In breve
- Ordine di esecuzione: 90 giorni per pagare dalla notifica.
- Rate: da 6 a 60 mensilità senza interessi; istanza entro 20 giorni.
- Chi non paga potendo: conversione in semilibertà sostitutiva o, dopo la Corte cost. 54/2026, in detenzione domiciliare.
- Chi non può pagare: lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare sostitutivi.
- Regole nuove solo per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022.
L'ordine di esecuzione e i termini
Quando una condanna a multa o ammenda, anche in sostituzione di una pena detentiva, diventa definitiva, il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione, notificato al condannato e al difensore, che intima di pagare entro novanta giorni e avverte che, in mancanza, la pena sarà convertita (art. 660, c. 1-3, c.p.p.). L'ordine avvisa anche che, se la sentenza non ha già previsto le rate, entro venti giorni si può depositare alla segreteria del pubblico ministero un'istanza di pagamento rateale, che viene trasmessa al magistrato di sorveglianza. Se il processo si è svolto in assenza, dalla conoscenza della sentenza si hanno trenta giorni per chiedere, se ce ne sono i presupposti, la restituzione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato.
«Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. [...] Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.»
Se il pagamento a rate è già disposto in sentenza, l'ordine indica numero, importo e scadenze delle rate: la prima va pagata entro trenta giorni dalla notifica, e il mancato pagamento di una rata fa decadere dal beneficio, con l'obbligo di pagare il resto in un'unica soluzione entro sessanta giorni, a pena di conversione (art. 660, c. 4). Il pubblico ministero verifica il pagamento e dichiara eseguita la pena; se il pagamento manca, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, che dopo aver accertato le condizioni economiche del condannato decide con ordinanza sulla conversione della parte non pagata (c. 6-9). Sulle funzioni della sorveglianza si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza.
La conversione: chi non paga e chi non può pagare
| Situazione | Conversione | Durata massima | Norma |
|---|---|---|---|
| Mancato pagamento senza impossibilità | Semilibertà sostitutiva; anche detenzione domiciliare sostitutiva dopo la Corte cost. 54/2026 | 4 anni per la multa, 2 per l'ammenda | Art. 102 L. 689/1981 |
| Insolvibilità: il condannato non ha i mezzi per pagare | Lavoro di pubblica utilità sostitutivo, un giorno pari a due ore di lavoro; detenzione domiciliare sostitutiva se il condannato si oppone | 2 anni per la multa, 1 per l'ammenda | Art. 103 L. 689/1981 |
| Pena pecuniaria sostitutiva non pagata | Revoca e conversione in semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva; lavoro di pubblica utilità se il condannato è insolvibile | Secondo la pena detentiva sostituita | Art. 71 L. 689/1981 |
Il ragguaglio si fa calcolando 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena (art. 135 c.p.). Una multa di 5.000 euro non pagata corrisponde quindi a venti giorni di semilibertà sostitutiva. Se il mancato pagamento dipende da insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di differire la conversione per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta se la situazione persiste (art. 660, c. 10). In ogni caso l'esecuzione della pena da conversione cessa pagando la multa o l'ammenda, dedotta la parte corrispondente alla pena già scontata, anche a rate (artt. 102 e 103). Le misure in cui la pena viene convertita sono descritte nelle pagine sul lavoro di pubblica utilità, sulla semilibertà e sulla detenzione domiciliare.
La pena pecuniaria sostitutiva e le regole transitorie
Diversa dalla multa è la pena pecuniaria sostitutiva, che il giudice può applicare al posto di una pena detentiva fino a un anno: si calcola moltiplicando i giorni di pena per un valore giornaliero, da 5 a 2.500 euro, fissato secondo il reddito e le condizioni di vita del condannato e della sua famiglia (artt. 53 e 56-quater L. 689/1981). La regola ha superato il vecchio minimo giornaliero legato ai 250 euro dell'art. 135, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 28/2022. Sulle altre pene sostitutive si veda la pagina sulle pene sostitutive.
Le nuove regole sulla conversione valgono per i reati commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, cioè dopo il 30 dicembre 2022; per i reati precedenti continuano ad applicarsi le norme previgenti sull'esecuzione e sulla conversione, salvo che le nuove siano più favorevoli al condannato (art. 97 D.Lgs. 150/2022). La pena della multa si estingue comunque in dieci anni dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile, salvo i casi di recidiva qualificata e di delinquenza abituale o professionale (art. 172 c.p.); il periodo in cui la conversione è differita non si conta.
- Segnare la data di notifica dell'ordine: da lì 90 giorni per pagare e 20 per chiedere le rate.
- Chiedere la rateizzazione documentando reddito e patrimonio.
- Pagare puntualmente ogni rata: una rata saltata fa decadere dal beneficio.
- Documentare l'insolvibilità se non si può pagare, per evitare la semilibertà.
- Pagare il residuo in qualsiasi momento per fermare la conversione.
Domande frequenti
Ho ricevuto l'ordine di pagare una multa penale: quanto tempo ho?
Posso pagare la multa a rate?
Che cosa succede se non pago?
Il reato è stato commesso prima della riforma Cartabia: valgono queste regole?
Fonti normative
- Art. 660 c.p.p. — Esecuzione delle pene pecuniarie
- Art. 133-ter c.p. — Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
- Art. 135 c.p. — Ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive
- Art. 102 L. 689/1981 — Conversione per mancato pagamento
- Art. 103 L. 689/1981 — Conversione per insolvibilità
- Art. 71 L. 689/1981 — Pena pecuniaria sostitutiva non pagata
- Art. 97 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Esecuzione della penaIl lavoro di pubblica utilità: dove, quanto, comeLPU come pena sostitutiva (fino a 3 anni), per ebbrezza e droghe alla guida, piccolo spaccio, messa alla prova, giudice di pace: ore, enti, revoca, estinzione.
- Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteFuori di giorno, in istituto la notte: subito per pene fino a 6 mesi, dopo metà pena o due terzi negli altri casi, ergastolo dopo 20 anni; semilibertà sostitutiva.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
- Il procedimento penaleL'oblazione nelle contravvenzioniOblazione ordinaria (un terzo del massimo dell'ammenda, è un diritto) e speciale (metà, a discrezione del giudice), termini, esclusioni, sicurezza sul lavoro e ambiente.