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ProceduraFamiglia e minori · Separazione e divorzio

Il rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie

La riforma Cartabia ha sostituito i vecchi procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e responsabilità genitoriale con un unico rito, gli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile, in vigore per le cause iniziate dal 28 febbraio 2023 e ritoccato dal correttivo del 2024. Il processo comincia con un ricorso che deve contenere tutto: fatti, prove, dichiarazioni dei redditi, estratti conto, piano genitoriale; il convenuto risponde con le stesse regole; la prima udienza arriva entro novanta giorni e chiude con i provvedimenti temporanei, reclamabili in dieci giorni; il minore viene ascoltato e, se serve, ha un curatore speciale. Il tribunale specializzato per le persone, i minorenni e le famiglie, che riunirà tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, partirà il 17 ottobre 2027. Questa pagina spiega le fasi, i termini e le decadenze che decidono le cause di famiglia.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Un solo rito (artt. 473-bis ss. c.p.c.) per separazione, divorzio, figli nati fuori dal matrimonio, responsabilità genitoriale, modifiche: cause iniziate dal 28 febbraio 2023.
  • Ricorso completo: fatti, prove, documenti; redditi di tre anni, immobili, quote, estratti conto; piano genitoriale (473-bis.12). Decadenze solo sui diritti disponibili (473-bis.19).
  • Tempi: udienza entro 90 giorni, convenuto 30 giorni prima, memorie a 20/10/5 giorni; decreto indifferibile senza contraddittorio se il pregiudizio è imminente (473-bis.15).
  • Prima udienza: comparizione personale, conciliazione, ordinanza con i provvedimenti temporanei, esecutiva, reclamabile in 10 giorni (473-bis.22 e .24).
  • Minore: ascolto dai 12 anni (473-bis.4), curatore speciale nei casi di legge (473-bis.8). Nuovo tribunale dal 17 ottobre 2027.

Il ricorso e le decadenze

Art. 473-bis.12, terzo e quarto comma, c.p.c.

«In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.»

Il rito si applica a tutti i procedimenti sullo stato delle persone, sui minorenni e sulle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, comprese le domande di risarcimento per violazione dei doveri familiari, con l'esclusione dello scioglimento della comunione, dell'adottabilità, dell'adozione e delle materie delle sezioni immigrazione; il giudice che riceve una domanda nella forma sbagliata ordina il mutamento del rito (art. 473-bis). La competenza segue il minore: è il tribunale della sua residenza abituale, o dell'ultima residenza se è stato trasferito senza autorizzazione da meno di un anno; senza figli minori, il tribunale della residenza o del domicilio del convenuto, e se questi è irreperibile o all'estero quello dell'attore (artt. 473-bis.11 e 47). Il processo comincia con un ricorso che contiene le generalità delle parti e dei figli (minorenni, maggiorenni non autosufficienti, disabili gravi), l'oggetto, l'esposizione chiara e sintetica dei fatti e del diritto, le conclusioni e l'indicazione specifica delle prove e dei documenti, più l'esistenza di altri procedimenti sulle stesse domande con copia dei provvedimenti; ai documenti fiscali e patrimoniali e al piano genitoriale del terzo e quarto comma si aggiunge il dovere di leale collaborazione, per cui informazioni economiche inesatte o incomplete sono valutate come argomento di prova e nelle spese, anche con la responsabilità aggravata (473-bis.18). Il presidente designa il relatore entro tre giorni e fissa l'udienza entro novanta giorni dal deposito, con il termine per la costituzione del convenuto almeno trenta giorni prima e la notifica a cura dell'attore almeno sessanta giorni liberi prima (centoventi e novanta all'estero); il decreto avverte il convenuto delle decadenze, dell'obbligo del difensore, del patrocinio a spese dello Stato e della mediazione familiare, e in caso di urgenza il giudice dimezza i termini (473-bis.14). Il convenuto si costituisce con comparsa che ha lo stesso contenuto del ricorso, a pena di decadenza (473-bis.16); seguono tre memorie: venti giorni prima dell'udienza l'attore replica, modifica le domande, propone quelle conseguenti alle difese avversarie e deposita i documenti economici se il convenuto ha chiesto un contributo; dieci giorni prima il convenuto precisa, eccepisce e prova; cinque giorni prima l'attore indica la sola prova contraria (473-bis.17). Le decadenze operano però soltanto per le domande su diritti disponibili, cioè l'assegno per il coniuge e le questioni patrimoniali: su affidamento e mantenimento dei minori le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuove prove, e possono chiedere nuovi contributi per sé e per i figli maggiorenni fino alla precisazione delle conclusioni se cambiano le circostanze (473-bis.19). Il giudice ha poteri d'ufficio a tutela dei minori: nomina del curatore speciale, provvedimenti oltre le domande, prove fuori dai limiti del codice civile, ordini di esibizione e indagini su redditi, patrimoni e tenore di vita anche presso terzi con la polizia tributaria (473-bis.2).

Le fasi e i termini

FaseTermineNorma
Deposito del ricorso, designazione del relatore3 giorni dal deposito473-bis.14
Provvedimenti indifferibili (pregiudizio imminente e irreparabile, o convocazione che pregiudica l'attuazione)Decreto senza contraddittorio, udienza di conferma entro 15 giorni; reclamabile solo con l'ordinanza dell'udienza473-bis.15
Prima udienzaEntro 90 giorni dal deposito (120 con notifica all'estero); notifica 60 giorni liberi prima (90 all'estero); costituzione del convenuto 30 giorni prima473-bis.14, .16
Memorie integrativeAttore 20 giorni prima; convenuto 10; attore 5 (prova contraria)473-bis.17
Udienza: comparizione personale, conciliazione, proposta del giudice; estinzione se l'attore non compare e il convenuto non chiede di procedereIn udienza473-bis.21
Ordinanza sui provvedimenti temporanei e urgenti, decorrenza degli assegni anche dalla domanda, titolo esecutivo e per ipoteca; calendario e udienza istruttoriaUdienza di prova entro 90 giorni473-bis.22
Decisione immediata sullo stato (separazione, divorzio) con prosecuzione per le altre domandeSentenza parziale, solo appello immediato473-bis.22 ult. comma
Reclamo alla corte d'appello contro l'ordinanza10 giorni perentori dalla pronuncia o comunicazione; decisione in 60 giorni473-bis.24
Modifica dei provvedimenti temporanei per fatti sopravvenutiIn ogni momento, davanti al giudice della causa473-bis.23
DecisioneNote di precisazione 60 giorni prima dell'udienza, conclusionali 30, repliche 15; sentenza entro 60 giorni473-bis.28
AppelloRicorso; decreto del presidente in 5 giorni; appellato costituito 30 giorni prima473-bis.30-32
Revisione dei provvedimenti su minori e contributiIn ogni tempo per giustificati motivi, con nuovo ricorso473-bis.29
Domanda congiunta (separazione, divorzio, modifiche)Ricorso firmato dalle parti; note scritte al posto dell'udienza su richiesta; parere del PM 3 giorni prima; sentenza del collegio473-bis.51
Cumulo di separazione e divorzioNello stesso ricorso; il divorzio procedibile dopo il termine di legge e il giudicato sulla separazione473-bis.49

La prima udienza è il cuore del rito: le parti devono comparire di persona salvo gravi motivi, la mancata comparizione senza giustificazione è valutata come argomento di prova e nelle spese, il giudice le sente insieme o separatamente con i difensori, tenta la conciliazione e può formulare una proposta motivata; se la conciliazione riesce, adotta i provvedimenti necessari e rimette la causa in decisione. Se fallisce, l'ordinanza dei provvedimenti temporanei e urgenti regola figli, casa familiare e contributi economici fino alla sentenza, con la facoltà di far decorrere gli assegni dalla data della domanda; è titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e sopravvive all'estinzione del processo finché non è sostituita. Il giudice può anche decidere subito sullo stato delle persone, pronunciando la separazione o il divorzio con sentenza parziale mentre la causa prosegue sugli aspetti economici. Contro l'ordinanza c'è il reclamo alla corte d'appello, in dieci giorni perentori, mentre i fatti nuovi si portano al giudice della causa; il correttivo del 2024 ha esteso il reclamo ai provvedimenti in corso di causa che sospendono o limitano in modo sostanziale la responsabilità genitoriale o cambiano affidamento e collocazione, ammettendo per questi anche il ricorso per cassazione. La mediazione familiare può essere proposta in ogni momento e, con il consenso delle parti, il giudice rinvia i provvedimenti per lasciarla tentare (473-bis.10), ma è vietata quando c'è violenza domestica (473-bis.43).

Il minore nel processo e l'attuazione

Il minore che ha compiuto dodici anni, o è comunque capace di discernimento, è ascoltato dal giudice in ogni procedimento che lo riguarda, e le sue opinioni sono tenute in considerazione secondo età e maturità; l'ascolto si omette con provvedimento motivato se contrasta con il suo interesse, è manifestamente superfluo, è impossibile o il minore non vuole, e nei procedimenti consensuali solo se necessario (473-bis.4). Lo conduce il giudice, anche con esperti, in orari compatibili con la scuola e in luoghi adatti; i genitori, i difensori e il curatore propongono i temi e assistono solo se autorizzati; il quattordicenne è informato che può chiedere un curatore speciale; l'ascolto è registrato in audiovisivo (473-bis.5). Il curatore speciale è nominato, anche d'ufficio e a pena di nullità, quando è chiesta la decadenza di entrambi i genitori o di uno da parte dell'altro, nei procedimenti ex art. 403 c.c. e di affidamento familiare, quando emerge un pregiudizio che impedisce ai genitori di rappresentarlo, e su richiesta del quattordicenne; può ricevere poteri di rappresentanza sostanziale e ascolta lui stesso il minore (473-bis.8). Se il giudice sospende o dichiara decaduti entrambi i genitori nomina un tutore, se limita la responsabilità un curatore con l'elenco degli atti consentiti a ciascuno (473-bis.7). Una volta emessi, i provvedimenti sull'affidamento si attuano davanti al giudice monocratico del procedimento in corso o di quello che li ha emessi, che tenta la conciliazione, determina le modalità e può autorizzare la forza pubblica solo se assolutamente indispensabile, con personale specializzato (473-bis.38); per le gravi inadempienze, anche economiche, e gli ostacoli all'affidamento il giudice ammonisce, fissa una somma per ogni violazione o giorno di ritardo, condanna a una sanzione da 75 a 5.000 euro e al risarcimento (473-bis.39). Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, previsto dall'art. 30 D.Lgs. 149/2022 con sezioni distrettuali nelle sedi di corte d'appello e sezioni circondariali in ogni tribunale, entrerà in funzione il 17 ottobre 2027 per effetto del rinvio dell'art. 3 c. 3 D.L. 100/2026, che ha portato a cinque anni dalla pubblicazione il termine dell'art. 49; le cause pendenti davanti al tribunale ordinario vi passeranno dal 1° gennaio 2030. Fino a quella data il rito è unico ma i giudici restano due: il tribunale ordinario per separazioni, divorzi, figli nati fuori dal matrimonio e modifiche, il tribunale per i minorenni per i procedimenti sulla responsabilità genitoriale degli artt. 330 e seguenti c.c. e per le adozioni.

Come si prepara una causa di famiglia oggi

  1. Raccogliere prima di depositare: tre anni di dichiarazioni dei redditi ed estratti conto, visure immobiliari e societarie, prove sui fatti, piano genitoriale realistico; ciò che manca sui diritti disponibili non si recupera.
  2. Scegliere il tribunale della residenza abituale del minore; senza minori, quello del convenuto.
  3. Valutare l'urgenza: pregiudizio imminente (violenza, sottrazione, abbandono economico) giustifica la richiesta di provvedimenti indifferibili nel ricorso.
  4. Preparare la prima udienza: presenza personale, proposta conciliativa, richieste istruttorie precise; l'ordinanza che ne esce durerà mesi o anni.
  5. Rispettare i dieci giorni per il reclamo, e usare la modifica per i fatti nuovi; chiedere la revisione quando cambiano le circostanze.

Il rito unico ha spostato il baricentro delle cause di famiglia sul primo atto e sulla prima udienza: chi arriva con i documenti completi, il piano genitoriale e le prove ottiene provvedimenti temporanei migliori e li difende nei dieci giorni del reclamo. Le pagine sulla separazione giudiziale, sul divorzio giudiziale e sull'affidamento condiviso applicano queste regole ai singoli procedimenti; le sanzioni per chi non rispetta i provvedimenti sono nella pagina sull'inadempimento dei provvedimenti sui figli.

Domande frequenti

Che cosa devo allegare al ricorso di separazione o per l'affidamento?
Se ci sono domande economiche o figli minori: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione su immobili, veicoli e quote societarie, gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni; se ci sono minori, il piano genitoriale con scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze (art. 473-bis.12). Il ricorso deve già indicare tutti i fatti, le prove e i documenti: sui diritti disponibili (assegno per il coniuge, questioni patrimoniali) ciò che manca decade, mentre su affidamento e mantenimento dei minori nuove domande e prove sono sempre ammesse (art. 473-bis.19).
Quanto tempo passa prima della prima udienza e che cosa succede lì?
Al massimo 90 giorni dal deposito (120 con notifica all'estero), con il convenuto che si costituisce almeno 30 giorni prima e le memorie a 20, 10 e 5 giorni dall'udienza. In udienza le parti compaiono di persona, il giudice le sente e tenta la conciliazione, anche con una proposta; se fallisce, emette l'ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti su figli, casa e assegni, esecutiva e con decorrenza anche retroattiva alla domanda, fissa il calendario e l'udienza istruttoria entro 90 giorni, oppure decide subito se non servono prove (artt. 473-bis.14, .17, .21, .22).
Posso impugnare l'ordinanza sui provvedimenti temporanei?
Sì, con reclamo alla corte d'appello entro dieci giorni perentori dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione; la corte decide in sessanta giorni con ordinanza esecutiva (art. 473-bis.24). Il reclamo è ammesso contro l'ordinanza della prima udienza e contro i provvedimenti successivi che limitano la responsabilità genitoriale o modificano in modo sostanziale affidamento e collocazione; contro questi ultimi è possibile anche il ricorso per cassazione. I fatti nuovi si fanno valere invece davanti al giudice della causa, che può sempre modificare i provvedimenti (473-bis.23).
Il mio figlio di dieci anni sarà ascoltato dal giudice?
L'ascolto è obbligatorio dai dodici anni e, sotto, se il minore è capace di discernimento; il giudice può ometterlo con provvedimento motivato se è contrario al suo interesse, manifestamente superfluo, impossibile o se il minore rifiuta, e nei procedimenti consensuali procede solo se necessario (art. 473-bis.4). L'ascolto è condotto dal giudice, anche con esperti, in orari e luoghi adatti, con registrazione audiovisiva; i genitori e i difensori propongono i temi e possono assistere solo se autorizzati (473-bis.5).
Quando parte il nuovo tribunale della famiglia e che cosa cambia?
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con sezioni distrettuali nelle sedi di corte d'appello e circondariali in ogni tribunale, entra in funzione il 17 ottobre 2027, dopo il rinvio disposto dal D.L. 100/2026 (art. 49 D.Lgs. 149/2022: cinque anni dalla pubblicazione); le cause pendenti davanti al tribunale ordinario passano alle sezioni circondariali dal 1° gennaio 2030. Fino ad allora separazioni, divorzi e figli nati fuori dal matrimonio restano al tribunale ordinario e i procedimenti sulla responsabilità genitoriale al tribunale per i minorenni, ma con lo stesso rito.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioLa separazione giudizialePresupposti (art. 151 c.c.), tribunale competente, contenuto del ricorso (redditi, patrimonio, estratti conto, piano genitoriale), costituzione del convenuto e memorie, udienza e conciliazione, ordinanza provvisoria esecutiva, istruttoria, addebito e sue conseguenze, mantenimento del coniuge e dei figli, casa, sentenza, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
  • Separazione e divorzioIl divorzio giudizialePresupposti (art. 3 L. 898/1970: separazione da 12 o 6 mesi, altri casi), tribunale competente, ricorso e documenti, costituzione del convenuto e memorie, udienza e provvedimenti provvisori, sentenza non definitiva sullo status e appello immediato, assegno divorzile, cognome, annotazione ed effetti, cumulo con la separazione, tempi e costi.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioQuando (art. 473-bis.29 c.p.c.: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici; art. 337-quinquies c.c.: revisione di affidamento, responsabilità genitoriale e contributo; art. 156 ult. c. c.c.: revoca o modifica dei provvedimenti per giustificati motivi nella separazione; la norma vale per sentenze, omologhe di consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita e davanti al sindaco; il vecchio art. 9 L. 898/1970 e l'art. 710 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia), i motivi (peggioramento reale e non voluto del reddito dell'obbligato: licenziamento, cassa integrazione, malattia, pensionamento, non le dimissioni o la riduzione volontaria; miglioramento del beneficiario: nuovo lavoro, eredità, convivenza stabile; nuovi figli o nuovo matrimonio dell'obbligato, che contano ma non azzerano; figli diventati maggiorenni e autonomi, o che vivono con l'altro genitore, o che studiano fuori; cambiamento delle esigenze dei figli, età, scuola, sport, spese mediche; trasferimento di residenza, nuovo collocamento, inadempimenti; assegnazione della casa che cessa se i figli non vi abitano più o il genitore assegnatario si risposa o convive; la valutazione comparativa delle condizioni al momento del provvedimento e ora), che cosa non si modifica (l'assegno divorzile una tantum, art. 5 c. 8 L. 898/1970; l'addebito; le attribuzioni patrimoniali e i trasferimenti immobiliari già eseguiti; le clausole contrattuali accessorie, salvo i vizi; l'assegno di divorzio cessa di diritto con le nuove nozze del beneficiario, art. 5 c. 10, e per la convivenza stabile perde la componente assistenziale, Cass. SU 32198/2021), la procedura (ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, senza figli minori, del convenuto, con gli stessi documenti del rito unificato: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12; udienza, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, decisione con sentenza; reclamo e appello con ricorso ex art. 473-bis.30; tempi da pochi mesi a oltre un anno; mediazione familiare consigliata; accordo delle parti con ricorso congiunto, negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 o accordo davanti al sindaco solo senza figli minori e senza trasferimenti patrimoniali), gli effetti (la modifica decorre di regola dalla domanda, salvo diversa decisione; gli assegni scaduti non si restituiscono; nessuna sospensione automatica: fino alla decisione si paga l'importo vigente, salvo provvedimento provvisorio; l'inadempimento nel frattempo espone a pignoramento e reato), i casi pratici (padre che perde il lavoro, madre che si risposa, figlio ventiseienne che lavora, trasferimento all'estero, nuova famiglia con altri figli, aumento delle spese scolastiche).
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl genitore che non rispetta le regole: ammonizione, risarcimento, sanzioniChe cosa punisce (art. 473-bis.39 c.p.c.: gravi inadempienze, anche economiche, o atti che arrecano pregiudizio al minore o ostacolano il corretto svolgimento dell'affidamento e della responsabilità genitoriale; casistica: visite negate o saltate, mancata consegna, ritardi sistematici, vacanze e feste non rispettate, decisioni unilaterali su scuola, salute, residenza, denigrazione dell'altro genitore, mantenimento non pagato), le misure (anche congiunte: modifica d'ufficio dei provvedimenti in vigore; ammonimento; somma per ogni violazione o giorno di ritardo futuri ex art. 614-bis, titolo esecutivo; sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro alla Cassa delle ammende; risarcimento dei danni all'altro genitore e, anche d'ufficio, al minore), chi decide e come (il giudice del procedimento in corso, oppure ricorso ex art. 473-bis.12 se non pende nulla; provvedimenti impugnabili nei modi ordinari), l'attuazione (art. 473-bis.38: giudice del procedimento in corso o giudice che ha emesso il provvedimento, monocratico; conciliazione, ordinanza con le modalità, ausilio di personale specializzato e servizi sociali, forza pubblica solo se assolutamente indispensabile e con tutela della salute psicofisica del minore; decreto senza contraddittorio in caso di pericolo di sottrazione; opposizione in 10 giorni), il risarcimento (danno endofamiliare al figlio per la privazione del rapporto, danno al genitore per le visite negate; prova e quantificazione equitativa), il penale (art. 388 c. 2 c.p.: elusione del provvedimento sull'affidamento, reclusione fino a 3 anni o multa, a querela; SU 36692/2007: il mero rifiuto non basta salvo che l'adempimento richieda la cooperazione dell'obbligato; Cass. VI 2380/2018: nell'affidamento «elude» in senso ampio; art. 570 e 570-bis c.p. per il mantenimento), le difese del genitore accusato (rifiuto del figlio da documentare e portare al giudice, non da assecondare; motivi di salute; comunicazioni scritte), gli errori (farsi giustizia da soli trattenendo il figlio o sospendendo il mantenimento, che espone alle stesse sanzioni).
  • Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.