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GuidaDiritto civile · Risarcimento del danno

Il consenso informato e il risarcimento per la sua mancanza

L'intervento è andato bene dal punto di vista tecnico, ma nessuno aveva spiegato al paziente il rischio che poi si è verificato; oppure il chirurgo, in sala operatoria, ha fatto un intervento più invasivo di quello concordato. In questi casi il paziente può avere diritto a un risarcimento anche senza un errore medico. Questa pagina spiega che cosa deve contenere l'informazione, perché il modulo generico firmato non basta, quali danni si possono chiedere e che cosa bisogna provare.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regola: nessun trattamento senza consenso libero e informato.
  • Informazione: diagnosi, rischi, benefici, alternative, conseguenze del rifiuto.
  • Modulo generico: la firma non basta a provare l'informazione.
  • Due danni: all'autodeterminazione e, a certe condizioni, alla salute.
  • Prima della causa: consulenza tecnica preventiva o mediazione.

Che cosa deve dire il medico

Art. 1, c. 3, L. 219/2017

«Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.»

Il consenso è documentato per iscritto o con videoregistrazione e inserito nella cartella clinica (c. 4); nelle emergenze il medico assicura le cure necessarie rispettando la volontà del paziente, se le circostanze consentono di conoscerla (c. 7). La firma di un modulo del tutto generico non basta: servono informazioni dettagliate sulla natura dell'intervento, sui rischi e sulle possibili conseguenze negative (Cass. 2177/2016 e 24791/2008). Se il paziente contesta, è il medico a dover provare di averlo informato (Cass. 24074/2017). Per le disposizioni anticipate di trattamento si veda la pagina su consenso informato e DAT.

Quali danni si possono chiedere

DannoChe cosa bisogna provareDecisioni
Lesione dell'autodeterminazioneIl difetto di informazione e conseguenze non patrimoniali oltre la normale tollerabilitàCass. 15074/2025, 20885/2018, 4682/2025
Danno alla salute da rischio non comunicatoChe, informato, il paziente avrebbe rifiutato l'intervento o scelto un'alternativaCass. 12954/2023, 2369/2018, 3582/2025
Intervento più invasivo di quello concordato, senza urgenzaLa struttura deve provare che il paziente avrebbe acconsentitoCass. 1443/2025
Intervento eseguito maleSi aggiunge la responsabilità per l'errore medicoArt. 7 L. 24/2017

La distinzione è decisiva: la mancata informazione causa di per sé la lesione del diritto di scegliere, mentre per il danno alla salute occorre chiedersi che cosa avrebbe deciso il paziente correttamente informato (Cass. 15074/2025). Se avrebbe acconsentito comunque, il danno alla salute dipende solo da un eventuale errore nell'esecuzione (Cass. 12954/2023).

Contro chi e come agire

La struttura risponde per contratto dell'operato dei medici di cui si avvale, anche se non dipendenti; il medico risponde per fatto illecito, salvo che abbia un contratto con il paziente (art. 7 L. 24/2017). Prima della causa è obbligatorio il ricorso per consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, la mediazione (art. 8). Il quadro generale è nella pagina sulla responsabilità medica.

  1. Chiedere copia integrale della cartella clinica e dei moduli firmati.
  2. Verificare se il modulo descrive l'intervento, i rischi e le alternative.
  3. Annotare che cosa è stato detto, da chi e quando.
  4. Far valutare il caso da un medico legale.
  5. Avviare la consulenza tecnica preventiva o la mediazione.

Domande frequenti

Ho firmato il modulo di consenso: posso comunque chiedere il risarcimento?
Sì, se il modulo era generico e non conteneva le informazioni sul tipo di intervento, sui rischi e sulle alternative: la firma di un modulo del tutto generico non prova che il paziente sia stato informato davvero (Cass. 2177/2016 e 24791/2008). In caso di contestazione, è il medico o la struttura a dover provare di aver informato correttamente (Cass. 24074/2017).
L'intervento è riuscito ma non mi avevano avvisato dei rischi: ho diritto a qualcosa?
Può spettare il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, se il paziente allega e prova conseguenze non patrimoniali, come sofferenza o turbamento, che superano la soglia della normale tollerabilità (Cass. 20885/2018 e 4682/2025). Il danno alla salute causato dal rischio non comunicato si ottiene invece solo provando, anche con presunzioni, che informato si sarebbe rifiutato l'intervento (Cass. 2369/2018 e 12954/2023).
Il chirurgo ha fatto un intervento più ampio di quello concordato: che cosa devo provare?
Se non c'era urgenza e l'intervento è stato più complesso e invasivo di quello programmato, senza un'adeguata informazione, non è il paziente a dover provare che l'avrebbe rifiutato: è la struttura a dover dimostrare che il paziente vi avrebbe acconsentito (Cass. 1443/2025).
Contro chi si agisce e che cosa bisogna fare prima della causa?
Di regola contro la struttura, che risponde per contratto anche dell'operato dei medici di cui si avvale (art. 7 L. 24/2017); il medico dipendente risponde per fatto illecito. Prima della causa è obbligatorio un ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) oppure la mediazione (art. 8 L. 24/2017).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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