In breve
- Reato: alterare luoghi, cose o persone per ingannare il giudice o il perito.
- Pena: reclusione da 1 a 5 anni.
- Penale: punibile anche prima che il procedimento inizi.
- Pericolo: basta un'alterazione idonea a ingannare.
- Art. 384: non punibile chi agisce per salvare sé o un congiunto.
Il reato
«Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.»
È un reato di pericolo: si consuma con l'alterazione fatta al fine di inquinare le prove, anche se il giudice non ha ancora disposto l'ispezione o la perizia (Cass. 23615/2005). Conta l'idoneità a ingannare: non basta l'alterazione grossolana, evidente a prima vista (Cass. 13645/1998 e 4467/1989).
Quando c'è e quando no
| Condotta | Esito | Decisione |
|---|---|---|
| Alterazione dei luoghi nel corso di un procedimento cautelare civile | Reato | Cass. 41931/2003 |
| Documenti modificati ma irrilevanti consegnati al CTU | Non reato | Cass. 51681/2017 |
| Ripulitura grossolana della scena del delitto | Non reato | Cass. 45583/2007 |
| Documenti falsi nel ricorso al prefetto contro una multa | Non frode processuale | Cass. 37409/2001 |
| Caposquadra che modifica i luoghi dopo un infortunio per evitare il processo | Può applicarsi l'esimente dell'art. 384 | Cass. 20454/2009 |
La causa di non punibilità dell'art. 384 copre chi ha agito per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, anche se ha causato lui stesso la situazione di pericolo (Cass. 15327/2019 e 8699/1996). Se l'autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che vuole sviare un'indagine o un processo penale, si applica il più grave reato di frode in processo penale e depistaggio, punito da tre a otto anni (art. 375).
Gli incidenti stradali
Dopo un incidente le persone coinvolte devono mettere in sicurezza la circolazione e, compatibilmente, adoperarsi perché non venga modificato lo stato dei luoghi e non si disperdano le tracce utili (art. 189 c.d.s.). Alterare la scena per far apparire una dinamica diversa, in vista di un procedimento per lesioni o omicidio stradale, può integrare la frode processuale. Chi la denuncia è solo danneggiato, non persona offesa, e non può opporsi all'archiviazione (Cass. 5009/2008).
- Non modificare luoghi, cose o documenti dopo un incidente o un infortunio.
- Fotografare subito lo stato dei luoghi, con data e ora.
- Chiedere una consulenza tecnica preventiva se c'è rischio di alterazioni.
- Segnalare al giudice o al consulente le modifiche sospette.
- Consultare un difensore prima di rendere dichiarazioni.
Domande frequenti
Il reato c'è anche se il processo non è ancora iniziato?
Serve che il giudice o il perito siano stati effettivamente ingannati?
Ho sistemato il cantiere dopo l'infortunio per non essere incriminato: sono punibile?
Dopo un incidente stradale posso spostare i veicoli?
Fonti normative
- Art. 374 c.p. — Frode processuale
- Art. 375 c.p. — Frode in processo penale e depistaggio
- Art. 384 c.p. — Casi di non punibilità
- Art. 189 D.Lgs. 285/1992 — Comportamento in caso di incidente
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaIl favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)Aiutare qualcuno a eludere indagini o ricerche: fino a 4 anni, familiari non punibili (art. 384), mentire alla polizia, differenza con concorso e favoreggiamento reale.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa falsa testimonianza (art. 372 c.p.)La falsa testimonianza: mentire, negare il vero o tacere davanti al giudice, 2-6 anni, ritrattazione entro la chiusura del dibattimento.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa simulazione di reato (art. 367 c.p.)Denunciare un furto o una rapina mai avvenuti, anche contro ignoti: da 1 a 3 anni, reato di pericolo (Cass. 17461/2019), ritrattazione utile solo subito, art. 642.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa calunnia (art. 368 c.p.)La calunnia: incolpare di un reato chi si sa innocente, pena da 2 a 6 anni con aggravanti, differenza con la simulazione di reato e la diffamazione.
- Reati stradaliIncidente stradale: quando scatta il processo penaleLesioni lievi, gravi e gravissime dopo un incidente: querela o procedibilità d'ufficio, referto, rilievi, risarcimento, decreto penale, messa alla prova.
- Reati stradaliL'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)L'omicidio stradale: da 2 a 7 anni, 8-12 con alcol o droga, 5-10 per velocità e semaforo, fuga, revoca della patente, arresto, patteggiamento, risarcimento.
- Reati contro la personaLe lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lievi, gravi e gravissime: pene, querela o procedibilità d'ufficio, infortuni sul lavoro, colpa medica (590-sexies), giudice di pace, risarcimento e riparazione.
- Risarcimento del dannoL'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.)Art. 696-bis c.p.c.: la consulenza prima della causa, senza urgenza, per danni e inadempimenti; accordo con titolo esecutivo, spese, prescrizione, malasanità.