In breve
- Interdizione (414): abituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessi e necessità della protezione; il tutore rappresenta, la capacità si perde.
- Inabilitazione (415): infermità meno grave, prodigalità, abuso abituale di alcol o stupefacenti con gravi pregiudizi economici; curatore per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- Chi chiede (417): interessato, coniuge, convivente stabile, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2°, tutore o curatore, pubblico ministero.
- Atti (427-428): annullabili quelli dell'interdetto dopo la sentenza e quelli dell'inabilitato senza curatore; per il passato, incapacità naturale.
- Residuali: la regola è l'amministrazione di sostegno; revoca e conversione sempre possibili (429).
Presupposti e differenze
«Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.» «Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.»
La riforma del 2004, che ha introdotto l'amministrazione di sostegno, ha aggiunto all'art. 414 l'inciso decisivo: l'interdizione si pronuncia «quando ciò è necessario per assicurare l'adeguata protezione». Ne discende che il giudice deve prima verificare se l'amministrazione di sostegno sia sufficiente e, se pronuncia l'interdizione, motivare perché non lo è. I presupposti restano tre: l'infermità di mente, l'abitualità, cioè la stabilità della condizione e non un episodio transitorio, e l'incapacità di provvedere ai propri interessi. L'inabilitazione copre le situazioni intermedie e due ipotesi che non hanno a che fare con l'infermità: la prodigalità, cioè la tendenza patologica a dissipare il patrimonio, e l'abuso abituale di alcol o stupefacenti, quando espongono la persona o la famiglia a gravi pregiudizi economici; vi rientrano anche il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente, con l'interdizione se del tutto incapaci. Gli effetti sono diversi: l'interdetto perde la capacità di agire e il tutore agisce in suo nome secondo le regole della tutela dei minori; l'inabilitato conserva la capacità per gli atti di ordinaria amministrazione e ha bisogno dell'assistenza del curatore per quelli eccedenti. In entrambi i casi la sentenza, o un provvedimento successivo, può graduare la misura, consentendo all'interdetto di compiere da solo o con l'assistenza del tutore alcuni atti di ordinaria amministrazione e all'inabilitato di compiere senza curatore alcuni atti eccedenti (art. 427 c. 1).
Il procedimento
| Fase | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Legittimazione | L'interessato, il coniuge, il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o curatore, il pubblico ministero; se la persona è sotto responsabilità genitoriale, il genitore o il pm | Art. 417 |
| Ricorso | Al tribunale del luogo di residenza o domicilio, con l'indicazione dei fatti, dei parenti e dei mezzi di prova; notifica al pubblico ministero e ai parenti | Artt. 712-713 c.p.c. |
| Esame | Esame diretto dell'interdicendo o inabilitando, a cui il giudice non può rinunciare, anche nel luogo in cui si trova; consulenza tecnica; audizione dei parenti | Art. 419 c.c.; art. 714 c.p.c. |
| Provvisori | Nomina di un tutore o curatore provvisorio con i poteri indicati | Artt. 419 c. 3, 424 |
| Passaggio all'amministrazione di sostegno | Il giudice può trasmettere gli atti al giudice tutelare se ritiene opportuna l'amministrazione di sostegno, e viceversa | Artt. 418 c. 3, 413 |
| Decisione | Sentenza del tribunale collegiale, annotata a margine dell'atto di nascita e iscritta nel registro delle tutele; appello e ricorso in Cassazione | Artt. 421, 423 |
| Nomina | Tutore dell'interdetto o curatore dell'inabilitato, scelto preferibilmente tra le persone indicate dalla legge e dalla volontà dell'interessato | Art. 424 |
Il procedimento è più lungo e formale di quello per l'amministrazione di sostegno: richiede il tribunale in composizione collegiale, la partecipazione del pubblico ministero, la difesa tecnica e tempi che nella pratica si misurano in molti mesi. È anche più invasivo, perché la sentenza priva la persona della capacità in blocco e viene annotata negli atti di stato civile. Per questo i tribunali, quando la protezione necessaria riguarda atti determinati o un patrimonio semplice, preferiscono trasmettere gli atti al giudice tutelare.
Gli atti e la revoca
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza sono annullabili su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi e aventi causa; sono annullabili anche quelli compiuti dopo la nomina del tutore provvisorio, se poi l'interdizione viene pronunciata. Gli atti dell'inabilitato che eccedono l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'assistenza del curatore, sono anch'essi annullabili (art. 427). Per gli atti anteriori alla sentenza resta la via dell'art. 428, che consente di annullare gli atti compiuti da chi, pur non interdetto, era incapace di intendere e di volere al momento del compimento, con la prova del grave pregiudizio per il soggetto o, nei contratti, della malafede dell'altro contraente; l'azione si prescrive in cinque anni. Altri effetti riguardano lo stato personale: il matrimonio dell'interdetto è impugnabile, il testamento è nullo, le donazioni sono vietate, la capacità processuale si esercita tramite il tutore. La misura non è definitiva: quando cessa la causa, l'interdizione o l'inabilitazione possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo, del tutore o curatore o del pubblico ministero, e il giudice tutelare ha il dovere di vigilare e di informare il pubblico ministero se ritiene che la causa sia venuta meno (art. 429). Nel giudizio di revoca il tribunale può trasformare la misura, passando dall'interdizione all'inabilitazione o disponendo l'amministrazione di sostegno, che oggi è l'esito più frequente.
Che cosa fare
- Valutare prima l'amministrazione di sostegno: è più rapida, meno invasiva e adattabile; l'interdizione va chiesta solo se serve una protezione rigida e stabile.
- Preparare il ricorso: documentazione medica, elenco dei parenti entro il quarto grado, descrizione del patrimonio e degli atti da compiere, indicazione della persona proposta come tutore o curatore.
- All'esame: collaborare con il giudice e con il consulente; l'esame diretto della persona è obbligatorio e può svolgersi dove si trova.
- Dopo la sentenza: accettare l'incarico, fare l'inventario, chiedere le autorizzazioni per gli atti eccedenti, presentare il rendiconto annuale al giudice tutelare.
- Se la situazione migliora: chiedere la revoca o la conversione in amministrazione di sostegno, documentando il mutamento.
Interdizione e inabilitazione sono rimaste come misura di riserva: proteggono togliendo, e per questo la legge le ammette solo quando nient'altro basta. Lo strumento ordinario è nella pagina sull'amministrazione di sostegno; le tutele per i figli con disabilità nella pagina sul figlio disabile; la capacità di disporre per testamento nella pagina sull'impugnazione del testamento; gli atti dell'incapace naturale nella pagina su nullità e annullabilità del contratto.
Domande frequenti
Conviene chiedere l'interdizione per un familiare con demenza?
Chi può chiederla?
Gli atti compiuti prima della sentenza restano validi?
Si può tornare indietro?
Fonti normative
- Art. 414 c.c. — Persone che possono essere interdette
- Art. 415 c.c. — Persone che possono essere inabilitate
- Art. 417 c.c. — Istanza di interdizione o inabilitazione
- Art. 427 c.c. — Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
- Art. 429 c.c. — Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
- Art. 404 c.c. — Amministrazione di sostegno
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaL'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.): ricorso al giudice tutelare senza avvocato ed esente da contributo, chi può chiederla, decreto in 60 giorni.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl figlio disabile: mantenimento, affido, tutele dopo la maggiore etàArt. 337-septies c. 2: al figlio con handicap grave si applicano le norme sui minori, quindi assegno senza limiti di età; amministrazione di sostegno e «dopo di noi».
- Successioni ed ereditàImpugnare un testamento: nullità, annullamento, incapacità, captazioneQuando un testamento si impugna: nullità di forma, annullamento in 5 anni per incapacità, dolo, violenza ed errore, falsità e querela, lesione di legittima.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- ContrattiNullità e annullabilità del contrattoContratto nullo (norme imperative, elementi mancanti, causa illecita: chiunque, senza prescrizione, d'ufficio) e annullabile (incapacità, errore, violenza, dolo.
- Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.