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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

La mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Nascondere i beni per non pagare quanto deciso dal giudice, impedire all'altro genitore di vedere i figli nonostante il provvedimento, vendere l'auto pignorata: sono tutte condotte punite dall'art. 388 del codice penale. Il reato tutela l'effettività delle decisioni dei giudici e colpisce anche il custode di beni pignorati e il debitore che non risponde all'ufficiale giudiziario. Si procede a querela. Questa pagina spiega le diverse ipotesi, le pene e come si fa valere il reato.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Atti fraudolenti per non eseguire un provvedimento: fino a 3 anni o multa.
  • Elusione dei provvedimenti su affidamento dei figli e misure cautelari: stessa pena.
  • Beni pignorati o sequestrati sottratti o distrutti: fino a un anno e multa.
  • Debitore che non indica i beni all'ufficiale giudiziario in 15 giorni.
  • Querela della persona offesa.

Le diverse ipotesi

Art. 388, c. 1-2, c.p. (estratto)

«Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. [...]»

CondottaPena
Atti simulati o fraudolenti per sottrarsi a un provvedimento, con inottemperanza all'ingiunzioneFino a 3 anni o multa da 103 a 1.032 euro
Elusione di provvedimenti su affidamento di minori o incapaci, o di misure cautelariFino a 3 anni o multa da 103 a 1.032 euro
Sottrazione o distruzione della propria cosa pignorata o sequestrataFino a 1 anno e multa fino a 309 euro
Stesso fatto commesso dal proprietario custodeDa 2 mesi a 2 anni e multa
Debitore che non indica i beni pignorabili in 15 giorni o dichiara il falsoFino a 1 anno o multa fino a 516 euro

Come si procede

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto (si veda la pagina sulla querela). Nei conflitti sui figli la via penale si affianca agli strumenti del giudice della famiglia per far rispettare l'affidamento e il calendario di visita; per il mantenimento non pagato si vedano le pagine sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per i beni pignorati si veda la pagina sul pignoramento mobiliare. Contro gli atti fraudolenti sul patrimonio, in sede civile restano l'azione revocatoria e quella di simulazione.

  1. Conservare il provvedimento del giudice e la prova della notifica.
  2. Documentare le violazioni, gli atti sui beni, le mancate consegne dei figli.
  3. Notificare l'ingiunzione a eseguire, quando serve.
  4. Presentare querela entro tre mesi.
  5. Attivare anche i rimedi civili davanti al giudice competente.

Domande frequenti

L'altro genitore non rispetta il calendario di visita deciso dal giudice: è reato?
Può esserlo: è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che riguarda l'affidamento di minori (art. 388, c. 2, c.p.). Si procede a querela della persona offesa. Oltre alla via penale restano gli strumenti del giudice della famiglia per ottenere il rispetto del provvedimento.
Il debitore ha intestato la casa a un parente per non pagarmi: che cosa posso fare?
Se lo ha fatto per sottrarsi agli obblighi di un provvedimento del giudice, o di un credito in corso di accertamento, con atti simulati o fraudolenti, e non ottempera all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, commette il reato dell'art. 388, c. 1, c.p. In sede civile si può agire anche con la revocatoria o la simulazione per rendere l'atto inefficace nei confronti del creditore.
Ho venduto la moto pignorata: rischio una condanna?
Sì: sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare una cosa propria sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e la multa, e con pene più alte se il proprietario ne era anche custode (art. 388 c.p.).
Il debitore non risponde all'ufficiale giudiziario sui beni pignorabili: è reato?
Sì, se il debitore, o l'amministratore della società debitrice, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, non risponde entro quindici giorni o fa una dichiarazione falsa (art. 388 c.p.). Anche questo reato è procedibile a querela.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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