In breve
- Adottante: almeno 35 anni e 18 più dell'adottato; differenza riducibile di poco dal 2024.
- Figli dell'adottante: se maggiorenni devono consentire; se minorenni, di regola l'adozione è esclusa.
- Consensi: adottante e adottato; assenso di genitori e coniugi.
- Effetti: cognome dell'adottante, eredità come un figlio, legami d'origine intatti.
- Procedura: consenso davanti al presidente del tribunale, poi sentenza.
Chi può adottare e chi può essere adottato
«L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.»
Il testo va letto con le sentenze della Corte costituzionale. Chi ha figli può adottare se i figli sono maggiorenni e consenzienti (Corte cost. 557/1988), non se ha figli minorenni o maggiorenni contrari (Corte cost. 245/2004). In circostanze eccezionali il tribunale può autorizzare un adottante di almeno 30 anni (art. 291, c. 2). Quanto alla differenza di età, il giudice può ridurre i diciotto anni nei casi di esigua differenza e se ci sono motivi meritevoli (Corte cost. 5/2024), come la Cassazione aveva già ammesso per tutelare legami familiari consolidati (Cass. 7667/2020). Si possono adottare più persone, anche in tempi diversi, ma nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che gli adottanti siano coniugi (art. 294); i genitori non possono adottare i propri figli (art. 293).
Consensi e controllo del tribunale
| Chi | Che cosa | Se manca |
|---|---|---|
| Adottante e adottando | Consenso personale davanti al presidente del tribunale | L'adozione non si fa; il consenso è revocabile fino alla sentenza |
| Genitori dell'adottando | Assenso | Il tribunale può superare un rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando |
| Coniuge dell'adottante e dell'adottando, se non separati | Assenso | Superabile se ingiustificato, salvo il rifiuto del coniuge convivente |
| Figli maggiorenni dell'adottante | Consenso | L'adozione non è ammessa |
Il tribunale può pronunciare l'adozione anche quando l'assenso non si può ottenere per incapacità o irreperibilità (art. 297). Il consenso si manifesta personalmente davanti al presidente del tribunale del luogo in cui l'adottante risiede (art. 311 e L. 431/1967); l'adottando interdetto può esprimerlo tramite il rappresentante legale (Cass. 3462/2022; si veda la pagina su interdizione e inabilitazione). Il tribunale verifica che le condizioni di legge siano rispettate e che l'adozione convenga all'adottando (art. 312). È un controllo più ristretto di quello sull'adozione dei minori, ma non formale: per la Cassazione non basta un'amicizia, anche lunga, se non si dimostra un legame di tipo familiare o parafamiliare, fatto di frequentazione quotidiana, affetto e assistenza (Cass. 29684/2024).
Gli effetti: cognome, famiglia, eredità
L'adozione produce effetti dalla sentenza; se l'adottante muore dopo aver dato il consenso, la procedura può proseguire e gli effetti decorrono dalla morte (art. 298). L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (art. 299) oppure, se entrambi lo hanno chiesto nel dare il consenso, lo aggiunge dopo il proprio (Corte cost. 135/2023; si veda la pagina sul cognome). Conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia d'origine e non diventa parente dei familiari dell'adottante (art. 300).
| Successione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| L'adottato eredita dall'adottante | Come un figlio, anche come legittimario | Artt. 567, c. 1, e 536 c.c. |
| L'adottato e i parenti dell'adottante | È estraneo alla loro successione | Art. 567, c. 2 |
| L'adottato e la famiglia d'origine | Conserva i diritti ereditari | Art. 300 |
| L'adottante eredita dall'adottato | No | Art. 304 |
Sulle quote si vedano le pagine sulla successione legittima e sulla legittima. L'adozione si può revocare solo per indegnità: se l'adottato ha attentato alla vita dell'adottante o dei suoi familiari o ha commesso contro di loro un delitto punito con almeno tre anni nel minimo, e viceversa (artt. 305-307).
- Verificare i requisiti: età, differenza di età, figli dell'adottante.
- Raccogliere gli assensi dei genitori e dei coniugi.
- Presentare la domanda al tribunale del luogo di residenza dell'adottante.
- Dare il consenso personalmente davanti al presidente, scegliendo come aggiungere il cognome.
- Attendere la sentenza, impugnabile entro 30 giorni, e l'annotazione sull'atto di nascita.
Domande frequenti
Posso adottare il figlio maggiorenne di mia moglie o di mio marito?
Chi ha già figli può adottare un maggiorenne?
L'adottato cambia cognome?
L'adottato eredita dall'adottante?
Fonti normative
- Art. 291 c.c. — Condizioni
- Art. 297 c.c. — Assenso del coniuge o dei genitori
- Art. 299 c.c. — Cognome dell'adottato
- Art. 312 c.c. — Accertamenti del tribunale
- Corte cost. 5/2024 — Riduzione della differenza di età
- Corte cost. 135/2023 — Cognome aggiunto anziché anteposto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Adozione e affidoL'adozione in casi particolariFiglio del coniuge, orfano con un legame stabile, orfano disabile, impossibilità di affido: consensi, tribunale per i minorenni, effetti dopo Corte cost. 79/2022.
- Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
- Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
- Successioni ed ereditàLa legittima: le quote riservate a coniuge e figliLegittimari e quote in tabella, quota disponibile, riunione fittizia e calcolo della lesione, azione di riduzione (10 anni), la riforma 2025 sui beni donati e venduti, rinuncia e imputazione.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiLa convivenza di fatto (L. 76/2016): dichiarazione anagrafica, diritti in ospedale e carcere, casa dopo la morte, affitto, impresa familiare, che cosa manca.
- Persone fragili e tutelaInterdizione e inabilitazioneInterdizione per infermità abituale e solo se necessaria (414); inabilitazione per prodigalità o abuso di alcol e droghe (415); atti annullabili, revoca.