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IstitutoFamiglia e minori · Adozione e affido

L'adozione di un maggiorenne

Si può adottare anche una persona adulta: capita per dare il proprio cognome e il proprio patrimonio a chi è cresciuto in casa come un figlio, per esempio il figlio del coniuge, o per rendere giuridico un legame familiare di fatto. È un'adozione molto diversa da quella dei minori: nasce dall'accordo tra adottante e adottato, il tribunale verifica soprattutto i requisiti di legge, e l'adottato non perde nulla dei rapporti con la sua famiglia d'origine. Questa pagina spiega chi può adottare, quali consensi servono, che cosa cambia per cognome ed eredità e come si svolge la procedura.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Adottante: almeno 35 anni e 18 più dell'adottato; differenza riducibile di poco dal 2024.
  • Figli dell'adottante: se maggiorenni devono consentire; se minorenni, di regola l'adozione è esclusa.
  • Consensi: adottante e adottato; assenso di genitori e coniugi.
  • Effetti: cognome dell'adottante, eredità come un figlio, legami d'origine intatti.
  • Procedura: consenso davanti al presidente del tribunale, poi sentenza.

Chi può adottare e chi può essere adottato

Art. 291, c. 1, c.c.

«L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.»

Il testo va letto con le sentenze della Corte costituzionale. Chi ha figli può adottare se i figli sono maggiorenni e consenzienti (Corte cost. 557/1988), non se ha figli minorenni o maggiorenni contrari (Corte cost. 245/2004). In circostanze eccezionali il tribunale può autorizzare un adottante di almeno 30 anni (art. 291, c. 2). Quanto alla differenza di età, il giudice può ridurre i diciotto anni nei casi di esigua differenza e se ci sono motivi meritevoli (Corte cost. 5/2024), come la Cassazione aveva già ammesso per tutelare legami familiari consolidati (Cass. 7667/2020). Si possono adottare più persone, anche in tempi diversi, ma nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che gli adottanti siano coniugi (art. 294); i genitori non possono adottare i propri figli (art. 293).

Consensi e controllo del tribunale

ChiChe cosaSe manca
Adottante e adottandoConsenso personale davanti al presidente del tribunaleL'adozione non si fa; il consenso è revocabile fino alla sentenza
Genitori dell'adottandoAssensoIl tribunale può superare un rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando
Coniuge dell'adottante e dell'adottando, se non separatiAssensoSuperabile se ingiustificato, salvo il rifiuto del coniuge convivente
Figli maggiorenni dell'adottanteConsensoL'adozione non è ammessa

Il tribunale può pronunciare l'adozione anche quando l'assenso non si può ottenere per incapacità o irreperibilità (art. 297). Il consenso si manifesta personalmente davanti al presidente del tribunale del luogo in cui l'adottante risiede (art. 311 e L. 431/1967); l'adottando interdetto può esprimerlo tramite il rappresentante legale (Cass. 3462/2022; si veda la pagina su interdizione e inabilitazione). Il tribunale verifica che le condizioni di legge siano rispettate e che l'adozione convenga all'adottando (art. 312). È un controllo più ristretto di quello sull'adozione dei minori, ma non formale: per la Cassazione non basta un'amicizia, anche lunga, se non si dimostra un legame di tipo familiare o parafamiliare, fatto di frequentazione quotidiana, affetto e assistenza (Cass. 29684/2024).

Gli effetti: cognome, famiglia, eredità

L'adozione produce effetti dalla sentenza; se l'adottante muore dopo aver dato il consenso, la procedura può proseguire e gli effetti decorrono dalla morte (art. 298). L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (art. 299) oppure, se entrambi lo hanno chiesto nel dare il consenso, lo aggiunge dopo il proprio (Corte cost. 135/2023; si veda la pagina sul cognome). Conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia d'origine e non diventa parente dei familiari dell'adottante (art. 300).

SuccessioneRegolaNorma
L'adottato eredita dall'adottanteCome un figlio, anche come legittimarioArtt. 567, c. 1, e 536 c.c.
L'adottato e i parenti dell'adottanteÈ estraneo alla loro successioneArt. 567, c. 2
L'adottato e la famiglia d'origineConserva i diritti ereditariArt. 300
L'adottante eredita dall'adottatoNoArt. 304

Sulle quote si vedano le pagine sulla successione legittima e sulla legittima. L'adozione si può revocare solo per indegnità: se l'adottato ha attentato alla vita dell'adottante o dei suoi familiari o ha commesso contro di loro un delitto punito con almeno tre anni nel minimo, e viceversa (artt. 305-307).

  1. Verificare i requisiti: età, differenza di età, figli dell'adottante.
  2. Raccogliere gli assensi dei genitori e dei coniugi.
  3. Presentare la domanda al tribunale del luogo di residenza dell'adottante.
  4. Dare il consenso personalmente davanti al presidente, scegliendo come aggiungere il cognome.
  5. Attendere la sentenza, impugnabile entro 30 giorni, e l'annotazione sull'atto di nascita.

Domande frequenti

Posso adottare il figlio maggiorenne di mia moglie o di mio marito?
Sì, è uno dei casi più frequenti. Servono il consenso tuo e del figlio, l'assenso del coniuge e dei genitori del figlio; l'assenso dell'altro genitore, se negato, può essere superato dal tribunale quando il rifiuto è ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando (art. 297 c.c.). Devi avere almeno 35 anni e 18 più del figlio, ma dal 2024 il giudice può ridurre la differenza se è di poco inferiore e ci sono motivi meritevoli (Corte cost. 5/2024).
Chi ha già figli può adottare un maggiorenne?
Sì, se i figli sono maggiorenni e danno il loro consenso (Corte cost. 557/1988). La presenza di figli minorenni, che non possono esprimere un valido consenso, è di regola un impedimento (Corte cost. 245/2004); la Cassazione l'ha superata nel caso del figlio del coniuge che già vive nella stessa famiglia con i figli minori dell'adottante, dopo averli ascoltati (Cass. 2426/2006).
L'adottato cambia cognome?
Di regola sì: assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (art. 299 c.c.). Dal 2023, se adottante e adottato lo chiedono entrambi quando danno il consenso, il cognome dell'adottante può essere aggiunto dopo il proprio anziché prima (Corte cost. 135/2023). Il cognome d'origine, quindi, non si perde.
L'adottato eredita dall'adottante?
Sì, come un figlio: nella successione dell'adottante gli adottivi sono equiparati ai figli (art. 567 c.c.) e hanno diritto alla quota di legittima (art. 536). Non ereditano però dai parenti dell'adottante (art. 567, c. 2), conservano i diritti ereditari nella propria famiglia d'origine (art. 300) e l'adottante non acquista alcun diritto nella successione dell'adottato (art. 304).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Adozione e affidoL'adozione in casi particolariFiglio del coniuge, orfano con un legame stabile, orfano disabile, impossibilità di affido: consensi, tribunale per i minorenni, effetti dopo Corte cost. 79/2022.
  • Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
  • Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
  • Successioni ed ereditàLa legittima: le quote riservate a coniuge e figliLegittimari e quote in tabella, quota disponibile, riunione fittizia e calcolo della lesione, azione di riduzione (10 anni), la riforma 2025 sui beni donati e venduti, rinuncia e imputazione.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiLa convivenza di fatto (L. 76/2016): dichiarazione anagrafica, diritti in ospedale e carcere, casa dopo la morte, affitto, impresa familiare, che cosa manca.
  • Persone fragili e tutelaInterdizione e inabilitazioneInterdizione per infermità abituale e solo se necessaria (414); inabilitazione per prodigalità o abuso di alcol e droghe (415); atti annullabili, revoca.