In breve
- Disconoscimento: contesta la paternità del marito sul figlio nato nel matrimonio. Madre 6 mesi, marito 1 anno, mai oltre 5 anni dalla nascita; il figlio senza limiti.
- Dichiarazione giudiziale di paternità: accerta il padre che non ha riconosciuto il figlio. Imprescrittibile per il figlio.
- Test del DNA: è la prova principale; il rifiuto può bastare da solo a far dichiarare la paternità.
- Effetti: quelli del riconoscimento, con mantenimento dovuto dalla nascita.
- Cognome: il figlio può aggiungere o sostituire quello del padre; per il minore decide il giudice.
Il disconoscimento di paternità
Il figlio nato nel matrimonio si presume figlio del marito. Per rimuovere questa presunzione serve l'azione di disconoscimento, che possono proporre il marito, la madre e il figlio: chi agisce può provare con ogni mezzo che il rapporto di filiazione non esiste, ma la sola dichiarazione della madre non basta (art. 243-bis c.c.).
| Chi agisce | Termine | Limite finale |
|---|---|---|
| Madre | 6 mesi dalla nascita, o dalla scoperta dell'impotenza del marito al tempo del concepimento | 5 anni dalla nascita |
| Marito | 1 anno dalla nascita (dal ritorno, se era lontano), o dalla scoperta dell'impotenza o dell'adulterio | 5 anni dalla nascita |
| Figlio | Dalla maggiore età, senza limiti di tempo | Nessuno |
| Figlio minore | Curatore speciale su istanza del figlio di 14 anni, del pubblico ministero o dell'altro genitore | — |
I termini sono sospesi per chi è interdetto o gravemente infermo di mente (art. 245); se il genitore muore prima della scadenza, l'azione passa a discendenti o ascendenti (art. 246). Padre, madre e figlio devono partecipare tutti al giudizio (art. 247). Accolto il disconoscimento, il figlio perde lo stato di figlio del marito e può essere riconosciuto dal padre biologico o farne dichiarare la paternità.
La dichiarazione giudiziale di paternità
«La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. [...] La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.»
L'azione è imprescrittibile per il figlio (art. 270). Finché è minore, la promuove nel suo interesse il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, di solito la madre, o il tutore; se il figlio ha compiuto quattordici anni serve il suo consenso (art. 273). Si agisce contro il presunto padre o, se è morto, contro i suoi eredi (art. 276). Quando la dichiarazione non è possibile, per esempio perché il figlio non può essere riconosciuto, resta l'azione per ottenere il solo mantenimento, l'istruzione e l'educazione (art. 279).
La prova: il test del DNA e il rifiuto
- La consulenza genetica è lo strumento più idoneo, con margini di sicurezza elevatissimi: non serve solo a valutare le prove delle parti, ma accerta direttamente il rapporto (Cass. 14916/2020).
- Nessun ordine tra le prove: il giudice può disporre il test senza aver prima accertato una relazione tra la madre e il presunto padre (Cass. 3479/2016).
- Il rifiuto del test è valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e può bastare da solo a fondare la decisione, anche quando a rifiutare sono gli eredi (Cass. 6025/2015); la regola è conforme alla Costituzione (Cass. 14458/2018).
- Presunzioni: senza test, contano indizi gravi e concordanti, come l'aver trattato la persona come figlio (Cass. 1279/2014).
- Parto anonimo: dopo la morte della madre che aveva chiesto di non essere nominata, il figlio può agire per l'accertamento della maternità (Cass. 19824/2020).
Il giudizio si svolge con il rito unico per le persone e le famiglie; il costo della consulenza genetica viene di regola anticipato dalle parti secondo quanto dispone il giudice.
Gli effetti della sentenza: status, cognome, arretrati
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento (art. 277): il figlio acquista lo stato di figlio del padre, con diritti successori e parentela con i suoi familiari, e il giudice può adottare i provvedimenti su affidamento, mantenimento, istruzione ed educazione. L'obbligo di mantenimento nasce con la procreazione e decorre dalla nascita: il genitore che ha provveduto da solo ha diritto di regresso per la quota dell'altro (Cass. 7960/2017, 22506/2010 e 26575/2007). Sul cognome, il figlio «può» aggiungere o sostituire quello del padre; per il minore decide il giudice nel suo interesse, senza automatismi (Cass. 15654/2024).
- Raccogliere gli elementi: messaggi, fotografie, testimoni, eventuali contributi economici.
- Verificare i termini, se si tratta di disconoscimento.
- Proporre la consulenza genetica fin dall'atto introduttivo.
- Chiedere insieme mantenimento futuro, arretrati e decisione sul cognome.
- Valutare le conseguenze successorie se il presunto padre è morto o anziano.
Domande frequenti
Il presunto padre si rifiuta di fare il test del DNA: che cosa succede?
Entro quando il marito può disconoscere il figlio?
Dopo la sentenza di paternità il padre deve pagare anche gli arretrati?
Si può chiedere la paternità di una persona già morta?
Fonti normative
- Art. 243-bis c.c. — Disconoscimento di paternità
- Art. 244 c.c. — Termini dell'azione di disconoscimento
- Art. 269 c.c. — Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
- Art. 270 c.c. — Legittimazione attiva e termine
- Art. 277 c.c. — Effetti della sentenza
- Art. 116 c.p.c. — Valutazione delle prove
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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