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ProceduraFamiglia e minori · Adozione e affido

La dichiarazione di adottabilità e i diritti dei genitori

Un bambino può essere adottato da un'altra famiglia solo dopo che il tribunale per i minorenni lo ha dichiarato adottabile, accertando che i genitori e i parenti non sono in grado di assisterlo moralmente e materialmente. È la decisione più grave che un giudice possa prendere su una famiglia, e la legge la circonda di garanzie: la povertà non basta, i genitori hanno diritto a un avvocato fin dall'inizio, devono ricevere aiuti e prescrizioni prima di perdere il figlio, e possono impugnare la sentenza. Questa pagina spiega quando si arriva all'adottabilità, come si svolge il procedimento e come si difendono i genitori.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Presupposto: lo stato di abbandono, cioè la mancanza di assistenza morale e materiale non dovuta a forza maggiore transitoria.
  • La povertà non basta: prima vanno offerti sostegni alla famiglia.
  • Avvocato obbligatorio per genitori e minore fin dall'inizio.
  • Impugnazione: appello entro 30 giorni dalla notificazione, poi Cassazione.
  • Revoca: possibile se l'abbandono cessa, ma non durante l'affidamento preadottivo.

Lo stato di abbandono

Art. 8, c. 1, L. 184/1983

«Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.»

La legge parte dal diritto del minore a crescere nella propria famiglia: l'indigenza dei genitori non può essere un ostacolo, e alla famiglia vanno dati sostegni e aiuti (art. 1). L'abbandono può esistere anche se il bambino è già in una comunità o in affidamento, e non c'è forza maggiore quando i genitori rifiutano senza giustificato motivo le misure di sostegno dei servizi sociali (art. 8, c. 2-3). Per la Cassazione l'adottabilità si giustifica quando non è prevedibile che i genitori recuperino le capacità necessarie in tempi compatibili con il bisogno del minore di crescere in un contesto stabile, sulla base di una valutazione complessiva delle relazioni dei servizi e dei consulenti (Cass. 2575/2025; si veda la pagina sulla consulenza psicologica).

Il procedimento

FaseChe cosa succedeNorma
SegnalazioneChiunque può segnalare; pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio devono farlo; il PM minorile chiede l'adottabilità con ricorsoArt. 9
AperturaAccertamenti dei servizi; genitori e parenti entro il quarto grado con rapporti significativi avvisati e invitati a nominare un difensore, altrimenti d'ufficioArt. 10, c. 1-2
Provvedimenti provvisoriCollocamento in famiglia o comunità, sospensione della responsabilità genitoriale, tutore provvisorio; quelli urgenti confermati entro 30 giorniArt. 10, c. 3-5
Comparizione e prescrizioniIl giudice sente genitori e parenti e può imporre prescrizioni su assistenza, mantenimento, istruzione ed educazione, con verifiche periodicheArt. 12
DecisioneSentenza in camera di consiglio, dopo aver sentito il minore dai 12 anni o anche prima se capace di discernimentoArtt. 15-16

L'adottabilità è dichiarata se i genitori e i parenti convocati non si presentano senza giustificato motivo, se dalla loro audizione risulta che la mancanza di assistenza persiste e che non sono disponibili a rimediarvi, oppure se le prescrizioni sono rimaste inadempiute per loro responsabilità o è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole (art. 15, c. 1). Se i presupposti mancano, il tribunale dichiara che non vi è luogo a provvedere e adotta gli altri provvedimenti opportuni (art. 16). Durante il procedimento i genitori, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti, chiedere prove e vedere gli atti con l'autorizzazione del giudice (art. 10, c. 2); sull'ascolto del bambino si veda la pagina sull'ascolto del minore.

Impugnazione, effetti e revoca

La sentenza si impugna davanti alla corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione; contro la decisione d'appello è ammesso il ricorso per cassazione entro trenta giorni, e le udienze vanno fissate entro sessanta giorni dal deposito degli atti (art. 17). Può impugnare anche il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (Cass. 16060/2018; si veda la pagina sulla decadenza). Durante lo stato di adottabilità l'esercizio della responsabilità genitoriale è sospeso e il minore ha un tutore (art. 19); lo stato cessa con l'adozione o la maggiore età (art. 20), oppure per revoca, se sono venute meno le condizioni di abbandono, su istanza anche dei genitori, ma non quando è già in corso l'affidamento preadottivo (art. 21).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver dichiarato adottabile un bambino senza aver adottato misure adeguate e ragionevoli per mantenere il legame con la madre, in circostanze non eccezionali (Zhou c. Italia, 2014; nello stesso senso Akinnibosun c. Italia, 2015): la rottura del legame familiare deve restare l'ultima soluzione. La Corte costituzionale ha poi chiarito che anche nell'adozione piena il giudice può mantenere relazioni socio-affettive del minore con componenti della famiglia d'origine, se è nel suo interesse (Corte cost. 183/2023).

  1. Nominare subito un difensore e chiedere il patrocinio a spese dello Stato se spetta.
  2. Collaborare con i servizi e documentare ogni sostegno accettato.
  3. Rispettare le prescrizioni del giudice e le verifiche periodiche.
  4. Chiedere prove e consulenze sulle capacità genitoriali e sui parenti disponibili.
  5. Impugnare entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Domande frequenti

Possono togliermi mio figlio perché sono povero?
No. La legge stabilisce che le condizioni di indigenza dei genitori non possono impedire al minore di crescere nella propria famiglia, e che a favore della famiglia vanno disposti interventi di sostegno e di aiuto (art. 1 L. 184/1983). L'adottabilità richiede una vera situazione di abbandono, cioè la mancanza di assistenza morale e materiale che non dipenda da una causa di forza maggiore transitoria (art. 8). Rifiutare senza giustificato motivo gli aiuti offerti dai servizi sociali, però, può essere valutato contro i genitori (art. 8, c. 3).
I genitori hanno diritto a un avvocato?
Sì, fin dall'inizio: il procedimento deve svolgersi con l'assistenza legale del minore e dei genitori o dei parenti (art. 8, c. 4, L. 184/1983). All'apertura il tribunale li avverte, li invita a nominare un difensore e li informa che, altrimenti, ne sarà nominato uno d'ufficio; assistiti dal difensore possono partecipare agli accertamenti, chiedere prove e vedere gli atti con l'autorizzazione del giudice (art. 10, c. 2). Chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Entro quando si impugna la dichiarazione di adottabilità?
Entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con appello alla sezione per i minorenni della corte d'appello; contro la decisione d'appello si può ricorrere in Cassazione entro altri trenta giorni, e le udienze devono essere fissate entro sessanta giorni dal deposito degli atti (art. 17 L. 184/1983). Può impugnare anche il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (Cass. 16060/2018).
Dopo la dichiarazione di adottabilità si può ancora recuperare il figlio?
Solo finché non è iniziato l'affidamento preadottivo: il tribunale può revocare lo stato di adottabilità, anche su istanza dei genitori, se sono venute meno le condizioni di abbandono (art. 21 L. 184/1983). Una volta avviato l'affidamento preadottivo la revoca non è più possibile. Anche dopo l'adozione piena, il giudice può comunque decidere che il minore mantenga relazioni affettive con componenti della famiglia d'origine, se è nel suo interesse (Corte cost. 183/2023).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
  • Adozione e affidoL'adozione in casi particolariFiglio del coniuge, orfano con un legame stabile, orfano disabile, impossibilità di affido: consensi, tribunale per i minorenni, effetti dopo Corte cost. 79/2022.
  • Adozione e affidoIl diritto di conoscere le proprie originiArt. 28 L. 184/1983: accesso a 25 anni (18 per motivi di salute), tribunale per i minorenni, madre anonima e interpello (Corte cost. 278/2013, SU 1946/2017), fratelli.
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa CTU psicologica nelle cause sui figliArt. 473-bis.25 c.p.c.: quesiti sulle capacità genitoriali, limiti alle indagini sulla personalità, metodi riconosciuti, minore tutelato, CTP, costi, contestazione.
  • Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.