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GuidaFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

Il figlio disabile: mantenimento, affido, tutele dopo la maggiore età

Per il figlio con handicap grave la maggiore età non cambia nulla: la legge gli applica integralmente le disposizioni previste per i figli minori, quindi l'assegno di mantenimento continua senza il limite dell'indipendenza economica, il collocamento resta regolato dal giudice e l'assegno può essere versato al genitore che se ne occupa. Attorno a questo nucleo ruotano gli strumenti che la famiglia deve conoscere: l'amministrazione di sostegno per gli atti giuridici, i permessi e i congedi della legge 104, le indennità e la pensione, e le protezioni patrimoniali del «dopo di noi», dal trust al vincolo di destinazione, che godono di esenzioni fiscali se destinate esclusivamente alla cura della persona con disabilità grave. Questa pagina spiega ciascuno di essi e come si combinano nella separazione.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Mantenimento (art. 337-septies c. 2): al figlio maggiorenne con handicap grave si applicano integralmente le norme sui minori; assegno senza limiti di età, versabile al genitore che assiste.
  • Grave = art. 3 c. 3 L. 104/1992, accertato dalla commissione.
  • Protezione giuridica: amministrazione di sostegno su misura (404 ss.), con possibile designazione anticipata dal genitore (408).
  • Lavoro e sostegni: permessi e congedi L. 104 e congedo straordinario biennale; pensioni e indennità si sommano, non sostituiscono.
  • Dopo di noi (L. 112/2016 art. 6): trust, vincolo 2645-ter o fondo fiduciario con finalità esclusiva → esenzione da successione e donazione.

Il mantenimento non finisce con la maggiore età

Art. 337-septies c.c.

«Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.»

La terza frase dell'articolo è la regola che cambia tutto: per il figlio con handicap grave non si applica il regime dei maggiorenni, con l'assegno subordinato alla mancata indipendenza economica e versato direttamente a lui, ma quello dei minori. Ne discendono tre conseguenze pratiche. L'obbligo di mantenimento prosegue senza limiti di età e senza che occorra dimostrare che il figlio non si è reso autonomo: la gravità della disabilità lo esclude in partenza, e non si applicano i criteri elaborati per i figli che studiano o cercano lavoro. L'assegno può essere versato al genitore con cui il figlio convive, che sostiene le spese quotidiane, senza che il figlio debba chiederlo in proprio. Il collocamento, le modalità di frequentazione con l'altro genitore, l'assegnazione della casa familiare e le decisioni sulla cura seguono le regole dei figli minori, e la casa familiare viene assegnata al genitore con cui il figlio disabile convive anche se maggiorenne. L'handicap grave è quello dell'art. 3 c. 3 della legge 104/1992, cioè la minorazione che ha ridotto l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, accertato dalla commissione competente: il verbale è il documento da produrre in giudizio. Le provvidenze pubbliche del figlio, pensione di inabilità, assegno mensile, indennità di accompagnamento, assegno unico con maggiorazione, non fanno venire meno l'obbligo dei genitori, perché sono destinate a coprire i bisogni causati dalla disabilità, ma il giudice ne tiene conto nel quantificare l'assegno insieme ai redditi e alle spese documentate di terapia, riabilitazione, ausili, trasporti e assistenza, che di regola sono trattate come spese straordinarie da ripartire.

Gli strumenti di protezione della persona

StrumentoA che cosa serveNorma
Amministrazione di sostegnoAssistenza o rappresentanza per gli atti indicati nel decreto del giudice tutelare, modulata sulle capacità residue; ricorso di familiari, pubblico ministero o interessato; rendiconto periodico; durata anche indeterminataArtt. 404-413 c.c.
Designazione anticipataIl genitore o l'interessato può designare con atto pubblico o scrittura autenticata chi sarà l'amministratore di sostegnoArt. 408 c.c.
Interdizione e inabilitazioneResiduali, per l'incapacità totale quando serve una protezione più rigidaArtt. 414-432 c.c.
Permessi e congediTre giorni mensili di permesso retribuito, prolungamento del congedo parentale, divieto di trasferimento senza consenso e diritto alla sede più vicina per chi assisteArt. 33 L. 104/1992
Congedo straordinarioFino a due anni nella vita lavorativa, retribuito, per assistere il familiare con handicap graveArt. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001
ProvvidenzePensione di inabilità o assegno mensile, indennità di accompagnamento, assegno unico maggiorato senza limiti di età per i figli disabiliL. 118/1971; L. 18/1980; D.Lgs. 230/2021

L'amministrazione di sostegno ha sostituito nella pratica l'interdizione perché è su misura: il decreto elenca gli atti che l'amministratore compie in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con la sua assistenza, lasciando tutto il resto alla sua autonomia, compresi gli atti della vita quotidiana. Si chiede con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio, senza necessità di avvocato, e il giudice sente personalmente l'interessato. Per le disabilità permanenti la nomina può essere a tempo indeterminato, con rendiconto annuale e autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione. Il genitore che si occupa del figlio ha interesse a chiedere di essere nominato amministratore e a designare, per il futuro, chi gli subentrerà.

Il «dopo di noi»: proteggere il patrimonio

La legge 112/2016 ha costruito un regime fiscale di favore per gli strumenti con cui le famiglie mettono al riparo risorse destinate alla persona con disabilità grave priva di sostegno familiare. I beni e i diritti conferiti in trust, gravati da un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o destinati a fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 6 c. 1), e godono di agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Le condizioni sono stringenti: la finalità esclusiva di inclusione sociale, cura e assistenza della persona con disabilità grave, indicata espressamente nell'atto; l'istituzione per atto pubblico; l'individuazione dei soggetti coinvolti, dei loro compiti e degli obblighi di rendicontazione; l'indicazione del termine finale e della destinazione dei beni residui alla fine del vincolo, che coincide con la morte del beneficiario. Il vincolo dell'art. 2645-ter, trascritto sui beni immobili o mobili registrati, li rende aggredibili solo per debiti contratti per lo scopo e dura al massimo novanta anni o la vita del beneficiario. Per chi non vuole o non può usare il trust restano le polizze vita, con la detrazione elevata a 750 euro per i premi delle assicurazioni caso morte a tutela del disabile grave (art. 5 L. 112/2016), il fondo patrimoniale nei limiti dei bisogni della famiglia, le disposizioni testamentarie con sostituzione fedecommissaria a favore del disabile (art. 692 c.c.) e l'attribuzione della quota disponibile.

Nella separazione e nel divorzio

L'accordo o la sentenza deve trattare il figlio disabile come un minore: collocamento, tempi con l'altro genitore, assegno, spese straordinarie, decisioni sulla cura e sulle terapie, assegnazione della casa familiare. Conviene che il testo elenchi le spese straordinarie tipiche di quella disabilità, con le percentuali di ripartizione e le modalità di documentazione, per evitare liti su ogni fattura. Il genitore che assiste in via prevalente può chiedere che se ne tenga conto nella misura dell'assegno, perché l'assistenza continuativa incide sulla sua capacità di lavorare. La revisione è sempre possibile quando cambiano le condizioni economiche o il quadro assistenziale, per esempio con l'inserimento del figlio in una struttura residenziale, caso in cui l'obbligo di mantenimento si converte in contributo alle rette. Se il figlio è beneficiario di amministrazione di sostegno, nel giudizio è rappresentato o assistito secondo il decreto; se non lo è, è parte a tutti gli effetti e può nominare un difensore.

Che cosa fare

  1. Documentare: verbale di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104), diagnosi, piano terapeutico, spese sostenute nell'anno.
  2. Nel procedimento di famiglia: chiedere l'applicazione dell'art. 337-septies c. 2, l'assegno versato al genitore convivente, l'elenco delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa familiare.
  3. Protezione giuridica: valutare l'amministrazione di sostegno prima dei 18 anni, con ricorso al giudice tutelare nei mesi precedenti, così che sia operativa al compimento.
  4. Lavoro e sostegni: permessi e congedi L. 104, congedo straordinario, domande INPS per pensione, indennità e assegno unico maggiorato.
  5. Patrimonio: pianificare il «dopo di noi» con il notaio (trust, vincolo 2645-ter o fondo fiduciario) rispettando le condizioni dell'art. 6 L. 112/2016, e coordinare il testamento.

Per il figlio con handicap grave il diritto di famiglia smette di contare gli anni: l'assegno resta, la casa resta, e attorno si costruiscono la protezione giuridica e quella patrimoniale. I criteri generali dell'assegno sono nella pagina sul mantenimento dei figli; la protezione su misura nella pagina sull'amministrazione di sostegno e, per i casi estremi, nella pagina su interdizione e inabilitazione; i vincoli sui beni nella pagina su vincolo di destinazione e fondo patrimoniale.

Domande frequenti

Mio figlio disabile ha compiuto 18 anni: il padre può smettere di pagare il mantenimento?
No. Ai figli maggiorenni con handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minori (art. 337-septies c. 2 c.c.): l'assegno prosegue senza il limite dell'indipendenza economica e senza scadenze di età, e può continuare a essere versato al genitore che convive con lui e se ne occupa. La misura si rivede solo se cambiano i redditi o le esigenze.
Mio figlio percepisce pensione di inabilità e accompagnamento: il mantenimento si riduce?
Le provvidenze non fanno venire meno l'obbligo, perché sono destinate a coprire i bisogni derivanti dalla disabilità, ma il giudice ne tiene conto nel determinare la misura dell'assegno insieme ai redditi dei genitori e alle spese effettive di cura e assistenza. Conviene documentare analiticamente i costi: terapie, ausili, trasporti, assistenza.
Serve l'interdizione per gestire i suoi conti?
Quasi mai: lo strumento ordinario è l'amministrazione di sostegno (artt. 404 e seguenti c.c.), che il giudice tutelare adatta alla persona, indicando quali atti l'amministratore compie in suo nome e quali il beneficiario può compiere con l'assistenza. L'interdizione resta per i casi di totale incapacità in cui serve una protezione più rigida. Il genitore può designare in anticipo, con atto pubblico o testamento, chi sarà l'amministratore di sostegno (art. 408).
Come proteggo il suo patrimonio quando non ci sarò più?
Con gli strumenti del «dopo di noi» (L. 112/2016): trust, vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o fondo speciale con contratto di affidamento fiduciario, istituiti con atto pubblico e con finalità esclusiva di inclusione, cura e assistenza della persona con disabilità grave; a queste condizioni i beni conferiti sono esenti dall'imposta di successione e donazione e godono di agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali. Va previsto chi controlla, la rendicontazione e la destinazione finale dei beni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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