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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

Le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chi provoca a un'altra persona una lesione senza volerlo, per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole, risponde di lesioni colpose: un reato minore nelle pene, ma frequentissimo, perché copre gli incidenti domestici e sportivi, i cantieri, gli errori medici, i cani che mordono, i danni da cose in custodia. Si procede quasi sempre a querela della vittima, entro tre mesi, e il reato si estingue con la riparazione integrale del danno; si procede d'ufficio solo per le lesioni gravi o gravissime causate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Per i medici vale la regola speciale della legge Gelli-Bianco. Le lesioni stradali gravi hanno dal 2016 un articolo a parte.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Il reato (art. 590 c.p.): lesione cagionata per colpa; lieve fino a 3 mesi o multa; grave 1-6 mesi; gravissima 3 mesi-2 anni; con violazione delle norme antinfortunistiche 3 mesi-1 anno (gravi) e 1-3 anni (gravissime).
  • Procedibilità: querela entro 3 mesi, salvo gravi e gravissime da violazione delle norme sul lavoro o malattie professionali (d'ufficio). Le stradali gravi sono nell'art. 590-bis.
  • Medici: non punibili per imperizia se rispettano le linee guida adeguate al caso (art. 590-sexies; SU 8770/2018).
  • Estinzione: riparazione integrale del danno prima del dibattimento (art. 162-ter), remissione, tenuità, messa alla prova.
  • Giudice di pace per le lesioni a querela (pene pecuniarie o domiciliari); tribunale per le altre.

La norma e la colpa

Art. 590, primo, secondo, terzo e ultimo comma, c.p.

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila [103 euro]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila [41-206 euro]; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila [103-413 euro]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.»

La lesione personale è l'evento che produce una «malattia» nel corpo o nella mente, cioè un'alterazione funzionale anche breve (art. 582): un'escoriazione che guarisce in giorni, una frattura, un trauma psichico documentato. Ciò che distingue il 590 dal 582 è l'elemento soggettivo: la colpa, definita dall'art. 43 come l'evento non voluto che si verifica «a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline». La colpa generica si misura sulla regola cautelare che un agente modello avrebbe seguito nella stessa situazione; quella specifica sulla violazione di norme scritte (codice della strada, testo unico sicurezza, regolamenti comunali, protocolli). Serve il nesso causale tra la condotta e la lesione, che nelle condotte omissive richiede una posizione di garanzia (art. 40 c. 2): il datore di lavoro, il genitore, il custode del cane, il gestore dell'impianto, il medico rispondono di non aver impedito l'evento che avevano l'obbligo di impedire. Il principio di affidamento limita la colpa: chi rispetta le regole può confidare che gli altri facciano lo stesso, salvo che abbia motivo di dubitarne. Il concorso di colpa della vittima non esclude il reato, ma incide sulla pena e, in sede civile, sul risarcimento (art. 1227 c.c.). Le multe sono ancora espresse in lire: convertite, sono cifre simboliche, ed è per questo che il processo si gioca sul risarcimento più che sulla pena.

Lieve, grave, gravissima

LesioneCriterio (art. 583)Pena (art. 590)Procedibilità
Lieve (o lievissima)Malattia fino a 40 giorni senza postumi permanentiReclusione fino a 3 mesi o multaQuerela (3 mesi); giudice di pace
GraveMalattia che mette in pericolo la vita, o malattia/incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni oltre 40 giorni, o indebolimento permanente di un senso o di un organo1-6 mesi o multa; 3 mesi-1 anno o multa 500-2.000 euro se da violazione delle norme antinfortunisticheQuerela; d'ufficio se da violazione delle norme sul lavoro o malattia professionale
GravissimaMalattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso, di un arto o mutilazione, perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, grave e permanente difficoltà della favella3 mesi-2 anni o multa; 1-3 anni se da violazione delle norme antinfortunisticheQuerela; d'ufficio se da violazione delle norme sul lavoro o malattia professionale
Da esercizio abusivo della professione sanitariaGravi o gravissime6 mesi-2 anni; 1 anno e 6 mesi-4 anniQuerela
Più persone lesePena della violazione più grave aumentata fino al triplo, massimo 5 anniSecondo la lesione
Stradali gravi o gravissimeArt. 590-bisDa 3 mesi a 1 anno e da 1 a 3 anni, aggravate con alcol e droga fino a 7 anniQuerela per l'ipotesi base, d'ufficio per le aggravate (v. pagina dedicata)

I giorni di malattia si contano sulla durata effettiva del processo patologico, non sulla prognosi del pronto soccorso, che è solo un indizio: una prognosi di 30 giorni prorogata a 50 rende la lesione grave, e viceversa. L'indebolimento permanente di un organo (un dente perso, secondo la Cassazione, indebolisce l'organo della masticazione) rende grave anche una lesione guarita in pochi giorni.

La querela e le eccezioni

La regola è la querela della persona offesa entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.): per le lesioni colpose il termine decorre da quando la vittima ha avuto conoscenza non solo del danno ma della sua riconducibilità a una condotta colposa altrui, il che nella colpa medica sposta spesso il termine al momento della consulenza o della cartella clinica. La querela è remissibile, e la remissione, anche tacita con la transazione, estingue il reato. Si procede d'ufficio in due casi: le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni o di igiene del lavoro, e quelle che hanno causato una malattia professionale; il referto del pronto soccorso e la denuncia INAIL fanno partire le indagini senza bisogno della vittima, che può solo costituirsi parte civile. Le lesioni stradali sono state trasferite nel 2016 nell'art. 590-bis per le gravi e gravissime, con pene autonome e procedibilità a querela per l'ipotesi base, d'ufficio per le aggravate; le lesioni stradali lievi restano nell'art. 590 a querela. La riforma Cartabia ha aggiunto l'improcedibilità dell'azione per superamento dei termini del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.), che per questi reati chiude molti processi in appello.

I medici: l'art. 590-sexies

Art. 590-sexies c.p. (L. 24/2017)

«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.»

La legge Gelli-Bianco ha sostituito la «colpa lieve» della legge Balduzzi con una causa di non punibilità legata alle linee guida accreditate (pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel Sistema nazionale linee guida) e alle buone pratiche. Le Sezioni unite (Cass. SU 8770/2018, Mariotti) ne hanno delimitato l'ambito: l'esimente opera solo per l'imperizia, non per negligenza e imprudenza; solo per l'imperizia lieve; solo nella fase esecutiva delle raccomandazioni, non nella scelta di linee guida inadeguate al caso; e solo se le linee guida esistevano ed erano pertinenti. Nella pratica il processo per lesioni colpose mediche ruota intorno alla consulenza tecnica: identificazione della regola cautelare (linee guida, protocolli, letteratura), grado della colpa, nesso causale secondo la regola dell'«alta probabilità logica» delle Sezioni unite Franzese (30328/2002), esistenza di condotte alternative che avrebbero evitato l'evento. La responsabilità civile segue binari propri: contrattuale della struttura, extracontrattuale del medico salvo contratto diretto (art. 7 L. 24/2017), con la mediazione o la consulenza preventiva obbligatorie e l'azione diretta contro l'assicuratore (malasanità).

Il lavoro: le posizioni di garanzia

L'infortunio sul lavoro con lesioni gravi è il caso più frequente di 590 procedibile d'ufficio. Rispondono, secondo il ruolo, il datore di lavoro (obblighi non delegabili di valutazione dei rischi e nomina del RSPP, art. 17 D.Lgs. 81/2008, e obblighi delegabili, art. 18), i dirigenti e i preposti (art. 19: vigilanza sull'uso dei dispositivi e sulle procedure), il RSPP se il suo errore tecnico ha causato l'evento, il medico competente, i coordinatori per la sicurezza e il committente nei cantieri (artt. 90-92), il fabbricante della macchina non sicura, e anche il lavoratore che ha causato la lesione a un collega. La delega di funzioni (art. 16) trasferisce la responsabilità solo se scritta, con autonomia e poteri di spesa, e il datore conserva l'obbligo di vigilanza. L'ente risponde in via amministrativa ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 quando le lesioni gravi o gravissime derivano dalla violazione delle norme sulla sicurezza e sono commesse nel suo interesse o vantaggio (tipicamente il risparmio sui costi di prevenzione), con sanzioni pecuniarie e interdittive. L'INAIL indennizza il lavoratore e ha regresso verso il datore condannato; il lavoratore chiede il danno differenziale. La pagina sull'infortunio sul lavoro descrive la parte civile e assicurativa.

Come si chiude un processo per lesioni colpose

  1. Risarcire prima del dibattimento: per i reati a querela remissibile, la riparazione integrale del danno (restituzioni, risarcimento, eliminazione delle conseguenze) entro l'apertura del dibattimento estingue il reato (art. 162-ter), anche con offerta reale rifiutata se il giudice la ritiene congrua; l'assicurazione RC (auto, casa, professionale) di regola paga.
  2. Remissione della querela dopo transazione, con accettazione dell'imputato; le spese sono a carico del querelato salvo accordo.
  3. Tenuità del fatto (art. 131-bis) per le lesioni lievissime con condotta non abituale; messa alla prova con lavoro di pubblica utilità e risarcimento.
  4. Davanti al giudice di pace (lesioni a querela, lievi e gravi non da lavoro): pene solo pecuniarie o di permanenza domiciliare, conciliazione obbligatoria, estinzione per condotte riparatorie ex art. 35 D.Lgs. 274/2000.
  5. Nel merito: contestare la regola cautelare violata, il nesso causale (perizia), la prevedibilità, il concorso di colpa della vittima, la qualificazione della lesione (durata reale della malattia, indebolimento permanente).
  6. Per la vittima: querela in tempo, referti e certificazioni conservati, costituzione di parte civile o causa civile con richiesta all'assicurazione; nei casi da lavoro, denuncia INAIL e domanda di danno differenziale.

Le lesioni colpose sono il reato «degli incidenti», dove la pena è quasi sempre irrilevante e il processo serve a stabilire chi paga: per questo la difesa migliore, per l'imputato assicurato, è pagare presto, e per la vittima è documentare presto. Le lesioni volontarie sono nella pagina sull'art. 582, quelle da incidente grave nella pagina sulle lesioni stradali; le regole sulla querela valgono per entrambe.

Domande frequenti

Il cane del vicino ha morso mio figlio, 15 giorni di prognosi: è reato?
Sì, lesioni colpose lievi a carico di chi aveva la custodia del cane (art. 590 c. 1, per omessa custodia o violazione delle ordinanze su guinzaglio e museruola), procedibile a querela entro tre mesi dal fatto, davanti al giudice di pace. Il risarcimento si chiede al proprietario (art. 2052 c.c., responsabilità oggettiva) e alla sua assicurazione; se paga tutto prima del dibattimento, il reato si estingue (art. 162-ter).
Infortunio in cantiere con 60 giorni di prognosi: serve la mia querela?
No. Le lesioni gravi (oltre 40 giorni) causate dalla violazione delle norme antinfortunistiche sono procedibili d'ufficio: il pronto soccorso e l'INAIL trasmettono il referto, l'ASL indaga, il PM procede contro datore, preposto e altri garanti. La tua querela non è necessaria e la remissione non estingue il reato; puoi costituirti parte civile per il danno differenziale non coperto dall'INAIL.
Il medico ha sbagliato la diagnosi e ho avuto un danno permanente: risponde penalmente?
Per le lesioni da imperizia il medico non è punibile se ha rispettato le linee guida pubblicate o le buone pratiche adeguate al caso (art. 590-sexies); secondo le Sezioni unite (8770/2018) la non punibilità copre solo l'imperizia lieve nella fase esecutiva. Per negligenza e imprudenza (esami non fatti, dimissioni affrettate) risponde secondo le regole ordinarie. La querela va presentata entro tre mesi da quando hai avuto conoscenza del nesso tra la condotta e il danno; la strada civile contro la struttura è spesso più efficace.
Ho sbagliato e ho ferito una persona: come chiudo il processo?
Se il reato è a querela, risarcendo integralmente il danno prima dell'apertura del dibattimento: il giudice dichiara estinto il reato (art. 162-ter), anche se la persona offesa rifiuta un'offerta congrua fatta con offerta reale. In alternativa la remissione della querela dopo un accordo, la messa alla prova, la tenuità del fatto per le lesioni lievissime; le pene del giudice di pace sono solo pecuniarie o domiciliari.
Quanto tempo ho per la querela e per la causa civile?
Tre mesi dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto costituente reato per la querela (art. 124 c.p.), che per le lesioni con malattia che si manifesta dopo decorre dalla conoscenza della lesione e della sua origine. Il risarcimento civile si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.), o nel termine più lungo di prescrizione del reato, sei anni, se il fatto è reato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
  • Reati stradaliLe lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.)Il reato (art. 590-bis c.p., introdotto dalla L. 41/2016: lesione personale colposa grave o gravissima causata con violazione delle norme sulla circolazione stradale o della navigazione; gravità secondo l'art. 583: grave se malattia o incapacità oltre 40 giorni, pericolo di vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo; gravissima se malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, difficoltà permanente della parola; lesione lieve o lievissima resta nell'art. 590 con pena fino a 3 mesi o multa; c. 1: reclusione da 3 mesi a 1 anno per le gravi, da 1 a 3 anni per le gravissime; anche per chi abbandona animali su strada causando l'incidente), le aggravanti (c. 2: guida in stato di ebbrezza con tasso oltre 1,5 g/l, art. 186 c. 2 lett. c, o sotto stupefacenti: da 3 a 5 anni per le gravi, da 4 a 7 per le gravissime; c. 3: stesse pene per conducenti professionali, neopatentati e minori di 21 anni con tasso 0,8-1,5; c. 4: tasso 0,8-1,5 per gli altri: da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e da 2 a 4; c. 5: stesse pene per velocità pari o superiore al doppio del limite e comunque almeno 70 km/h in centro urbano, o oltre 50 km/h sopra il limite fuori, semaforo rosso, contromano, inversione presso incroci, curve e dossi, sorpasso su attraversamento pedonale o linea continua; c. 6: aumento per patente mancante, sospesa o revocata e veicolo proprio senza assicurazione; c. 7: diminuzione fino alla metà se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole; c. 8: più feriti, pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, massimo 7 anni; art. 590-ter: fuga, aumento da un terzo a due terzi e mai meno di 3 anni; art. 590-quater: le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti sulle aggravanti e si calcolano dopo; art. 189 CdS per la fuga e l'omissione di soccorso come reati autonomi), procedibilità e processo (c. 9, D.Lgs. 150/2022: querela della persona offesa se non ricorre alcuna aggravante, 3 mesi dalla conoscenza; d'ufficio nelle ipotesi aggravate; arresto facoltativo in flagranza per le ipotesi dei c. 2-5, art. 381 c. 2 lett. m-quinquies c.p.p.; accertamenti su alcol e droga con prelievo, anche coattivo con decreto del PM, art. 224-bis c.p.p.; prescrizione 6 anni base e fino a 7 anni e 6 mesi con interruzioni, più lunga nelle ipotesi aggravate; competenza del tribunale monocratico con citazione diretta; parte civile; riti: patteggiamento e abbreviato con riduzione della pena, messa alla prova per l'ipotesi base; sospensione condizionale entro 2 anni; pene sostitutive; tenuità del fatto esclusa dall'art. 131-bis per le lesioni gravissime come conseguenza non voluta e in genere per le ipotesi aggravate), la patente (art. 222 CdS: alla condanna o al patteggiamento per 590-bis consegue la revoca della patente, anche con sospensione condizionale; nuova patente dopo 5 anni, raddoppiati con precedenti per alcol e droga, fino a 12 in caso di fuga; Corte cost. 88/2019: nelle ipotesi non aggravate il giudice può disporre la sospensione fino a 2 anni in luogo della revoca; sospensione provvisoria del prefetto subito dopo l'incidente, art. 223), il risarcimento (danno biologico con tabelle di Milano o TUN, patrimoniale, morale; assicurazione RC auto e Fondo di garanzia; risarcimento come attenuante e condizione per la messa alla prova e le condotte riparatorie; sentenza penale e causa civile), difese tipiche (contestazione della gravità con perizia medico-legale, del nesso causale, della violazione della regola cautelare, del concorso di colpa della vittima, dell'accertamento alcolemico e delle sue garanzie, della velocità ricostruita).
  • Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl doppio binario dell'art. 7 (struttura contrattuale, sanitario extracontrattuale), che cosa deve provare il paziente (contratto, danno, nesso) e che cosa la struttura, linee guida e buone pratiche (art. 5), consenso informato, cartella clinica, consulenza tecnica preventiva obbligatoria o mediazione (art. 8), azione diretta contro l'assicuratore (art. 12), tabelle del danno (art. 7, c. 4), prescrizione 10/5 anni, rivalsa solo per dolo o colpa grave (art. 9), responsabilità penale (art. 590-sexies), costi e strategia.
  • Mobbing, sicurezza e discriminazioniL'infortunio sul lavoro: INAIL, responsabilità del datore, risarcimentoDefinizione (art. 2 DPR 1124/1965: causa violenta, occasione di lavoro, inabilità oltre 3 giorni; infortunio in itinere e con mezzo privato necessitato, bicicletta), lavoratori coperti (dipendenti, in nero per automaticità, collaboratori, soci, familiari, tirocinanti, colf), che cosa fare (soccorso, avviso immediato al datore art. 52, certificato medico telematico, denuncia del datore entro 2 giorni art. 53, denuncia all'INAIL in proprio, raccolta prove), prestazioni INAIL (giorno dell'infortunio e carenza a carico del datore art. 73, indennità temporanea 60% dal 4° giorno e 75% dal 91° art. 68, indennizzo del danno biologico in capitale dal 6% e in rendita dal 16% con quota patrimoniale, art. 13 D.Lgs. 38/2000, rendita ai superstiti, cure, protesi, riabilitazione), prescrizione 3 anni (art. 112), aggravamento entro 10 anni, opposizione e ricorso contro l'INAIL, responsabilità del datore (art. 2087 c.c., esonero e sue eccezioni art. 10, accertamento incidentale del reato, Corte cost. 102/1981 e 118/1986), reati (art. 590 e 589 c.p., procedibilità d'ufficio), danno differenziale e complementare (biologico per la parte eccedente, morale per intero, patrimoniale), regresso INAIL (art. 11), concorso di colpa del lavoratore, prescrizione decennale dell'azione contrattuale, malattia professionale.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.