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IstitutoFamiglia e minori · Persone fragili e tutela

Il tutore del minore

Quando entrambi i genitori sono morti o non possono occuparsi del figlio, per esempio perché decaduti dalla responsabilità genitoriale, il minore ha bisogno di qualcuno che lo rappresenti, curi la sua persona e ne amministri i beni: il tutore, nominato dal giudice tutelare. Spesso è un nonno o uno zio, oppure la persona indicata dal genitore nel testamento; per i minori stranieri arrivati in Italia senza adulti esistono tutori volontari formati appositamente. Questa pagina spiega come si apre la tutela, chi viene scelto, che cosa può fare il tutore e quali controlli ci sono.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Quando: se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale.
  • Chi sceglie: il giudice tutelare, preferendo la persona designata dal genitore o un parente stretto.
  • Compiti: cura della persona, rappresentanza, amministrazione dei beni.
  • Controlli: autorizzazioni per gli atti importanti, rendiconto annuale, rimozione per abusi.
  • Minori stranieri soli: tutori volontari iscritti presso il tribunale per i minorenni.

Quando si apre la tutela e chi viene nominato

Art. 348, c. 1-2, c.c.

«Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.»

La tutela si apre quando entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, per esempio perché ne sono stati dichiarati decaduti (art. 343; si veda la pagina sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale). Il giudice tutelare nomina il tutore e il protutore, che lo sostituisce in caso di conflitto di interessi, appena ha notizia del fatto (art. 346). Prima della nomina ascolta il minore che ha compiuto dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento (art. 348; si veda l'ascolto del minore). Di regola c'è un solo tutore per più fratelli, con un curatore speciale se i loro interessi sono in conflitto (art. 347).

Che cosa fa il tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357). Dopo l'inventario, il giudice tutelare decide, su proposta del tutore, dove il minore deve crescere, i suoi studi e la spesa annua per il suo mantenimento, ascoltando il minore dai dieci anni (art. 371).

AttoServe l'autorizzazione del giudice tutelare?
Spese di mantenimento e ordinaria amministrazioneNo
Acquisto o vendita di beni, riscossione di capitaliSì (art. 374, n. 1-3)
Ipoteche, pegni, obbligazioni non ordinarieSì (n. 4-5)
Accettare o rinunciare a eredità, donazioni con pesi, divisioniSì (n. 6)
Transazioni, compromessi, locazioni oltre nove anniSì (n. 7-8)
Promuovere cause, salvo azioni possessorie, sfratti e misure conservativeSì (n. 9)

Con la riforma Cartabia è stato abrogato l'art. 375, che richiedeva per alcuni atti l'autorizzazione del tribunale. Le eredità del minore si accettano con beneficio d'inventario.

Compenso, controlli e rimozione

L'ufficio è gratuito, ma il giudice può riconoscere un'equa indennità secondo l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione (art. 379). Il tutore tiene la contabilità e rende il conto ogni anno al giudice tutelare, amministra con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni causati al minore (artt. 380 e 382). Può essere rimosso, dopo essere stato sentito, se è negligente, abusa dei poteri, si dimostra inetto, diventa immeritevole o insolvente, e sospeso subito nei casi urgenti (art. 384); quando cessa, consegna i beni e presenta il conto finale entro due mesi (art. 385). Apertura, chiusura e provvedimenti principali sono iscritti nel registro delle tutele (art. 389). Per i minori stranieri non accompagnati, presso ogni tribunale per i minorenni c'è un elenco di tutori volontari, cittadini selezionati e formati dai garanti regionali per l'infanzia, che possono assumere la tutela di non più di tre minori salvo specifiche ragioni (art. 11 L. 47/2017).

  1. Segnalare la situazione al giudice tutelare del luogo dove il minore ha i suoi interessi.
  2. Presentare l'eventuale designazione fatta dal genitore defunto.
  3. Redigere l'inventario dei beni del minore.
  4. Chiedere le autorizzazioni prima degli atti di straordinaria amministrazione.
  5. Rendere il conto ogni anno e alla fine della tutela.

Domande frequenti

Chi diventa tutore se muoiono entrambi i genitori?
Il giudice tutelare nomina la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale, con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se manca una designazione, o se ci sono gravi motivi contro la persona indicata, il giudice sceglie di preferenza tra i nonni o gli altri parenti e affini prossimi, sentendoli se opportuno, e ascolta il minore che ha compiuto dodici anni o anche più piccolo se capace di discernimento (art. 348 c.c.).
Il tutore può vendere la casa del minore?
Non da solo: per alienare beni, acquistarne, riscuotere capitali, costituire ipoteche, assumere obbligazioni straordinarie, accettare o rinunciare a eredità, dividere, transigere, locare oltre nove anni o promuovere giudizi serve l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.). Il tutore deve amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni causati violando i suoi doveri (art. 382).
Il tutore viene pagato?
L'ufficio è gratuito, ma il giudice tutelare, tenendo conto dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, può riconoscere al tutore un'equa indennità e autorizzarlo, se necessario, a farsi aiutare da persone retribuite (art. 379 c.c.). Il tutore deve tenere una contabilità regolare e rendere il conto ogni anno al giudice tutelare (art. 380), e presentare il conto finale entro due mesi dalla cessazione (art. 385).
Che cos'è un tutore volontario per minori stranieri?
È un privato cittadino, selezionato e formato dal garante regionale per l'infanzia, iscritto in un elenco presso il tribunale per i minorenni e disponibile ad assumere la tutela di un minore straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento, fino a un massimo di tre minori salvo specifiche ragioni (art. 11 L. 47/2017). Il tutore volontario rappresenta il minore e ne cura gli interessi, affiancandolo nei rapporti con i servizi e le autorità.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
  • Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
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  • Persone fragili e tutelaInterdizione e inabilitazioneInterdizione per infermità abituale e solo se necessaria (414); inabilitazione per prodigalità o abuso di alcol e droghe (415); atti annullabili, revoca.
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