In breve
- Idoneità: dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni; dal 2025 anche per i single.
- Tempi in Italia: relazione dei servizi in 4 mesi, decreto entro 2 mesi, procedura da avviare entro un anno.
- Ente autorizzato: obbligatorio, segue la procedura all'estero.
- CAI: autorizza l'ingresso del minore e certifica la conformità alla Convenzione dell'Aja.
- Costi: deducibili al 50%.
L'idoneità: la fase in Italia
L'adozione internazionale segue i principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata dall'Italia (art. 29 L. 184/1983; L. 476/1998). Chi vuole adottare un minore straniero presenta al tribunale per i minorenni del distretto di residenza una dichiarazione di disponibilità e chiede di essere dichiarato idoneo (art. 29-bis). I requisiti sono quelli dell'adozione nazionale per le coppie sposate; dal 2025 possono presentare la dichiarazione anche le persone singole, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la loro esclusione (sentenza 33/2025). Sui requisiti delle coppie si veda la pagina sull'adozione nazionale.
| Tappa | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Trasmissione della dichiarazione ai servizi degli enti locali | Entro 15 giorni | Art. 29-bis, c. 3 |
| Informazione, preparazione e indagine dei servizi, relazione al tribunale | Entro 4 mesi | Art. 29-bis, c. 4-5 |
| Audizione e decreto motivato di idoneità o inidoneità | Entro i 2 mesi successivi | Art. 30, c. 1 |
| Avvio della procedura con un ente autorizzato | Entro un anno dalla comunicazione del decreto | Art. 30, c. 2 |
Il decreto di idoneità vale per tutta la durata della procedura e contiene indicazioni per favorire il migliore incontro con il minore; può essere revocato per cause sopravvenute rilevanti. Contro il decreto di idoneità, di inidoneità o di revoca si può proporre reclamo alla corte d'appello (art. 30, c. 4-5).
L'ente autorizzato e la Commissione
Con il decreto di idoneità gli aspiranti devono conferire l'incarico a un ente autorizzato, che li informa sulle prospettive concrete, cura le pratiche presso le autorità del Paese scelto tra quelli in cui opera, raccoglie la proposta di incontro con il minore insieme alle informazioni sanitarie, familiari e personali, raccoglie il consenso degli aspiranti e li assiste all'estero (art. 31). Solo in casi particolari, come l'adozione di un parente orfano, il tribunale può autorizzarli a svolgere direttamente alcune attività. La Commissione per le adozioni internazionali vigila sugli enti, autorizza l'ingresso e la residenza del minore in Italia e certifica che l'adozione è conforme alla Convenzione (artt. 38-39).
Il riconoscimento in Italia
«L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.»
Se l'adozione è stata pronunciata all'estero prima dell'arrivo del minore, il tribunale per i minorenni verifica le condizioni della Convenzione e che non sia contraria ai principi fondamentali del diritto di famiglia, valutati nell'interesse del minore; con la certificazione di conformità e l'autorizzazione all'ingresso ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Se invece l'adozione deve perfezionarsi in Italia, il provvedimento straniero vale come affidamento preadottivo di un anno, al termine del quale il tribunale pronuncia l'adozione (art. 35). Il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti, con il loro cognome. Per i minori di Paesi che non aderiscono alla Convenzione né hanno accordi bilaterali, l'adozione può essere riconosciuta solo se è accertato l'abbandono o il consenso dei genitori biologici e la procedura è passata per idoneità, ente autorizzato e Commissione (art. 36, c. 2); resta salvo il riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero a favore di cittadini italiani che vi risiedevano da almeno due anni (c. 4).
Le spese della procedura sono deducibili dal reddito per il 50% (art. 10, c. 1, lett. l-bis, TUIR). Dopo l'ingresso in famiglia spettano ai genitori adottivi i congedi previsti per la nascita: si veda la pagina su maternità e paternità.
- Informarsi presso i servizi sociali e gli enti autorizzati sui Paesi e sui requisiti.
- Presentare la dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni.
- Partecipare al percorso di preparazione e alle indagini dei servizi.
- Scegliere l'ente autorizzato entro un anno dal decreto di idoneità.
- Conservare le ricevute delle spese per la deduzione fiscale.
Domande frequenti
Una persona single può adottare un bambino straniero?
Quanto dura la fase in Italia?
È obbligatorio rivolgersi a un ente autorizzato?
Le spese dell'adozione internazionale si possono scaricare?
Fonti normative
- Art. 29-bis L. 184/1983 — Dichiarazione di disponibilità
- Corte cost. 33/2025 — Idoneità delle persone singole
- Art. 30 L. 184/1983 — Decreto di idoneità
- Art. 31 L. 184/1983 — Ente autorizzato
- Art. 35 L. 184/1983 — Efficacia dell'adozione pronunciata all'estero
- L. 476/1998 — Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposare un cittadino straniero: documenti, matrimonio di comodo, permesso di soggiornoArt. 116 c.c. e nulla osta, nozze anche senza permesso (Corte cost. 245/2011), permesso di famiglia o carta di soggiorno, matrimonio fittizio, cittadinanza.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.