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ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

Giudizio immediato e direttissimo

Quando la prova è già in mano all'accusa, il codice consente di saltare l'udienza preliminare e arrivare subito al dibattimento: con il giudizio direttissimo l'arrestato in flagranza o chi ha confessato viene portato davanti al giudice entro pochi giorni, con il giudizio immediato il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari di mandare a processo chi è stato interrogato su una prova evidente o si trova in custodia cautelare. In entrambi i casi l'imputato ha poco tempo per decidere se andare a dibattimento o scegliere un rito alternativo con lo sconto di pena. Questa pagina spiega presupposti, termini, diritti della difesa e scelte da fare nei quindici giorni o nei dieci giorni che la legge concede.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Direttissimo (449-452, 558): arresto in flagranza → convalida e processo entro 48 ore (o entro 30 giorni se già convalidato); confessione → udienza entro 30 giorni; in udienza contestazione orale, termine a difesa fino a 10 giorni, abbreviato e patteggiamento.
  • Immediato (453-458): prova evidente + interrogatorio (o mancata comparizione all'invito); richiesta del PM al GIP entro 90 giorni; obbligatorio per chi è in custodia cautelare (entro 180 giorni); decreto notificato 30 giorni prima.
  • 15 giorni dalla notifica del decreto di immediato per abbreviato, patteggiamento, messa alla prova; incompetenza nello stesso atto.
  • Senza udienza preliminare: si va direttamente a dibattimento; i presupposti mancanti riportano gli atti al PM.
  • Anche su richiesta dell'imputato: rinuncia all'udienza preliminare (419 c. 5) e opposizione al decreto penale (464).

Il giudizio direttissimo

Art. 449, commi 1 e 3, c.p.p.

«Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. [...] Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.»

Il direttissimo è il rito dell'immediatezza: chi è colto in flagranza viene portato dalla polizia giudiziaria o dal PM davanti al giudice del dibattimento, monocratico o collegiale, entro quarantotto ore dall'arresto, e nella stessa udienza il giudice convalida l'arresto, con le regole dell'art. 391, e apre il processo; se non convalida, restituisce gli atti al PM, salvo che imputato e PM consentano a proseguire (art. 449 c. 1-3). Se l'arresto è già stato convalidato dal GIP, il PM può ancora scegliere il direttissimo presentando l'imputato in udienza entro il trentesimo giorno dall'arresto, salvo grave pregiudizio per le indagini (c. 4); lo stesso vale per chi ha confessato nell'interrogatorio, citato a un'udienza non oltre trenta giorni dall'iscrizione, e per chi è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare, citato dalla polizia entro quarantotto ore (c. 5). Per i reati a querela non ancora proposta il giudice, convalidato l'arresto, sospende il processo fino alla querela o alla scadenza del termine (c. 3). Davanti al tribunale monocratico la procedura è ancora più diretta: la polizia giudiziaria conduce l'arrestato dal giudice del dibattimento, cita oralmente la persona offesa e i testimoni, avvisa il difensore, e il giudice sente la relazione orale, l'arrestato e decide sulla convalida, fissando l'udienza entro quarantotto ore se non tiene udienza in quel momento (art. 558). In udienza il PM contesta oralmente l'imputazione all'imputato presente, i testimoni possono essere citati anche oralmente o presentati senza citazione, e il presidente avverte l'imputato che può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento e un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni, con la sospensione del dibattimento fino all'udienza successiva alla scadenza (art. 451); l'imputato libero è citato con almeno tre giorni e con l'avvertimento che sarà giudicato in assenza, a pena di nullità (art. 450). Se il direttissimo è stato promosso fuori dai casi consentiti, il giudice restituisce gli atti al PM con ordinanza (art. 452), questione da sollevare subito; se l'imputato chiede l'abbreviato prima dell'apertura del dibattimento, il giudizio prosegue con quel rito davanti allo stesso giudice.

Il giudizio immediato

PassaggioRegolaNorma
PresuppostiProva evidente e interrogatorio dell'indagato sui fatti, oppure mancata comparizione all'invito ex art. 375 senza impedimento e senza irreperibilità; salvo grave pregiudizio per le indagini453 c. 1
Immediato «cautelare»Obbligatorio per il reato per cui l'indagato è in custodia cautelare, dopo la decisione del riesame o la scadenza del termine per chiederlo, entro 180 giorni dall'esecuzione della misura; rigetto se la custodia è stata revocata o annullata per mancanza di gravi indizi453 c. 1-bis e 1-ter; 455 c. 1-bis
RichiestaEntro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, con il fascicolo delle indagini e l'elenco delle intercettazioni rilevanti; il difensore può chiedere copia di altre registrazioni entro 15 giorni454
Decisione del GIPEntro 5 giorni, con decreto che dispone il giudizio o rigetto con restituzione degli atti; nessuna impugnazione455
DecretoContenuto del decreto di rinvio a giudizio; avvisi su abbreviato, patteggiamento, messa alla prova e giustizia riparativa; avvertimento sull'assenza a pena di nullità; notifica a imputato e persona offesa almeno 30 giorni prima dell'udienza, con la richiesta del PM; avviso al difensore456
Riti alternativiAbbreviato entro 15 giorni dalla notifica, a pena di decadenza, con deposito in cancelleria del GIP e notifica al PM; incompetenza territoriale nello stesso atto; udienza in camera di consiglio; dopo il rigetto dell'abbreviato condizionato, abbreviato secco alla stessa udienza; nello stesso termine patteggiamento e messa alla prova458; 446; 464-bis
TrasmissioneDecorsi i 15 giorni, decreto e fascicolo per il dibattimento al giudice competente; gli altri atti tornano al PM457
Su richiesta dell'imputatoRinuncia all'udienza preliminare almeno 3 giorni prima; opposizione al decreto penale419 c. 5; 464
Reati connessiSeparazione dei procedimenti per i reati e gli imputati senza i presupposti, salvo pregiudizio per le indagini453 c. 2

L'immediato è più frequente di quanto si creda perché, dal 2008, è obbligatorio per chi si trova in custodia cautelare: una volta esaurito il riesame, il PM deve chiederlo entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, e il GIP lo rigetta solo se la custodia è caduta per mancanza di gravi indizi. Nella forma ordinaria il presupposto è l'evidenza della prova, valutata dal PM e controllata dal GIP con un decreto non impugnabile e non ridiscutibile in dibattimento, unita all'interrogatorio dell'indagato, che è la garanzia difensiva sostitutiva dell'udienza preliminare: chi è stato invitato e non è comparso senza impedimento perde questa garanzia per sua scelta. Il decreto del GIP contiene l'imputazione e gli avvisi, deve avvertire dell'assenza a pena di nullità e arriva almeno trenta giorni prima dell'udienza; da quel momento decorrono i quindici giorni perentori per chiedere l'abbreviato, il patteggiamento o la messa alla prova, con la richiesta depositata in cancelleria e notificata al PM. Il termine è breve e decisivo: l'abbreviato dà uno sconto di un terzo (metà per le contravvenzioni) e si svolge sugli atti, eventualmente condizionato a un'integrazione probatoria, il patteggiamento chiude con la pena concordata fino a cinque anni, la messa alla prova estingue il reato per le pene fino a quattro anni; chi lascia scadere i quindici giorni va a dibattimento, dove il patteggiamento resta possibile solo nei termini generali e l'abbreviato no. La giurisprudenza è rigorosa sulla decadenza, ma ammette la rimessione in termini quando la notifica del decreto è nulla o l'imputato non ne ha avuto effettiva conoscenza, e considera nullo il decreto privo degli avvisi.

Che cosa fare nei primi giorni

  1. Direttissimo: verificare in udienza i presupposti (flagranza, termini di 48 ore o 30 giorni, confessione in interrogatorio) e chiedere la restituzione degli atti se mancano; chiedere il termine a difesa di 10 giorni; leggere gli atti nella segreteria del PM.
  2. Immediato: controllare la notifica del decreto, gli avvisi e i 30 giorni prima dell'udienza; segnare i 15 giorni.
  3. Scegliere il rito con il difensore sulla base del fascicolo: abbreviato (anche condizionato), patteggiamento, messa alla prova, o dibattimento se la prova non è così evidente.
  4. Eccezioni nello stesso atto: incompetenza territoriale, nullità della citazione o del decreto.
  5. Persona offesa: nel direttissimo può essere citata oralmente e costituirsi parte civile in udienza; nell'immediato riceve il decreto e la richiesta.

Direttissimo e immediato tolgono un grado di filtro e comprimono i tempi della scelta: la difesa si gioca nelle prime quarantotto ore e nei primi quindici giorni. L'udienza di convalida che spesso li precede è nella pagina sull'arresto in flagranza; i riti da scegliere nelle pagine sul giudizio abbreviato, sul patteggiamento e sulla messa alla prova; il processo che segue nella pagina sul dibattimento.

Domande frequenti

Sono stato arrestato in flagranza e mi portano in tribunale domani: che cosa succede?
È il giudizio direttissimo: entro 48 ore dall'arresto vieni presentato al giudice del dibattimento, che prima decide sulla convalida dell'arresto, sentendoti con il difensore, e poi, se convalida, apre subito il processo (artt. 449, 558). In udienza il PM ti contesta l'imputazione, il presidente ti avverte che puoi chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento e un termine per preparare la difesa fino a dieci giorni, che sospende il dibattimento fino all'udienza successiva alla scadenza (art. 451). Il difensore può consultare gli atti nella segreteria del PM. Se l'arresto non è convalidato, gli atti tornano al PM e il processo prosegue nelle forme ordinarie, salvo che tu e il PM consentiate al direttissimo.
Ho ricevuto un decreto di giudizio immediato: quanto tempo ho e per che cosa?
Quindici giorni dalla notifica del decreto, a pena di decadenza, per depositare in cancelleria del GIP la richiesta di giudizio abbreviato (con riduzione di un terzo della pena, o della metà per le contravvenzioni), di patteggiamento o di messa alla prova, con la prova della notifica al PM; nello stesso atto puoi eccepire l'incompetenza per territorio (art. 458). Passati i quindici giorni il fascicolo va al giudice del dibattimento e i riti alternativi non sono più possibili, salvo il patteggiamento con il consenso del PM nei termini del dibattimento. Il decreto deve avvisarti di queste facoltà e dell'assenza, a pena di nullità, ed essere notificato almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 456).
Il PM può chiedere l'immediato se non sono mai stato interrogato?
Solo se ti ha invitato a presentarsi per l'interrogatorio con le forme dell'art. 375 e non sei comparso senza un legittimo impedimento, oppure se sei in custodia cautelare per quel reato, caso in cui l'immediato è obbligatorio dopo la decisione del riesame (art. 453 c. 1 e 1-bis). Fuori da questi casi l'immediato richiede l'interrogatorio sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova; il GIP verifica i presupposti e rigetta la richiesta se mancano, restituendo gli atti al PM (art. 455), ma il rigetto e il decreto non sono impugnabili e l'evidenza non si ridiscute in dibattimento.
Ho confessato all'interrogatorio: mi processano subito?
Il PM può procedere con il direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, citandoti a un'udienza entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 449 c. 5): la confessione resa nell'interrogatorio, con le garanzie del difensore, è considerata prova sufficiente per il rito rapido. In udienza puoi chiedere l'abbreviato o il patteggiamento, e il termine a difesa di dieci giorni. Attenzione: la confessione resa alla polizia senza difensore non ha lo stesso valore, e le dichiarazioni spontanee non equivalgono all'interrogatorio.
Posso chiedere io il giudizio immediato?
Sì, in due casi: nell'udienza preliminare, rinunciandovi con dichiarazione depositata almeno tre giorni prima dell'udienza, personalmente o con procuratore speciale (art. 419 c. 5), scelta utile a chi vuole un dibattimento rapido; e nell'opposizione al decreto penale di condanna, dove l'opponente può chiedere il giudizio immediato oltre ad abbreviato, patteggiamento e oblazione (art. 464). In questi casi si applicano le regole del rito immediato con il fascicolo formato dal PM.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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