In breve
- Lesione grave (oltre 40 giorni, pericolo di vita, indebolimento permanente) o gravissima (perdita di un senso, di un arto, di un organo, malattia insanabile) causata violando le norme sulla circolazione: reclusione 3 mesi-1 anno e 1-3 anni (art. 590-bis c. 1).
- Aggravanti: alcol oltre 1,5 o droga 3-5 / 4-7 anni; alcol 0,8-1,5, velocità doppia, rosso, contromano, inversione e sorpasso vietati 1,5-3 / 2-4 anni; niente patente o assicurazione = aumento; fuga: minimo 3 anni (art. 590-ter).
- Concorso di colpa della vittima: pena fino alla metà; più feriti: fino al triplo, max 7 anni.
- Querela solo nell'ipotesi base; d'ufficio e arresto facoltativo nelle aggravate.
- Patente: revoca alla condanna, sostituibile con la sospensione solo senza aggravanti (Corte cost. 88/2019); nuova patente dopo 5 anni.
Il reato e le pene
- Norma
- Art. 590-bis c.p. (L. 41/2016); art. 590-ter (fuga); art. 590-quater (computo delle circostanze); art. 583 (gravità)
- Condotta
- Lesione personale colposa grave o gravissima cagionata con violazione delle norme sulla circolazione stradale o della navigazione; anche abbandono di animali su strada con incidente
- Pena base
- Reclusione da 3 mesi a 1 anno (grave); da 1 a 3 anni (gravissima)
- Alcol oltre 1,5 g/l o stupefacenti
- Da 3 a 5 anni (grave); da 4 a 7 anni (gravissima); stesse pene con 0,8-1,5 per conducenti professionali, neopatentati e under 21
- Alcol 0,8-1,5; velocità doppia (min. 70 km/h) o +50 km/h fuori città; rosso; contromano; inversione a incroci, curve, dossi; sorpasso su strisce o linea continua
- Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (grave); da 2 a 4 anni (gravissima)
- Altri aumenti e diminuzioni
- Aumento senza patente o con patente sospesa o revocata, o veicolo proprio senza assicurazione; diminuzione fino alla metà se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta; più feriti: pena della violazione più grave aumentata fino al triplo, max 7 anni; fuga: aumento da un terzo a due terzi, minimo 3 anni
- Circostanze
- Le attenuanti (salvo minore età e contributo minimo) non possono essere equivalenti o prevalenti sulle aggravanti dei c. 2-6 e si applicano dopo (art. 590-quater)
- Procedibilità
- A querela se non ricorre alcuna aggravante (c. 9); d'ufficio negli altri casi
- Arresto
- Facoltativo in flagranza per le ipotesi dei c. 2-5 (art. 381 c. 2 lett. m-quinquies c.p.p.)
- Patente
- Revoca con la condanna o il patteggiamento, anche con sospensione condizionale (art. 222 c. 2 CdS); sospensione fino a 2 anni in alternativa nelle ipotesi non aggravate (Corte cost. 88/2019); nuova patente dopo 5 anni, 10 con precedenti per alcol o droga, 12 in caso di fuga (c. 3-ter)
«Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. […] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope […] cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».
Il reato è stato creato nel 2016 insieme all'omicidio stradale, staccando dalle lesioni colpose comuni (art. 590) quelle causate sulla strada con esito grave o gravissimo, e costruendo una scala di pene che dipende soprattutto dallo stato del conducente: la fascia più alta per chi guida con oltre 1,5 grammi per litro o sotto droga, quella intermedia per il tasso tra 0,8 e 1,5 e per le manovre più pericolose (velocità doppia, rosso, contromano, inversioni e sorpassi vietati), quella base per ogni altra violazione, dalla precedenza alla distanza di sicurezza. La gravità della lesione si misura con l'art. 583: oltre 40 giorni di malattia o incapacità, pericolo di vita o indebolimento permanente per la lesione grave; perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, malattia insanabile o difficoltà permanente della parola per la gravissima. Sotto i 40 giorni si resta nelle lesioni colpose ordinarie, a querela, con pene molto più basse. Il meccanismo dell'art. 590-quater impedisce alle attenuanti di neutralizzare le aggravanti: le generiche e il risarcimento riducono la pena, ma solo dopo che è stata calcolata sull'ipotesi aggravata.
Processo, patente e risarcimento
- Accertamenti: la polizia rileva la dinamica, sottopone i conducenti all'etilometro e agli esami per le droghe (in ospedale, con prelievo; il rifiuto è reato); per le ipotesi aggravate l'arresto in flagranza è facoltativo e il PM può disporre il prelievo coattivo (art. 224-bis c.p.p.); il veicolo può essere sequestrato per la perizia.
- Procedibilità: dal 30 dicembre 2022 l'ipotesi base richiede la querela entro tre mesi, remissibile; il risarcimento tramite l'assicurazione porta spesso alla remissione; le ipotesi aggravate sono procedibili d'ufficio.
- Riti e pena: citazione diretta davanti al tribunale monocratico; patteggiamento e abbreviato riducono di un terzo; messa alla prova possibile per l'ipotesi base e per quelle con pena massima non superiore a 4 anni; sospensione condizionale entro 2 anni; pene sostitutive; la tenuità del fatto è esclusa quando la lesione gravissima è conseguenza non voluta e in genere incompatibile con le aggravate.
- Patente: il prefetto sospende in via provvisoria subito dopo l'incidente (art. 223 CdS); con la condanna o il patteggiamento scatta la revoca, anche con la sospensione condizionale, e il divieto di conseguire una nuova patente per cinque anni (dieci con precedenti per alcol o droga, dodici con la fuga); nelle ipotesi non aggravate il giudice può disporre la sospensione fino a due anni al posto della revoca (Corte cost. 88/2019; guida alla patente).
- Risarcimento: la vittima si costituisce parte civile o agisce in sede civile contro conducente, proprietario e assicurazione; il danno biologico si liquida con le tabelle (Milano o TUN per le macropermanenti), più il danno patrimoniale e morale; il risarcimento integrale prima del giudizio è attenuante (art. 62 n. 6) e presupposto delle condotte riparatorie; la guida per l'incidente stradale spiega la procedura.
Le difese ruotano intorno a quattro punti: la gravità della lesione (una prognosi di 40 giorni «a scavalco» o un indebolimento non permanente riportano il fatto nell'art. 590), il nesso tra la violazione contestata e l'evento (la regola cautelare violata deve essere quella che ha causato l'incidente), il concorso di colpa della vittima o di terzi (che riduce la pena fino alla metà) e la regolarità degli accertamenti sull'alcol e sulla droga (avvisi difensivi, modalità del prelievo, taratura dell'etilometro), che nelle ipotesi aggravate fanno la differenza tra tre mesi e quattro anni; per la guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti, che concorrono con le lesioni, valgono le regole proprie, compresa la confisca del veicolo. Chi scappa aggiunge la fuga e l'omissione di soccorso, e perde la patente per dodici anni.
Domande frequenti
Ho tamponato un'auto e il conducente ha 45 giorni di prognosi: che reato è?
Lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis, c. 1, c.p.): la lesione è grave quando la malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni (art. 583), e la violazione della norma sulla circolazione (distanza di sicurezza, art. 149 CdS) integra la colpa. La pena base va da tre mesi a un anno di reclusione; se era sobrio e rispettava i limiti, l'ipotesi è quella base, procedibile a querela della persona offesa entro tre mesi (c. 9, dopo la riforma Cartabia), che spesso viene rimessa con il risarcimento dell'assicurazione. Sono possibili la messa alla prova, il patteggiamento con sospensione condizionale, le pene sostitutive; alla condanna segue la revoca della patente, ma nelle ipotesi non aggravate il giudice può disporre invece la sospensione fino a due anni (art. 222 CdS; Corte cost. 88/2019). Se la prognosi resta sotto i 40 giorni, il reato è quello dell'art. 590 (lesioni colpose lievi), punito fino a tre mesi o con la multa.
Guidavo con un tasso di 1,7 g/l e il passeggero dell'altra auto ha perso l'uso di una mano: che cosa rischio?
L'ipotesi più grave: lesioni gravissime (perdita dell'uso di un organo o di un arto) causate in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l, punite con la reclusione da quattro a sette anni (art. 590-bis, c. 2); con tasso tra 0,8 e 1,5 la pena sarebbe da due a quattro anni (c. 4), e per i conducenti professionali, i neopatentati e gli under 21 anche con 0,8-1,5 si applica la fascia più alta (c. 3). È previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, c. 2, lett. m-quinquies, c.p.p.), la procedibilità d'ufficio, e le attenuanti (comprese le generiche) non possono prevalere né equivalere all'aggravante ma si applicano dopo (art. 590-quater): il minimo resta sostanzialmente quello. La patente è revocata, con divieto di conseguirne una nuova per cinque anni (dieci con precedenti per alcol o droga, dodici in caso di fuga); si aggiungono il reato di guida in stato di ebbrezza e la confisca del veicolo se di proprietà. Il patteggiamento e l'abbreviato riducono di un terzo; il risarcimento integrale è la leva principale sulla pena.
La vittima ha concorso all'incidente (non aveva la cintura, ha attraversato fuori dalle strisce): cambia qualcosa?
Sì, su due piani. Sul piano penale, se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole la pena è diminuita fino alla metà (art. 590-bis, c. 7): il concorso di colpa della persona offesa (velocità, mancata cintura, attraversamento imprudente, veicolo senza luci) va provato con la ricostruzione dell'incidente, e pesa anche sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena; non esclude però il reato, salvo che la condotta della vittima sia stata l'unica causa o del tutto imprevedibile. Sul piano civile il concorso riduce proporzionalmente il risarcimento (art. 1227 c.c.), e la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054 c.c. opera tra veicoli quando non si prova la dinamica. La consulenza tecnica cinematica e la documentazione della polizia (rilievi, foto, testimoni) sono decisive in entrambe le sedi.
Il conducente è scappato dopo avermi investito: quali reati e come ottengo il risarcimento?
Chi si dà alla fuga dopo aver causato lesioni stradali gravi o gravissime risponde del reato aggravato dall'art. 590-ter (pena aumentata da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a tre anni) e dei reati di fuga e omissione di soccorso dell'art. 189 CdS, con arresto e revoca della patente con divieto di riconseguirla per dodici anni; se le lesioni sono lievi, restano i reati dell'art. 189 e le lesioni colpose. Per il risarcimento, se il veicolo è identificato risponde la sua assicurazione RC auto; se resta ignoto o non assicurato, il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni alla persona (e, con franchigia, quelli alle cose nel caso di veicolo ignoto con danni gravi alla persona). La denuncia immediata alla polizia e la raccolta di testimoni, telecamere e frammenti del veicolo sono essenziali sia per il processo penale sia per la pratica assicurativa.
Fonti normative
- Art. 590-bis c.p. — Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
- Art. 590-ter c.p. — Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali
- Art. 590-quater c.p. — Computo delle circostanze
- Art. 583 c.p. — Circostanze aggravanti (lesione grave e gravissima)
- Art. 222 D.Lgs. 285/1992 — Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati (revoca della patente)
- Art. 381 c.p.p. — Arresto facoltativo in flagranza (lett. m-quinquies)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati stradaliL'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)La fattispecie (L. 41/2016: colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale o nautica; abbandono di animali con incidente mortale; 2-7 anni), le ipotesi aggravate (c. 2: ebbrezza oltre 1,5 g/l o sostanze stupefacenti, 8-12 anni; c. 3: conducenti professionali e under 21 con 0,8-1,5; c. 4: ebbrezza 0,8-1,5 g/l, 5-10 anni; c. 5: velocità almeno doppia e non inferiore a 70 km/h in città o +50 km/h fuori, semaforo rosso, contromano, inversione presso incroci, curve o dossi, sorpasso su attraversamento pedonale o linea continua, 5-10 anni), aumenti (senza patente, patente sospesa o revocata, veicolo proprio senza assicurazione; fuga art. 589-ter: +1/3-2/3 e minimo 5 anni), più vittime (pena per la più grave fino al triplo, massimo 18 anni), diminuzione fino alla metà se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta (concorso della vittima o di terzi), bilanciamento delle attenuanti vietato per le ipotesi aggravate (art. 590-quater), arresto obbligatorio in flagranza per i commi 2 e 3 salvo che il conducente si fermi e si metta a disposizione, facoltativo negli altri casi, accertamenti coattivi di alcol e droga (art. 224-bis c.p.p.), patente (art. 222: revoca con divieto di nuova patente per 5 anni nell'ipotesi base, 15 per le aggravate, 10 per il c. 5, raddoppio con precedenti e fino a 30 anni con fuga; dopo Corte cost. 88/2019 il giudice può sospendere invece di revocare per le ipotesi non aggravate), prescrizione raddoppiata (art. 157 c. 6), riti e pene (patteggiamento con riduzione della sospensione, abbreviato, sospensione condizionale solo entro 2 anni, misure alternative), parte civile e risarcimento (RC auto, tabelle del danno da perdita del congiunto, provvisionale), la difesa (ricostruzione cinematica, CTU, nesso causale, concorso di colpa, condizioni della strada, malore, guasto), rapporti con lesioni stradali (590-bis) e omissione di soccorso (art. 189 CdS).
- Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
- Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024La riforma (L. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024: cancellato lo «stato di alterazione psico-fisica», nuova rubrica «guida dopo l'assunzione»; accertamenti qualitativi con apparecchi portatili, test salivari analitici in laboratori certificati, prelievi in struttura sanitaria se impossibili o rifiutati, ritiro cautelare della patente fino a 10 giorni in attesa dell'esito, art. 187 c. 5-bis), la sentenza della Corte costituzionale 10/2026 (questioni infondate con interpretazione conforme: non basta l'assunzione né serve l'alterazione concreta, occorre la presenza di quantitativi «generalmente idonei» ad alterare un assuntore medio; circolare Interno-Salute 11 aprile 2025 sul prelievo salivare e sui limiti), pene (arresto 6 mesi-1 anno e ammenda 1.500-6.000 euro; aumento da un terzo alla metà per neopatentati, professionali e minori di 21, e per la guida notturna; raddoppio con incidente), sanzioni sulla patente (sospensione 1-2 anni, raddoppiata se il veicolo è di terzi; revoca sempre per conducenti professionali, recidiva nel triennio e incidente; nuova patente non prima di 3 anni; visita medica in 60 giorni e revisione, patente breve; under 21 senza patente fino a 24 anni; divieto di conseguirla per chi non ce l'ha), confisca del veicolo (salvo terzi estranei), rifiuto degli accertamenti (pene dell'art. 186 c. 7: arresto 6 mesi-1 anno, ammenda 1.500-6.000, sospensione 6 mesi-2 anni, confisca), lavori di pubblica utilità sostitutivi con programma terapeutico (c. 8-bis, esclusi con incidente), competenza del tribunale monocratico, decreto penale, patteggiamento, sospensione condizionale, difese (validità dell'accertamento, catena di custodia, quantità e principio attivo, farmaci prescritti, cannabis light, tempo dall'assunzione), rapporto con il DPR 309/1990 (segnalazione al prefetto per uso personale) e con l'omicidio o le lesioni stradali aggravate.
- Reati stradaliRitiro, sospensione e revoca della patente: differenze e ricorsiIl ritiro (art. 216: sanzione accessoria per documenti non in regola, restituzione dopo la regolarizzazione; art. 218: ritiro immediato quando è prevista la sospensione, permesso provvisorio per portare l'auto a casa; art. 223: ritiro in caso di reato con sospensione provvisoria del prefetto fino a 2 anni; art. 187 c. 5-bis: ritiro fino a 10 giorni in attesa del test), la sospensione (art. 218: invio al prefetto in 5 giorni, ordinanza in 15 giorni con la durata tra minimo e massimo secondo gravità e pericolo, decorrenza dal ritiro, restituzione se l'ordinanza tarda; permesso di guida per lavoro o L. 104 entro 15 giorni dal ritiro, massimo 3 ore al giorno, una sola volta e senza incidente, con aumento del periodo del doppio delle ore; opposizione al giudice di pace ex art. 205 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni; sospensione decisa dal giudice con la condanna ex art. 222, ridotta con il patteggiamento; sospensione breve per punti ex art. 218-ter: 7 giorni sotto 20 punti, 15 sotto 10, raddoppiati con incidente, per le violazioni elencate), guida durante la sospensione (2.046-8.186 euro, revoca e fermo di 3 mesi, confisca se reiterata), la revoca (art. 219: sanzione accessoria emessa dal prefetto, atto definitivo; nuova patente per esame dopo 2 anni; 3 anni per artt. 186, 186-bis e 187; art. 222: 5, 10, 15 fino a 30 anni per omicidio e lesioni stradali; art. 130: revoca della Motorizzazione per perdita permanente dei requisiti o revisione negativa, con possibilità di riottenerla cessata la causa; art. 120: revoca del prefetto per condanne per droga e misure di prevenzione; giusta causa di licenziamento per i professionali), i punti (art. 126-bis: revisione con perdita totale o tre violazioni gravi in un anno), i ricorsi (prefetto e giudice di pace per le sanzioni accessorie; TAR per i provvedimenti discrezionali su requisiti e art. 120; giudice ordinario per la revoca-sanzione; sospensione dell'esecuzione), patenti estere, ciclomotori e patentino, cosa fare in pratica.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)I requisiti (art. 131-bis c. 1 c.p., come riscritto dal D.Lgs. 150/2022: reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o con sola pena pecuniaria; offesa di particolare tenuità per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate secondo l'art. 133 c. 1, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, cioè risarcimento, restituzione, scuse, ripristino; comportamento non abituale; c. 5: la pena si calcola senza le circostanze, salvo quelle a pena di specie diversa e ad effetto speciale, senza bilanciamento; c. 6: si applica anche ai reati che prevedono la tenuità come attenuante; Corte cost. 156/2020: anche ai reati senza minimo edittale detentivo, cioè con pena da 15 giorni, come la ricettazione attenuata), le esclusioni (c. 2: motivi abietti o futili, crudeltà anche verso animali, sevizie, minorata difesa anche per età, morte o lesioni gravissime come conseguenza non voluta; c. 3: delitti da manifestazioni sportive con massimo oltre 2 anni e 6 mesi, oltraggio a magistrato in udienza e art. 341-bis verso agenti, delitti di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, incendio, matrimonio forzato, lesioni aggravate, mutilazioni genitali, violenza sessuale, atti sessuali con minori, adescamento, stalking, revenge porn, tortura, rapina ed estorsione aggravate, usura, riciclaggio e reimpiego, aborto illegale, spaccio non lieve, abusi di mercato, pirateria audiovisiva, reati ambientali; Corte cost. 172/2025: cancellata l'esclusione per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, artt. 336 e 337; Corte cost. 5/2026: incendio boschivo colposo; Corte cost. 44/2026: tentata estorsione semplice), l'abitualità (c. 4: delinquente abituale, professionale o per tendenza; più reati della stessa indole anche se ciascuno tenue; condotte plurime, abituali e reiterate; i precedenti non della stessa indole non ostano; la Cassazione richiede almeno due reati della stessa indole oltre a quello in esame per l'abitualità), come si applica (in ogni fase: archiviazione ex art. 411 c. 1-bis c.p.p. con avviso a indagato e persona offesa e 10 giorni per opporsi; sentenza di non doversi procedere prima del dibattimento ex art. 469 c. 1-bis sentita la persona offesa; nell'udienza preliminare; in dibattimento con sentenza di proscioglimento; anche in appello e in cassazione se i presupposti risultano dagli atti; d'ufficio; nel decreto penale e nel patteggiamento con limiti; dal giudice di pace con l'art. 34 D.Lgs. 274/2000; rapporto con la messa alla prova, l'oblazione e le condotte riparatorie ex art. 162-ter), gli effetti (proscioglimento con accertamento del fatto: la sentenza dibattimentale ha efficacia di giudicato nel civile sul fatto e sull'autore, art. 651-bis c.p.p., per cui il risarcimento resta dovuto; confisca obbligatoria possibile; iscrizione nel casellario, art. 3 c. 1 lett. f DPR 313/2002, eliminata dopo 10 anni, art. 5 c. 2 lett. d-bis, ma non riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. f-bis, cioè quello che si consegna al datore di lavoro, né nei certificati richiesti dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, art. 28 c. 7; visibile alle autorità giudiziarie e conta per l'abitualità futura; nessuna pena accessoria, nessuna sospensione della patente come sanzione penale ma restano le sanzioni amministrative accessorie secondo la giurisprudenza per la guida in stato di ebbrezza; spese), casi tipici (furto in supermercato di pochi euro, guida in stato di ebbrezza con tasso poco sopra soglia e nessun incidente, lesioni lievi da lite, danneggiamento minimo, omesso versamento poco sopra soglia, ricettazione di oggetti di modesto valore, coltivazione di poche piante, resistenza a pubblico ufficiale senza violenza reale dopo la sentenza 172/2025), come prepararla (documentare il risarcimento e le scuse, l'assenza di precedenti della stessa indole, l'entità del danno, il contesto; chiederla in via subordinata all'assoluzione).
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.