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ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

Il dibattimento: come si svolge il processo

Il dibattimento è la parte del processo penale che tutti immaginano e pochi conoscono: la fase in cui le prove si formano davanti al giudice, con i testimoni interrogati e controinterrogati dalle parti, i documenti letti, l'imputato che può parlare o tacere, e alla fine una sentenza che condanna solo se la colpevolezza è provata oltre ogni ragionevole dubbio. Ha regole rigide di sequenza e di preclusione, da cui dipendono nullità e inutilizzabilità, e dopo la riforma Cartabia ha un'udienza filtro anche nei processi a citazione diretta e nuove norme sull'imputato assente. Questa pagina spiega, dall'ingresso in aula alla lettura del dispositivo, che cosa succede, chi fa che cosa e quanto tempo passa.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Prima: liste testi 7 giorni prima (468); citazione diretta con udienza predibattimentale filtro (554-bis/ter, 60 giorni di preavviso); proscioglimento anticipato (469).
  • Apertura: costituzione delle parti (484), questioni preliminari subito o mai (491), lettura dell'imputazione (492), richieste di prova (493), ammissione (495).
  • Istruzione: prove del PM poi della difesa (496); esame, controesame, riesame (498-499); contestazioni solo per la credibilità (500); niente lettura degli atti d'indagine (514); nuove prove d'ufficio se indispensabili (507).
  • Contestazioni (516-522): il PM può modificare il fatto in udienza; il giudice cambia solo la qualificazione (521).
  • Fine: discussione e ultima parola (523), deliberazione immediata (525), assoluzione anche per dubbio (530), condanna oltre ogni ragionevole dubbio (533), motivi in 15-90 giorni (544).

Prima dell'aula e apertura

Art. 493, comma 1, c.p.p.

«Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.»

Il dibattimento si prepara prima di entrare in aula. Le parti che vogliono far sentire testimoni, periti, consulenti o coimputati devono depositare la lista almeno sette giorni prima dell'udienza, con l'indicazione delle circostanze, a pena di inammissibilità (art. 468); il presidente autorizza le citazioni escludendo le testimonianze vietate o manifestamente sovrabbondanti. Nei processi che arrivano dall'udienza preliminare il decreto che dispone il giudizio fissa la data; nei processi a citazione diretta davanti al tribunale monocratico, che sono la maggioranza, la riforma Cartabia ha inserito un'udienza di comparizione predibattimentale in camera di consiglio, davanti a un giudice diverso da quello che celebrerà il dibattimento, con il decreto di citazione notificato almeno sessanta giorni prima (art. 552): il giudice verifica la costituzione delle parti e le regole sull'assenza, decide le questioni preliminari che poi non si potranno riproporre, invita il PM a correggere un'imputazione generica o non corrispondente agli atti, verifica se il querelante intende rimettere la querela, raccoglie le richieste di riti alternativi e pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando il reato è estinto, il fatto non sussiste o non è reato, l'imputato non lo ha commesso o gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (artt. 554-bis e 554-ter); solo se il filtro non ferma il processo, fissa l'udienza dibattimentale. In ogni caso, prima del dibattimento, il giudice può prosciogliere in camera di consiglio per estinzione del reato, improcedibilità o particolare tenuità del fatto, se le parti non si oppongono (art. 469). In aula il presidente controlla la costituzione delle parti e nomina un sostituto al difensore assente (art. 484); le questioni preliminari su competenza territoriale e per connessione, nullità relative, costituzione di parte civile, contenuto del fascicolo, riunione e separazione vanno sollevate subito dopo la costituzione delle parti, altrimenti sono precluse, e sono decise immediatamente (art. 491). Poi il presidente dichiara aperto il dibattimento e l'ausiliario legge l'imputazione (art. 492); le parti, nell'ordine, indicano i fatti da provare e chiedono le prove, senza discutere il merito (art. 493), e possono accordarsi per acquisire atti del fascicolo del PM e delle investigazioni difensive; l'imputato è avvertito che può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento (art. 494); il giudice ammette le prove con ordinanza, escludendo quelle vietate, irrilevanti o superflue, e garantisce a ciascuna parte la prova contraria sui fatti oggetto delle prove avversarie (art. 495).

L'istruzione: come si forma la prova

MomentoRegolaNorma
OrdinePrima le prove del PM, poi quelle di parte civile, responsabile civile, imputato; ordine diverso per accordo; esame a distanza con il consenso delle parti496
TestimoneAvvertimento dell'obbligo di verità e dichiarazione di impegno; generalità e rapporti con le parti497
Esame incrociatoDomande dirette di chi ha citato il teste, controesame delle altre parti, riesame; minori esaminati dal presidente; audizione protetta con vetro o video per vittime di reati sessuali e violenza498
Regole delle domandeFatti specifici; vietate le domande che nuocciono alla sincerità e, nell'esame diretto, quelle suggestive; rispetto della persona; consultazione di appunti autorizzata; il presidente vigila su pertinenza, genuinità, lealtà499
ContestazioniSe il teste dice cose diverse dalle indagini, la parte legge il verbale precedente: vale solo per la credibilità; diventa prova se il teste è stato minacciato o comprato, o per accordo delle parti500
Imputato e parti privateEsame solo se richiesto o consentito, con le stesse regole; contestazioni con le dichiarazioni rese nelle indagini; se rifiuta l'esame, lettura dei suoi verbali su richiesta503, 513
Coimputati e imputati connessiEsame ex art. 210 con facoltà di non rispondere; testimoni assistiti dopo la sentenza definitiva210, 197-bis
Documenti e attiLettura o indicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento (verbali irripetibili, incidente probatorio, corpo del reato, documenti); vietata la lettura degli atti d'indagine, salvo irripetibilità sopravvenuta (512) e accordo511, 512, 514
Prove nuoveFuori lista se non si potevano indicare prima (493 c. 2); d'ufficio, a fine istruzione, se assolutamente necessarie493, 507
Nuove contestazioniFatto diverso (516), reato concorrente e aggravanti (517), fatto nuovo solo con consenso (518); termine a difesa e nuove prove (519); il giudice muta solo la qualificazione giuridica, altrimenti restituisce gli atti (521); nullità (522)516-522
Prove utilizzabiliSolo quelle legittimamente acquisite in dibattimento; mai le dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all'esame della difesa526

L'istruzione dibattimentale è governata dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.): ciò che la polizia e il PM hanno raccolto nelle indagini serve al PM per sostenere l'accusa e alla difesa per le contestazioni, ma non è prova finché il testimone non lo ripete davanti al giudice, con le domande delle parti. Per questo il fascicolo per il dibattimento è sottile e le letture consentite sono poche; per questo la parte che ha chiesto il teste non può suggerirgli le risposte, mentre nel controesame le domande suggestive sono ammesse; per questo il teste che ritratta viene contestato con il verbale, ma il verbale da solo non basta a condannare. Le eccezioni sono tassative: l'accordo delle parti, che nei processi ordinari è frequente per i testi non controversi; l'irripetibilità sopravvenuta, quando il teste è morto o irreperibile senza colpa; la prova che il teste è stato minacciato o comprato. L'imputato non è un testimone: non giura, non è obbligato a rispondere, può rendere dichiarazioni spontanee quando vuole e ha diritto di essere esaminato se lo chiede; se tace o è assente, le dichiarazioni rese nelle indagini possono essere lette ma non usate contro i coimputati senza il loro consenso (art. 513). Le nuove contestazioni sono il punto in cui l'accusa può cambiare in corsa: se dall'istruzione emerge un fatto diverso, un reato connesso o un'aggravante, il PM li contesta in udienza e l'imputato ha diritto a un termine a difesa, a nuove prove e, per la giurisprudenza costituzionale, ai riti alternativi sul fatto nuovo; il giudice, invece, può solo dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, e se ritiene il fatto diverso deve restituire gli atti al PM (art. 521), a pena di nullità della sentenza (art. 522).

Discussione, sentenza, imputato assente

Esaurite le prove, il PM formula le conclusioni, seguono la parte civile con conclusioni scritte comprensive della quantificazione del danno, il responsabile civile e la difesa; ciascuno può replicare una volta e l'imputato e il difensore hanno comunque l'ultima parola, a pena di nullità (art. 523); il presidente dichiara chiuso il dibattimento (art. 524) e il giudice delibera subito, in camera di consiglio, con gli stessi giudici che hanno assistito alle udienze, votando dal meno anziano (artt. 525, 527). L'assoluzione è pronunciata con la formula corrispondente, e spetta non solo quando l'innocenza è provata ma anche quando la prova del fatto, della sua attribuzione all'imputato o della sua rilevanza penale manca, è insufficiente o è contraddittoria, e quando c'è dubbio su una scriminante (art. 530); la condanna richiede la colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533) e contiene la pena, le misure di sicurezza, la decisione sulla sospensione condizionale e sulla non menzione, la condanna alle spese e, per la parte civile, il risarcimento o la provvisionale. Dopo la lettura del dispositivo il giudice decide anche sulle pene sostitutive della detenzione fino a quattro anni, se necessario in un'udienza entro sessanta giorni con la relazione dell'ufficio di esecuzione penale esterna (art. 545-bis). La motivazione è redatta contestualmente o entro quindici giorni, fino a novanta nei processi complessi (art. 544), e la lettura del dispositivo vale come notifica per le parti presenti o che devono considerarsi tali, da cui decorrono i termini per l'appello (art. 545). Il processo in assenza è stato riscritto dalla riforma Cartabia per rispondere alla giurisprudenza europea: si procede senza l'imputato solo se la citazione gli è stata notificata a mani proprie o a persona delegata al ritiro, se ha rinunciato espressamente a comparire o a far valere l'impedimento, oppure se il giudice ritiene provato che conosce il processo e la sua assenza è una scelta, valutando la nomina di un difensore di fiducia, gli atti compiuti e ogni altra circostanza (art. 420-bis); il legittimo impedimento, anche solo probabile, impone il rinvio (art. 420-ter); fuori da questi casi il giudice pronuncia una sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, dispone le ricerche e la sentenza è revocata quando l'imputato viene rintracciato, con la prescrizione che resta sospesa per un periodo e le prove non rinviabili assunte nel frattempo (artt. 420-quater e 420-quinquies). Chi è stato processato in assenza senza averne avuto conoscenza ottiene la rimessione in termini per impugnare e la rinnovazione dell'istruzione.

Come si affronta il dibattimento

  1. Studiare il fascicolo del PM prima della lista testi: le contestazioni si preparano sui verbali delle indagini.
  2. Depositare la lista almeno sette giorni prima con circostanze precise; chiedere l'accordo sugli atti non controversi per accorciare i tempi.
  3. Nella citazione diretta, usare l'udienza predibattimentale: questioni preliminari, correzione dell'imputazione, remissione della querela, riti alternativi.
  4. In istruzione: controesame preparato per iscritto, contestazioni con i verbali, prova contraria su ogni prova a carico, opposizione alle letture vietate.
  5. Alla fine: conclusioni scritte per la parte civile, richiesta di pene sostitutive e di sospensione condizionale, calcolo dei termini di appello dalla lettura del dispositivo o dal deposito dei motivi.

Il dibattimento è il luogo in cui la prova si forma davanti al giudice: chi vi arriva sapendo che le indagini contano solo attraverso i testimoni, che le preclusioni sono rigide e che l'assoluzione spetta anche al dubbio, lo affronta con vantaggio. Le fasi precedenti sono nella pagina sull'udienza preliminare; i doveri e i diritti di chi è chiamato a deporre nella pagina su come si testimonia; le alternative al processo nelle pagine sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; ciò che viene dopo nella pagina sull'appello.

Domande frequenti

L'imputato deve essere presente al processo?
No, ma non può essere processato senza saperlo. Dopo la riforma Cartabia si procede in sua assenza solo se la citazione gli è stata consegnata a mani proprie o a una persona da lui delegata, se ha rinunciato espressamente a comparire, o se il giudice ritiene provato in altro modo che conosce il processo e ha scelto di non venire (nomina di un difensore di fiducia, atti compiuti, contatti); altrimenti pronuncia una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza e ordina ricerche, e il processo riparte quando l'imputato viene trovato (artt. 420-bis e 420-quater). Il legittimo impedimento documentato, come una malattia, impone il rinvio (420-ter). Chi è presente può fare dichiarazioni spontanee in ogni momento (494) e ha sempre l'ultima parola (523).
Chi fa le domande ai testimoni e che cosa non si può chiedere?
Nel processo penale le domande le fanno le parti: prima chi ha chiesto il testimone (esame diretto), poi le altre parti (controesame), poi di nuovo la prima (riesame), sotto la direzione del presidente (art. 498). Le domande devono riguardare fatti specifici; nell'esame diretto sono vietate quelle suggestive, cioè che contengono la risposta, e sempre quelle che nuocciono alla sincerità o mancano di rispetto alla persona (499). Se il teste dice in aula cose diverse da quanto dichiarato nelle indagini, la parte glielo contesta leggendo il verbale, ma quelle dichiarazioni servono solo a valutare la sua credibilità, non come prova del fatto, salvo che risulti che è stato minacciato o comprato (500). I minori e le vittime vulnerabili sono sentiti dal presidente con modalità protette.
Perché il giudice non può leggere gli atti delle indagini?
Perché la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio (art. 111 Cost.): il fascicolo del giudice contiene solo gli atti irripetibili, i corpi del reato e i verbali di incidente probatorio, mentre le sommarie informazioni e gli interrogatori delle indagini restano nel fascicolo del PM e non possono essere letti (514), a meno che le parti si accordino per acquisirli (493 c. 3), che il testimone sia divenuto irreperibile o morto (512), o che le sue dichiarazioni siano state estorte (500 c. 4). Il giudice decide solo sulle prove legittimamente acquisite in dibattimento (526) e non può condannare in base a dichiarazioni di chi si è sempre sottratto all'esame della difesa.
Che cos'è l'udienza predibattimentale introdotta nel 2023?
Per i reati a citazione diretta davanti al tribunale monocratico (senza udienza preliminare) la riforma Cartabia ha introdotto un'udienza filtro in camera di consiglio, davanti a un giudice diverso da quello del dibattimento: verifica la costituzione delle parti e l'assenza, decide le questioni preliminari, invita il PM a correggere l'imputazione, sperimenta la remissione della querela e pronuncia sentenza di non luogo a procedere se gli atti non consentono una ragionevole previsione di condanna (artt. 554-bis e 554-ter); è anche l'ultimo momento per chiedere abbreviato, patteggiamento, messa alla prova e oblazione. Il decreto di citazione va notificato almeno 60 giorni prima di questa udienza.
Quando arriva la sentenza e quando le motivazioni?
La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento dagli stessi giudici che vi hanno partecipato, e il dispositivo è letto in udienza; la motivazione è redatta contestualmente o entro 15 giorni, fino a 90 nei processi complessi con più imputati o imputazioni gravi (artt. 525, 544, 545). Il giudice assolve non solo quando è provata l'innocenza ma anche quando la prova manca, è insufficiente o contraddittoria (530 c. 2) e condanna solo se la colpevolezza è provata oltre ogni ragionevole dubbio (533). Con la condanna decide anche sospensione condizionale, non menzione e, se ne ricorrono i presupposti, pene sostitutive, eventualmente in un'udienza entro 60 giorni (545-bis).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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