In breve
- Atti fraudolenti per non eseguire un provvedimento: fino a 3 anni o multa.
- Elusione dei provvedimenti su affidamento dei figli e misure cautelari: stessa pena.
- Beni pignorati o sequestrati sottratti o distrutti: fino a un anno e multa.
- Debitore che non indica i beni all'ufficiale giudiziario in 15 giorni.
- Querela della persona offesa.
Le diverse ipotesi
«Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. [...]»
| Condotta | Pena |
|---|---|
| Atti simulati o fraudolenti per sottrarsi a un provvedimento, con inottemperanza all'ingiunzione | Fino a 3 anni o multa da 103 a 1.032 euro |
| Elusione di provvedimenti su affidamento di minori o incapaci, o di misure cautelari | Fino a 3 anni o multa da 103 a 1.032 euro |
| Sottrazione o distruzione della propria cosa pignorata o sequestrata | Fino a 1 anno e multa fino a 309 euro |
| Stesso fatto commesso dal proprietario custode | Da 2 mesi a 2 anni e multa |
| Debitore che non indica i beni pignorabili in 15 giorni o dichiara il falso | Fino a 1 anno o multa fino a 516 euro |
Come si procede
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto (si veda la pagina sulla querela). Nei conflitti sui figli la via penale si affianca agli strumenti del giudice della famiglia per far rispettare l'affidamento e il calendario di visita; per il mantenimento non pagato si vedano le pagine sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per i beni pignorati si veda la pagina sul pignoramento mobiliare. Contro gli atti fraudolenti sul patrimonio, in sede civile restano l'azione revocatoria e quella di simulazione.
- Conservare il provvedimento del giudice e la prova della notifica.
- Documentare le violazioni, gli atti sui beni, le mancate consegne dei figli.
- Notificare l'ingiunzione a eseguire, quando serve.
- Presentare querela entro tre mesi.
- Attivare anche i rimedi civili davanti al giudice competente.
Domande frequenti
L'altro genitore non rispetta il calendario di visita deciso dal giudice: è reato?
Il debitore ha intestato la casa a un parente per non pagarmi: che cosa posso fare?
Ho venduto la moto pignorata: rischio una condanna?
Il debitore non risponde all'ufficiale giudiziario sui beni pignorabili: è reato?
Fonti normative
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl diritto di visita: calendario, festività, vacanze, telefonateIl calendario nel piano genitoriale (473-bis.12): weekend alternati, infrasettimanali, vacanze e feste, figli piccoli, distanza, ascolto del minore, sanzioni.
- Famiglia e violenza domesticaLa violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)L'art. 570 c.p.: abbandono del domicilio domestico, malversazione dei beni, mezzi di sussistenza negati a figli e coniuge; pene, querela o d'ufficio.
- Famiglia e violenza domesticaIl mancato pagamento dell'assegno di mantenimento è reato? (art. 570-bis c.p.)Mancato versamento dell'assegno di mantenimento (art. 570-bis c.p.): pena, querela o d'ufficio, impossibilità economica, pagamento tardivo.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento mobiliare in casa e in aziendaL'ufficiale giudiziario entra anche con la forza pubblica (art. 513 c.p.c.) e sceglie i beni fino a 1,5 volte il credito; impignorabili (art. 514).
- Arresto e misure cautelariIl sequestro conservativo nel processo penaleArt. 316 c.p.p.: chi lo chiede, quando (processo di merito, eccezioni per la violenza di genere), patrimonio insufficiente, privilegio, cauzione, riesame, pignoramento.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Affitti e sfrattiL'esecuzione dello sfratto: ufficiale giudiziario e forza pubblicaDopo la convalida: data di rilascio (art. 56 L. 392/1978), precetto, avviso con 10 giorni (art. 608 c.p.c.), accessi, fabbro e forza pubblica, mobili lasciati.