Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaFamiglia e minori · Persone fragili e tutela

Il «dopo di noi»: proteggere un figlio con disabilità grave

I genitori di un figlio con disabilità grave si chiedono che cosa succederà quando non potranno più occuparsene. La legge sul «dopo di noi» del 2016 offre strumenti per organizzare in vita il futuro del figlio: destinare un patrimonio alla sua cura con un trust, un vincolo di destinazione o un fondo speciale, con esenzioni fiscali importanti, e un fondo pubblico per progetti di vita autonoma. Accanto a questi, il codice civile permette di indicare chi sarà il suo amministratore di sostegno. Questa pagina spiega gli strumenti, le condizioni per le agevolazioni e le scelte da fare.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Per chi: persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare o in vista della sua mancanza.
  • Strumenti: trust, vincolo di destinazione, fondo speciale con affidamento fiduciario.
  • Fisco: niente imposta di successione e donazione, imposte fisse, niente bollo.
  • Condizioni: atto pubblico, beneficiario esclusivo, controllo, durata fino alla morte del beneficiario.
  • Amministratore di sostegno: il genitore può designarlo per il dopo.

La legge e il fondo pubblico

La L. 112/2016 riguarda le persone con disabilità grave, non dovuta al naturale invecchiamento, prive del sostegno familiare perché mancano i genitori o perché questi non sono in grado di assisterle, e prevede una presa in carico progressiva già durante la vita dei genitori, nell'ambito del progetto individuale previsto dalla legge sui servizi sociali (art. 1). Un fondo nazionale finanzia percorsi per uscire dagli istituti, gruppi-appartamento e soluzioni di co-housing, interventi di emergenza e programmi per l'autonomia (artt. 3-4); l'accesso passa dai servizi sociali secondo i criteri regionali.

Trust, vincolo di destinazione e fondi speciali

Art. 6, c. 1, L. 112/2016

«I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali [...], istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [...], sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni [...]»

AgevolazioneContenutoComma
Imposta di successione e donazioneEsenzione per i beni conferiti1
Registro, ipotecaria e catastaleIn misura fissa per i trasferimenti a favore del trust o del fondo6
BolloEsenti gli atti del trustee, del fiduciario o del gestore7
IMUI comuni possono prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni8
Erogazioni di terziDetraibili o deducibili, fino al 20% del reddito e 100.000 euro l'anno9
Premorienza del beneficiarioRitorno ai disponenti esente, imposte fisse4

Le agevolazioni spettano solo se l'atto persegue come finalità esclusiva l'inclusione, la cura e l'assistenza della persona con disabilità grave e rispetta tutte le condizioni del comma 3: atto pubblico; indicazione chiara di soggetti e ruoli, dei bisogni della persona e delle attività assistenziali, anche per evitare l'istituzionalizzazione; obblighi e rendiconto del trustee, del fiduciario o del gestore; beneficiaria esclusiva la persona con disabilità; beni destinati solo a quelle finalità; un soggetto che controlli; durata fino alla morte del beneficiario; destinazione del patrimonio residuo, che alla morte del beneficiario è tassato secondo la parentela con chi ha costituito il trust (c. 5). Il vincolo di destinazione dell'art. 2645-ter c.c. richiede l'atto pubblico, dura al massimo novanta anni o per la vita del beneficiario e, trascritto, rende i beni aggredibili solo per i debiti contratti per quello scopo. Le regole sulla legittima degli altri figli restano applicabili (si veda la pagina sulla legittima).

Polizze e amministratore di sostegno

Per le assicurazioni sul rischio di morte finalizzate alla tutela di una persona con disabilità grave, la detrazione dei premi è calcolata su un importo massimo elevato a 750 euro (art. 5 L. 112/2016, che ha modificato l'art. 15 TUIR). Accanto agli strumenti patrimoniali serve una tutela personale: il genitore superstite può designare, con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, la persona che dovrà fare da amministratore di sostegno del figlio, e il giudice tutelare la preferisce salvo gravi motivi (art. 408 c.c.; si veda la pagina sull'amministrazione di sostegno).

  1. Verificare il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3, c. 3, L. 104/1992.
  2. Scegliere lo strumento: trust, vincolo di destinazione o fondo speciale.
  3. Redigere l'atto pubblico con tutte le clausole richieste dall'art. 6, c. 3.
  4. Designare l'amministratore di sostegno e il soggetto di controllo.
  5. Rivolgersi ai servizi sociali per il progetto individuale e il fondo pubblico.

Domande frequenti

Che vantaggi dà un trust per il figlio disabile?
Se è costituito secondo la L. 112/2016, i beni conferiti sono esenti dall'imposta di successione e donazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa, gli atti del trustee sono esenti dal bollo e i comuni possono ridurre l'IMU sugli immobili conferiti (art. 6). Chi dona al trust può detrarre o dedurre le erogazioni, con un limite elevato al 20% del reddito e fino a 100.000 euro l'anno (art. 6, c. 9).
Quali condizioni deve rispettare l'atto?
Deve essere fatto per atto pubblico, indicare come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona con disabilità grave, che dev'essere l'unica beneficiaria, descriverne bisogni e attività assistenziali, fissare obblighi e rendiconto del trustee, nominare un soggetto che controlli il suo operato, durare fino alla morte del beneficiario e stabilire a chi andrà il patrimonio residuo (art. 6, c. 2-3, L. 112/2016). La disabilità deve essere grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/1992.
Che cosa succede al patrimonio quando muore il figlio?
Va ai destinatari indicati nell'atto, e il trasferimento è soggetto all'imposta di successione in base al rapporto di parentela o coniugio con chi aveva istituito il trust o il vincolo (art. 6, c. 5, L. 112/2016). Se invece il figlio muore prima dei genitori che hanno costituito il trust, il ritorno dei beni a loro è esente dall'imposta di successione e donazione, con imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse (c. 4).
Posso scegliere io chi farà l'amministratore di sostegno di mio figlio?
Sì: il giudice tutelare, nella scelta, preferisce le persone indicate dalla legge, tra cui il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.). Il giudice può discostarsene solo con decreto motivato per gravi motivi. Conviene coordinare questa designazione con il trust o il vincolo, indicando chi gestirà i beni e chi controllerà.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme