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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

L'oblazione nelle contravvenzioni

Molte contravvenzioni, dai reati edilizi minori alle violazioni in materia di sicurezza, rumore o ambiente, si possono chiudere pagando una somma: è l'oblazione, che estingue il reato senza condanna e senza processo. Se la contravvenzione è punita con la sola ammenda, basta pagare un terzo del massimo e il giudice deve ammetterla; se è punita con arresto o ammenda in alternativa, si paga la metà del massimo, ma il giudice può rifiutarla per la gravità del fatto o se restano conseguenze dannose da eliminare. Nella sicurezza sul lavoro e nell'ambiente esiste poi una procedura speciale davanti all'organo di vigilanza. Questa pagina spiega quando si può chiedere, quanto costa e fino a quando.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Solo contravvenzioni: non si applica ai delitti.
  • Sola ammenda: si paga un terzo del massimo ed è un diritto dell'imputato.
  • Arresto o ammenda: si paga la metà del massimo, ma il giudice può negarla.
  • Quando: prima dell'apertura del dibattimento o del decreto penale, e con l'opposizione al decreto.
  • Sicurezza sul lavoro e ambiente: prescrizione dell'organo di vigilanza e pagamento di un quarto del massimo.

Le due oblazioni del codice penale

Art. 162-bis, c. 1-3, c.p.

«Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. [...] L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.»

Oblazione ordinaria (art. 162)Oblazione speciale (art. 162-bis)
ReatiContravvenzioni punite con la sola ammendaContravvenzioni punite con arresto o ammenda in alternativa
SommaUn terzo del massimo dell'ammenda, più le speseMetà del massimo dell'ammenda, più le spese, depositata con la domanda
Il giudiceDeve ammetterla se ci sono le condizioni formaliPuò negarla per la gravità del fatto; deve negarla ai recidivi reiterati, abituali e professionali e se restano conseguenze eliminabili
TerminePrima dell'apertura del dibattimento o del decreto penaleStesso termine, domanda riproponibile fino alla discussione finale di primo grado
EffettoIl pagamento estingue il reato

L'oblazione ordinaria è un diritto: il giudice verifica solo i presupposti formali e dichiara estinto il reato (Cass. pen. 45734/2023). Quella speciale è discrezionale: il giudice valuta la gravità del fatto con i criteri dell'art. 133 c.p., considerando tutti gli elementi disponibili, anche quelli portati dalla persona offesa (Cass. pen. 5829/2025), e deve verificare anche d'ufficio che le conseguenze dannose o pericolose siano state eliminate (Cass. pen. 4992/2017). Pagare senza che ci fossero le condizioni non estingue il reato (Cass. pen. 23513/2019). Le conseguenze da eliminare sono il punto pratico decisivo: nei reati edilizi, ambientali o di sicurezza, prima di chiedere l'oblazione speciale bisogna rimuovere l'opera, bonificare, mettere in regola.

Come si chiede

La domanda si presenta al pubblico ministero durante le indagini, che la trasmette al giudice, oppure al giudice; il PM può avvisare l'interessato della facoltà di chiedere l'oblazione, e il decreto penale di condanna deve comunque menzionarla quando è ammessa. Il giudice, sentito il PM, respinge la domanda con ordinanza o ammette all'oblazione fissando la somma; dopo il pagamento dichiara con sentenza l'estinzione del reato, o restituisce gli atti al PM se si è ancora nelle indagini (art. 141 disp. att. c.p.p.). Chi riceve un decreto penale può chiedere l'oblazione insieme all'opposizione, e il giudice decide prima di ogni altra cosa (art. 464, c. 2, c.p.p.). Se l'imputazione viene modificata in un reato oblazionabile, anche con una nuova contestazione in dibattimento, l'imputato è rimesso in termini e paga entro un termine non superiore a dieci giorni (art. 141, c. 4-bis). L'ordinanza di rigetto non si impugna da sola, ma con la sentenza finale (Cass. pen. 35550/2017), e l'oblazione non si applica nel processo ai minorenni (Cass. pen. 12296/2019).

Sicurezza sul lavoro e ambiente: la prescrizione dell'organo di vigilanza

Per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro l'organo di vigilanza, come l'ispettorato o l'ASL, impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, prorogabile ma di regola non oltre sei mesi. Se la violazione è eliminata, il contravventore è ammesso a pagare in trenta giorni un quarto del massimo dell'ammenda e il reato si estingue; il PM chiede l'archiviazione (artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 758/1994). Se si adempie in ritardo ma in un tempo congruo, o si eliminano le conseguenze in modo diverso da quello prescritto, si può ancora chiedere al giudice l'oblazione speciale, ridotta a un quarto del massimo (art. 24, c. 3; Cass. pen. 3671/2017). Un meccanismo analogo vale per le contravvenzioni ambientali che non hanno causato danno o pericolo concreto (artt. 318-bis e seguenti D.Lgs. 152/2006), senza escludere l'oblazione del codice penale (Cass. pen. 24633/2021).

  1. Verificare la pena della contravvenzione: sola ammenda o pena alternativa.
  2. Eliminare le conseguenze del reato prima di chiedere l'oblazione speciale.
  3. Presentare la domanda in tempo, con il deposito della somma se è quella speciale.
  4. Se arriva un decreto penale, proporre opposizione con la domanda di oblazione.
  5. Nella sicurezza e nell'ambiente, rispettare la prescrizione e pagare entro trenta giorni.

Per i delitti procedibili a querela la via analoga è l'estinzione per condotte riparatorie; per i fatti di minima offensività la particolare tenuità del fatto; per i reati edilizi la pagina sull'abuso edilizio.

Domande frequenti

Quanto si paga con l'oblazione?
Dipende dalla pena prevista. Se la contravvenzione è punita con la sola ammenda si paga un terzo del massimo dell'ammenda, più le spese del procedimento (art. 162 c.p.); se è punita con l'arresto o l'ammenda in alternativa si paga la metà del massimo dell'ammenda, da depositare insieme alla domanda (art. 162-bis). Nelle procedure speciali per la sicurezza sul lavoro e per l'ambiente, dopo aver adempiuto alla prescrizione, si paga un quarto del massimo.
Il giudice può rifiutare l'oblazione?
Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda no: l'oblazione è un diritto dell'imputato e il giudice verifica solo che ci siano le condizioni formali (Cass. pen. 45734/2023). Per quelle punite con pene alternative sì: è esclusa per i recidivi reiterati e per i delinquenti abituali o professionali, e quando permangono conseguenze dannose o pericolose che il contravventore può eliminare; negli altri casi il giudice può respingerla con ordinanza, valutando la gravità del fatto (art. 162-bis; Cass. pen. 5829/2025). La domanda può essere ripresentata fino alla discussione finale del primo grado.
Ho ricevuto un decreto penale di condanna per una contravvenzione: posso ancora chiedere l'oblazione?
Sì, proponendo opposizione al decreto penale e presentando contestualmente la domanda di oblazione: il giudice decide su questa prima di ogni altro provvedimento (art. 464, c. 2, c.p.p.). Il decreto stesso deve indicare la facoltà di chiedere l'oblazione quando il reato la ammette (art. 141 disp. att. c.p.p.). Se l'imputazione viene poi modificata in un reato oblazionabile, l'imputato è rimesso in termini per chiederla.
L'ispettorato mi ha contestato una violazione sulla sicurezza: devo andare a processo?
Non necessariamente. Per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, di norma non superiore a sei mesi; se si adempie, si è ammessi a pagare in trenta giorni un quarto del massimo dell'ammenda e il reato si estingue (artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 758/1994). Se si regolarizza in ritardo o in modo diverso da quello prescritto, resta l'oblazione ridotta a un quarto davanti al giudice (art. 24, c. 3).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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