Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

Il genitore che non rispetta le regole: ammonizione, risarcimento, sanzioni

Il calendario delle visite ignorato, il figlio non consegnato, le vacanze negate, la scuola cambiata senza accordo, il mantenimento non pagato: quando un genitore non rispetta il provvedimento del giudice, l'altro non deve aspettare la prossima causa. L'art. 473-bis.39 c.p.c., erede del vecchio 709-ter, consente al giudice di ammonire, fissare una somma per ogni violazione futura, condannare a una sanzione fino a 5.000 euro, risarcire l'altro genitore e il figlio e modificare l'affidamento; l'art. 473-bis.38 organizza l'attuazione con i servizi sociali e, in casi estremi, la forza pubblica. Il reato dell'art. 388 c.p. è l'ultima risorsa, per chi si sottrae con condotte ostruzionistiche.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • La norma: art. 473-bis.39 c.p.c. (ex 709-ter): per gravi inadempienze, anche economiche, o atti che pregiudicano il minore o ostacolano l'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti, ammonire, fissare una somma per ogni violazione futura, irrogare una sanzione da 75 a 5.000 euro, condannare al risarcimento verso l'altro genitore e verso il figlio.
  • Chi decide: il giudice del procedimento in corso; se non pende nulla, ricorso ex art. 473-bis.12 al tribunale.
  • L'attuazione (art. 473-bis.38): conciliazione, ordinanza sulle modalità, servizi sociali e personale specializzato, forza pubblica solo se assolutamente indispensabile; decreto urgente se c'è pericolo di sottrazione.
  • Il penale: art. 388 c. 2 c.p. per chi elude il provvedimento sull'affidamento (a querela); art. 570-bis per il mantenimento non pagato.
  • Mai farsi giustizia da soli: trattenere il figlio o sospendere l'assegno espone alle stesse misure.

Quali violazioni contano

Art. 473-bis.39, primo e secondo comma, c.p.c.

«In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.»

La norma copre due famiglie di condotte. Le «gravi inadempienze», anche economiche: visite negate o sistematicamente saltate, mancata consegna del figlio, ritardi abituali, vacanze e festività non rispettate, assegno di mantenimento non pagato o pagato a singhiozzo, spese straordinarie ignorate. E gli «atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento» dell'affidamento: decisioni unilaterali su scuola, religione, cure mediche o residenza che il provvedimento riservava a entrambi, denigrazione dell'altro genitore davanti al figlio, ostruzione dei contatti telefonici, trasferimento senza accordo né autorizzazione, uso del figlio come messaggero o come arma. L'aggettivo «gravi» esclude l'episodio isolato e scusabile: un ritardo di mezz'ora, una visita saltata per malattia documentata non fondano il ricorso; la reiterazione, la pretestuosità delle giustificazioni e il danno per il figlio sì. La giurisprudenza applica la norma anche al genitore che non esercita il diritto-dovere di visita, perché l'abbandono del calendario da parte del non collocatario è un inadempimento verso il figlio; e al genitore che, pur rispettando formalmente gli orari, boicotta la relazione con l'altro.

Le misure, una per una

MisuraContenutoQuando è utile
Modifica dei provvedimentiAnche d'ufficio: nuovo calendario, cambio di collocazione, passaggio all'affidamento esclusivo, prescrizioni ai genitori, incarico ai servizi socialiInadempienze che rivelano l'inidoneità del genitore a garantire il rapporto con l'altro (art. 337-quater c.c.)
AmmonimentoRichiamo formale del giudice, senza contenuto economico; resta agli attiPrima violazione grave; precedente utile per le misure successive
Somma per ogni violazione futura (art. 614-bis)Importo fisso per ogni visita negata o giorno di ritardo, da quando il giudice stabilisce; titolo esecutivo a favore dell'altro genitoreInadempimenti ripetuti: è la misura più efficace perché rende costosa ogni nuova violazione
Sanzione amministrativaDa 75 a 5.000 euro alla Cassa delle ammende, non all'altro genitoreViolazioni gravi già compiute; ha funzione punitiva
Risarcimento all'altro genitoreDanno patrimoniale (spese inutili, viaggi, permessi) e non patrimoniale per la lesione del rapporto con il figlioServe prova del danno; liquidazione spesso equitativa
Risarcimento al minoreAnche d'ufficio: danno da privazione del rapporto con un genitore o da esposizione al conflittoCondotte che colpiscono direttamente il figlio; somma amministrata nell'interesse del minore

Le misure sono cumulabili e il giudice le gradua: nella pratica il primo ricorso ottiene l'ammonimento e la fissazione della somma per le violazioni future, il secondo la sanzione e la modifica dei provvedimenti. La somma ex art. 614-bis va chiesta espressamente e quantificata (importi tipici da 50 a 300 euro per violazione, secondo i redditi); una volta fissata, ogni violazione successiva si prova con la documentazione e si esige con il precetto, senza tornare dal giudice. Il risarcimento al figlio è la novità della riforma: la giurisprudenza riconosce il danno «endofamiliare» del minore privato del rapporto con un genitore per condotte ostruzionistiche dell'altro, con liquidazione equitativa e somma vincolata a favore del minore.

Davanti a chi si va

Se è in corso il giudizio di separazione, divorzio, affidamento o modifica, la domanda si propone al giudice di quel procedimento con una semplice istanza; il giudice provvede con ordinanza o nella sentenza, e i provvedimenti sono «impugnabili nei modi ordinari», cioè con il reclamo o l'appello previsti per l'atto che li contiene. Se non pende alcun procedimento, si propone ricorso nelle forme dell'art. 473-bis.12, cioè il rito unificato di famiglia, davanti al tribunale del luogo di residenza abituale del minore, con l'assistenza dell'avvocato: il ricorso cumula di regola la domanda di misure sanzionatorie e quella di modifica delle condizioni (art. 473-bis.29). Il pubblico ministero interviene. Il procedimento consente provvedimenti temporanei e urgenti alla prima udienza (art. 473-bis.22), utili quando la violazione è in atto: per esempio l'ordine di consegna immediata del figlio o il ripristino delle visite estive.

L'attuazione: quando il provvedimento va eseguito

L'art. 473-bis.38 regola che cosa succede quando il provvedimento c'è ma non viene eseguito e serve un intervento concreto: la consegna del figlio, il ripristino degli incontri, la soluzione di un contrasto sull'esercizio della responsabilità. Competente è il giudice del procedimento in corso o, se nessuno pende, quello che ha emesso il provvedimento (o quello del luogo dove il minore è stato trasferito), in composizione monocratica. Il giudice sente i genitori, il curatore speciale se nominato e il pubblico ministero, tenta la conciliazione e, se fallisce, emette un'ordinanza che «determina le modalità dell'attuazione»: giorni, orari, luogo delle consegne, presenza di un operatore dei servizi sociali, incontri protetti, percorso di sostegno alla genitorialità. Nelle difficoltà improvvise le parti e gli ausiliari possono chiedere anche verbalmente provvedimenti temporanei. La forza pubblica è l'estrema ratio: «soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore», sotto la vigilanza del giudice e con personale specializzato. Se c'è pericolo attuale e concreto di sottrazione del minore, il giudice decide con decreto senza convocare le parti e le sente entro quindici giorni. Contro l'ordinanza è ammessa opposizione entro dieci giorni nelle forme dell'art. 473-bis.12. Questa procedura è pensata per evitare la brutalità dell'esecuzione forzata di un tempo: nella maggioranza dei casi l'intervento dei servizi e la prospettiva delle sanzioni bastano.

Il reato: art. 388 c.p. e mantenimento

Il secondo comma dell'art. 388 c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni o la multa da 103 a 1.032 euro, a querela, chi «elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori». Il verbo conta: le Sezioni unite (Cass. SU 36692/2007) hanno chiarito che il semplice rifiuto di ottemperare non è elusione, salvo che la natura personale della prestazione richieda la cooperazione dell'obbligato; nell'affidamento dei minori questa cooperazione è sempre necessaria, e la giurisprudenza successiva (Cass. VI 2380/2018) legge «elude» in senso ampio: il genitore che sistematicamente non consegna il figlio adducendo pretesti, che si rende irreperibile nei giorni delle visite, che trasferisce il minore per sottrarlo, risponde del reato; non ne risponde chi salta un incontro per un motivo reale, né chi si trova davanti al rifiuto autentico e insuperabile di un figlio già grande, documentato e portato al giudice. Per il mantenimento non pagato la norma è l'art. 570-bis c.p., che estende le pene dell'art. 570 (reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro) a chi si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato in sede di separazione, divorzio o per i figli nati fuori dal matrimonio; è procedibile d'ufficio (mantenimento dei figli). La strada penale è lenta e raramente utile a ristabilire il rapporto: serve nei casi di sottrazione o di ostruzionismo prolungato, come pressione e come accertamento.

Come si prepara il ricorso

  1. Tenere un diario delle violazioni. Data, orario, che cosa doveva accadere, che cosa è accaduto, testimoni; conservare messaggi e mail con cui si chiede il rispetto del calendario e le risposte.
  2. Chiedere per iscritto il rispetto del provvedimento e proporre soluzioni: la diffida non è obbligatoria ma dimostra buona fede e smonta la scusa del «non sapevo».
  3. Non reagire con altre violazioni. Niente sospensione dell'assegno, niente trattenimento del figlio oltre l'orario, niente cambio di scuola: ogni ritorsione diventa un'inadempienza simmetrica.
  4. Scegliere le misure: per le visite negate chiedere la somma ex art. 614-bis e l'attuazione ex art. 473-bis.38; per le decisioni unilaterali l'ammonimento e la modifica; per il pregiudizio al figlio il risarcimento anche a suo favore.
  5. Chiedere l'ascolto del minore se ha almeno dodici anni o capacità di discernimento (art. 473-bis.4), quando la violazione è giustificata con la sua volontà.
  6. Valutare la querela ex art. 388 solo per condotte elusive gravi e ripetute, dopo o insieme al ricorso civile.

Chi subisce l'accusa di inadempimento ha una difesa precisa: dimostrare che la mancata esecuzione dipende da un fatto reale (malattia, rifiuto autentico del figlio, impedimento dell'altro genitore) e di essersi rivolto al giudice invece di decidere da solo. Il genitore che documenta il rifiuto del figlio e chiede la modifica del calendario o un percorso di sostegno non è inadempiente; quello che lo asseconda in silenzio, o lo alimenta, lo è. Le regole sull'affidamento sono nella pagina sull'affidamento condiviso; la costruzione del calendario nella pagina sul diritto di visita; le conseguenze estreme nella pagina sull'affidamento esclusivo.

Domande frequenti

L'altro genitore salta le visite o me le nega: che cosa posso chiedere subito?
Un ricorso al giudice della causa in corso o, se non c'è, un ricorso autonomo ex art. 473-bis.12 chiedendo le misure dell'art. 473-bis.39: ammonimento, una somma per ogni futura violazione (art. 614-bis), sanzione fino a 5.000 euro, risarcimento; e, se serve, l'attuazione coattiva con i servizi sociali ex art. 473-bis.38. Nel frattempo documenta ogni episodio per iscritto.
Il figlio non vuole andare dall'altro genitore: rischio io?
Il rifiuto del minore non giustifica di per sé l'inadempimento del genitore collocatario, che deve favorire il rapporto e non assecondare passivamente; ma un rifiuto serio e documentato, portato al giudice con una richiesta di modifica o di ascolto del minore, esclude la responsabilità. Ciò che espone alle sanzioni è trattenere il figlio in silenzio o ostacolare gli incontri.
Posso smettere di pagare il mantenimento se non mi fa vedere il figlio?
No. I due obblighi sono autonomi: il mantenimento non pagato è a sua volta una grave inadempienza economica sanzionabile ex art. 473-bis.39 ed è reato (art. 570-bis c.p.). La risposta corretta è il ricorso per le visite negate, non la ritorsione.
Quando è reato non consegnare il figlio?
Quando il genitore «elude» il provvedimento sull'affidamento (art. 388 c. 2 c.p.). Secondo le Sezioni unite (36692/2007) il semplice rifiuto non basta, salvo che l'adempimento richieda la cooperazione dell'obbligato, come nella consegna del minore; per l'affidamento la Cassazione legge il termine in senso ampio (Cass. 2380/2018): rifiuti sistematici e pretestuosi, trasferimenti per rendersi irreperibili, ostacoli ripetuti integrano il reato. Serve la querela; la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa.
Il giudice può cambiare l'affidamento per le violazioni?
Sì, anche d'ufficio: l'art. 473-bis.39 consente di modificare i provvedimenti in vigore, per esempio spostando la collocazione o passando all'affidamento esclusivo dell'altro genitore, quando le inadempienze rivelano l'incapacità di rispettare il ruolo dell'altro. È la conseguenza più temuta e più efficace.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoLa norma (art. 337-quater c.c.: affidamento a un solo genitore con provvedimento motivato quando l'affidamento all'altro è contrario all'interesse del minore; domanda proponibile da ciascun genitore in qualsiasi momento; se la domanda è manifestamente infondata il giudice ne tiene conto nei provvedimenti sui figli e resta ferma la responsabilità aggravata dell'art. 96 c.p.c.), i presupposti nella giurisprudenza (violenza domestica anche assistita, maltrattamenti, abusi; tossicodipendenza o alcolismo non curati; disinteresse grave e prolungato, assenza per anni, mancato mantenimento sistematico; comportamenti che ostacolano il rapporto con l'altro genitore o denigrazione continua; incapacità educativa accertata con CTU; non bastano la conflittualità, la distanza geografica, la nuova relazione, le diverse idee educative, il singolo episodio), gli effetti (art. 337-quater c. 3: esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le decisioni ordinarie; le decisioni di maggiore interesse restano a entrambi salvo diversa disposizione; il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di vigilare su istruzione ed educazione e di ricorrere al giudice; conserva il diritto di visita, regolato o protetto, e l'obbligo di mantenimento), il superesclusivo (attribuzione all'affidatario anche delle decisioni di maggiore interesse: scuola, salute, residenza, religione, passaporto; misura residuale che richiede la prova di condotte gravemente pregiudizievoli rigorosamente accertate e una motivazione specifica sull'interesse del minore: Cass. 26517/2024, 7409/2025 anche con assoluzione penale del padre per la violenza assistita, 32058/2025), il rapporto con la decadenza (art. 330: violazione o trascuratezza dei doveri con grave pregiudizio, o abuso; art. 333: condotta pregiudizievole con provvedimenti convenienti e allontanamento; competenza del tribunale ordinario nel rito unificato quando pende la separazione; misure de potestate), il procedimento (domanda nel giudizio di separazione, divorzio o affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, o revisione ex art. 337-quinquies; provvedimenti temporanei urgenti; ascolto del minore; CTU psicologica; servizi sociali; ordini di protezione), la domanda pretestuosa (Cass. e merito: chi chiede l'esclusivo per escludere l'altro senza ragioni rischia di vedersi ridotto il collocamento e condannare alle spese e al risarcimento ex art. 96), come si prova (denunce, referti, provvedimenti penali e cautelari, relazioni dei servizi, messaggi, testimoni, CTU; il coordinamento con il penale e il Codice rosso), come si difende il genitore accusato (contestare i fatti, chiedere l'ascolto e la CTU, documentare la frequentazione e il mantenimento, proporre percorsi di sostegno).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.