Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
Sì. Dal 2023 nello stesso ricorso di separazione potete proporre anche la domanda congiunta di divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.), e la Cassazione ha ammesso questo cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta. Non serve quindi un nuovo procedimento.
La domanda di divorzio però non viene decisa subito: il tribunale la decide dopo che sono decorsi sei mesi dalla comparizione e dopo che la separazione è passata in giudicato, con una sentenza che contiene capi autonomi e fissa la decorrenza dei diversi contributi. Se invece scegliete la negoziazione assistita o il Comune, il divorzio si può chiedere dopo sei mesi dalla data dell'accordo.
Nel frattempo tieni presente che cosa comporta la separazione: non scioglie il matrimonio, quindi restate coniugi, non potete risposarvi e conservate i diritti successori, ma cessano gli obblighi di fedeltà e coabitazione e si scioglie la comunione dei beni. Le condizioni concordate si possono modificare se sopravvengono giustificati motivi, come la perdita del lavoro o una nuova convivenza, mentre i trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo sono definitivi. La riconciliazione fa cessare la separazione senza formalità.
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