti richiede solo la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore. Se però il credito era già sorto e l'atto è gratuito, il creditore munito di titolo esecutivo può saltare la causa e pignorare direttamente il bene, trascrivendo il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto (art. 2929-bis); dopo quell'anno resta la revocatoria.
Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?
Raramente. Le pretese fiscali e contributive che derivano dall'attività da cui la famiglia trae il proprio reddito sono spesso considerate inerenti ai bisogni della famiglia, e quindi l'esecuzione è ammessa; l'esclusione va provata caso per caso, dimostrando che il debito è estraneo e che l'agente della riscossione lo sapeva. Costituire il fondo quando i debiti sono già sorti espone inoltre al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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