Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

L'udienza preliminare e il rinvio a giudizio

Dopo la chiusura delle indagini, per i reati più gravi il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio e un giudice diverso decide, in camera di consiglio, se il processo si deve fare: dal 2022 lo dispone solo se gli atti consentono una «ragionevole previsione di condanna». È anche l'ultima finestra per abbreviato, patteggiamento e messa alla prova. Per i reati minori la stessa funzione la svolge l'udienza predibattimentale.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Quando c'è: per i delitti puniti oltre quattro anni di reclusione e per gli altri non compresi nell'elenco dell'art. 550 c.p.p.; per contravvenzioni e delitti fino a quattro anni il PM cita direttamente a giudizio e il filtro è l'udienza predibattimentale (artt. 554-bis e ter).
  • Chi decide: il giudice dell'udienza preliminare (GUP), diverso dal GIP delle indagini e dal giudice del dibattimento, in camera di consiglio, con PM e difensore necessari; l'imputato può non comparire e viene giudicato in assenza se le notifiche sono regolari.
  • Che cosa decide: sentenza di non luogo a procedere se il reato è estinto, il fatto non sussiste o non è reato, l'imputato non lo ha commesso o non è punibile, oppure se gli atti non consentono una «ragionevole previsione di condanna» (art. 425); altrimenti decreto che dispone il giudizio, non impugnabile (art. 429).
  • Ultima chiamata per i riti: giudizio abbreviato, patteggiamento, messa alla prova e oblazione vanno chiesti prima delle conclusioni dell'udienza preliminare (o, con citazione diretta, prima della sentenza predibattimentale: art. 554-ter, c. 2).
  • Garanzie: la richiesta è nulla senza l'avviso di conclusione delle indagini e l'interrogatorio chiesto; il giudice può far riformulare l'imputazione imprecisa, integrare le prove decisive e ordinare nuove indagini.

Dalla richiesta di rinvio a giudizio all'udienza

Se non chiede l'archiviazione, il pubblico ministero esercita l'azione penale depositando la richiesta di rinvio a giudizio con il fascicolo delle indagini, il corpo del reato e i verbali degli atti compiuti davanti al GIP (art. 416). La richiesta è nulla se non è stata preceduta dall'avviso dell'art. 415-bis e, quando l'indagato lo ha chiesto entro venti giorni da quell'avviso, dall'invito a presentarsi per l'interrogatorio. Deve contenere, «in forma chiara e precisa», il fatto, le aggravanti, le norme violate e le fonti di prova (art. 417): dopo la riforma Cartabia l'imputazione generica non passa più, perché il giudice invita il PM a riformularla e, se non lo fa, dichiara la nullità della richiesta e restituisce gli atti (art. 421, c. 1).

Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio entro cinque giorni, per una data non oltre trenta giorni dal deposito (art. 418, termini ordinatori), e fa notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso con la richiesta del PM e l'avvertimento sulle conseguenze dell'assenza, almeno dieci giorni prima a pena di nullità (art. 419). Il difensore ha diritto di esaminare gli atti, presentare memorie e produrre documenti; imputato e persona offesa sono informati della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato con dichiarazione depositata almeno tre giorni prima (art. 419, c. 5): scelta rara, utile solo quando si vuole arrivare subito al dibattimento.

Come si svolge l'udienza

L'udienza si tiene in camera di consiglio, senza pubblico, con la partecipazione necessaria del PM e del difensore (art. 420); il verbale è di regola riassuntivo. Il giudice verifica la regolarità delle notifiche e la costituzione delle parti (qui si costituisce la parte civile), dichiara l'assenza dell'imputato non comparso o ne dispone la ricerca nei casi dell'art. 420-quater, poi apre la discussione: il PM espone in sintesi i risultati delle indagini, l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere l'interrogatorio, parlano i difensori delle parti (art. 421). Le conclusioni si formulano sugli atti del fascicolo del PM e sui documenti ammessi prima della discussione, e il giudice può decidere «allo stato degli atti».

Se invece le indagini sono incomplete, il giudice le indica al PM con un termine e fissa una nuova udienza (art. 421-bis), oppure assume d'ufficio le prove «delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere» (art. 422): un potere costruito per prosciogliere, non per condannare. Se il fatto risulta diverso o emerge un'aggravante, il PM modifica l'imputazione; se la definizione giuridica è sbagliata o il fatto non è descritto in termini corrispondenti agli atti, è il giudice a chiedere la correzione e, in mancanza, a restituire gli atti (art. 423, c. 1-bis). Ogni modifica va contestata all'imputato presente o notificata con almeno dieci giorni per difendersi.

La regola di giudizio: «ragionevole previsione di condanna»

Art. 425, commi 1 e 3, c.p.p. — Sentenza di non luogo a procedere

«Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere […]. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».

Fino al 2022 il GUP prosciogliva solo se gli elementi erano «insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio», e in pratica rinviava a giudizio quasi tutti. La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha alzato la soglia: oggi il processo si fa solo se dagli atti è ragionevole prevedere una condanna. Il giudice non anticipa il dibattimento, ma deve valutare in concreto la consistenza delle prove d'accusa, le loro possibili smentite, l'attendibilità delle fonti e anche la prevedibile prescrizione: un processo che con ogni probabilità finirà con un'assoluzione o con l'estinzione del reato non deve iniziare. Per la difesa l'udienza preliminare è quindi diventata una sede in cui vale la pena investire: memorie, documenti, investigazioni difensive e consulenze depositati prima della discussione possono chiudere il procedimento con una sentenza che ha la stessa formula dell'assoluzione.

La sentenza di non luogo a procedere indica la causa nel dispositivo, tiene conto delle attenuanti e del bilanciamento (art. 425, c. 2), non può essere pronunciata se ne deriverebbe una misura di sicurezza diversa dalla confisca, ed è appellabile dal PM e dall'imputato (salvo le formule piene) davanti alla corte d'appello in camera di consiglio (art. 428); è revocabile dal GIP, su richiesta del PM, se emergono nuove fonti di prova (art. 434). Non produce quindi un giudicato pieno, ma nella pratica la revoca è rara.

Il decreto che dispone il giudizio e i riti alternativi

EsitoContenutoImpugnazione
Sentenza di non luogo a procedere (art. 425)proscioglimento con formula; motivazione entro 30 giorniappello di PM e imputato (art. 428); inappellabile per reati con sola pena pecuniaria o alternativa; revoca per nuove prove (art. 434)
Decreto che dispone il giudizio (art. 429)fatto, aggravanti, norme, fonti di prova, giudice del dibattimento e data, avviso sulle sanzioni e confische; almeno 20 giorni prima dell'udienzanon impugnabile; nullo se l'imputato non è identificato o manca il fatto o la data (c. 2)
Restituzione degli atti al PM (artt. 421, 423)imputazione nulla o non corretta, non riformulataordinanza; il PM rinnova la richiesta
Riti alternativi (artt. 438, 444, 464-bis)abbreviato, patteggiamento, messa alla prova, oblazione chiesti prima delle conclusionisentenza del GUP; appello o ricorso nei limiti di ciascun rito

Il decreto che dispone il giudizio descrive il fatto per cui si andrà a processo, indica le fonti di prova, il giudice competente e la data della prima udienza dibattimentale (art. 429); è letto in udienza, non è motivato e non è impugnabile, e con esso il GUP forma il fascicolo per il dibattimento (art. 431), che contiene solo gli atti utilizzabili dal giudice del processo. Prima che il GUP formuli le conclusioni l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato (art. 438, c. 2: decisione allo stato degli atti, pena ridotta di un terzo, o della metà per le contravvenzioni), il patteggiamento (art. 444) o la messa alla prova (art. 464-bis) per i reati che la consentono: dopo, la porta si chiude, salvo le riaperture previste per le modifiche dell'imputazione. Per il decreto penale e il giudizio immediato, invece, l'udienza preliminare semplicemente non c'è.

Citazione diretta e udienza predibattimentale

Per le contravvenzioni, i delitti puniti fino a quattro anni di reclusione o con la multa e i reati dell'elenco dell'art. 550, c. 2 (tra cui lesioni stradali gravi, furto aggravato, truffa aggravata, ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale senza armi, evasione), il PM non chiede il rinvio a giudizio ma emette direttamente il decreto di citazione a giudizio (art. 552), sempre dopo l'avviso 415-bis. Dal 2022 il processo non inizia però con il dibattimento: c'è prima l'udienza di comparizione predibattimentale in camera di consiglio davanti al tribunale monocratico (art. 554-bis), dove si verificano le notifiche e l'assenza, si decidono subito le questioni preliminari (che non possono più essere riproposte in dibattimento), si tenta la remissione della querela e si correggono le imputazioni. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere con le stesse formule e la stessa regola della «ragionevole previsione di condanna» dell'udienza preliminare (art. 554-ter, c. 1); in mancanza, e se non sono stati chiesti riti alternativi prima di quella sentenza (c. 2), fissa l'udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso, almeno venti giorni dopo (c. 3-4). La Corte costituzionale (sent. 179/2024) ha confermato che il giudice della predibattimentale è incompatibile a celebrare il dibattimento, perché la sua valutazione sull'accusa è identica a quella del GUP.

Che cosa fare quando arriva l'avviso

  1. Controllare le nullità: avviso 415-bis mancante, interrogatorio chiesto e non fatto, avviso di udienza notificato con meno di dieci giorni, imputazione generica: sono le eccezioni da sollevare subito, prima della discussione.
  2. Studiare il fascicolo del PM in cancelleria e decidere se depositare memorie, documenti e risultati di investigazioni difensive: nell'udienza preliminare la difesa può far prosciogliere con materiale proprio, cosa impossibile nella vecchia logica del «si vedrà al dibattimento».
  3. Scegliere il rito con i numeri in mano: abbreviato (un terzo di sconto, ma si rinuncia al contraddittorio sulle prove), patteggiamento (fino a cinque anni con lo sconto, senza appello), messa alla prova (estinzione del reato per i reati fino a quattro anni), oblazione per le contravvenzioni; tutte da chiedere prima delle conclusioni.
  4. Valutare le condotte riparatorie: risarcimento e restituzioni prima dell'udienza pesano sulle attenuanti (art. 425, c. 2), sull'ammissione alla messa alla prova e sulla remissione della querela, che il giudice della predibattimentale verifica d'ufficio.
  5. Prepararsi all'assenza: se l'imputato non compare senza legittimo impedimento e le notifiche sono regolari, il processo va avanti e la sentenza sarà eseguibile; conviene comparire, anche solo per rendere dichiarazioni spontanee su fatti che il PM ha letto in un'unica direzione.

L'udienza preliminare non è un passaggio formale: è l'ultimo momento in cui un procedimento può chiudersi senza dibattimento e il primo in cui un giudice terzo legge davvero le carte dell'accusa. Le pagine sull'avviso di conclusione delle indagini e sul dibattimento descrivono ciò che viene prima e dopo.

Domande frequenti

Che cosa significa «ragionevole previsione di condanna»?
È la regola di giudizio introdotta dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) nell'art. 425, c. 3, c.p.p. e nell'art. 554-ter: il giudice manda a dibattimento solo se, sulla base degli atti delle indagini, è ragionevole prevedere che il processo finisca con una condanna. Prima bastava che il quadro non fosse «insufficiente, contraddittorio o inidoneo» a sostenere l'accusa in giudizio; oggi il giudice deve fare una prognosi sull'esito, e se gli elementi sono deboli o è prevedibile la prescrizione deve prosciogliere.
Devo essere presente all'udienza preliminare?
No, ma conviene. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore; se le notifiche sono regolari e l'imputato non compare senza un legittimo impedimento, si procede in sua assenza (art. 420-bis). L'imputato presente può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere interrogato, e le scelte sui riti alternativi (abbreviato, patteggiamento, messa alla prova) richiedono la sua volontà personale o una procura speciale.
Quanto tempo passa tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza?
La legge prevede il decreto di fissazione entro cinque giorni e l'udienza entro trenta giorni dal deposito della richiesta (art. 418), con avvisi notificati almeno dieci giorni prima (art. 419): termini ordinatori, che i tribunali raramente rispettano. Tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza dibattimentale devono passare almeno venti giorni (art. 429, c. 3).
La sentenza di non luogo a procedere è definitiva?
È appellabile dal pubblico ministero e, salvo le formule più favorevoli («il fatto non sussiste», «non lo ha commesso»), dall'imputato, con decisione della corte d'appello in camera di consiglio (art. 428); è inappellabile per i reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa. Una volta definitiva, può essere revocata dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che possono determinare il rinvio a giudizio (art. 434): non è un giudicato pieno.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleL'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)Contenuto dell'avviso, accesso al fascicolo, i venti giorni per memorie, documenti, interrogatorio e nuove indagini, che cosa succede dopo, gli errori da evitare.
  • Il procedimento penaleL'archiviazione e l'opposizione della persona offesaQuando si archivia (art. 408 c.p.p.: gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, criterio della riforma Cartabia che ha sostituito la mera infondatezza; art. 411: manca una condizione di procedibilità come la querela, non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., reato estinto per prescrizione, remissione o morte, fatto non previsto come reato; art. 415: contro ignoti entro 6 mesi; art. 405 c. 1-bis: dopo la Cassazione che ha escluso i gravi indizi), la procedura (richiesta con il fascicolo al GIP; avviso alla persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata, con 20 giorni per vedere gli atti e opporsi, salvo remissione della querela; per i delitti con violenza alla persona e il furto in abitazione avviso sempre e 30 giorni, c. 3-bis; per la tenuità del fatto avviso anche all'indagato con 10 giorni, art. 411 c. 1-bis; opposizione con l'indicazione a pena di inammissibilità dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410; GIP: decreto motivato di archiviazione se accoglie senza opposizione o con opposizione inammissibile; altrimenti entro 3 mesi udienza in camera di consiglio ex art. 127 con avviso a PM, indagato e persona offesa e atti depositati; dopo l'udienza, ordinanza con nuove indagini e termine, oppure decisione entro 3 mesi, oppure imputazione coatta con ordine al PM di formulare l'imputazione entro 10 giorni e udienza preliminare fissata entro 2 giorni, art. 409; ricorso per cassazione contro l'ordinanza solo per i vizi dell'art. 127 c. 5), il reclamo (art. 410-bis: decreto nullo se manca l'avviso o è emesso prima della scadenza del termine o senza pronunciarsi sull'opposizione; reclamo entro 15 giorni dalla conoscenza al tribunale monocratico, che decide senza le parti dopo avviso di 10 giorni con memorie fino a 5 giorni prima, con ordinanza non impugnabile, condanna alle spese se inammissibile), la riapertura (art. 414: solo con decreto motivato del GIP su richiesta del PM per nuove investigazioni, respinta se non è ragionevolmente prevedibile trovare nuove fonti di prova; nuova iscrizione; atti compiuti senza autorizzazione inutilizzabili; l'archiviazione non è giudicato ma protegge da indagini ripetute), gli effetti (nessuna iscrizione nel casellario; l'indagato che è stato in custodia cautelare riceve la notifica e può chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; l'archiviazione per tenuità è iscritta nel casellario ma non è condanna; la persona offesa conserva l'azione civile per il risarcimento e la prescrizione civile non dipende dal penale; spese dell'indagato non rimborsate salvo il patrocinio), che cosa fare (chiedere l'avviso già nella denuncia, nominare un difensore per vedere gli atti nei 20 giorni, redigere un'opposizione specifica con testimoni, documenti e accertamenti richiesti, partecipare all'udienza, valutare la strada civile).
  • Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaChe cos'è (art. 438 c.p.p.: l'imputato chiede che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti; art. 442 c. 1-bis: il giudice decide sugli atti del fascicolo del PM, sulle indagini difensive e sulle prove assunte in udienza; c. 2: in caso di condanna la pena, determinata con tutte le circostanze, è ridotta della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti; c. 2-bis: ulteriore riduzione di un sesto disposta dal giudice dell'esecuzione se né l'imputato né il difensore appellano, e dopo Corte cost. 208/2024 il giudice dell'esecuzione può concedere anche la sospensione condizionale e la non menzione se la pena ridotta rientra nei limiti; c. 1-bis dell'art. 438: escluso per i delitti puniti con l'ergastolo, L. 33/2019, con la riduzione applicata in dibattimento se il fatto accertato lo consente, c. 6-ter), quando e come si chiede (art. 438 c. 2: oralmente o per iscritto fino alle conclusioni dell'udienza preliminare; c. 3: volontà espressa personalmente o con procuratore speciale, firma autenticata; art. 458: nel giudizio immediato entro 15 giorni dalla notifica del decreto, a pena di decadenza; art. 461-464: con l'opposizione al decreto penale; art. 556-558: nel rito a citazione diretta, all'udienza di comparizione predibattimentale; c. 6-ter: richiesta rigettata o inammissibile riproponibile prima del dibattimento, con controllo del giudice; richiesta anche dopo le indagini difensive con 60 giorni per le indagini suppletive del PM e facoltà di revoca), l'abbreviato condizionato (c. 5: richiesta subordinata a un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con l'economia processuale rispetto al dibattimento; prova contraria del PM; c. 5-bis: in subordine, richiesta di abbreviato secco o di patteggiamento; art. 441 c. 5: integrazione anche d'ufficio se il giudice non può decidere allo stato degli atti; art. 441-bis: se il PM contesta un fatto nuovo o diverso l'imputato può chiedere il rito ordinario, con revoca dell'ordinanza e nuove prove), gli effetti processuali (c. 6-bis: sanatoria delle nullità non assolute, non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo i divieti probatori, preclusione delle questioni di competenza territoriale; art. 441: rito camerale, pubblica udienza se tutti gli imputati lo chiedono, parte civile che può non accettare il rito senza perdere l'azione civile; utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nelle indagini, anche degli altri imputati e dei testimoni senza esame incrociato; le intercettazioni e gli atti irripetibili; il giudice può assolvere con tutte le formule, art. 442 c. 1), l'appello (art. 443: né imputato né PM contro le sentenze di proscioglimento, salvo l'assoluzione per vizio di mente dopo Corte cost. 274/2009; il PM non appella le condanne salvo la modifica del titolo del reato; appello con rito camerale non partecipato ex art. 599; ricorso per cassazione), quando conviene (prove documentali e tecniche schiaccianti; imputazioni con pene alte dove il terzo pesa; processi lunghi; imputato detenuto; quando le dichiarazioni accusatorie sono deboli e il dibattimento le smonterebbe, invece, meglio il rito ordinario; calcolo comparato con patteggiamento, che ha lo stesso sconto ma richiede l'accordo e ha effetti diversi, e con la messa alla prova; l'abbreviato non impedisce la sospensione condizionale, le pene sostitutive, la tenuità; le circostanze si applicano prima della riduzione; per la pena pecuniaria stessa riduzione; spese processuali dovute), esempi di calcolo (pena base 6 anni con attenuanti generiche prevalenti a 4 anni, abbreviato 2 anni e 8 mesi, senza appello 2 anni, 2 mesi e 20 giorni).
  • Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
  • Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
  • Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
  • Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.