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GuidaFamiglia e minori · Persone fragili e tutela

L'obbligo degli alimenti tra parenti

Chi è in stato di bisogno e non riesce a mantenersi può chiedere un aiuto ai familiari più stretti: è l'obbligo degli alimenti, diverso e più limitato del mantenimento tra coniugi o verso i figli. La legge stabilisce un ordine preciso di obbligati, dal coniuge ai figli, dai genitori a generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, e fissa la misura nel necessario per vivere, tenuto conto delle condizioni di chi paga. Gli alimenti decorrono dalla domanda al giudice o dalla messa in mora, non si possono cedere né compensare, e cessano con la morte dell'obbligato. Questa pagina spiega chi può chiederli, a chi, quanto e come, compresi i casi frequenti dei genitori anziani e delle rette delle case di riposo.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Chi deve, nell'ordine: coniuge, figli e discendenti, genitori e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle; prima di tutti il donatario.
  • Presupposti: stato di bisogno e impossibilità di mantenersi, anche lavorando.
  • Quanto: il necessario per vivere, in proporzione alle condizioni di chi paga; tra fratelli lo stretto necessario.
  • Da quando: dalla domanda al giudice o dalla messa in mora seguita dalla domanda entro sei mesi.
  • Eccezione: niente alimenti al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale (art. 448-bis).

Chi deve gli alimenti e in che ordine

Art. 433 c.c.

«All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.»

L'ordine è vincolante: si passa all'obbligato successivo solo se quelli di grado anteriore mancano o non sono in grado di sostenere l'onere, in tutto o in parte, e se più persone sono obbligate nello stesso grado contribuiscono ciascuna in proporzione alle proprie condizioni (art. 441). Prima di tutti è tenuto chi ha ricevuto una donazione dal richiedente, entro il valore della donazione ancora esistente, salvo le donazioni fatte in vista del matrimonio o rimuneratorie (artt. 437-438). L'obbligo di generi, nuore, suoceri cessa se chi ha diritto si risposa o se sono morti il coniuge da cui deriva l'affinità e i figli nati da quel matrimonio (art. 434). Alla fine di una convivenza di fatto, il convivente in stato di bisogno può ottenere gli alimenti dall'altro per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, con precedenza sui fratelli e le sorelle (L. 76/2016, art. 1 c. 65). Il figlio, invece, non deve gli alimenti al genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, e può escluderlo dalla propria successione (art. 448-bis).

Quando spettano e quanto

Gli alimenti spettano solo a chi è in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438): la Cassazione richiede la prova non solo della mancanza di mezzi per i bisogni primari, cioè vitto, alloggio, vestiario e cure, valutata su tutte le risorse disponibili (Cass. 25248/2013), ma anche dell'impossibilità di procurarseli lavorando, per invalidità o per circostanze non imputabili (Cass. 33789/2022 e 9415/2017). La misura è proporzionata al bisogno di chi chiede e alle condizioni economiche di chi deve, e non supera il necessario per vivere, tenuto conto della posizione sociale dell'alimentando; tra fratelli e sorelle si limita allo stretto necessario, con le spese di educazione e istruzione per il minore (art. 439), ma è comunque dovuta (Cass. 15397/2013). Si tratta di una tutela più ridotta del mantenimento dovuto ai figli o al coniuge separato, che guarda al tenore di vita.

AspettoRegolaNorma
ModoAssegno periodico anticipato oppure accoglienza in casa, a scelta dell'obbligato salvo diversa decisione del giudice; in urgenza a carico di uno solo, con regresso verso gli altriArt. 443
DecorrenzaDalla domanda giudiziale o dalla messa in mora seguita dalla domanda entro sei mesiArt. 445
Assegno provvisorioIl giudice può disporlo prima della decisione, anche a carico di uno solo degli obbligatiArt. 446
RevisioneAumento, riduzione o cessazione se cambiano le condizioni; riduzione per condotta disordinata o riprovevoleArt. 440
Caratteri del creditoNon cedibile e non compensabile, neppure per gli arretratiArt. 447
FineCessa con la morte dell'obbligatoArt. 448

Genitori anziani, rette e reato

Il caso più comune è quello dei genitori anziani con pensioni insufficienti: i figli sono tenuti subito dopo il coniuge, ciascuno secondo le proprie possibilità, e possono adempiere anche accogliendo il genitore in casa. Quando l'anziano entra in una struttura, la retta si divide di regola in una quota sanitaria, a carico del Servizio sanitario, e in una quota sociale; per quest'ultima la Cassazione ha ritenuto che l'ente pubblico possa chiederne il pagamento ai parenti obbligati agli alimenti, se non risulta che le prestazioni siano strettamente connesse a quelle sanitarie (Cass. 22855/2024). È un terreno in cui contano molto i regolamenti comunali e l'ISEE usato per il calcolo, e conviene sempre farsi dare il dettaglio della retta; il tema è approfondito nella pagina su RSA e rette. Chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, al coniuge o agli ascendenti rischia anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

  1. Documentare il bisogno: redditi, pensione, spese mediche, impossibilità di lavorare.
  2. Individuare gli obbligati nell'ordine di legge e le loro condizioni economiche.
  3. Mettere in mora per iscritto gli obbligati e, se non pagano, agire in giudizio entro sei mesi.
  4. Chiedere l'assegno provvisorio nei casi urgenti.
  5. Chiedere la revisione quando cambiano le condizioni di chi dà o di chi riceve.

Gli strumenti per proteggere un anziano fragile sono nella pagina sugli anziani soli; l'esclusione dall'eredità del genitore indegno o decaduto nella pagina su diseredazione e indegnità.

Domande frequenti

Mia madre anziana non ce la fa con la pensione: noi figli siamo obbligati ad aiutarla?
Sì, se è in stato di bisogno e non può provvedere a sé: i figli vengono subito dopo il coniuge nell'ordine degli obbligati (art. 433 c.c.). Se i figli sono più d'uno, contribuiscono ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 441), e chi paga può scegliere tra un assegno e l'accoglienza in casa, salvo che il giudice decida diversamente (art. 443). Gli alimenti coprono il necessario per vivere, non il tenore di vita precedente.
Il comune mi chiede di pagare la retta della RSA di mio padre: devo farlo?
Dipende dalla natura della prestazione. La quota sanitaria delle cure non spetta ai familiari, mentre per le prestazioni socio-assistenziali la Cassazione ha ritenuto che l'ente pubblico possa chiedere il contributo ai parenti tenuti agli alimenti, se non risulta che siano strettamente connesse alle prestazioni sanitarie (Cass. 22855/2024). Conviene farsi dare il dettaglio della retta, distinguendo quota sanitaria e sociale, e verificare il regolamento comunale e l'ISEE usato.
Da quando sono dovuti gli alimenti?
Dal giorno della domanda al giudice, oppure dal giorno in cui l'obbligato è stato messo in mora, a condizione che la domanda giudiziale segua entro sei mesi (art. 445). Non si possono chiedere gli arretrati per il periodo precedente. Per questo, se l'aiuto non arriva spontaneamente, conviene mandare subito una richiesta scritta e agire entro sei mesi; nel frattempo si può chiedere un assegno provvisorio (art. 446).
Mio padre ha abbandonato la famiglia quando ero piccolo: ora devo mantenerlo?
Se nei suoi confronti è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, no: il figlio non è tenuto agli alimenti verso il genitore decaduto e può anche escluderlo dalla propria successione (art. 448-bis c.c.). In assenza di decadenza l'obbligo resta, ma il giudice può ridurre gli alimenti per la condotta disordinata o riprovevole di chi li chiede (art. 440), e la misura tiene conto delle condizioni economiche di chi deve pagare.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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