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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

Come sapere se si è indagati: il registro delle notizie di reato

Nessuno è tenuto ad avvisarvi che siete indagati, finché non arriva un atto che lo richiede. Ma il codice dà a chiunque il diritto di chiedere alla procura se il proprio nome è iscritto nel registro delle notizie di reato: si presenta una richiesta, e la risposta arriva in pochi giorni, salvo il segreto per esigenze di indagine. Dalla data di iscrizione decorrono i termini delle indagini, e per questo il momento dell'iscrizione si può contestare davanti al giudice.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Il PM iscrive la notizia di reato subito e il nome dell'indagato non appena risultano indizi (art. 335 c.p.p.); da quella data decorrono i termini delle indagini.
  • Chiunque può chiedere alla procura il certificato delle iscrizioni a proprio nome (c. 3); risposta anche per i difensori e la persona offesa; esclusi i delitti gravi dell'art. 407 c. 2 lett. a; segreto per max 3 mesi.
  • La sola iscrizione non produce effetti civili o amministrativi (art. 335-bis) e non compare nel casellario né nei carichi pendenti.
  • Iscrizione tardiva: retrodatazione chiesta al giudice entro 20 giorni (art. 335-quater); atti fuori termine inutilizzabili.
  • Termini: 1 anno (6 mesi contravvenzioni, 18 mesi delitti gravi), una proroga fino a 6 mesi; poi avviso di conclusione o archiviazione.

L'iscrizione e il certificato

Art. 335, commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, c.p.p. — Registro delle notizie di reato

«Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. […] Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. […] Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

DomandaRisposta
Chi può chiedereLa persona cui il reato è attribuito, la persona offesa e i rispettivi difensori (c. 3); non i terzi, non i datori di lavoro
DoveAlla procura della Repubblica presso il tribunale competente (di regola quella del luogo del fatto o della residenza); ogni procura risponde per i propri registri
ComeRichiesta scritta con documento di identità, di persona, tramite difensore con delega o con le modalità telematiche dell'ufficio; alcune procure applicano i diritti di certificato
Che cosa si ottieneL'elenco delle iscrizioni comunicabili (numero di procedimento, reato, data) oppure la formula «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione»
Quando la risposta è negativa anche se si è iscrittiDelitti dell'art. 407 c. 2 lett. a (mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, sequestro, droga associativa, armi da guerra, tratta e reati sessuali aggravati); segreto motivato per esigenze investigative, massimo 3 mesi non rinnovabili (c. 3-bis)
Persona offesaOltre al certificato, dopo 6 mesi dalla denuncia o querela può chiedere notizie sullo stato del procedimento (c. 3-ter)

L'iscrizione ha due momenti: la notizia di reato (modello 21 per i fatti con autore noto, modello 44 per gli ignoti, modello 45 per i fatti che non costituiscono reato, secondo la prassi delle procure) e il nome, che il PM iscrive quando emergono indizi, non semplici sospetti o coinvolgimenti generici; se la qualificazione del fatto cambia, il PM aggiorna l'iscrizione senza farne una nuova (c. 2), e se il fatto appare commesso con una causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere) procede a un'annotazione preliminare in un modello separato, senza iscrizione (c. 1-bis.1). Sapere di essere iscritti conta: dalla data di iscrizione del nome decorrono i termini delle indagini, da quel momento si hanno i diritti dell'indagato (difensore, facoltà di non rispondere, nullità delle dichiarazioni raccolte senza garanzie) e la persona può presentare memorie e chiedere di essere sentita. L'art. 335-bis chiarisce che la mera iscrizione non può da sola produrre effetti pregiudizievoli civili o amministrativi, e l'iscrizione non compare nel casellario né nei carichi pendenti, che registrano solo i procedimenti in cui l'azione penale è già stata esercitata.

Termini delle indagini e retrodatazione

  1. Termine ordinario (art. 405, c. 2): il PM conclude le indagini entro un anno dall'iscrizione del nome, sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti dell'art. 407, c. 2; se serve la querela, il termine decorre dal suo arrivo al PM.
  2. Proroga (art. 406): una sola volta, fino a sei mesi, chiesta al GIP prima della scadenza per indagini complesse; la richiesta è notificata all'indagato e alla persona offesa che lo ha chiesto, con cinque giorni per le memorie; il GIP decide con ordinanza, in udienza camerale se pensa di rifiutarla; per i reati gravi la proroga è decisa senza avviso.
  3. Durata massima (art. 407): 18 mesi in totale, un anno per le contravvenzioni, due anni per i delitti gravi elencati; gli atti compiuti dopo la scadenza non sono utilizzabili (c. 3), salvo quelli dell'art. 415-bis.
  4. Fine delle indagini: prima della scadenza il PM notifica l'avviso di conclusione (art. 415-bis), con il deposito degli atti e 20 giorni per memorie, documenti, investigazioni difensive e richiesta di interrogatorio, oppure chiede l'archiviazione.
  5. Retrodatazione (art. 335-quater): l'indagato chiede al giudice che procede (il GIP durante le indagini) di accertare la tempestività dell'iscrizione, entro 20 giorni da quando ha potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo, indicando a pena di inammissibilità ragioni e atti; il PM ha sette giorni per memorie, il difensore altri sette, poi il giudice decide con ordinanza, anche senza udienza; la retrodatazione è disposta se il ritardo è «inequivocabile e non giustificato», con la conseguenza che i termini si ricalcolano e gli atti tardivi diventano inutilizzabili. Il GIP che compie un atto e vede un nome mancante ordina al PM l'iscrizione con decreto motivato (art. 335-ter).

In pratica, i segnali che si è indagati sono l'informazione di garanzia per gli atti a cui il difensore ha diritto di assistere (interrogatorio, perquisizione, accertamenti tecnici), l'invito a presentarsi, la notifica della richiesta di proroga, l'avviso di conclusione delle indagini, il decreto penale o l'avviso della richiesta di archiviazione; chi ha presentato una denuncia o una querela e non ha notizie usa gli stessi strumenti dal lato della persona offesa. Chi teme di essere indagato fa bene a chiedere il certificato prima di rendere dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria e a nominare un difensore, che può depositare memorie e chiedere l'interrogatorio già durante le indagini.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se sono indagato?

Chiedendo alla procura della Repubblica il certificato delle iscrizioni a proprio nome nel registro delle notizie di reato (art. 335, c. 3, c.p.p.): la richiesta si presenta alla procura presso il tribunale del luogo in cui si teme il procedimento (o alle procure interessate, perché il registro non è unico nazionale per il richiedente), di persona con un documento, tramite il difensore o con le modalità telematiche indicate da ciascun ufficio. La procura risponde comunicando le iscrizioni, con il reato e la data, oppure con la formula «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione», che copre sia il caso in cui non ci sia nulla, sia il caso in cui il PM abbia disposto il segreto per esigenze investigative (massimo tre mesi, non rinnovabili) o si proceda per uno dei delitti gravi dell'art. 407, c. 2, lett. a), esclusi dalla comunicazione. Si può ripetere la richiesta dopo qualche mese.

Sono stato sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti: significa che non sono indagato?

Non necessariamente. Il PM deve iscrivere il nome «non appena risultino indizi» a carico della persona (c. 1-bis): se lei viene sentita come testimone ma dalle domande emerge che gli inquirenti la considerano coinvolta, l'iscrizione dovrebbe già esserci e le dichiarazioni rese senza le garanzie dell'indagato (avviso della facoltà di non rispondere, difensore) sarebbero inutilizzabili contro di lei. Se ha dubbi, chieda il certificato e valuti con un difensore; in ogni caso, dopo l'ascolto come persona informata, un invito a presentarsi per interrogatorio o un'informazione di garanzia segnalano che l'iscrizione è avvenuta.

Il PM ha iscritto il mio nome molto dopo aver avuto gli indizi: che cosa cambia e che cosa posso fare?

Dalla data di iscrizione del nome decorrono i termini delle indagini (un anno, sei mesi per le contravvenzioni, diciotto mesi per i delitti gravi, più una proroga fino a sei mesi): un'iscrizione tardiva allunga artificialmente le indagini e rende utilizzabili atti che sarebbero fuori termine. Dal 2022 l'art. 335-quater consente all'indagato di chiedere al giudice la retrodatazione, entro 20 giorni da quando ha potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo (per esempio dopo l'avviso di conclusione delle indagini o nel riesame), indicando a pena di inammissibilità le ragioni e gli atti; il giudice retrodata se il ritardo è «inequivocabile e non giustificato», e gli atti compiuti dopo la scadenza ricalcolata diventano inutilizzabili (art. 407, c. 3). La questione si può riproporre nelle fasi successive.

L'iscrizione nel registro compare nel casellario o nei carichi pendenti?

No. Il casellario contiene le condanne definitive e gli altri provvedimenti irrevocabili; il certificato dei carichi pendenti riporta i procedimenti in cui è già stata esercitata l'azione penale (rinvio a giudizio, decreto di citazione, decreto penale), non le semplici iscrizioni. L'art. 335-bis stabilisce inoltre che la mera iscrizione non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa: non giustifica l'esclusione da una gara, da un concorso o il ritiro di una licenza. Le procure rilasciano su richiesta dell'interessato anche il certificato delle iscrizioni (il cosiddetto «certificato ex art. 335») che alcuni enti chiedono, ma solo l'interessato o il suo difensore possono ottenerlo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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  • Il procedimento penaleL'archiviazione e l'opposizione della persona offesaQuando si archivia (art. 408 c.p.p.: gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, criterio della riforma Cartabia che ha sostituito la mera infondatezza; art. 411: manca una condizione di procedibilità come la querela, non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., reato estinto per prescrizione, remissione o morte, fatto non previsto come reato; art. 415: contro ignoti entro 6 mesi; art. 405 c. 1-bis: dopo la Cassazione che ha escluso i gravi indizi), la procedura (richiesta con il fascicolo al GIP; avviso alla persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata, con 20 giorni per vedere gli atti e opporsi, salvo remissione della querela; per i delitti con violenza alla persona e il furto in abitazione avviso sempre e 30 giorni, c. 3-bis; per la tenuità del fatto avviso anche all'indagato con 10 giorni, art. 411 c. 1-bis; opposizione con l'indicazione a pena di inammissibilità dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410; GIP: decreto motivato di archiviazione se accoglie senza opposizione o con opposizione inammissibile; altrimenti entro 3 mesi udienza in camera di consiglio ex art. 127 con avviso a PM, indagato e persona offesa e atti depositati; dopo l'udienza, ordinanza con nuove indagini e termine, oppure decisione entro 3 mesi, oppure imputazione coatta con ordine al PM di formulare l'imputazione entro 10 giorni e udienza preliminare fissata entro 2 giorni, art. 409; ricorso per cassazione contro l'ordinanza solo per i vizi dell'art. 127 c. 5), il reclamo (art. 410-bis: decreto nullo se manca l'avviso o è emesso prima della scadenza del termine o senza pronunciarsi sull'opposizione; reclamo entro 15 giorni dalla conoscenza al tribunale monocratico, che decide senza le parti dopo avviso di 10 giorni con memorie fino a 5 giorni prima, con ordinanza non impugnabile, condanna alle spese se inammissibile), la riapertura (art. 414: solo con decreto motivato del GIP su richiesta del PM per nuove investigazioni, respinta se non è ragionevolmente prevedibile trovare nuove fonti di prova; nuova iscrizione; atti compiuti senza autorizzazione inutilizzabili; l'archiviazione non è giudicato ma protegge da indagini ripetute), gli effetti (nessuna iscrizione nel casellario; l'indagato che è stato in custodia cautelare riceve la notifica e può chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; l'archiviazione per tenuità è iscritta nel casellario ma non è condanna; la persona offesa conserva l'azione civile per il risarcimento e la prescrizione civile non dipende dal penale; spese dell'indagato non rimborsate salvo il patrocinio), che cosa fare (chiedere l'avviso già nella denuncia, nominare un difensore per vedere gli atti nei 20 giorni, redigere un'opposizione specifica con testimoni, documenti e accertamenti richiesti, partecipare all'udienza, valutare la strada civile).
  • Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia (art. 333 c.p.p.: ogni persona che ha notizia di un reato procedibile d'ufficio può farla; obbligatoria solo nei casi di legge; orale o scritta, personalmente o tramite procuratore speciale, al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale; se scritta va sottoscritta; le denunce anonime non possono essere usate salvo che costituiscano corpo del reato; art. 361-362 c.p.: obbligo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio; art. 364: obbligo del cittadino solo per i delitti contro lo Stato puniti con l'ergastolo; art. 365: referto dei sanitari), la differenza con la querela (artt. 336-340: dichiarazione con cui la persona offesa chiede che si proceda per un reato procedibile a querela, entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto ex art. 124 c.p., 12 mesi per i reati sessuali, anche per posta raccomandata con firma autenticata o tramite agente consolare; remissione con spese a carico del querelato; dopo la riforma Cartabia molti reati contro il patrimonio e la persona sono procedibili a querela, per cui una denuncia senza volontà di punizione può non bastare: conviene scrivere che si chiede la punizione del colpevole), come si scrive (generalità e recapiti, dichiarazione o elezione di domicilio anche PEC ex art. 90-bis, fatti in ordine cronologico con date, luoghi e persone, autore se noto, danni, testimoni, documenti allegati in copia, richiesta di essere informati dell'archiviazione ex art. 408, eventuale richiesta di sequestro o di misure; copia con timbro e numero di protocollo; per i reati informatici e le truffe online la polizia postale; denuncia via web per alcuni reati minori con conferma in ufficio), che cosa succede (trasmissione al PM, iscrizione nel registro ex art. 335 come modello 21 o 44 contro ignoti, indagini con i termini dell'art. 405, art. 415: contro ignoti il PM chiede l'archiviazione o la proroga entro 6 mesi; la persona offesa può chiedere notizie dopo 6 mesi ex art. 335 c. 3-ter, presentare memorie e indicare prove ex art. 90, nominare un difensore, chiedere il patrocinio a spese dello Stato e, per i delitti dell'art. 76 c. 4-ter D.P.R. 115/2002, ottenerlo senza limiti di reddito; avviso della richiesta di archiviazione e opposizione in 20 giorni, 30 per i reati violenti; costituzione di parte civile nel processo), i rischi (simulazione di reato ex art. 367 c.p. per chi denuncia un reato mai avvenuto, reclusione da 1 a 3 anni; calunnia ex art. 368 per chi incolpa una persona che sa innocente, da 2 a 6 anni; falsità in atto; la denuncia veritiera non espone a nulla, anche se poi archiviata), i casi pratici (furto, truffa online, minacce, incidenti, smarrimento di documenti che è una denuncia di smarrimento non di reato, violenza domestica con codice rosso e ascolto entro 3 giorni).
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