In breve
- Struttura: risponde per contratto verso il paziente.
- Paziente: prova il legame tra ricovero e infezione, anche con presunzioni.
- Ospedale: deve provare cautele e protocolli applicati nel caso concreto.
- Familiari: agiscono per fatto illecito, con prescrizione di cinque anni.
- Covid: lo scudo del DL 44/2021 riguarda solo la responsabilità penale.
Chi deve provare che cosa
La struttura sanitaria risponde verso il paziente per contratto, anche per l'operato dei medici di cui si avvale (art. 7 L. 24/2017). Per le infezioni la Cassazione ha fissato un riparto preciso: il paziente prova il nesso tra la degenza e l'infezione, valutato con i criteri temporale, topografico e clinico; la struttura deve provare di aver adottato tutte le cautele prescritte e di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico, e non si tratta di responsabilità oggettiva (Cass. 6386/2023, che richiama Cass. 4864/2021 e 11599/2020). Il nesso deve essere provato davvero: non basta l'ipotesi di un'infiammazione non collegata alla struttura (Cass. 7235/2025).
| Area | Che cosa la struttura deve documentare (Cass. 6386/2023) |
|---|---|
| Ambienti e materiali | Protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; preparazione e uso dei disinfettanti |
| Servizi | Biancheria, smaltimento di rifiuti e liquami, mensa, qualità dell'aria e degli impianti |
| Sorveglianza | Sistema di sorveglianza e notifica, dati microbiologici di laboratorio, report dei reparti |
| Persone | Accesso dei visitatori, salute e profilassi del personale, rapporto tra personale e degenti |
| Tempi | Orari di effettiva esecuzione delle attività di prevenzione |
I familiari e la prescrizione
I congiunti del paziente deceduto chiedono il danno da perdita del rapporto parentale con un'azione extracontrattuale; se la struttura non produce la documentazione sulle misure di prevenzione, la prova può essere data con presunzioni (Cass. 35062/2024). Il paziente ha dieci anni per agire contro la struttura (art. 2946 c.c.); i familiari, per il danno proprio, cinque (art. 2947). Prima della causa serve la consulenza tecnica preventiva o la mediazione (art. 8 L. 24/2017).
Il caso del Covid
«Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.»
La limitazione riguarda l'omicidio colposo e le lesioni colpose, cioè la responsabilità penale dei sanitari, e non la responsabilità civile della struttura. Per i fatti commessi in situazioni di grave carenza di personale sanitario è stata estesa fino al 31 dicembre 2026 (art. 4, c. 8-septies, DL 215/2023, come modificato dal DL 200/2025).
- Chiedere copia integrale della cartella clinica e degli esami colturali.
- Annotare date di ricovero, intervento, dimissioni e primi sintomi.
- Far valutare il caso da un medico legale e da un infettivologo.
- Chiedere alla struttura i protocolli di prevenzione applicati.
- Avviare consulenza tecnica preventiva o mediazione nei termini.
Domande frequenti
Ho preso un'infezione in ospedale: devo provare di chi è la colpa?
Quali prove deve dare l'ospedale?
Il paziente è morto per un'infezione ospedaliera: che cosa possono fare i familiari?
Entro quanto tempo si deve agire?
Fonti normative
- Art. 7 L. 24/2017 — Responsabilità della struttura e del medico
- Art. 1218 c.c. — Responsabilità del debitore
- Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria
- Art. 2947 c.c. — Prescrizione del risarcimento del danno
- Art. 3-bis DL 44/2021 — Colpa grave durante l'emergenza Covid
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl risarcimento per errore medico: struttura contrattuale (10 anni) e medico extracontrattuale (5), prova, linee guida, consulenza tecnica preventiva obbligatoria.
- Risarcimento del dannoIl consenso informato e il risarcimento per la sua mancanzaL. 219/2017: intervento senza informazione adeguata, danno all'autodeterminazione e danno alla salute, chi deve provare che cosa, il modulo generico, i casi decisi.
- Risarcimento del dannoL'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.)Art. 696-bis c.p.c.: la consulenza prima della causa, senza urgenza, per danni e inadempimenti; accordo con titolo esecutivo, spese, prescrizione, malasanità.
- Risarcimento del dannoIl danno da perdita del rapporto parentaleMorte di un familiare: danno iure proprio dei congiunti, prova del legame, conviventi e nipoti, tabelle a punti, personalizzazione, danno terminale, prescrizione.
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Il danno biologico: micropermanenti (art. 139: primo punto 988,45 euro nel 2026), tabella unica nazionale DPR 12/2025, tabelle di Milano e Roma, danno morale, prova.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.
- Reati contro la personaLe lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lievi, gravi e gravissime: pene, querela o procedibilità d'ufficio, infortuni sul lavoro, colpa medica (590-sexies), giudice di pace, risarcimento e riparazione.
- Reati contro la personaL'omicidio colposo (art. 589 c.p.)Art. 589 c.p.: pena da 6 mesi a 5 anni, da 2 a 7 per le norme antinfortunistiche, colpa medica (590-sexies e scudo fino al 2026), prescrizione doppia, risarcimento.