In breve
- Chi risponde: il custode della strada o del luogo (Comune, Provincia, ANAS, concessionaria, condominio, centro commerciale) ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza bisogno di provarne la colpa.
- Il custode si libera solo con il caso fortuito, che può essere la condotta imprudente del pedone (SU 20943/2022); la disattenzione minore riduce il risarcimento (art. 1227).
- Prove subito: foto con misura, testimoni, verbale della polizia locale o del 118, referto con la dinamica, foto della riparazione.
- Procedura: richiesta all'ente e alla sua assicurazione → negoziazione assistita obbligatoria fino a 50.000 euro → giudice di pace (fino a 10.000) o tribunale.
- Danno: biologico (tabelle di Milano), temporanea, spese, reddito; prescrizione 5 anni.
Chi risponde e perché
«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Strade, marciapiedi, piazze, giardini pubblici sono cose in custodia dell'ente che le possiede o le gestisce, tenuto alla manutenzione e al controllo (art. 14 CdS): il Comune per la viabilità urbana, la Provincia o la Città metropolitana per le strade provinciali, ANAS e le concessionarie per statali e autostrade, il gestore per le aree di un centro commerciale o di una stazione, il condominio per androni, scale e cortili, l'esercente per il pavimento del negozio. Dopo anni in cui i giudici chiedevano al pedone di provare l'«insidia o trabocchetto», la Cassazione applica alla pubblica amministrazione la regola comune della responsabilità oggettiva del custode: il danneggiato prova solo il nesso causale tra la cosa (la buca, il tombino, il ghiaccio) e la caduta, e il custode si libera solo provando il caso fortuito, cioè un fattore esterno imprevedibile e inevitabile (l'evento atmosferico eccezionale, il fatto del terzo, la voragine improvvisa) o la stessa condotta del danneggiato. Le Sezioni Unite (sentenza 20943/2022) hanno fissato il punto: la condotta del danneggiato esclude la responsabilità quando è imprevedibile, autonoma e da sola sufficiente a causare il danno; quando è solo imprudente concorre a ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, e la valutazione dipende dalla visibilità e prevedibilità del pericolo (dimensioni della buca, luce, segnaletica, conoscenza dei luoghi, velocità, calzature, telefono in mano). L'estensione della rete stradale non è più una scusante automatica, ma il giudice ne tiene conto per valutare l'esigibilità del controllo; l'ente che ha appaltato la manutenzione risponde comunque verso il danneggiato e si rivale sull'impresa, che risponde in proprio se ha creato il pericolo (cantiere non segnalato). Per i privati (il proprietario del terreno che confina con la strada, il negozio con il gradino non segnalato) vale la stessa regola, e in via residuale l'art. 2043.
Che cosa fare, in ordine
- Documentare sul posto: foto e video della buca o dell'ostacolo con un oggetto di riferimento per le misure (una moneta, una scarpa, un metro), dell'insieme (illuminazione, segnaletica, transenne assenti), dell'ora e delle condizioni; nomi, telefono e possibilmente dichiarazioni scritte dei testimoni, che non siano familiari se possibile; chiamare la polizia locale o il 118 perché resti un verbale o una scheda di intervento.
- Cure e referto: al pronto soccorso dichiarare esattamente dove e come si è caduti, perché il referto che riporta «caduta accidentale in via X per buca» è la prima prova; conservare tutta la documentazione sanitaria successiva, scontrini e fatture, giorni di malattia.
- Tornare sul posto nei giorni seguenti: la riparazione rapida della buca da parte del Comune è un indizio, ma senza le foto precedenti sarà impossibile provare come fosse. Chiedere con accesso agli atti le segnalazioni precedenti dei cittadini e gli ordini di manutenzione.
- Richiesta scritta all'ente (ufficio sinistri o protocollo, via PEC) con la ricostruzione, i documenti, i testimoni, la riserva di quantificazione a guarigione avvenuta; l'ente trasmette all'assicurazione, che chiede visita medico-legale e fa un'offerta o respinge. La perizia di parte medico-legale è la base della trattativa.
- Negoziazione assistita (art. 3 DL 132/2014): per le domande fino a 50.000 euro l'invito tramite avvocato è condizione di procedibilità della causa; il silenzio dell'ente per 30 giorni la esaurisce.
- Causa: davanti al giudice di pace fino a 10.000 euro (con equità fino a 1.100), al tribunale oltre, nel luogo dell'evento o della sede dell'ente; prova per testimoni e documenti, consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, eventuale accesso ai luoghi. Le spese seguono la soccombenza: chi chiede troppo e ottiene poco rischia la compensazione.
Che cosa si ottiene e quando si perde
| Situazione tipica | Esito ricorrente nella giurisprudenza |
|---|---|
| Buca profonda o tombino sporgente non visibili di sera, senza segnaletica | Responsabilità piena del custode |
| Buca ampia e visibile in pieno giorno, pedone che conosce il percorso | Rigetto o concorso di colpa dal 50% in su |
| Dislivello di pochi centimetri, mattonella sconnessa | Rigetto frequente: pericolo prevedibile e evitabile con ordinaria attenzione |
| Ghiaccio o neve non rimossi in tempo ragionevole dopo la nevicata | Responsabilità del custode, salvo evento eccezionale in corso |
| Pavimento bagnato in negozio o supermercato senza cartello | Responsabilità dell'esercente, concorso se il pedone correva o era distratto dal telefono |
| Cantiere o scavo non segnalato né protetto | Responsabilità dell'impresa e dell'ente, in solido |
| Pedone che attraversa fuori dai passaggi o cammina sulla carreggiata | Concorso rilevante o fortuito |
Il risarcimento comprende il danno biologico permanente e temporaneo, liquidato con le tabelle del tribunale di Milano (non quelle del codice delle assicurazioni, riservate ai sinistri stradali e sanitari), personalizzabile per la sofferenza; le spese mediche, di assistenza e di trasporto documentate; la perdita di reddito per i lavoratori autonomi e le mancate retribuzioni; il danno ai beni (occhiali, telefono, vestiti). Il concorso di colpa riduce tutto in percentuale. La prescrizione è di cinque anni dalla caduta (art. 2947), interrotta dalla richiesta scritta; contro i danni lievi conviene una valutazione realistica prima di fare causa, perché la prova dell'esatta dinamica è la parte difficile e le spese legali possono superare il risarcimento. Le polizze di tutela legale e la responsabilità civile del capofamiglia coprono spesso le spese o, all'inverso, i danni causati.
Domande frequenti
Il Comune paga sempre?
No. Risponde come custode salvo caso fortuito, e le Sezioni Unite (20943/2022) hanno chiarito che la condotta del danneggiato può essere il fortuito che esclude tutto, quando è imprevedibile e da sola sufficiente a causare la caduta, oppure un concorso che riduce il risarcimento (art. 1227). In pratica: buca profonda e non visibile di sera, risarcimento pieno; buca larga e visibile di giorno su un marciapiede conosciuto, rigetto o forte riduzione; dislivelli di pochi centimetri, quasi sempre rigetto.
Che cosa devo fare subito dopo la caduta?
Fotografare e filmare la buca con un riferimento di misura e l'ambiente intorno (illuminazione, segnaletica), prendere nome e telefono di chi ha visto, chiamare la polizia locale o il 118 perché resti un verbale, andare al pronto soccorso dichiarando dove e come si è caduti, conservare scarpe, vestiti e scontrini, tornare nei giorni successivi a fotografare l'eventuale riparazione. Senza foto e testimoni la causa è persa in partenza: il danneggiato deve provare il nesso tra la cosa e il danno.
A chi mando la richiesta?
All'ente proprietario o gestore della strada (Comune per le vie urbane, Provincia, ANAS o concessionaria per le altre; condominio, centro commerciale o negozio per gli spazi privati) con raccomandata o PEC all'ufficio sinistri, allegando foto, referti, testimoni e la quantificazione; l'ente gira la pratica alla propria assicurazione. Se non si accorda, per le domande fino a 50.000 euro serve l'invito alla negoziazione assistita tramite avvocato, poi la causa davanti al giudice di pace (fino a 10.000 euro) o al tribunale.
Quanto vale una caduta?
Dipende dalle lesioni: per una frattura con postumi permanenti del 5-10% le tabelle di Milano danno alcune migliaia di euro per punto, più l'inabilità temporanea (circa 100-150 euro al giorno di inabilità totale), le spese mediche documentate e la perdita di reddito; una distorsione senza postumi vale poche migliaia di euro. Il concorso di colpa riduce tutto in proporzione, e le spese legali seguono la soccombenza. La prescrizione è di cinque anni.
Fonti normative
- Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito
- Art. 1227 c.c. — Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2947 c.c. — Prescrizione del diritto al risarcimento
- Art. 14 CdS — Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- Art. 3 DL 132/2014 — Negoziazione assistita obbligatoria
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Definizione legale, temporanea e permanente, lesioni lievi (1-9 punti) con i valori 2026, lesioni gravi (10-100) e tabella unica nazionale dal 5 marzo 2025, tabelle di Milano e di Roma per gli altri illeciti, danno morale e personalizzazione (20-30%), danno patrimoniale, prova medico-legale, prescrizione.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoCompetenza per valore (10.000 e 25.000 euro) e per materia (termini e siepi, servizi condominiali, immissioni, interessi previdenziali), opposizioni a sanzioni amministrative e multe, giudice di pace penale, competenza territoriale, procedimento semplificato (ricorso, decreto, costituzione del convenuto, udienza, conciliazione, istruttoria, sentenza in 15 giorni), difesa personale fino a 1.100 euro e rappresentanza con mandato, decisione secondo equità fino a 1.100 euro (2.500 dal 2027), contributo unificato (43, 98, 237 euro) e spese, conciliazione non contenziosa, decreto ingiuntivo, appello al tribunale, riforma del 2027 (30.000/50.000 euro, nuove materie).
- Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaPrima della causa (lettera di diffida, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativo di conciliazione), citazione o ricorso, contenuto dell'atto di citazione (art. 163: fatti, diritto, prove, avvertimenti), termini a comparire (120 giorni in Italia, 150 all'estero), notifica e iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto 70 giorni prima con comparsa di risposta (eccezioni, riconvenzionale, chiamata del terzo a pena di decadenza), verifiche preliminari (art. 171-bis), memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter), prima udienza (art. 183: comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione, ammissione delle prove, calendario), istruttoria, fase decisoria (art. 189, 281-quinquies, 281-sexies), procedimento semplificato (art. 281-decies: ricorso, udienza a 40 giorni, costituzione 10 giorni prima), decreto ingiuntivo e rito del lavoro, contributo unificato, tempi.
- Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civilePrincipio della soccombenza (art. 91), che cosa rimborsa il soccombente (contributo unificato, marche, notifiche, CTU, compenso liquidato per fasi con il DM 55/2014, 15% di spese generali, IVA e cassa), differenza tra spese liquidate e parcella del proprio avvocato, compensazione totale o parziale (art. 92: soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni), spese eccessive o superflue, rifiuto della proposta conciliativa del giudice e della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. 28/2010), mancata partecipazione alla mediazione, responsabilità aggravata (art. 96: mala fede, colpa grave, esecuzione imprudente, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende), tetto delle spese nelle cause fino a 1.100 euro, distrazione a favore del difensore (art. 93), spese dell'esecuzione (art. 95), doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.