In breve
- Presupposto: lo stato di abbandono, cioè la mancanza di assistenza morale e materiale non dovuta a forza maggiore transitoria.
- La povertà non basta: prima vanno offerti sostegni alla famiglia.
- Avvocato obbligatorio per genitori e minore fin dall'inizio.
- Impugnazione: appello entro 30 giorni dalla notificazione, poi Cassazione.
- Revoca: possibile se l'abbandono cessa, ma non durante l'affidamento preadottivo.
Lo stato di abbandono
«Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.»
La legge parte dal diritto del minore a crescere nella propria famiglia: l'indigenza dei genitori non può essere un ostacolo, e alla famiglia vanno dati sostegni e aiuti (art. 1). L'abbandono può esistere anche se il bambino è già in una comunità o in affidamento, e non c'è forza maggiore quando i genitori rifiutano senza giustificato motivo le misure di sostegno dei servizi sociali (art. 8, c. 2-3). Per la Cassazione l'adottabilità si giustifica quando non è prevedibile che i genitori recuperino le capacità necessarie in tempi compatibili con il bisogno del minore di crescere in un contesto stabile, sulla base di una valutazione complessiva delle relazioni dei servizi e dei consulenti (Cass. 2575/2025; si veda la pagina sulla consulenza psicologica).
Il procedimento
| Fase | Che cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| Segnalazione | Chiunque può segnalare; pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio devono farlo; il PM minorile chiede l'adottabilità con ricorso | Art. 9 |
| Apertura | Accertamenti dei servizi; genitori e parenti entro il quarto grado con rapporti significativi avvisati e invitati a nominare un difensore, altrimenti d'ufficio | Art. 10, c. 1-2 |
| Provvedimenti provvisori | Collocamento in famiglia o comunità, sospensione della responsabilità genitoriale, tutore provvisorio; quelli urgenti confermati entro 30 giorni | Art. 10, c. 3-5 |
| Comparizione e prescrizioni | Il giudice sente genitori e parenti e può imporre prescrizioni su assistenza, mantenimento, istruzione ed educazione, con verifiche periodiche | Art. 12 |
| Decisione | Sentenza in camera di consiglio, dopo aver sentito il minore dai 12 anni o anche prima se capace di discernimento | Artt. 15-16 |
L'adottabilità è dichiarata se i genitori e i parenti convocati non si presentano senza giustificato motivo, se dalla loro audizione risulta che la mancanza di assistenza persiste e che non sono disponibili a rimediarvi, oppure se le prescrizioni sono rimaste inadempiute per loro responsabilità o è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole (art. 15, c. 1). Se i presupposti mancano, il tribunale dichiara che non vi è luogo a provvedere e adotta gli altri provvedimenti opportuni (art. 16). Durante il procedimento i genitori, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti, chiedere prove e vedere gli atti con l'autorizzazione del giudice (art. 10, c. 2); sull'ascolto del bambino si veda la pagina sull'ascolto del minore.
Impugnazione, effetti e revoca
La sentenza si impugna davanti alla corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione; contro la decisione d'appello è ammesso il ricorso per cassazione entro trenta giorni, e le udienze vanno fissate entro sessanta giorni dal deposito degli atti (art. 17). Può impugnare anche il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (Cass. 16060/2018; si veda la pagina sulla decadenza). Durante lo stato di adottabilità l'esercizio della responsabilità genitoriale è sospeso e il minore ha un tutore (art. 19); lo stato cessa con l'adozione o la maggiore età (art. 20), oppure per revoca, se sono venute meno le condizioni di abbandono, su istanza anche dei genitori, ma non quando è già in corso l'affidamento preadottivo (art. 21).
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver dichiarato adottabile un bambino senza aver adottato misure adeguate e ragionevoli per mantenere il legame con la madre, in circostanze non eccezionali (Zhou c. Italia, 2014; nello stesso senso Akinnibosun c. Italia, 2015): la rottura del legame familiare deve restare l'ultima soluzione. La Corte costituzionale ha poi chiarito che anche nell'adozione piena il giudice può mantenere relazioni socio-affettive del minore con componenti della famiglia d'origine, se è nel suo interesse (Corte cost. 183/2023).
- Nominare subito un difensore e chiedere il patrocinio a spese dello Stato se spetta.
- Collaborare con i servizi e documentare ogni sostegno accettato.
- Rispettare le prescrizioni del giudice e le verifiche periodiche.
- Chiedere prove e consulenze sulle capacità genitoriali e sui parenti disponibili.
- Impugnare entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.
Domande frequenti
Possono togliermi mio figlio perché sono povero?
I genitori hanno diritto a un avvocato?
Entro quando si impugna la dichiarazione di adottabilità?
Dopo la dichiarazione di adottabilità si può ancora recuperare il figlio?
Fonti normative
- Art. 8 L. 184/1983 — Stato di abbandono
- Art. 10 L. 184/1983 — Apertura del procedimento e difensore
- Art. 15 L. 184/1983 — Dichiarazione dello stato di adottabilità
- Art. 17 L. 184/1983 — Impugnazione
- Art. 21 L. 184/1983 — Revoca dello stato di adottabilità
- Corte cost. 183/2023 — Rapporti con la famiglia d'origine
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Adozione e affidoL'adozione in casi particolariFiglio del coniuge, orfano con un legame stabile, orfano disabile, impossibilità di affido: consensi, tribunale per i minorenni, effetti dopo Corte cost. 79/2022.
- Adozione e affidoIl diritto di conoscere le proprie originiArt. 28 L. 184/1983: accesso a 25 anni (18 per motivi di salute), tribunale per i minorenni, madre anonima e interpello (Corte cost. 278/2013, SU 1946/2017), fratelli.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa CTU psicologica nelle cause sui figliArt. 473-bis.25 c.p.c.: quesiti sulle capacità genitoriali, limiti alle indagini sulla personalità, metodi riconosciuti, minore tutelato, CTP, costi, contestazione.
- Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.