In breve
- Regola dal 2 giugno 2022: il figlio prende i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine che concordano.
- Un solo cognome, del padre o della madre, solo se entrambi sono d'accordo.
- Disaccordo: decide il giudice nell'interesse del figlio.
- Riconoscimento successivo: il cognome del secondo genitore si aggiunge, si antepone o sostituisce; per il minore decide il giudice.
- Figli già nati: per cambiare serve la domanda al prefetto. La legge sul cognome è ancora in Senato.
La regola della Corte costituzionale
Con la sentenza 131/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la regola che attribuiva automaticamente il cognome paterno. Oggi il figlio «assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo [...] per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». La regola vale per il figlio nato nel matrimonio, per quello riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori non sposati e per l'adottato. Già nel 2016 la Corte aveva consentito ai genitori d'accordo di aggiungere il cognome materno (sentenza 286/2016); con la sentenza del 2022 il doppio cognome è diventato la regola e il cognome unico, di uno o dell'altro, l'eccezione concordata.
La sentenza si applica alle attribuzioni del cognome successive alla pubblicazione, comprese quelle oggetto di cause ancora pendenti. In pratica i genitori manifestano la scelta all'ufficiale dello stato civile con la dichiarazione di nascita o con il riconoscimento; se nulla dicono sull'ordine e non c'è accordo, il cognome non può essere quello di uno solo.
Se i genitori non sono d'accordo
La Corte ha indicato lo strumento già esistente per i contrasti tra genitori sulle scelte importanti: il ricorso al giudice previsto dall'art. 316, commi 2 e 3, c.c., e, quando la coppia è in crisi, i procedimenti di separazione e affidamento (artt. 337-ter e 337-quater). Se la questione del cognome è controversa, la decisione è interamente rimessa al giudice, che deve motivarla alla luce del superiore interesse del minore (Cass. 1492/2025).
Il riconoscimento in tempi diversi
«Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. [...] Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.»
Quando un genitore riconosce il figlio dopo l'altro, o la paternità viene dichiarata dal giudice, il nuovo cognome non si impone automaticamente. Per il figlio minore il giudice decide solo in base al suo interesse, tenendo conto dell'identità personale già formata con il cognome usato fino a quel momento e anche della reputazione del genitore (Cass. 15654/2024, 772/2020 e 12640/2015). Il figlio riconosciuto dopo la maggiore età sceglie da sé: entro un anno da quando ne ha conoscenza può mantenere il cognome precedente o aggiungere o anteporre quello del genitore, con una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile (art. 33 DPR 396/2000).
Figli già nati, nati all'estero, adottati
- Figli registrati prima del giugno 2022: la sentenza non modifica il loro cognome. Per aggiungere il cognome materno o cambiare il cognome occorre la domanda motivata al prefetto (art. 89 DPR 396/2000); se la ritiene meritevole, il prefetto autorizza l'affissione di un avviso per trenta giorni nel comune di nascita e di residenza, chiunque abbia interesse può opporsi entro trenta giorni, poi decide con decreto (artt. 90-92).
- Nati all'estero: se l'atto straniero di un cittadino italiano riporta un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, l'ufficiale dello stato civile lo corregge con annotazione (art. 98, c. 2, DPR 396/2000); per i nati in un altro Stato dell'Unione, la Corte di giustizia tutela il cognome attribuito in quello Stato (cause C-148/02 Garcia Avello e C-353/06 Grunkin-Paul).
- Adottato maggiorenne: può aggiungere il cognome dell'adottante dopo il proprio, invece di anteporlo, se entrambi lo hanno chiesto (Corte cost. 135/2023).
La legge che manca
La Corte ha chiesto al legislatore di evitare la moltiplicazione dei cognomi nelle generazioni successive e di garantire lo stesso cognome a fratelli e sorelle, per esempio rendendo vincolante per i figli successivi la scelta fatta per il primo. Al Senato sono stati presentati diversi disegni di legge, e nell'estate 2026 in commissione Giustizia è stato depositato un testo unificato; a settembre 2026 non è ancora legge. Fino ad allora valgono la sentenza e le istruzioni del Ministero dell'interno agli uffici di stato civile, secondo cui l'accordo dei genitori è indispensabile per attribuire un solo cognome.
- Concordare prima della nascita ordine e numero dei cognomi.
- Dichiararlo all'ufficiale dello stato civile o in ospedale con la dichiarazione di nascita.
- Tenere conto dei fratelli: la scelta per il primo figlio orienta quelle successive.
- In caso di disaccordo, rivolgersi al giudice con un difensore.
- Per i figli già registrati, valutare la domanda al prefetto.
Domande frequenti
Possiamo dare al bambino solo il cognome della madre?
Se non siamo d'accordo sull'ordine dei cognomi, chi decide?
Nostro figlio è nato prima del 2022 con il solo cognome del padre: possiamo aggiungere quello della madre?
Il padre ha riconosciuto il figlio dopo la madre: il bambino prende il suo cognome?
Fonti normative
- Art. 262 c.c. — Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
- Art. 316 c.c. — Responsabilità genitoriale
- Art. 89 DPR 396/2000 — Modificazioni del nome o del cognome
- Art. 98 DPR 396/2000 — Correzione degli atti
- Corte costituzionale, sentenza 131/2022
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoIl riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioArtt. 250-264 c.c.: chi può riconoscere, dove, consenso dell'altro genitore e del figlio di 14 anni, irrevocabilità, cognome, mantenimento, impugnazione.
- Figli, affidamento e mantenimentoAzione di paternità, disconoscimento e test del DNAArtt. 243-bis, 244 e 269 c.c.: termini del disconoscimento, azione di paternità imprescrittibile, rifiuto del test del DNA, mantenimento arretrato dalla nascita.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Separazione e divorzioDivorzio all'estero: vale in Italia? Divorzio con un cittadino stranieroReg. 2019/1111: riconoscimento automatico e trascrizione; extra-UE con L. 218/1995 artt. 64-67; ripudio non riconosciuto (Cass. 16804/2020); giudice e legge (Roma III).