In breve
- Regola: nessun trattamento senza consenso libero e informato.
- Informazione: diagnosi, rischi, benefici, alternative, conseguenze del rifiuto.
- Modulo generico: la firma non basta a provare l'informazione.
- Due danni: all'autodeterminazione e, a certe condizioni, alla salute.
- Prima della causa: consulenza tecnica preventiva o mediazione.
Che cosa deve dire il medico
«Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.»
Il consenso è documentato per iscritto o con videoregistrazione e inserito nella cartella clinica (c. 4); nelle emergenze il medico assicura le cure necessarie rispettando la volontà del paziente, se le circostanze consentono di conoscerla (c. 7). La firma di un modulo del tutto generico non basta: servono informazioni dettagliate sulla natura dell'intervento, sui rischi e sulle possibili conseguenze negative (Cass. 2177/2016 e 24791/2008). Se il paziente contesta, è il medico a dover provare di averlo informato (Cass. 24074/2017). Per le disposizioni anticipate di trattamento si veda la pagina su consenso informato e DAT.
Quali danni si possono chiedere
| Danno | Che cosa bisogna provare | Decisioni |
|---|---|---|
| Lesione dell'autodeterminazione | Il difetto di informazione e conseguenze non patrimoniali oltre la normale tollerabilità | Cass. 15074/2025, 20885/2018, 4682/2025 |
| Danno alla salute da rischio non comunicato | Che, informato, il paziente avrebbe rifiutato l'intervento o scelto un'alternativa | Cass. 12954/2023, 2369/2018, 3582/2025 |
| Intervento più invasivo di quello concordato, senza urgenza | La struttura deve provare che il paziente avrebbe acconsentito | Cass. 1443/2025 |
| Intervento eseguito male | Si aggiunge la responsabilità per l'errore medico | Art. 7 L. 24/2017 |
La distinzione è decisiva: la mancata informazione causa di per sé la lesione del diritto di scegliere, mentre per il danno alla salute occorre chiedersi che cosa avrebbe deciso il paziente correttamente informato (Cass. 15074/2025). Se avrebbe acconsentito comunque, il danno alla salute dipende solo da un eventuale errore nell'esecuzione (Cass. 12954/2023).
Contro chi e come agire
La struttura risponde per contratto dell'operato dei medici di cui si avvale, anche se non dipendenti; il medico risponde per fatto illecito, salvo che abbia un contratto con il paziente (art. 7 L. 24/2017). Prima della causa è obbligatorio il ricorso per consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, la mediazione (art. 8). Il quadro generale è nella pagina sulla responsabilità medica.
- Chiedere copia integrale della cartella clinica e dei moduli firmati.
- Verificare se il modulo descrive l'intervento, i rischi e le alternative.
- Annotare che cosa è stato detto, da chi e quando.
- Far valutare il caso da un medico legale.
- Avviare la consulenza tecnica preventiva o la mediazione.
Domande frequenti
Ho firmato il modulo di consenso: posso comunque chiedere il risarcimento?
L'intervento è riuscito ma non mi avevano avvisato dei rischi: ho diritto a qualcosa?
Il chirurgo ha fatto un intervento più ampio di quello concordato: che cosa devo provare?
Contro chi si agisce e che cosa bisogna fare prima della causa?
Fonti normative
- Art. 1 L. 219/2017 — Consenso informato
- Art. 7 L. 24/2017 — Responsabilità della struttura e del medico
- Art. 8 L. 24/2017 — Tentativo obbligatorio di conciliazione
- Art. 1218 c.c. — Responsabilità del debitore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl risarcimento per errore medico: struttura contrattuale (10 anni) e medico extracontrattuale (5), prova, linee guida, consulenza tecnica preventiva obbligatoria.
- Persone fragili e tutelaConsenso informato, DAT e fiduciario (L. 219/2017)Le disposizioni anticipate di trattamento: chi può farle, forme (anche al consolato), fiduciario, banca dati, quando il medico può disattenderle, minori e incapaci.
- Risarcimento del dannoLe infezioni ospedaliere: la responsabilità della strutturaInfezione contratta in ospedale: che cosa prova il paziente, che cosa deve provare la struttura (Cass. 6386/2023), i familiari, la prescrizione, il Covid.
- Risarcimento del dannoL'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.)Art. 696-bis c.p.c.: la consulenza prima della causa, senza urgenza, per danni e inadempimenti; accordo con titolo esecutivo, spese, prescrizione, malasanità.
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Il danno biologico: micropermanenti (art. 139: primo punto 988,45 euro nel 2026), tabella unica nazionale DPR 12/2025, tabelle di Milano e Roma, danno morale, prova.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.
- Risarcimento del dannoIl danno da perdita del rapporto parentaleMorte di un familiare: danno iure proprio dei congiunti, prova del legame, conviventi e nipoti, tabelle a punti, personalizzazione, danno terminale, prescrizione.