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ProceduraDiritto penale · Esecuzione della pena

La multa penale non pagata: rateizzazione e conversione

La multa e l'ammenda inflitte da un giudice penale non sono una sanzione da pagare quando capita. Dopo la riforma Cartabia il pubblico ministero notifica un ordine di esecuzione con novanta giorni per pagare, e chi non paga rischia la conversione della pena pecuniaria in semilibertà sostitutiva; se invece non può pagare perché non ne ha i mezzi, la pena si converte in lavoro di pubblica utilità o in detenzione domiciliare. Si può però chiedere di pagare a rate, fino a sessanta mensilità senza interessi, e fermare la conversione pagando il residuo. Questa pagina spiega termini, rate, conversione e regole transitorie.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Ordine di esecuzione: 90 giorni per pagare dalla notifica.
  • Rate: da 6 a 60 mensilità senza interessi; istanza entro 20 giorni.
  • Chi non paga potendo: conversione in semilibertà sostitutiva o, dopo la Corte cost. 54/2026, in detenzione domiciliare.
  • Chi non può pagare: lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare sostitutivi.
  • Regole nuove solo per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022.

L'ordine di esecuzione e i termini

Quando una condanna a multa o ammenda, anche in sostituzione di una pena detentiva, diventa definitiva, il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione, notificato al condannato e al difensore, che intima di pagare entro novanta giorni e avverte che, in mancanza, la pena sarà convertita (art. 660, c. 1-3, c.p.p.). L'ordine avvisa anche che, se la sentenza non ha già previsto le rate, entro venti giorni si può depositare alla segreteria del pubblico ministero un'istanza di pagamento rateale, che viene trasmessa al magistrato di sorveglianza. Se il processo si è svolto in assenza, dalla conoscenza della sentenza si hanno trenta giorni per chiedere, se ce ne sono i presupposti, la restituzione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato.

Art. 133-ter c.p.

«Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. [...] Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.»

Se il pagamento a rate è già disposto in sentenza, l'ordine indica numero, importo e scadenze delle rate: la prima va pagata entro trenta giorni dalla notifica, e il mancato pagamento di una rata fa decadere dal beneficio, con l'obbligo di pagare il resto in un'unica soluzione entro sessanta giorni, a pena di conversione (art. 660, c. 4). Il pubblico ministero verifica il pagamento e dichiara eseguita la pena; se il pagamento manca, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, che dopo aver accertato le condizioni economiche del condannato decide con ordinanza sulla conversione della parte non pagata (c. 6-9). Sulle funzioni della sorveglianza si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza.

La conversione: chi non paga e chi non può pagare

SituazioneConversioneDurata massimaNorma
Mancato pagamento senza impossibilitàSemilibertà sostitutiva; anche detenzione domiciliare sostitutiva dopo la Corte cost. 54/20264 anni per la multa, 2 per l'ammendaArt. 102 L. 689/1981
Insolvibilità: il condannato non ha i mezzi per pagareLavoro di pubblica utilità sostitutivo, un giorno pari a due ore di lavoro; detenzione domiciliare sostitutiva se il condannato si oppone2 anni per la multa, 1 per l'ammendaArt. 103 L. 689/1981
Pena pecuniaria sostitutiva non pagataRevoca e conversione in semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva; lavoro di pubblica utilità se il condannato è insolvibileSecondo la pena detentiva sostituitaArt. 71 L. 689/1981

Il ragguaglio si fa calcolando 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena (art. 135 c.p.). Una multa di 5.000 euro non pagata corrisponde quindi a venti giorni di semilibertà sostitutiva. Se il mancato pagamento dipende da insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di differire la conversione per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta se la situazione persiste (art. 660, c. 10). In ogni caso l'esecuzione della pena da conversione cessa pagando la multa o l'ammenda, dedotta la parte corrispondente alla pena già scontata, anche a rate (artt. 102 e 103). Le misure in cui la pena viene convertita sono descritte nelle pagine sul lavoro di pubblica utilità, sulla semilibertà e sulla detenzione domiciliare.

La pena pecuniaria sostitutiva e le regole transitorie

Diversa dalla multa è la pena pecuniaria sostitutiva, che il giudice può applicare al posto di una pena detentiva fino a un anno: si calcola moltiplicando i giorni di pena per un valore giornaliero, da 5 a 2.500 euro, fissato secondo il reddito e le condizioni di vita del condannato e della sua famiglia (artt. 53 e 56-quater L. 689/1981). La regola ha superato il vecchio minimo giornaliero legato ai 250 euro dell'art. 135, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 28/2022. Sulle altre pene sostitutive si veda la pagina sulle pene sostitutive.

Le nuove regole sulla conversione valgono per i reati commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, cioè dopo il 30 dicembre 2022; per i reati precedenti continuano ad applicarsi le norme previgenti sull'esecuzione e sulla conversione, salvo che le nuove siano più favorevoli al condannato (art. 97 D.Lgs. 150/2022). La pena della multa si estingue comunque in dieci anni dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile, salvo i casi di recidiva qualificata e di delinquenza abituale o professionale (art. 172 c.p.); il periodo in cui la conversione è differita non si conta.

  1. Segnare la data di notifica dell'ordine: da lì 90 giorni per pagare e 20 per chiedere le rate.
  2. Chiedere la rateizzazione documentando reddito e patrimonio.
  3. Pagare puntualmente ogni rata: una rata saltata fa decadere dal beneficio.
  4. Documentare l'insolvibilità se non si può pagare, per evitare la semilibertà.
  5. Pagare il residuo in qualsiasi momento per fermare la conversione.

Domande frequenti

Ho ricevuto l'ordine di pagare una multa penale: quanto tempo ho?
Novanta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero. Entro venti giorni, se la sentenza non lo ha già previsto, si può depositare alla segreteria del pubblico ministero un'istanza di pagamento rateale, su cui decide il magistrato di sorveglianza (art. 660, c. 3, c.p.p.). Se non si paga nel termine, gli atti passano al magistrato di sorveglianza per la conversione della pena.
Posso pagare la multa a rate?
Sì. La multa e l'ammenda possono essere pagate in rate mensili da sei a sessanta, secondo le condizioni economiche e patrimoniali del condannato, senza interessi, e si può sempre estinguere il debito con un unico pagamento (art. 133-ter c.p.). Se le rate sono state fissate in sentenza, la prima va pagata entro trenta giorni dalla notifica; se una rata non viene pagata, si decade dal beneficio e il resto va pagato in un'unica soluzione entro sessanta giorni, altrimenti scatta la conversione (art. 660, c. 4).
Che cosa succede se non pago?
Per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022, se non si paga senza essere nell'impossibilità di farlo, la pena si converte nella semilibertà sostitutiva, calcolando un giorno ogni 250 euro, fino a quattro anni per la multa e due per l'ammenda (art. 102 L. 689/1981); dopo la sentenza della Corte costituzionale 54/2026 è possibile anche la detenzione domiciliare sostitutiva. Se invece il condannato non può pagare perché insolvibile, la conversione avviene nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, fino a due anni per la multa e uno per l'ammenda (art. 103). In ogni momento si può far cessare la conversione pagando il residuo.
Il reato è stato commesso prima della riforma Cartabia: valgono queste regole?
No, salvo che siano più favorevoli. Le nuove regole sulla conversione si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, cioè dopo il 30 dicembre 2022; per i reati precedenti continuano ad applicarsi le norme previgenti sull'esecuzione e sulla conversione delle pene pecuniarie (art. 97 D.Lgs. 150/2022). Conviene quindi controllare la data del fatto indicata nella sentenza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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