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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

La frode processuale (art. 374 c.p.)

Dopo un infortunio in cantiere qualcuno sistema le protezioni che mancavano, prima di un sopralluogo del consulente del giudice si nasconde un'infiltrazione, dopo un incidente si spostano i veicoli per cambiare la dinamica: alterare lo stato dei luoghi o delle cose per ingannare il giudice o il perito è reato, anche quando il processo non è ancora iniziato. Questa pagina spiega quando c'è frode processuale, quali pene si rischiano, quando l'alterazione non è punibile e che cosa cambia se a farlo è un pubblico ufficiale.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Reato: alterare luoghi, cose o persone per ingannare il giudice o il perito.
  • Pena: reclusione da 1 a 5 anni.
  • Penale: punibile anche prima che il procedimento inizi.
  • Pericolo: basta un'alterazione idonea a ingannare.
  • Art. 384: non punibile chi agisce per salvare sé o un congiunto.

Il reato

Art. 374 c.p.

«Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.»

È un reato di pericolo: si consuma con l'alterazione fatta al fine di inquinare le prove, anche se il giudice non ha ancora disposto l'ispezione o la perizia (Cass. 23615/2005). Conta l'idoneità a ingannare: non basta l'alterazione grossolana, evidente a prima vista (Cass. 13645/1998 e 4467/1989).

Quando c'è e quando no

CondottaEsitoDecisione
Alterazione dei luoghi nel corso di un procedimento cautelare civileReatoCass. 41931/2003
Documenti modificati ma irrilevanti consegnati al CTUNon reatoCass. 51681/2017
Ripulitura grossolana della scena del delittoNon reatoCass. 45583/2007
Documenti falsi nel ricorso al prefetto contro una multaNon frode processualeCass. 37409/2001
Caposquadra che modifica i luoghi dopo un infortunio per evitare il processoPuò applicarsi l'esimente dell'art. 384Cass. 20454/2009

La causa di non punibilità dell'art. 384 copre chi ha agito per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, anche se ha causato lui stesso la situazione di pericolo (Cass. 15327/2019 e 8699/1996). Se l'autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che vuole sviare un'indagine o un processo penale, si applica il più grave reato di frode in processo penale e depistaggio, punito da tre a otto anni (art. 375).

Gli incidenti stradali

Dopo un incidente le persone coinvolte devono mettere in sicurezza la circolazione e, compatibilmente, adoperarsi perché non venga modificato lo stato dei luoghi e non si disperdano le tracce utili (art. 189 c.d.s.). Alterare la scena per far apparire una dinamica diversa, in vista di un procedimento per lesioni o omicidio stradale, può integrare la frode processuale. Chi la denuncia è solo danneggiato, non persona offesa, e non può opporsi all'archiviazione (Cass. 5009/2008).

  1. Non modificare luoghi, cose o documenti dopo un incidente o un infortunio.
  2. Fotografare subito lo stato dei luoghi, con data e ora.
  3. Chiedere una consulenza tecnica preventiva se c'è rischio di alterazioni.
  4. Segnalare al giudice o al consulente le modifiche sospette.
  5. Consultare un difensore prima di rendere dichiarazioni.

Domande frequenti

Il reato c'è anche se il processo non è ancora iniziato?
Sì, per il procedimento penale: l'art. 374 c.p. si applica anche se il fatto è commesso prima del procedimento penale, salvo che si tratti di un reato procedibile solo a querela e la querela non sia stata presentata. Per i procedimenti civili e amministrativi la norma richiede invece che il fatto avvenga nel corso del procedimento, compresi quelli cautelari (Cass. 41931/2003).
Serve che il giudice o il perito siano stati effettivamente ingannati?
No: è un reato di pericolo, che si consuma con l'alterazione fatta allo scopo di ingannare (Cass. 23615/2005). L'alterazione deve però essere idonea a trarre in errore: non basta quella talmente grossolana da essere evidente a chiunque (Cass. 13645/1998), né la consegna al consulente di documenti modificati ma irrilevanti per l'accertamento (Cass. 51681/2017).
Ho sistemato il cantiere dopo l'infortunio per non essere incriminato: sono punibile?
Può operare la causa di non punibilità dell'art. 384 c.p. per chi ha agito per la necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, anche se il pericolo lo ha causato lui stesso (Cass. 20454/2009 e 15327/2019). La non punibilità non copre però l'infortunio: la responsabilità per il fatto originario resta.
Dopo un incidente stradale posso spostare i veicoli?
Chi è coinvolto deve mettere in sicurezza la circolazione e, compatibilmente con questo, fare in modo che non si modifichi lo stato dei luoghi e non si disperdano le tracce utili (art. 189 c.d.s.). Con soli danni alle cose i veicoli vanno spostati se intralciano il traffico. Modificare la scena per far apparire una dinamica diversa, in vista di un procedimento penale, può integrare la frode processuale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaIl favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)Aiutare qualcuno a eludere indagini o ricerche: fino a 4 anni, familiari non punibili (art. 384), mentire alla polizia, differenza con concorso e favoreggiamento reale.
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa falsa testimonianza (art. 372 c.p.)La falsa testimonianza: mentire, negare il vero o tacere davanti al giudice, 2-6 anni, ritrattazione entro la chiusura del dibattimento.
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa simulazione di reato (art. 367 c.p.)Denunciare un furto o una rapina mai avvenuti, anche contro ignoti: da 1 a 3 anni, reato di pericolo (Cass. 17461/2019), ritrattazione utile solo subito, art. 642.
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa calunnia (art. 368 c.p.)La calunnia: incolpare di un reato chi si sa innocente, pena da 2 a 6 anni con aggravanti, differenza con la simulazione di reato e la diffamazione.
  • Reati stradaliIncidente stradale: quando scatta il processo penaleLesioni lievi, gravi e gravissime dopo un incidente: querela o procedibilità d'ufficio, referto, rilievi, risarcimento, decreto penale, messa alla prova.
  • Reati stradaliL'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)L'omicidio stradale: da 2 a 7 anni, 8-12 con alcol o droga, 5-10 per velocità e semaforo, fuga, revoca della patente, arresto, patteggiamento, risarcimento.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lievi, gravi e gravissime: pene, querela o procedibilità d'ufficio, infortuni sul lavoro, colpa medica (590-sexies), giudice di pace, risarcimento e riparazione.
  • Risarcimento del dannoL'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.)Art. 696-bis c.p.c.: la consulenza prima della causa, senza urgenza, per danni e inadempimenti; accordo con titolo esecutivo, spese, prescrizione, malasanità.