Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraFamiglia e minori · Adozione e affido

L'adozione nazionale: requisiti e procedura

Adottare un bambino in Italia significa accogliere un minore che il tribunale ha dichiarato in stato di abbandono, dopo aver verificato che la sua famiglia non può occuparsene. La legge riserva l'adozione piena alle coppie sposate da almeno tre anni, con una differenza di età dal minore tra diciotto e quarantacinque anni, salvo eccezioni. Il percorso passa dalla domanda al tribunale per i minorenni, dalle indagini dei servizi, dall'affidamento preadottivo di un anno e infine dalla sentenza. Questa pagina spiega requisiti, tappe, tempi e che cosa succede dopo, compreso il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Chi adotta: coniugi sposati da almeno 3 anni, anche contando la convivenza precedente.
  • Età: tra 18 e 45 anni in più del minore, con deroghe.
  • Domanda: al tribunale per i minorenni, anche a più tribunali; vale 3 anni.
  • Percorso: indagini in 120 giorni, abbinamento, un anno di affidamento preadottivo, sentenza.
  • Origini: l'adottato può conoscerle dai 25 anni, o dai 18 per gravi motivi.

I requisiti per adottare

Art. 6, c. 1-3, L. 184/1983

«L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.»

I tre anni possono essere raggiunti sommando una convivenza stabile e continuativa precedente al matrimonio, se il tribunale ne accerta la stabilità (c. 4). I limiti di età si possono superare se la mancata adozione causerebbe un danno grave al minore, se il limite massimo è superato da uno solo dei coniugi di non più di dieci anni, se la coppia ha già figli di cui almeno uno minorenne, o se si tratta di adottare un fratello o una sorella di un minore già adottato (c. 5-6). Sono possibili più adozioni, e la disponibilità ad accogliere fratelli o minori con disabilità è un criterio di preferenza (c. 7). Chi non ha questi requisiti può accedere solo all'adozione in casi particolari, spiegata nella pagina sui genitori dello stesso sesso.

Lo stato di adottabilità

Possono essere adottati solo i minori dichiarati adottabili dal tribunale per i minorenni, perché in situazione di abbandono: privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, per ragioni che non siano una causa di forza maggiore transitoria; il rifiuto ingiustificato delle misure di sostegno dei servizi non è forza maggiore (art. 8). Il procedimento si svolge con l'assistenza di un avvocato per il minore e per i genitori, e si conclude con una sentenza impugnabile davanti alla sezione minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica, e poi in Cassazione (artt. 15 e 17). Quando la difficoltà della famiglia è temporanea, lo strumento è invece l'affido familiare.

Dalla domanda alla sentenza

TappaChe cosa accadeNorma
DomandaAl tribunale per i minorenni, anche a più tribunali comunicandolo; vale tre anni ed è rinnovabileArt. 22, c. 1
IndaginiDei servizi sociali e sanitari su capacità educative, situazione personale ed economica, salute, motivazioni; entro 120 giorni, prorogabili una voltaArt. 22, c. 3-4
AbbinamentoIl tribunale sceglie la coppia più adatta alle esigenze del minore e dispone l'affidamento preadottivoArt. 22, c. 5-6
Affidamento preadottivoUn anno, prorogabile di un anno, con vigilanza dei serviziArtt. 22-25
SentenzaIl tribunale decide sull'adozione in camera di consiglioArt. 25

Il minore viene ascoltato dai dodici anni, o prima se capace di discernimento, e dai quattordici deve dare il proprio consenso all'affidamento e all'adozione (artt. 7, 22 e 25). Le indagini sulla salute non possono riportare tumori guariti da oltre dieci anni senza ricadute, o da oltre cinque se insorti prima dei ventun anni (art. 22, c. 4). Sull'ascolto si veda la pagina sull'ascolto del minore.

Dopo l'adozione

Con l'adozione il minore diventa a tutti gli effetti figlio nato nel matrimonio degli adottanti, ne assume e trasmette il cognome, e cessano i rapporti con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (art. 27). I genitori adottivi informano il figlio della sua condizione nei modi che ritengono più opportuni; i certificati non riportano alcun riferimento all'adozione (art. 28, c. 1-3). Da adulto l'adottato può chiedere al tribunale per i minorenni di accedere alle informazioni sulle sue origini: dai venticinque anni, o dai diciotto per gravi motivi di salute psicofisica (c. 5-6). Il limite della madre che alla nascita ha scelto l'anonimato (c. 7) è stato attenuato dalla Corte costituzionale, che ha ammesso la possibilità di interpellarla riservatamente per chiederle se intende revocare quella scelta (sentenza 278/2013). Per l'adozione di minori stranieri si veda la pagina sull'adozione internazionale.

  1. Verificare i requisiti di matrimonio, convivenza ed età.
  2. Presentare la domanda a uno o più tribunali per i minorenni.
  3. Partecipare alle indagini dei servizi con trasparenza.
  4. Rinnovare la domanda dopo tre anni, se necessario.
  5. Durante l'affidamento, collaborare con i servizi fino alla sentenza.

Domande frequenti

Chi può adottare un bambino in Italia?
Per l'adozione nazionale piena, i coniugi sposati da almeno tre anni, o che raggiungono i tre anni sommando una convivenza stabile precedente al matrimonio, senza separazione neppure di fatto negli ultimi tre anni, idonei a educare e mantenere il minore (art. 6 L. 184/1983). La differenza di età con il minore deve essere tra diciotto e quarantacinque anni, con alcune deroghe. Le persone singole e le coppie non sposate possono accedere solo all'adozione in casi particolari, nelle ipotesi previste dall'art. 44.
Quanto dura la procedura?
La domanda al tribunale per i minorenni vale tre anni e può essere rinnovata; le indagini dei servizi devono concludersi entro centoventi giorni, prorogabili una sola volta (art. 22 L. 184/1983). I tempi reali dipendono però dal numero dei minori adottabili, molto inferiore a quello delle coppie in attesa. Dopo l'abbinamento c'è un anno di affidamento preadottivo, prorogabile di un altro anno, al termine del quale il tribunale decide sull'adozione con sentenza (art. 25).
Si può presentare domanda a più tribunali?
Sì. Si possono presentare più domande, anche in momenti diversi, a più tribunali per i minorenni, purché ogni tribunale sia informato delle domande presentate agli altri (art. 22, c. 1, L. 184/1983). Nella domanda si può indicare la disponibilità ad adottare più fratelli o minori con disabilità, che costituisce criterio di preferenza.
Da adulto, un figlio adottivo può sapere chi sono i suoi genitori biologici?
Sì, dopo i venticinque anni, o dalla maggiore età se ci sono gravi e comprovati motivi di salute psicofisica, chiedendo l'autorizzazione al tribunale per i minorenni, che valuta che l'accesso non provochi un grave turbamento (art. 28, c. 5-6, L. 184/1983). Il limite riguarda la madre che alla nascita ha dichiarato di non voler essere nominata; la Corte costituzionale ha però ammesso che, su richiesta del figlio, il giudice possa interpellarla riservatamente per chiederle se intende revocare l'anonimato (sentenza 278/2013).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Adozione e affidoL'adozione internazionaleL. 184/1983 e Convenzione dell'Aja 1993: disponibilità anche per i single (Corte cost. 33/2025), ente autorizzato, CAI, riconoscimento, spese deducibili al 50%.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiLa convivenza di fatto (L. 76/2016): dichiarazione anagrafica, diritti in ospedale e carcere, casa dopo la morte, affitto, impresa familiare, che cosa manca.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioArtt. 250-264 c.c.: chi può riconoscere, dove, consenso dell'altro genitore e del figlio di 14 anni, irrevocabilità, cognome, mantenimento, impugnazione.