In breve
- Per chi: imputati di ebbrezza, guida dopo droghe o rifiuto dei test, senza incidente provocato.
- Come: si chiedono al giudice, anche opponendosi al decreto penale; basta non opporsi alla sostituzione.
- Durata: pena detentiva più ammenda convertita a 250 euro al giorno; un giorno vale due ore.
- Effetti: reato estinto, sospensione della patente dimezzata, confisca dell'auto revocata.
- Una sola volta nella vita.
Chi può ottenerli
«Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità [...] da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale [...].»
La sostituzione vale per la guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto dell'alcoltest (art. 186, c. 9-bis) e per la guida dopo l'assunzione di stupefacenti (art. 187, c. 8-bis). È esclusa quando il conducente ha provocato un incidente; per il rifiuto, però, l'aggravante dell'incidente non si applica e i lavori restano possibili (Cass. SU 46625/2015). Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena una sola volta.
Come si chiedono e quanto durano
- Trovare un ente: un ente pubblico o un'associazione di assistenza o volontariato convenzionata con il tribunale, che dichiari per iscritto la disponibilità, l'attività, la sede e gli orari.
- Presentare la richiesta: con il decreto penale la sostituzione può essere già disposta se l'imputato non si oppone; altrimenti si chiede con l'opposizione al decreto o nel processo, anche con il patteggiamento.
- Calcolare la durata: giorni di arresto più ammenda divisa per 250; ogni giorno equivale a due ore di lavoro.
- Svolgere il lavoro: di regola fino a sei ore settimanali, di più su richiesta, mai oltre otto ore al giorno (art. 54 D.Lgs. 274/2000).
- Controllo: l'ufficio di esecuzione penale esterna o gli organi indicati dal giudice verificano che il lavoro sia svolto.
| Esempio | Calcolo | Ore |
|---|---|---|
| Arresto 3 mesi + ammenda 1.000 euro | 90 + 4 giorni = 94 giorni | 188 ore |
| Arresto 6 mesi + ammenda 1.500 euro | 180 + 6 giorni = 186 giorni | 372 ore |
Per l'ebbrezza l'attività si svolge in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale; per gli stupefacenti può consistere anche nella partecipazione a un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso i servizi per le dipendenze.
La fine dei lavori: estinzione, patente e auto
Se il lavoro è svolto positivamente, il giudice fissa una nuova udienza e:
- dichiara estinto il reato;
- riduce della metà la sospensione della patente;
- revoca la confisca del veicolo sequestrato.
La decisione è ricorribile in cassazione, ma il ricorso non sospende l'esecuzione salvo diversa decisione del giudice. Se invece il condannato viola gli obblighi, il giudice, anche d'ufficio, può revocare la sostituzione e ripristinare la pena originaria, la sospensione della patente e la confisca, con il procedimento di esecuzione dell'art. 666 c.p.p.
Altre strade: pene sostitutive e messa alla prova
Accanto a questo beneficio speciale esistono il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva introdotto dalla riforma Cartabia (si veda la pagina sulle pene sostitutive) e la messa alla prova, che estingue il reato dopo un periodo di lavori e programma di trattamento. Le regole generali sul lavoro di pubblica utilità sono nella pagina dedicata al lavoro di pubblica utilità. La scelta tra le diverse strade dipende da precedenti, tasso accertato, presenza di un incidente e tempi del processo: va fatta con il difensore prima di rispondere al decreto penale.
Domande frequenti
Quanto durano i lavori di pubblica utilità?
Posso chiederli se ho avuto un incidente?
Che cosa ottengo se li svolgo bene?
Come trovo l'ente dove fare i lavori?
Fonti normative
- Art. 186, c. 9-bis, CdS — Lavoro di pubblica utilità per l'ebbrezza
- Art. 187, c. 8-bis, CdS — Lavoro di pubblica utilità per gli stupefacenti
- Art. 54 D.Lgs. 274/2000 — Lavoro di pubblica utilità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- Reati stradaliIl rifiuto dell'alcoltest (art. 186, comma 7, del codice della strada)Art. 186 c. 7 CdS: rifiutare l'alcoltest si punisce come oltre 1,5 g/l; sospensione da 6 mesi a 2 anni, confisca, rifiuto in ospedale, avviso del difensore, lavori utili.
- Reati stradaliLa confisca del veicolo per ebbrezza e stupefacentiConfisca del veicolo (artt. 186, 187, 224-ter CdS): oltre 1,5 g/l, rifiuto, droghe; veicolo di terzi, comproprietà, leasing; revoca con i lavori di pubblica utilità.
- Esecuzione della penaIl lavoro di pubblica utilità: dove, quanto, comeLPU come pena sostitutiva (fino a 3 anni), per ebbrezza e droghe alla guida, piccolo spaccio, messa alla prova, giudice di pace: ore, enti, revoca, estinzione.
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.