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GuidaFamiglia e minori · Persone fragili e tutela

Consenso informato, DAT e fiduciario (L. 219/2017)

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, e chiunque sia capace può rifiutare o interrompere qualsiasi cura, compresa la nutrizione e l'idratazione artificiali. Per il momento in cui non si potrà più decidere, la legge 219 del 2017 permette di scrivere le disposizioni anticipate di trattamento, le DAT, e di nominare un fiduciario che parli con i medici: si fanno dal notaio, all'ufficio di stato civile del comune o, per chi vive all'estero, al consolato, senza tasse né bolli, e finiscono in una banca dati nazionale consultabile dal medico. Questa pagina spiega come redigerle, quanto vincolano, che cosa succede con i minori e le persone incapaci e dove sta il confine con il fine vita.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Consenso: nessun trattamento senza consenso libero e informato; ogni cura si può rifiutare o interrompere, anche nutrizione e idratazione artificiali.
  • DAT: le fa il maggiorenne capace, per atto notarile o scrittura consegnata al comune (o al consolato), gratis e senza bolli.
  • Fiduciario: facoltativo, maggiorenne e capace; parla con i medici quando lei non può.
  • Efficacia: il medico deve rispettarle, salvo DAT palesemente incongrue o superate da nuove terapie; nel conflitto decide il giudice tutelare.
  • Banca dati: nazionale, dal 2020, consultabile dal medico curante e dal fiduciario.

Il consenso informato e il diritto di rifiutare le cure

Art. 1, comma 5, L. 219/2017

«Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, [...] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento [...] il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale [...].»

La legge mette al centro la relazione di cura tra medico e paziente: ogni persona ha diritto di conoscere diagnosi, prognosi, benefici, rischi e alternative in modo comprensibile, può rifiutare di essere informata o indicare chi riceverà le informazioni e decidere al suo posto, e il consenso, espresso per iscritto, con videoregistrazione o con i dispositivi che consentono di comunicare a chi ha una disabilità, va nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il medico che rispetta il rifiuto è esente da responsabilità civile e penale, ma il paziente non può pretendere trattamenti contrari alla legge, alla deontologia o alle buone pratiche. Nelle fasi finali della vita la terapia del dolore e le cure palliative sono sempre garantite, anche a chi rifiuta altri trattamenti, il medico deve astenersi dall'ostinazione irragionevole e, davanti a sofferenze refrattarie, può ricorrere con il consenso del paziente alla sedazione palliativa profonda continua (art. 2).

Come si scrivono le DAT

AspettoRegola
ChiOgni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte
ContenutoVolontà su trattamenti sanitari, consenso o rifiuto di accertamenti, terapie e singoli trattamenti; indicazione del fiduciario
FormaAtto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; scrittura privata consegnata personalmente all'ufficio di stato civile del comune di residenza; presso le strutture sanitarie nelle regioni che lo hanno regolato; videoregistrazione o dispositivi di comunicazione se le condizioni fisiche non permettono lo scritto
CostiEsenti da registrazione, bollo e ogni altro tributo; restano gli eventuali onorari del notaio
Modifica e revocaIn ogni momento, con le stesse forme; in urgenza anche verbalmente davanti a un medico con due testimoni
Dall'esteroUfficiali di stato civile dei consolati e capi degli uffici consolari con funzioni notarili trasmettono le DAT alla banca dati nazionale (DM 168/2019)

Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace, accetta firmando le DAT o con un atto successivo allegato, riceve una copia, può rinunciare per iscritto e può essere revocato in ogni momento senza motivazione. Le DAT restano efficaci anche senza fiduciario: se serve, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno. Dal 1° febbraio 2020 una copia confluisce nella banca dati nazionale presso il Ministero della salute (art. 1 c. 418 L. 205/2017 e DM 168/2019), alimentata da comuni, notai, consolati e regioni e consultabile dal medico che ha in cura il paziente quando questi non può autodeterminarsi, dal fiduciario e dal disponente stesso, anche se non è iscritto al Servizio sanitario nazionale. Per le persone con una malattia cronica o a prognosi infausta esiste anche la pianificazione condivisa delle cure (art. 5), concordata con il medico e annotata in cartella, alla quale l'équipe è tenuta ad attenersi quando il paziente non può più esprimersi.

Quanto vincolano e chi decide per i minori e gli incapaci

Il medico è tenuto a rispettare le DAT e può disattenderle, d'accordo con il fiduciario, solo se appaiono palesemente incongrue, non corrispondono alla condizione clinica attuale o se nel frattempo sono disponibili terapie non prevedibili capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento; se medico e fiduciario non sono d'accordo, decide il giudice tutelare (art. 4 c. 5 e art. 3 c. 5). Per il minore il consenso lo esprimono i genitori o il tutore tenendo conto della sua volontà secondo l'età e la maturità; per l'interdetto il tutore, sentendolo quando possibile; l'inabilitato decide da sé; l'amministratore di sostegno decide insieme al beneficiario o al suo posto solo se il decreto di nomina gli attribuisce poteri in materia sanitaria. Quando il rappresentante rifiuta cure che il medico ritiene appropriate e necessarie, e mancano DAT, la decisione passa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante, dei familiari, del medico o della struttura (art. 3 c. 5). Il confine con il fine vita è netto: le DAT permettono di rifiutare trattamenti, anche di sostegno vitale, non di chiedere un aiuto a morire, che resta regolato dall'art. 580 c.p. nei limiti tracciati dalla Corte costituzionale (sent. 242/2019).

  1. Informarsi con il proprio medico sulle conseguenze delle scelte che si vogliono esprimere.
  2. Scrivere con precisione: situazioni cliniche, trattamenti accettati e rifiutati, cure palliative, luoghi di cura, volontà su nutrizione e idratazione.
  3. Scegliere e informare il fiduciario, facendogli firmare l'accettazione.
  4. Consegnare al comune, al notaio o al consolato, e autorizzare l'inserimento nella banca dati nazionale.
  5. Rileggerle periodicamente e aggiornarle quando cambiano la salute o le convinzioni.

Gli strumenti per chi non può più provvedere a sé sono nelle pagine sull'amministrazione di sostegno e su interdizione e inabilitazione; i rischi patrimoniali dell'età avanzata nella pagina sugli anziani soli.

Domande frequenti

Vivo all'estero: posso fare le DAT secondo la legge italiana?
Sì. Il regolamento della banca dati nazionale prevede che la alimentino, oltre ai comuni e ai notai, gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche e consolari e i capi degli uffici consolari nell'esercizio delle funzioni notarili (DM 168/2019, art. 3). Si può quindi redigere l'atto o consegnare la scrittura presso il consolato competente; conviene informarsi prima sulle modalità di quell'ufficio. La banca dati funziona anche per chi non è iscritto al Servizio sanitario nazionale.
Il medico è obbligato a rispettare le mie DAT?
Sì, è tenuto a rispettarle. Può disattenderle, in tutto o in parte e d'accordo con il fiduciario, solo se appaiono palesemente incongrue, se non corrispondono alla condizione clinica attuale o se nel frattempo sono disponibili terapie non prevedibili quando le ha scritte, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento. Se medico e fiduciario non sono d'accordo decide il giudice tutelare (art. 4 c. 5). Il medico non è mai tenuto a eseguire trattamenti contrari alla legge o alla deontologia.
Devo per forza nominare un fiduciario?
No: le DAT restano efficaci anche senza fiduciario, o se questi rinuncia, muore o diventa incapace; in caso di necessità il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno (art. 4 c. 4). Il fiduciario è però molto utile, perché dialoga con i medici, interpreta le sue volontà nelle situazioni non previste e può accedere alla banca dati. Deve essere maggiorenne e capace e accetta firmando le DAT o con un atto successivo.
Con le DAT posso chiedere il suicidio assistito?
No. Le DAT servono a rifiutare o accettare trattamenti, compresi quelli di sostegno vitale, e a chiedere la sedazione palliativa profonda nelle fasi finali. L'aiuto al suicidio resta disciplinato dall'art. 580 c.p., reso non punibile dalla Corte costituzionale (sent. 242/2019) solo in presenza di condizioni precise, verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale con il parere del comitato etico, e presuppone una persona pienamente capace di decidere in quel momento, cosa che una disposizione anticipata non può sostituire.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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