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ProceduraDiritto civile · Risarcimento del danno

L'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.)

Quando una lite dipende soprattutto da una questione tecnica, come l'entità di un danno alla salute, la causa di un'infiltrazione o i difetti di un lavoro, conviene spesso farla accertare prima della causa da un consulente nominato dal giudice. È l'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi: non richiede urgenza, il consulente tenta di mettere d'accordo le parti e, se ci riesce, l'accordo diventa titolo esecutivo. Se l'accordo non arriva, la relazione può essere usata nel giudizio successivo. Per la responsabilità sanitaria è la strada obbligatoria, in alternativa alla mediazione. Questa pagina spiega come funziona, quanto costa e quando conviene.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Senza urgenza: un consulente del giudice accerta e quantifica danni e inadempimenti prima della causa.
  • Conciliazione: il consulente tenta l'accordo; il verbale diventa titolo esecutivo ed è esente da registro.
  • Senza accordo, la relazione entra nel giudizio di merito.
  • Malasanità: passaggio obbligatorio, in alternativa alla mediazione.
  • Prescrizione: la notifica del ricorso la interrompe.

Che cos'è e quando conviene

Art. 696-bis, c. 1, c.p.c.

«L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. [...] Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.»

A differenza dell'accertamento tecnico ordinario, che serve a fissare con urgenza lo stato di luoghi o cose prima che cambino (art. 696), l'ATP conciliativo non richiede urgenza: il suo scopo è far emergere, con l'aiuto di un tecnico imparziale, quanto vale davvero la pretesa, così che le parti possano chiudere la lite senza una causa. Funziona bene quando la controversia è soprattutto tecnica:

  • responsabilità sanitaria, dove è obbligatorio in alternativa alla mediazione (si veda la pagina sulla responsabilità medica);
  • vizi di immobili e lavori, come difetti di costruzione o di ristrutturazione (si vedano le pagine sui vizi dell'immobile e sull'appalto privato);
  • infiltrazioni e danni tra vicini o in condominio (si veda la pagina sulle infiltrazioni);
  • quantificazione di danni da inadempimento o da fatto illecito, quando la responsabilità è chiara ma l'importo no.

Come si svolge

Il ricorso si presenta al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (art. 693 c.p.c.), indicando i fatti, i quesiti da porre al consulente e le parti da coinvolgere. Il giudice nomina il consulente tecnico e fissa l'inizio delle operazioni; ciascuna parte può nominare un proprio consulente, che partecipa alle operazioni e presenta osservazioni. Prima di depositare la relazione, il consulente tenta la conciliazione:

  • se le parti si accordano, si redige un processo verbale al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo, anche per l'esecuzione in forma specifica e per l'ipoteca giudiziale; il verbale è esente dall'imposta di registro;
  • se l'accordo non arriva, il consulente deposita la relazione, e ciascuna parte può chiedere che sia acquisita agli atti del giudizio di merito.

Dal 2026 il conferimento dell'incarico, o il giuramento del consulente, sospende il procedimento fino al deposito del verbale o della relazione, e comunque per non più di sei mesi; la sospensione non ferma la consulenza, e il procedimento si chiude con il decreto sul verbale o con il deposito della relazione, dopo di che il giudice liquida il compenso del consulente (art. 696-bis, come modificato dal DL 19/2026). Per l'ATP non è richiesta la mediazione (art. 5, c. 6, lett. c, D.Lgs. 28/2010); nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, per la causa di merito successiva la condizione di procedibilità va comunque verificata, salvo il caso della responsabilità sanitaria. Il procedimento è soggetto alla sospensione feriale dei termini (Cass. 10583/2025), e la notifica del ricorso interrompe la prescrizione (Cass. 29643/2024).

Responsabilità sanitaria: il passaggio obbligatorio

Chi vuole chiedere il risarcimento per un danno da responsabilità sanitaria deve prima presentare il ricorso per consulenza tecnica preventiva, oppure avviare la mediazione: è una condizione di procedibilità, e il giudice, se manca, assegna quindici giorni per presentare il ricorso (art. 8, c. 1-2, L. 24/2017). Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile, e i suoi effetti sono salvi se entro novanta giorni si deposita il ricorso con il rito semplificato davanti allo stesso giudice (c. 3). Alla consulenza devono partecipare tutte le parti, comprese le assicurazioni della struttura e del medico, che devono formulare un'offerta di risarcimento o spiegare perché non la fanno; chi non partecipa viene condannato alle spese di consulenza e di lite, qualunque sia l'esito della causa (c. 4).

Costi e spese

Il compenso del consulente del giudice è di regola anticipato da chi presenta il ricorso, e ciascuna parte paga il proprio consulente e il proprio avvocato. Nell'ATP il giudice liquida le spese solo se dichiara l'incompetenza o l'inammissibilità o rigetta il ricorso (Cass. 26573/2018). Negli altri casi le spese dell'accertamento, compresi i costi del consulente di parte, si recuperano nel successivo giudizio di merito, come danno emergente se sono provate e documentate (Cass. 30854/2023 e 7578/2026). Sulle regole generali si veda la pagina su chi paga le spese di lite.

  1. Raccogliere la documentazione tecnica: cartelle cliniche, perizie, fotografie, contratti.
  2. Formulare quesiti precisi per il consulente, sulle cause e sull'entità del danno.
  3. Nominare un consulente di parte e seguire le operazioni.
  4. Valutare seriamente l'accordo proposto in sede di consulenza.
  5. Rispettare i termini per la causa di merito, soprattutto nella responsabilità sanitaria.

Domande frequenti

Serve l'urgenza per chiedere l'ATP conciliativo?
No. L'accertamento tecnico ordinario dell'art. 696 c.p.c. presuppone l'urgenza di verificare lo stato di luoghi o cose prima che si modifichino; quello dell'art. 696-bis può essere chiesto anche senza urgenza, per accertare e quantificare i crediti derivanti da un inadempimento contrattuale o da un fatto illecito, con lo scopo di favorire un accordo. Il ricorso si presenta al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (art. 693 c.p.c.).
Se ci si accorda davanti al consulente, che valore ha l'accordo?
Si redige un processo verbale di conciliazione, a cui il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo: si può usare per il pignoramento, per l'esecuzione in forma specifica e per iscrivere ipoteca giudiziale. Il verbale è esente dall'imposta di registro (art. 696-bis c.p.c.). Se l'accordo non si raggiunge, ciascuna parte può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita nel successivo giudizio di merito.
Chi paga il consulente dell'ATP?
Di regola anticipa chi presenta il ricorso. Le spese dell'accertamento, compresi i costi del proprio consulente di parte, non si liquidano definitivamente nell'ATP: si recuperano nel successivo giudizio di merito, come danno emergente se sono documentate (Cass. 30854/2023 e 7578/2026). Nel procedimento il giudice liquida le spese solo se dichiara l'incompetenza o l'inammissibilità o rigetta il ricorso (Cass. 26573/2018); nella responsabilità sanitaria chi non partecipa viene condannato alle spese indipendentemente dall'esito.
Per una causa di malasanità devo passare dall'ATP?
Sì, oppure dalla mediazione: chi vuole agire per il risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria deve prima presentare il ricorso per consulenza tecnica preventiva, e in mancanza la domanda è improcedibile (art. 8 L. 24/2017). Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude entro sei mesi, per conservare gli effetti della domanda bisogna depositare entro novanta giorni il ricorso con il rito semplificato davanti allo stesso giudice. Alla consulenza devono partecipare tutte le parti, comprese le assicurazioni, che devono fare un'offerta o spiegare perché non la fanno.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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