In breve
- Prima: liste testi 7 giorni prima (468); citazione diretta con udienza predibattimentale filtro (554-bis/ter, 60 giorni di preavviso); proscioglimento anticipato (469).
- Apertura: costituzione delle parti (484), questioni preliminari subito o mai (491), lettura dell'imputazione (492), richieste di prova (493), ammissione (495).
- Istruzione: prove del PM poi della difesa (496); esame, controesame, riesame (498-499); contestazioni solo per la credibilità (500); niente lettura degli atti d'indagine (514); nuove prove d'ufficio se indispensabili (507).
- Contestazioni (516-522): il PM può modificare il fatto in udienza; il giudice cambia solo la qualificazione (521).
- Fine: discussione e ultima parola (523), deliberazione immediata (525), assoluzione anche per dubbio (530), condanna oltre ogni ragionevole dubbio (533), motivi in 15-90 giorni (544).
Prima dell'aula e apertura
«Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.»
Il dibattimento si prepara prima di entrare in aula. Le parti che vogliono far sentire testimoni, periti, consulenti o coimputati devono depositare la lista almeno sette giorni prima dell'udienza, con l'indicazione delle circostanze, a pena di inammissibilità (art. 468); il presidente autorizza le citazioni escludendo le testimonianze vietate o manifestamente sovrabbondanti. Nei processi che arrivano dall'udienza preliminare il decreto che dispone il giudizio fissa la data; nei processi a citazione diretta davanti al tribunale monocratico, che sono la maggioranza, la riforma Cartabia ha inserito un'udienza di comparizione predibattimentale in camera di consiglio, davanti a un giudice diverso da quello che celebrerà il dibattimento, con il decreto di citazione notificato almeno sessanta giorni prima (art. 552): il giudice verifica la costituzione delle parti e le regole sull'assenza, decide le questioni preliminari che poi non si potranno riproporre, invita il PM a correggere un'imputazione generica o non corrispondente agli atti, verifica se il querelante intende rimettere la querela, raccoglie le richieste di riti alternativi e pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando il reato è estinto, il fatto non sussiste o non è reato, l'imputato non lo ha commesso o gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (artt. 554-bis e 554-ter); solo se il filtro non ferma il processo, fissa l'udienza dibattimentale. In ogni caso, prima del dibattimento, il giudice può prosciogliere in camera di consiglio per estinzione del reato, improcedibilità o particolare tenuità del fatto, se le parti non si oppongono (art. 469). In aula il presidente controlla la costituzione delle parti e nomina un sostituto al difensore assente (art. 484); le questioni preliminari su competenza territoriale e per connessione, nullità relative, costituzione di parte civile, contenuto del fascicolo, riunione e separazione vanno sollevate subito dopo la costituzione delle parti, altrimenti sono precluse, e sono decise immediatamente (art. 491). Poi il presidente dichiara aperto il dibattimento e l'ausiliario legge l'imputazione (art. 492); le parti, nell'ordine, indicano i fatti da provare e chiedono le prove, senza discutere il merito (art. 493), e possono accordarsi per acquisire atti del fascicolo del PM e delle investigazioni difensive; l'imputato è avvertito che può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento (art. 494); il giudice ammette le prove con ordinanza, escludendo quelle vietate, irrilevanti o superflue, e garantisce a ciascuna parte la prova contraria sui fatti oggetto delle prove avversarie (art. 495).
L'istruzione: come si forma la prova
| Momento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Ordine | Prima le prove del PM, poi quelle di parte civile, responsabile civile, imputato; ordine diverso per accordo; esame a distanza con il consenso delle parti | 496 |
| Testimone | Avvertimento dell'obbligo di verità e dichiarazione di impegno; generalità e rapporti con le parti | 497 |
| Esame incrociato | Domande dirette di chi ha citato il teste, controesame delle altre parti, riesame; minori esaminati dal presidente; audizione protetta con vetro o video per vittime di reati sessuali e violenza | 498 |
| Regole delle domande | Fatti specifici; vietate le domande che nuocciono alla sincerità e, nell'esame diretto, quelle suggestive; rispetto della persona; consultazione di appunti autorizzata; il presidente vigila su pertinenza, genuinità, lealtà | 499 |
| Contestazioni | Se il teste dice cose diverse dalle indagini, la parte legge il verbale precedente: vale solo per la credibilità; diventa prova se il teste è stato minacciato o comprato, o per accordo delle parti | 500 |
| Imputato e parti private | Esame solo se richiesto o consentito, con le stesse regole; contestazioni con le dichiarazioni rese nelle indagini; se rifiuta l'esame, lettura dei suoi verbali su richiesta | 503, 513 |
| Coimputati e imputati connessi | Esame ex art. 210 con facoltà di non rispondere; testimoni assistiti dopo la sentenza definitiva | 210, 197-bis |
| Documenti e atti | Lettura o indicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento (verbali irripetibili, incidente probatorio, corpo del reato, documenti); vietata la lettura degli atti d'indagine, salvo irripetibilità sopravvenuta (512) e accordo | 511, 512, 514 |
| Prove nuove | Fuori lista se non si potevano indicare prima (493 c. 2); d'ufficio, a fine istruzione, se assolutamente necessarie | 493, 507 |
| Nuove contestazioni | Fatto diverso (516), reato concorrente e aggravanti (517), fatto nuovo solo con consenso (518); termine a difesa e nuove prove (519); il giudice muta solo la qualificazione giuridica, altrimenti restituisce gli atti (521); nullità (522) | 516-522 |
| Prove utilizzabili | Solo quelle legittimamente acquisite in dibattimento; mai le dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all'esame della difesa | 526 |
L'istruzione dibattimentale è governata dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.): ciò che la polizia e il PM hanno raccolto nelle indagini serve al PM per sostenere l'accusa e alla difesa per le contestazioni, ma non è prova finché il testimone non lo ripete davanti al giudice, con le domande delle parti. Per questo il fascicolo per il dibattimento è sottile e le letture consentite sono poche; per questo la parte che ha chiesto il teste non può suggerirgli le risposte, mentre nel controesame le domande suggestive sono ammesse; per questo il teste che ritratta viene contestato con il verbale, ma il verbale da solo non basta a condannare. Le eccezioni sono tassative: l'accordo delle parti, che nei processi ordinari è frequente per i testi non controversi; l'irripetibilità sopravvenuta, quando il teste è morto o irreperibile senza colpa; la prova che il teste è stato minacciato o comprato. L'imputato non è un testimone: non giura, non è obbligato a rispondere, può rendere dichiarazioni spontanee quando vuole e ha diritto di essere esaminato se lo chiede; se tace o è assente, le dichiarazioni rese nelle indagini possono essere lette ma non usate contro i coimputati senza il loro consenso (art. 513). Le nuove contestazioni sono il punto in cui l'accusa può cambiare in corsa: se dall'istruzione emerge un fatto diverso, un reato connesso o un'aggravante, il PM li contesta in udienza e l'imputato ha diritto a un termine a difesa, a nuove prove e, per la giurisprudenza costituzionale, ai riti alternativi sul fatto nuovo; il giudice, invece, può solo dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, e se ritiene il fatto diverso deve restituire gli atti al PM (art. 521), a pena di nullità della sentenza (art. 522).
Discussione, sentenza, imputato assente
Esaurite le prove, il PM formula le conclusioni, seguono la parte civile con conclusioni scritte comprensive della quantificazione del danno, il responsabile civile e la difesa; ciascuno può replicare una volta e l'imputato e il difensore hanno comunque l'ultima parola, a pena di nullità (art. 523); il presidente dichiara chiuso il dibattimento (art. 524) e il giudice delibera subito, in camera di consiglio, con gli stessi giudici che hanno assistito alle udienze, votando dal meno anziano (artt. 525, 527). L'assoluzione è pronunciata con la formula corrispondente, e spetta non solo quando l'innocenza è provata ma anche quando la prova del fatto, della sua attribuzione all'imputato o della sua rilevanza penale manca, è insufficiente o è contraddittoria, e quando c'è dubbio su una scriminante (art. 530); la condanna richiede la colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533) e contiene la pena, le misure di sicurezza, la decisione sulla sospensione condizionale e sulla non menzione, la condanna alle spese e, per la parte civile, il risarcimento o la provvisionale. Dopo la lettura del dispositivo il giudice decide anche sulle pene sostitutive della detenzione fino a quattro anni, se necessario in un'udienza entro sessanta giorni con la relazione dell'ufficio di esecuzione penale esterna (art. 545-bis). La motivazione è redatta contestualmente o entro quindici giorni, fino a novanta nei processi complessi (art. 544), e la lettura del dispositivo vale come notifica per le parti presenti o che devono considerarsi tali, da cui decorrono i termini per l'appello (art. 545). Il processo in assenza è stato riscritto dalla riforma Cartabia per rispondere alla giurisprudenza europea: si procede senza l'imputato solo se la citazione gli è stata notificata a mani proprie o a persona delegata al ritiro, se ha rinunciato espressamente a comparire o a far valere l'impedimento, oppure se il giudice ritiene provato che conosce il processo e la sua assenza è una scelta, valutando la nomina di un difensore di fiducia, gli atti compiuti e ogni altra circostanza (art. 420-bis); il legittimo impedimento, anche solo probabile, impone il rinvio (art. 420-ter); fuori da questi casi il giudice pronuncia una sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, dispone le ricerche e la sentenza è revocata quando l'imputato viene rintracciato, con la prescrizione che resta sospesa per un periodo e le prove non rinviabili assunte nel frattempo (artt. 420-quater e 420-quinquies). Chi è stato processato in assenza senza averne avuto conoscenza ottiene la rimessione in termini per impugnare e la rinnovazione dell'istruzione.
Come si affronta il dibattimento
- Studiare il fascicolo del PM prima della lista testi: le contestazioni si preparano sui verbali delle indagini.
- Depositare la lista almeno sette giorni prima con circostanze precise; chiedere l'accordo sugli atti non controversi per accorciare i tempi.
- Nella citazione diretta, usare l'udienza predibattimentale: questioni preliminari, correzione dell'imputazione, remissione della querela, riti alternativi.
- In istruzione: controesame preparato per iscritto, contestazioni con i verbali, prova contraria su ogni prova a carico, opposizione alle letture vietate.
- Alla fine: conclusioni scritte per la parte civile, richiesta di pene sostitutive e di sospensione condizionale, calcolo dei termini di appello dalla lettura del dispositivo o dal deposito dei motivi.
Il dibattimento è il luogo in cui la prova si forma davanti al giudice: chi vi arriva sapendo che le indagini contano solo attraverso i testimoni, che le preclusioni sono rigide e che l'assoluzione spetta anche al dubbio, lo affronta con vantaggio. Le fasi precedenti sono nella pagina sull'udienza preliminare; i doveri e i diritti di chi è chiamato a deporre nella pagina su come si testimonia; le alternative al processo nelle pagine sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; ciò che viene dopo nella pagina sull'appello.
Domande frequenti
L'imputato deve essere presente al processo?
Chi fa le domande ai testimoni e che cosa non si può chiedere?
Perché il giudice non può leggere gli atti delle indagini?
Che cos'è l'udienza predibattimentale introdotta nel 2023?
Quando arriva la sentenza e quando le motivazioni?
Fonti normative
- Art. 493 c.p.p. — Richieste di prova
- Art. 498 c.p.p. — Esame diretto e controesame dei testimoni
- Art. 500 c.p.p. — Contestazioni nell'esame testimoniale
- Art. 516 c.p.p. — Modifica dell'imputazione
- Art. 533 c.p.p. — Condanna dell'imputato
- Art. 420-bis c.p.p. — Assenza dell'imputato
- Art. 554-bis c.p.p. — Udienza di comparizione predibattimentale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleL'udienza preliminare e il rinvio a giudizioRichiesta del PM, avvisi, discussione, «ragionevole previsione di condanna» (art. 425 c. 3), non luogo a procedere, decreto che dispone il giudizio.
- Giudici, tempi e strumentiSono stato chiamato a testimoniare: obblighi, diritti, rischiObbligo di presentarsi e dire la verità, chi può astenersi (parenti stretti, segreto professionale), chi non può testimoniare, sanzioni, falsa testimonianza, rimborsi.
- Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaIl giudizio abbreviato: decisione allo stato degli atti con pena ridotta di un terzo (metà per le contravvenzioni), più un sesto senza appello; richiesta, condizionato.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleL'appello penale: termini, motivi, che cosa può cambiareL'appello penale: chi può appellare dopo la riforma Nordio, termini di 15, 30 e 45 giorni, motivi specifici, divieto di reformatio in peius, concordato, improcedibilità.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.