In breve
- Quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p.): semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità fino a 3 anni; pena pecuniaria fino a 1 anno (5-2.500 euro al giorno).
- Le decide il giudice del processo in sentenza, patteggiamento o decreto penale, con il consenso dell'imputato (art. 545-bis c.p.p.): udienza entro 60 giorni e programma dell'UEPE.
- Alternative alla sospensione condizionale, non cumulabili; escluse per i reati dell'art. 4-bis o.p. e per chi ha subito una revoca nei 3 anni.
- Prescrizioni comuni: niente armi, passaporto ritirato, ambito regionale, divieto di frequentare pregiudicati.
- Revoca per violazioni gravi o reiterate: il residuo torna pena detentiva (art. 66).
Le quattro pene e i limiti
«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater».
| Pena sostitutiva | Pena detentiva sostituibile | Contenuto |
|---|---|---|
| Semilibertà sostitutiva (art. 55) | Fino a 4 anni | Almeno 8 ore al giorno in istituto (sezione autonoma vicino a casa o al lavoro), il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE approvato dal giudice |
| Detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56) | Fino a 4 anni | Almeno 12 ore al giorno in casa, in comunità o in luogo di cura, con almeno 4 ore di uscita per le esigenze di vita e salute; braccialetto elettronico possibile; il luogo deve tutelare la vittima e non essere occupato abusivamente; l'UEPE trova soluzioni abitative a chi non ha casa |
| Lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-bis) | Fino a 3 anni (1 anno nel decreto penale) | Attività non retribuita presso Stato, enti locali, enti di assistenza o volontariato, di regola nella regione di residenza; da 6 a 15 ore a settimana (di più su richiesta), massimo 8 al giorno; 2 ore di lavoro = 1 giorno di pena; nel patteggiamento e nel decreto penale, con il risarcimento, revoca della confisca facoltativa |
| Pena pecuniaria sostitutiva (art. 56-quater) | Fino a 1 anno | Valore giornaliero da 5 a 2.500 euro, pari alla quota di reddito impiegabile, moltiplicato per i giorni di pena; rateizzabile (art. 133-ter c.p.); resta pena pecuniaria a ogni effetto |
I limiti si misurano sulla pena che il giudice ritiene di dover irrogare in concreto, compreso l'aumento per la continuazione (art. 53, ultimo comma); nel patteggiamento la sostituzione entra nell'accordo, nel decreto penale l'indagato può chiedere il lavoro di pubblica utilità al posto della pena pecuniaria. Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità durano quanto la pena sostituita e valgono come pena detentiva della stessa specie (art. 57); tutte e tre comportano le prescrizioni comuni dell'art. 56-ter: divieto di detenere e portare armi anche con licenza, divieto di frequentare abitualmente pregiudicati o persone sottoposte a misure, obbligo di restare nell'ambito territoriale (di regola la regione) fissato nel provvedimento, ritiro del passaporto e sospensione dei documenti per l'espatrio, obbligo di portare con sé il provvedimento, ed eventuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Al condannato a una pena sostitutiva non si applica l'art. 120 del codice della strada, cioè il diniego o la revoca della patente per mancanza dei requisiti morali.
Come si decide, chi è escluso, che cosa succede dopo
- In udienza (art. 545-bis c.p.p.): subito dopo la lettura del dispositivo il giudice, sentite le parti e con il consenso dell'imputato (personale o tramite procuratore speciale, necessario per le tre pene non pecuniarie), integra il dispositivo con la pena sostitutiva e le prescrizioni; se servono accertamenti, fissa un'udienza entro 60 giorni e sospende il processo, chiedendo all'UEPE le informazioni sulle condizioni di vita e il programma di trattamento e, per le dipendenze, la certificazione e il programma terapeutico. Le parti depositano documenti all'UEPE e memorie fino a cinque giorni prima.
- La scelta (art. 58): criteri dell'art. 133 c.p.; la pena sostitutiva si applica se non è concessa la sospensione condizionale, se è più idonea alla rieducazione e se le prescrizioni assicurano la prevenzione di altri reati; tra le pene, quella con il minor sacrificio della libertà, con motivazione specifica quando si sceglie la semilibertà o la detenzione domiciliare invece del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria; conta la situazione di età, salute, maternità e paternità, dipendenze certificate, AIDS. Se ci sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, niente sostituzione.
- Esclusioni (art. 59): reato commesso entro tre anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione (salva una pena più grave); pena pecuniaria negata a chi nei cinque anni non ha pagato una pena pecuniaria; imputato cui va applicata una misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p., salvo l'attenuante dell'art. 323-bis c. 2 c.p. per i reati contro la P.A. Nessuna esclusione per i minorenni.
- Esecuzione: per semilibertà e detenzione domiciliare il PM trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del domicilio, che entro 45 giorni conferma o adatta le prescrizioni con ordinanza inviata alla polizia e all'UEPE (art. 62); il lavoro di pubblica utilità parte con la sentenza irrevocabile, con l'ingiunzione della polizia a presentarsi all'UEPE (art. 63); le prescrizioni si modificano per comprovati motivi, tramite l'UEPE (art. 64), tranne quelle comuni su armi, pregiudicati, passaporto e documento; i controlli spettano a polizia, carabinieri e polizia penitenziaria dell'UEPE (art. 65).
- Revoca e passaggio: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione del residuo nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, decisa con il rito dell'art. 666 c.p.p. (art. 66); la pena pecuniaria non pagata si converte in semilibertà o detenzione domiciliare, e in lavoro di pubblica utilità se l'insolvenza è accertata (art. 71). In senso opposto, dopo metà della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutiva si può chiedere l'affidamento in prova (art. 47, c. 3-ter, o.p.).
Per l'imputato la pena sostitutiva è utile quando la sospensione condizionale non spetta e l'alternativa sarebbe attendere l'ordine di esecuzione e chiedere una misura al tribunale di sorveglianza, con mesi di incertezza; il lavoro di pubblica utilità, in particolare, chiude la vicenda con qualche ora a settimana e in certi casi fa revocare la confisca. È diverso dalla messa alla prova, che si chiede prima della condanna e, se riesce, estingue il reato senza iscrizione di una condanna, e dal lavoro di pubblica utilità previsto per la guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, che segue regole proprie del codice della strada.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra pena sostitutiva e misura alternativa?
La pena sostitutiva la decide il giudice del processo, in sentenza, con il patteggiamento o con il decreto penale, e si esegue subito, senza passare dal tribunale di sorveglianza: la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive vengono solo confermate o adattate dal magistrato di sorveglianza entro 45 giorni (art. 62 L. 689/1981), il lavoro di pubblica utilità parte con la sentenza irrevocabile (art. 63). Le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà dell'ordinamento penitenziario) si chiedono invece dopo la condanna definitiva, al tribunale di sorveglianza, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso. I limiti sono simili (4 anni), ma la pena sostitutiva evita il passaggio in sorveglianza e l'incertezza dei tempi; in cambio richiede il consenso e comporta prescrizioni fisse (armi, passaporto, ambito regionale).
Il giudice può darmi la pena sostitutiva insieme alla sospensione condizionale?
No: l'art. 58 dice che il giudice applica le pene sostitutive «se non ordina la sospensione condizionale della pena». Sono alternative, e tra le due la sospensione condizionale è più favorevole perché non comporta alcuna esecuzione; la pena sostitutiva entra in gioco quando la sospensione non spetta (per precedenti, per pena oltre i due anni) o quando l'imputato preferisce una pena eseguita subito che si esaurisce, come il lavoro di pubblica utilità. Non è cumulabile nemmeno con la messa alla prova, che opera prima della condanna e, se riesce, estingue il reato.
Quanto costa la pena pecuniaria sostitutiva?
Il giudice fissa un valore giornaliero tra 5 e 2.500 euro, pari alla quota di reddito giornaliero che l'imputato può destinare al pagamento tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita sue e della famiglia, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva sostituita (art. 56-quater): sei mesi a 20 euro al giorno fanno 3.600 euro. Si può chiedere la rateizzazione (art. 133-ter c.p.). Se non si paga entro i 90 giorni dell'ordine di esecuzione, o si salta una rata, la pena pecuniaria è revocata e convertita in semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva; se il mancato pagamento dipende da impossibilità economica, in lavoro di pubblica utilità (art. 71). Chi nei cinque anni precedenti non ha pagato una pena pecuniaria non può ottenerla (art. 59, lett. b).
Che cosa succede se violo le prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva?
La mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ne comporta la revoca: la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita o in una pena sostitutiva più grave (art. 66). Polizia, direttore dell'istituto e UEPE segnalano ogni violazione al magistrato di sorveglianza, che decide con il procedimento dell'art. 666 c.p.p. (udienza in camera di consiglio, difensore, ricorso per cassazione); per il lavoro di pubblica utilità decide il giudice che lo ha applicato. Chi subisce la revoca non può ottenere una nuova pena sostitutiva per i reati commessi nei tre anni successivi, salvo una di specie più grave (art. 59, lett. a). Le violazioni lievi si gestiscono chiedendo, tramite l'UEPE, la modifica delle prescrizioni (art. 64).
Fonti normative
- Art. 20-bis c.p. — Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 53 L. 689/1981 — Sostituzione delle pene detentive brevi
- Artt. 55-56-quater L. 689/1981 — Contenuto delle quattro pene sostitutive
- Art. 58 L. 689/1981 — Potere discrezionale del giudice
- Art. 59 L. 689/1981 — Condizioni soggettive per la sostituzione
- Art. 66 L. 689/1981 — Revoca per inosservanza delle prescrizioni
- Art. 545-bis c.p.p. — Condanna a pena sostitutiva
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024La riforma (L. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024: cancellato lo «stato di alterazione psico-fisica», nuova rubrica «guida dopo l'assunzione»; accertamenti qualitativi con apparecchi portatili, test salivari analitici in laboratori certificati, prelievi in struttura sanitaria se impossibili o rifiutati, ritiro cautelare della patente fino a 10 giorni in attesa dell'esito, art. 187 c. 5-bis), la sentenza della Corte costituzionale 10/2026 (questioni infondate con interpretazione conforme: non basta l'assunzione né serve l'alterazione concreta, occorre la presenza di quantitativi «generalmente idonei» ad alterare un assuntore medio; circolare Interno-Salute 11 aprile 2025 sul prelievo salivare e sui limiti), pene (arresto 6 mesi-1 anno e ammenda 1.500-6.000 euro; aumento da un terzo alla metà per neopatentati, professionali e minori di 21, e per la guida notturna; raddoppio con incidente), sanzioni sulla patente (sospensione 1-2 anni, raddoppiata se il veicolo è di terzi; revoca sempre per conducenti professionali, recidiva nel triennio e incidente; nuova patente non prima di 3 anni; visita medica in 60 giorni e revisione, patente breve; under 21 senza patente fino a 24 anni; divieto di conseguirla per chi non ce l'ha), confisca del veicolo (salvo terzi estranei), rifiuto degli accertamenti (pene dell'art. 186 c. 7: arresto 6 mesi-1 anno, ammenda 1.500-6.000, sospensione 6 mesi-2 anni, confisca), lavori di pubblica utilità sostitutivi con programma terapeutico (c. 8-bis, esclusi con incidente), competenza del tribunale monocratico, decreto penale, patteggiamento, sospensione condizionale, difese (validità dell'accertamento, catena di custodia, quantità e principio attivo, farmaci prescritti, cannabis light, tempo dall'assunzione), rapporto con il DPR 309/1990 (segnalazione al prefetto per uso personale) e con l'omicidio o le lesioni stradali aggravate.