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ProceduraFamiglia e minori · Adozione e affido

L'adozione internazionale

Adottare un bambino che vive all'estero richiede un percorso doppio: prima in Italia, dove il tribunale per i minorenni valuta l'idoneità degli aspiranti genitori, poi nel Paese del minore, attraverso un ente autorizzato e sotto il controllo della Commissione per le adozioni internazionali. Dal 2025 anche le persone singole possono chiedere di essere dichiarate idonee, dopo una sentenza della Corte costituzionale. Il percorso è lungo e costoso, ma le spese si possono dedurre in parte dal reddito. Questa pagina spiega le tappe, i ruoli di tribunale, ente e Commissione, e come l'adozione straniera diventa efficace in Italia.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Idoneità: dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni; dal 2025 anche per i single.
  • Tempi in Italia: relazione dei servizi in 4 mesi, decreto entro 2 mesi, procedura da avviare entro un anno.
  • Ente autorizzato: obbligatorio, segue la procedura all'estero.
  • CAI: autorizza l'ingresso del minore e certifica la conformità alla Convenzione dell'Aja.
  • Costi: deducibili al 50%.

L'idoneità: la fase in Italia

L'adozione internazionale segue i principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata dall'Italia (art. 29 L. 184/1983; L. 476/1998). Chi vuole adottare un minore straniero presenta al tribunale per i minorenni del distretto di residenza una dichiarazione di disponibilità e chiede di essere dichiarato idoneo (art. 29-bis). I requisiti sono quelli dell'adozione nazionale per le coppie sposate; dal 2025 possono presentare la dichiarazione anche le persone singole, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la loro esclusione (sentenza 33/2025). Sui requisiti delle coppie si veda la pagina sull'adozione nazionale.

TappaTermineNorma
Trasmissione della dichiarazione ai servizi degli enti localiEntro 15 giorniArt. 29-bis, c. 3
Informazione, preparazione e indagine dei servizi, relazione al tribunaleEntro 4 mesiArt. 29-bis, c. 4-5
Audizione e decreto motivato di idoneità o inidoneitàEntro i 2 mesi successiviArt. 30, c. 1
Avvio della procedura con un ente autorizzatoEntro un anno dalla comunicazione del decretoArt. 30, c. 2

Il decreto di idoneità vale per tutta la durata della procedura e contiene indicazioni per favorire il migliore incontro con il minore; può essere revocato per cause sopravvenute rilevanti. Contro il decreto di idoneità, di inidoneità o di revoca si può proporre reclamo alla corte d'appello (art. 30, c. 4-5).

L'ente autorizzato e la Commissione

Con il decreto di idoneità gli aspiranti devono conferire l'incarico a un ente autorizzato, che li informa sulle prospettive concrete, cura le pratiche presso le autorità del Paese scelto tra quelli in cui opera, raccoglie la proposta di incontro con il minore insieme alle informazioni sanitarie, familiari e personali, raccoglie il consenso degli aspiranti e li assiste all'estero (art. 31). Solo in casi particolari, come l'adozione di un parente orfano, il tribunale può autorizzarli a svolgere direttamente alcune attività. La Commissione per le adozioni internazionali vigila sugli enti, autorizza l'ingresso e la residenza del minore in Italia e certifica che l'adozione è conforme alla Convenzione (artt. 38-39).

Il riconoscimento in Italia

Art. 35, c. 1, L. 184/1983

«L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.»

Se l'adozione è stata pronunciata all'estero prima dell'arrivo del minore, il tribunale per i minorenni verifica le condizioni della Convenzione e che non sia contraria ai principi fondamentali del diritto di famiglia, valutati nell'interesse del minore; con la certificazione di conformità e l'autorizzazione all'ingresso ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Se invece l'adozione deve perfezionarsi in Italia, il provvedimento straniero vale come affidamento preadottivo di un anno, al termine del quale il tribunale pronuncia l'adozione (art. 35). Il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti, con il loro cognome. Per i minori di Paesi che non aderiscono alla Convenzione né hanno accordi bilaterali, l'adozione può essere riconosciuta solo se è accertato l'abbandono o il consenso dei genitori biologici e la procedura è passata per idoneità, ente autorizzato e Commissione (art. 36, c. 2); resta salvo il riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero a favore di cittadini italiani che vi risiedevano da almeno due anni (c. 4).

Le spese della procedura sono deducibili dal reddito per il 50% (art. 10, c. 1, lett. l-bis, TUIR). Dopo l'ingresso in famiglia spettano ai genitori adottivi i congedi previsti per la nascita: si veda la pagina su maternità e paternità.

  1. Informarsi presso i servizi sociali e gli enti autorizzati sui Paesi e sui requisiti.
  2. Presentare la dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni.
  3. Partecipare al percorso di preparazione e alle indagini dei servizi.
  4. Scegliere l'ente autorizzato entro un anno dal decreto di idoneità.
  5. Conservare le ricevute delle spese per la deduzione fiscale.

Domande frequenti

Una persona single può adottare un bambino straniero?
Può chiedere di essere dichiarata idonea. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 29-bis della L. 184/1983 nella parte in cui non permetteva alle persone singole residenti in Italia di presentare la dichiarazione di disponibilità e di chiedere l'idoneità all'adozione internazionale (sentenza 33/2025). L'esito concreto dipende però anche dalle regole del Paese di origine del minore, molti dei quali ammettono solo coppie sposate.
Quanto dura la fase in Italia?
Il tribunale trasmette la dichiarazione ai servizi entro quindici giorni; i servizi hanno quattro mesi per la relazione; il tribunale decide entro i due mesi successivi con decreto motivato (artt. 29-bis e 30 L. 184/1983). Il decreto di idoneità vale per tutta la procedura, che va avviata con un ente autorizzato entro un anno dalla comunicazione; contro il decreto di inidoneità si può fare reclamo alla corte d'appello.
È obbligatorio rivolgersi a un ente autorizzato?
Sì. Chi ha ottenuto l'idoneità deve affidare la procedura a uno degli enti autorizzati, che la segue nel Paese scelto tra quelli con cui opera, riceve la proposta di abbinamento con le informazioni sul minore e assiste la coppia all'estero (art. 31 L. 184/1983). Solo in casi particolari, come l'adozione di un parente orfano, il tribunale può autorizzare gli aspiranti a svolgere direttamente alcune attività.
Le spese dell'adozione internazionale si possono scaricare?
Sì: il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale è deducibile dal reddito complessivo (art. 10, c. 1, lett. l-bis, TUIR). Conviene conservare le fatture e le ricevute dell'ente autorizzato e le spese documentate sostenute all'estero.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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