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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

L'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioni

L'indagato non è obbligato a rispondere, non può essere sentito senza gli avvertimenti di legge e, davanti alla polizia, senza il difensore. Quel che dice resta agli atti e potrà essere usato contro di lui; quel che dice di altri lo trasforma in testimone. Prima dell'interrogatorio va letta con il difensore la contestazione del fatto: rispondere, tacere o rendere dichiarazioni scritte sono scelte diverse, con conseguenze diverse.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Tre avvertimenti obbligatori (art. 64 c.p.p.): le dichiarazioni potranno essere usate contro di lei; può non rispondere; se parla di altri diventa testimone. Senza avvertimenti, dichiarazioni inutilizzabili.
  • Il PM convoca con invito a presentarsi (3 giorni, art. 375); la polizia sente l'indagato solo con il difensore (art. 350); le dichiarazioni spontanee non valgono in dibattimento.
  • Prima dell'interrogatorio vanno contestati il fatto e gli elementi di prova (art. 65).
  • Interrogatorio di garanzia entro 5 giorni dalla custodia (art. 294); dal 2024 interrogatorio preventivo prima della misura (art. 291 c. 1-quater).
  • Dopo l'avviso di conclusione delle indagini l'indagato può chiedere di essere interrogato e il PM deve farlo (art. 415-bis).

Gli avvertimenti e la contestazione

Art. 64, commi 3 e 3-bis, c.p.p. — Regole generali per l'interrogatorio

«Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone».

Chi interrogaQuandoRegole
Pubblico ministeroDurante le indagini, con invito a presentarsi (art. 375) notificato almeno 3 giorni prima, con la sommaria enunciazione del fattoAvvertimenti dell'art. 64, contestazione del fatto e degli elementi di prova (art. 65), difensore avvisato; accompagnamento coattivo se non si compare senza impedimento
Polizia giudiziariaSommarie informazioni (art. 350), di iniziativa o su delega, non per chi è arrestato o fermatoDifensore obbligatorio (nomina d'ufficio se manca), stesse regole dell'art. 64; possibile a distanza con il consenso; dichiarazioni spontanee ricevibili ma non utilizzabili in dibattimento (c. 7)
PM dopo l'arresto o il fermoPrima dell'udienza di convalida (art. 388)Avviso al difensore, informazione sul fatto, sulle ragioni dell'arresto e sugli elementi a carico
Giudice, prima della misura cautelareInterrogatorio preventivo (art. 291 c. 1-quater, L. 114/2024), invito 5 giorni primaObbligatorio salvo pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o reati gravi (art. 407 c. 2 lett. a, violenza domestica, delitti con armi o violenza); se l'indagato non compare il giudice decide comunque
Giudice, dopo la misura cautelareInterrogatorio di garanzia (art. 294): entro 5 giorni dalla custodia in carcere, 10 dalle altre misure, se non c'è stato quello preventivoVerifica delle esigenze cautelari; l'omissione nei termini fa perdere efficacia alla misura; base per revoca e riesame
PM su richiesta dell'indagatoEntro 20 giorni dall'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c. 3)Il PM «deve procedervi»; l'omissione è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio; in ogni momento, presentazione spontanea (art. 374), che equivale all'interrogatorio se il fatto è contestato

L'interrogatorio nel merito comincia con la contestazione: l'autorità espone «in forma chiara e precisa» il fatto attribuito, gli elementi di prova esistenti e, se non ne deriva pregiudizio per le indagini, le fonti; poi invita l'indagato a esporre quanto ritiene utile e pone le domande (art. 65). È il momento in cui si scopre che cosa c'è nel fascicolo, ed è il motivo per cui molti difensori consigliano di presentarsi anche quando si intende tacere. L'indagato interviene libero, anche se detenuto, e non possono essere usati metodi che incidano sulla libertà di autodeterminazione, nemmeno con il suo consenso (c. 1-2); deve dichiarare le proprie generalità (art. 66), e darle false è reato. Il verbale annota il rifiuto di rispondere e le domande a cui non si è risposto; prima di firmarlo, il difensore ne controlla la corrispondenza a quanto detto.

Silenzio, dichiarazioni, testimoni che diventano indagati

  1. Tacere: è un diritto pieno, non è prova di colpevolezza e non impedisce di parlare in un momento successivo (memoria, interrogatorio a richiesta, esame in dibattimento); il procedimento prosegue.
  2. Rispondere: tutto ciò che si dichiara «potrà sempre essere utilizzato» contro di sé, anche in dibattimento, tramite la lettura o le contestazioni; una versione parziale o smentita dai documenti danneggia più del silenzio. L'indagato non ha l'obbligo di dire la verità sul fatto proprio, ma la calunnia (accusare chi si sa innocente) e le false generalità sono reati.
  3. Parlare di altri: sui fatti che riguardano la responsabilità altrui l'indagato assume l'ufficio di testimone, con le garanzie dell'art. 197-bis, e da lì in poi ha l'obbligo di verità; senza l'avvertimento, quelle dichiarazioni non valgono contro i terzi.
  4. Dichiarazioni indizianti (art. 63): chi è sentito come testimone o persona informata e si autoaccusa deve essere interrotto e invitato a nominare un difensore; le dichiarazioni precedenti non si usano contro di lui, e se andava sentito come indagato dall'inizio le dichiarazioni sono inutilizzabili anche verso gli altri, secondo l'orientamento prevalente, quando l'incompatibilità era già evidente.
  5. Dichiarazioni spontanee: si possono rendere alla polizia in qualsiasi momento, anche senza difensore, ma non sono utilizzabili in dibattimento se non per le contestazioni dell'art. 503 c. 3; sono invece utilizzabili nelle indagini, per le misure cautelari e nei riti a prova contratta (abbreviato), il che consiglia prudenza.

Prima dell'interrogatorio conviene chiedere al difensore di verificare l'iscrizione e di leggere l'avviso o l'invito, ricostruire i fatti con date e documenti, individuare i punti su cui una risposta è sicura e quelli su cui non lo è, e valutare il rischio di una misura cautelare: dopo la L. 114/2024 l'interrogatorio preventivo è l'occasione per evitarla, mentre chi è già sottoposto a misura usa l'interrogatorio di garanzia per preparare la revoca o il riesame. Chi è arrestato in flagranza viene interrogato dal PM prima della convalida, e in quella sede il silenzio è quasi sempre la scelta consigliata, perché il fascicolo non è ancora conoscibile.

Domande frequenti

Ho ricevuto un invito a presentarsi per interrogatorio: sono obbligato ad andare e a rispondere?

Presentarsi sì: l'invito (art. 375 c.p.p.) avverte che, se non compare senza un legittimo impedimento, il PM può disporre l'accompagnamento coattivo. Rispondere no: prima dell'interrogatorio le viene detto che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda e che il procedimento seguirà comunque il suo corso (art. 64, c. 3); deve solo dare le generalità. L'invito contiene la sommaria enunciazione del fatto contestato e arriva almeno tre giorni prima: sono i giorni in cui, con il difensore, si decide se rispondere, tacere, rendere dichiarazioni su alcuni punti soltanto o depositare una memoria. Se all'invito è allegato l'avvertimento sul giudizio immediato, l'interrogatorio è anche il passaggio che consente al PM di chiedere il processo senza udienza preliminare.

Che cosa succede se rispondo senza avvocato ai carabinieri che mi convocano?

Dipende dalla forma. Le sommarie informazioni dall'indagato (art. 350) richiedono la presenza obbligatoria del difensore, di fiducia o d'ufficio: senza, l'atto è inutilizzabile. Le dichiarazioni spontanee (c. 7) la polizia può riceverle anche senza difensore, ma non sono utilizzabili nel dibattimento, salvo per contestare le sue dichiarazioni diverse rese in aula; possono però essere usate nelle indagini e per le misure cautelari. Sul luogo del fatto, per pericoli imminenti, la polizia può assumere notizie senza difensore ma non può documentarle né usarle (c. 5-6). Se viene sentito come «persona informata sui fatti» e dalle risposte emergono indizi contro di lei, l'esame va interrotto e quanto detto prima non vale contro di lei (art. 63); se doveva essere sentito come indagato fin dall'inizio, le dichiarazioni sono inutilizzabili.

Se sto zitto il giudice lo interpreta come ammissione? E se mento?

Il silenzio è un diritto e non può essere valutato come prova di colpevolezza; il rifiuto viene solo annotato nel verbale (art. 65, c. 3). Mentire sul fatto proprio non è reato per l'indagato, che non ha l'obbligo di dire la verità, ma una versione smentita dagli atti pesa sull'attendibilità, sulle attenuanti generiche e sulla valutazione del pericolo di inquinamento delle prove; accusare falsamente qualcuno è calunnia, dare false generalità è reato, e chi parla della responsabilità di altri assume su quei fatti l'ufficio di testimone, con l'obbligo di verità. Per questo la scelta tipica è tra il silenzio pieno, una dichiarazione limitata a punti sicuri e documentati, e la memoria scritta del difensore.

Sono agli arresti domiciliari: quando mi interroga il giudice e a che cosa serve?

Entro cinque giorni dall'inizio della custodia in carcere, dieci per le altre misure (art. 294), il giudice che ha emesso la misura la interroga, alla presenza del difensore, sul fatto e sulle esigenze cautelari: è l'interrogatorio di garanzia, e se salta nei termini la misura perde efficacia. Dal 2024, salvo pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o reati gravi, il giudice deve interrogare l'indagato prima di applicare la misura (art. 291, c. 1-quater, interrogatorio preventivo), con invito notificato cinque giorni prima: in quel caso l'interrogatorio di garanzia successivo non serve. In entrambi gli interrogatori si può presentare la propria versione e i documenti che smontano le esigenze cautelari, in vista della richiesta di revoca o del riesame.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleL'avviso di garanzia: che cosa significa e che cosa fareChe cos'è l'informazione di garanzia, quando si riceve, la riservatezza dopo la riforma del 2024, la differenza con il 415-bis, i primi passi.
  • Il procedimento penaleCome sapere se si è indagati: il registro delle notizie di reatoIl registro (art. 335 c.p.p.: il PM iscrive immediatamente ogni notizia di reato che contenga un fatto determinato e non inverosimile riconducibile a un reato, con tempo e luogo; iscrive il nome della persona non appena risultano indizi a suo carico, non semplici sospetti; annotazione preliminare in un modello separato se il fatto appare commesso con una causa di giustificazione; aggiornamento senza nuova iscrizione se cambia la qualificazione; modello 21 noti, 44 ignoti, 45 fatti non costituenti reato nella prassi), la richiesta di certificato (c. 3: le iscrizioni sono comunicate all'indagato, alla persona offesa e ai difensori che ne fanno richiesta, esclusi i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a, mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, droga associativa, tratta, violenza sessuale aggravata; c. 3-bis: segreto con decreto motivato per specifiche esigenze investigative, massimo 3 mesi non rinnovabili; la risposta «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione» copre sia l'assenza di iscrizioni sia il segreto; modulo in procura o PEC, documento, eventuale delega al difensore; alcune procure chiedono i diritti di certificato), la persona offesa (c. 3-ter: dopo 6 mesi dalla denuncia o querela può chiedere di essere informata sullo stato del procedimento), gli effetti (art. 335-bis: la sola iscrizione non produce effetti pregiudizievoli civili o amministrativi, per esempio in gare, concorsi, licenze), la retrodatazione (art. 335-quater: l'indagato chiede al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione, entro 20 giorni da quando ha potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo, indicando ragioni e atti a pena di inammissibilità; il giudice retrodata se il ritardo è inequivocabile e non giustificato; memorie in 7 + 7 giorni, ordinanza, questione riproponibile; art. 335-ter: il GIP ordina al PM l'iscrizione con decreto motivato), i termini delle indagini (art. 405 c. 2: un anno dall'iscrizione del nome, 6 mesi per le contravvenzioni, 18 mesi per i delitti dell'art. 407 c. 2; art. 406: una sola proroga fino a 6 mesi, con avviso all'indagato e alla persona offesa e memorie in 5 giorni; art. 407: durata massima 18 mesi, 1 anno per le contravvenzioni, 2 anni per i reati gravi; c. 3: atti compiuti dopo la scadenza inutilizzabili; art. 415-bis: avviso di conclusione con 20 giorni per memorie, documenti e interrogatorio), come si viene a sapere (informazione di garanzia per gli atti garantiti, invito a comparire, perquisizione, notifica della proroga, avviso di conclusione delle indagini, decreto penale, richiesta di archiviazione con avviso), che cosa fare (nominare un difensore, chiedere il certificato, non contattare i testimoni, conservare i documenti).
  • Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaStato di flagranza e flagranza differita, arresto obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381), reati a querela, arresto dei privati, divieti, diritti dell'arrestato (art. 386), i termini 24+48+48 ore, udienza di convalida, misura cautelare, direttissimo, ricorso per cassazione, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Che cosa si impugna e con quale rimedio, termine di 10 giorni (decorrenza per imputato e difensore), forma e deposito, tribunale competente, trasmissione degli atti entro 5 giorni, deposito e accesso agli atti, udienza in camera di consiglio (avviso 3 giorni prima), comparizione personale e differimento, poteri del tribunale (annulla, riforma, conferma anche per ragioni diverse), motivazione mancante e autonoma valutazione, decisione in 10 giorni e deposito in 30-45, perdita di efficacia, appello dell'art. 310 (20 giorni), ricorso per cassazione diretto o successivo, sospensione dell'appello del PM, riproposizione e revoca.
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa calunnia (art. 368 c.p.)Elementi: denuncia, querela, richiesta o istanza (anche anonima) all'autorità giudiziaria o a chi deve riferirle, incolpazione di un reato, innocenza nota all'autore, simulazione delle tracce; dolo di certezza; consumazione con la presentazione; pena base 2-6 anni e aggravanti (reato grave, condanna oltre 5 anni, ergastolo); d'ufficio, arresto facoltativo, custodia, udienza preliminare, prescrizione; differenze con simulazione di reato (367), autocalunnia (369), falsa testimonianza (372), diffamazione (595), denuncia infondata; la vittima della calunnia: parte civile e risarcimento; difese (buona fede, errore, esercizio di un diritto, contenuto valutativo).
  • Falso e fede pubblicaFalse dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali (artt. 495-496 c.p.)Elementi dell'art. 495 (dichiarazione o attestazione falsa a un pubblico ufficiale su identità, stato o qualità proprie o altrui: nome, data di nascita, cittadinanza, stato civile, precedenti, titoli, residenza; dolo generico), pena 1-6 anni e ipotesi con minimo di 2 anni (atti dello stato civile; dichiarazione dell'imputato o indagato all'autorità giudiziaria; iscrizione nel casellario sotto falso nome), Corte cost. 111/2023 (indagato non avvertito ex art. 64 c.p.p. non punibile), art. 496 residuale (mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che interroga: 1-5 anni), rifiuto di dare le generalità (art. 651: contravvenzione), sostituzione di persona (494), possesso di documenti falsi (497-bis: 2-5 anni), alterazione del corpo per impedire l'identificazione (495-ter), false generalità date a chi non è pubblico ufficiale (albergatore, social: 494 o niente), rilievi fotodattiloscopici e fermo per identificazione (art. 349 c.p.p.), procedibilità d'ufficio, citazione diretta, prescrizione, tenuità e messa alla prova, casi tipici (controllo stradale, stranieri senza documenti, alias, nome del fratello), difese e risvolti (casellario, permesso di soggiorno).
  • Il procedimento penalePerquisizione e sequestro: che cosa può fare la poliziaLa perquisizione (art. 247 c.p.p.: personale quando c'è fondato motivo di ritenere che qualcuno nasconda il corpo del reato o cose pertinenti; locale quando si trovano in un luogo o vi si può arrestare l'imputato o l'evaso; informatica su sistemi anche protetti, con misure che conservino i dati originali; decreto motivato dell'autorità giudiziaria, eseguito di persona o da ufficiali di polizia giudiziaria delegati; art. 248: richiesta di consegna della cosa, esame di atti e dati presso banche; art. 249: copia del decreto e persona di fiducia, rispetto della dignità e del pudore; art. 250: copia a chi ha la disponibilità del luogo o a congiunti, coabitanti, portiere; perquisizione delle persone presenti e ordine di non allontanarsi; art. 251: in abitazione solo tra le 7 e le 20, salvo urgenza scritta; art. 103: garanzie negli studi legali; art. 352: in flagranza o evasione la polizia giudiziaria procede da sola, anche su sistemi informatici, anche fuori orario se il ritardo pregiudica l'esito, con verbale al PM entro 48 ore e convalida del PM nelle 48 successive; art. 252-bis e 352 c. 4-bis, dal 30 dicembre 2022: opposizione al giudice entro 10 giorni contro il decreto del PM o la convalida, se non è seguito il sequestro, accolta quando la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti), il sequestro probatorio (art. 253: decreto motivato per il corpo del reato, cioè le cose su cui o con cui il reato è stato commesso e il prodotto, profitto e prezzo, e per le cose pertinenti necessarie all'accertamento; copia all'interessato; art. 252: le cose trovate nella perquisizione sono sequestrate; art. 354: accertamenti urgenti e sequestro della polizia con duplicazione forense dei dati; art. 355: verbale con i motivi e copia, PM entro 48 + 48 ore convalida o restituisce, riesame entro 10 giorni; art. 254: corrispondenza presso i servizi postali e telematici senza apertura; art. 254-bis: dati presso i provider con copia; art. 255: presso banche; art. 256: dovere di esibizione e segreti professionali), i rimedi (art. 257 e 324: riesame anche nel merito, senza sospensione, entro 10 giorni al tribunale collegiale del capoluogo di provincia, atti trasmessi entro il giorno dopo, decisione entro 10 giorni dalla ricezione a pena di inefficacia, udienza camerale con avviso 3 giorni prima; motivi: mancanza del fumus, difetto di motivazione sulla finalità probatoria, sproporzione, telefono e dispositivi trattenuti oltre il tempo della copia; ricorso per cassazione solo per violazione di legge; art. 262-263: restituzione quando non serve più a fini di prova, anche prima della sentenza, disposta dal PM con decreto nelle indagini, opposizione al giudice contro il rifiuto ex art. 127; controversie sulla proprietà al giudice civile; dopo 5 anni le somme non reclamate vanno allo Stato), le differenze (sequestro preventivo ex art. 321 del GIP su richiesta del PM per evitare che la cosa aggravi il reato o per la confisca; sequestro conservativo a garanzia dei crediti; confisca), che cosa fare (chiedere il decreto e la copia, chiamare una persona di fiducia o il difensore senza obbligo di attesa, non opporsi fisicamente, verificare il verbale e l'elenco delle cose, chiedere subito la copia forense e la restituzione del dispositivo, annotare orari e modalità per il riesame).