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ReatoDiritto penale · Falso e fede pubblica

False dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali (artt. 495-496 c.p.)

Chi dichiara un nome falso, uno stato o una qualità non vera a un pubblico ufficiale commette il delitto dell'art. 495 c.p., punito da uno a sei anni: vale per il controllo di polizia, l'ufficiale di stato civile, il notaio, il giudice. Il minimo sale a due anni se a mentire è l'indagato davanti all'autorità giudiziaria, ma dal 2023 non è punibile chi non era stato avvertito del diritto di non rispondere.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Art. 495: dichiarare o attestare il falso a un pubblico ufficiale su identità, stato o qualità proprie o altrui: 1-6 anni; minimo 2 anni negli atti di stato civile, per l'indagato o imputato davanti all'autorità giudiziaria e se il casellario registra un falso nome.
  • Corte cost. 111/2023: non punibile l'indagato che ha dato false generalità senza gli avvertimenti dell'art. 64 c.p.p.
  • Art. 496, residuale: mendaci dichiarazioni a chi interroga, anche incaricato di pubblico servizio: 1-5 anni.
  • Rifiutare le generalità è solo una contravvenzione (art. 651); documenti falsi = 497-bis (2-5 anni); nome altrui su social e contratti = sostituzione di persona (494).
  • D'ufficio, citazione diretta, prescrizione 6 anni; messa alla prova e tenuità possibili nei casi minori.

Il reato dell'art. 495

Norma
Art. 495 c.p. (art. 496 in via residuale)
Pena
Reclusione 1-6 anni; non inferiore a 2 anni per le dichiarazioni in atti dello stato civile, per quelle rese all'autorità giudiziaria dall'imputato o indagato e quando nel casellario una decisione è iscritta sotto falso nome; art. 496: 1-5 anni
Procedibilità
D'ufficio
Arresto in flagranza
Facoltativo (art. 381 c.p.p.)
Giudizio
Tribunale monocratico, citazione diretta (art. 550, c. 2, c.p.p., che elenca gli artt. 495 e 496)
Tentativo
Non configurabile: la dichiarazione consuma il reato
Prescrizione
6 anni (7 anni e 6 mesi con interruzioni)
Art. 495 c.p. — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

«Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome».

Dopo la riscrittura del 2008 l'art. 495 punisce ogni dichiarazione falsa resa a un pubblico ufficiale su identità (nome, cognome, data e luogo di nascita), stato (cittadinanza, stato civile, filiazione) o altre qualità personali (residenza, professione, titoli, precedenti penali, condizione di incensurato) proprie o di altri: le false generalità date agli agenti durante un controllo, secondo la giurisprudenza prevalente, rientrano qui, così come la falsa dichiarazione all'ufficiale di stato civile, al notaio, al cancelliere, al giudice. Non serve che la dichiarazione sia trascritta in un atto pubblico, né che ne derivi un danno; il dolo è generico. L'art. 496, residuale, copre le mendaci dichiarazioni rese a chi «interroga» sull'identità e sulle qualità personali, anche se incaricato di pubblico servizio (il controllore del treno, l'addetto allo sportello, l'operatore sanitario), con pena da uno a cinque anni. Il rifiuto di fornire le generalità, senza mentire, è la contravvenzione dell'art. 651 (arresto fino a un mese o ammenda), e legittima l'accompagnamento in ufficio per l'identificazione con rilievi fotodattiloscopici (art. 349 c.p.p., fino a 12 ore, 24 nei casi complessi); alterare il proprio corpo (polpastrelli, volto) per impedire l'identificazione è l'art. 495-ter (1-6 anni). Chi esibisce un documento falso valido per l'espatrio risponde dell'art. 497-bis (2-5 anni, aumentata per chi lo fabbrica), che concorre con il 495; chi usa il nome di un'altra persona reale per procurarsi un vantaggio o danneggiarla, fuori dai rapporti con i pubblici ufficiali (un contratto, un profilo social, una prenotazione), commette sostituzione di persona (art. 494, fino a un anno).

Le ipotesi aggravate e la sentenza 111/2023

  1. Atti dello stato civile: false dichiarazioni di nascita, matrimonio, riconoscimento di figli, morte: minimo due anni, perché l'atto fa fede fino a querela di falso e produce effetti permanenti.
  2. L'indagato o l'imputato davanti all'autorità giudiziaria: chi, sentito dal PM o dal giudice, dichiara false generalità o un falso stato (per esempio nega precedenti, dichiara un'altra data di nascita per risultare minorenne) risponde con il minimo di due anni. La Corte costituzionale (sentenza 111/2023) ha però dichiarato illegittima la norma nella parte in cui puniva l'indagato che, richiesto delle informazioni dell'art. 21 disp. att. c.p.p. (generalità e qualità personali) senza gli avvertimenti dell'art. 64, comma 3, c.p.p., aveva risposto il falso: senza l'avviso del diritto di non rispondere, la menzogna sull'identità non è punibile.
  3. Iscrizione nel casellario sotto falso nome: quando la falsa identità ha fatto registrare una condanna a nome altrui o di una persona inesistente, con il danno per l'omonimo e la frode al sistema delle recidive: minimo due anni, e la correzione del casellario passa dal procedimento dell'art. 130 c.p.p. o dalla rettifica.
  4. Stranieri senza documenti: l'alias dichiarato all'arrivo o al fermo è il caso più frequente; le identità multiple emergono dalle impronte (Eurodac, AFIS) e le condanne per 495 pesano su permesso di soggiorno, protezione e cittadinanza. La dichiarazione di una data di nascita falsa per farsi trattare da minorenne è aggravata se resa all'autorità giudiziaria.

Processo e difesa

Art. 496 c.p. — False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

«Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Il procedimento nasce dal verbale degli operanti e dalla verifica delle impronte o dei documenti; il fatto è di regola provato, e la difesa lavora sulla qualificazione e sulla pena: se chi ha ricevuto la dichiarazione era un pubblico ufficiale (495) o un incaricato di pubblico servizio (496, con massimo più basso), se la qualità dichiarata era davvero «personale» (una falsa dichiarazione sul possesso di un bene o su un fatto non è 495 ma, se in atto pubblico, 483), se la dichiarazione era spontanea o richiesta, se l'indagato fu avvertito, se vi è stata una pronta rettifica prima dell'identificazione formale, che la giurisprudenza valorizza come attenuante e in qualche caso come mancata consumazione. Con un minimo di un anno la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è applicabile nelle ipotesi base e la messa alla prova è ammessa per i reati dell'art. 550, comma 2; il patteggiamento con pena sospesa è l'esito ordinario per l'incensurato. Alla condanna seguono l'iscrizione nel casellario, rilevante per concorsi e permessi di soggiorno, e le pene accessorie solo sopra i tre anni. Chi ha subito l'uso del proprio nome da parte di altri (multe, decreti penali, iscrizioni a proprio carico) deve presentare denuncia e chiedere la correzione degli atti: la sostituzione di persona è procedibile a querela e il tempo per presentarla è di tre mesi dalla scoperta.

Domande frequenti

Ho dato il nome di mio fratello a un posto di blocco: che cosa rischio?

Il delitto dell'art. 495 c.p., da uno a sei anni, procedibile d'ufficio, più eventualmente la sostituzione di persona e le conseguenze per il fratello (multe e punti sulla sua patente, che vanno annullati). Per un incensurato, con un fatto isolato, sono realistici la messa alla prova, il patteggiamento con pena sospesa o, nei casi minimi, la particolare tenuità del fatto; conta la pronta ammissione della vera identità.

Posso rifiutarmi di dire chi sono?

No: il rifiuto di dare le proprie generalità a un pubblico ufficiale che le chiede nell'esercizio delle funzioni è la contravvenzione dell'art. 651 c.p. (arresto fino a un mese o ammenda), e la polizia può accompagnare in ufficio per l'identificazione con foto e impronte fino a 12 ore, o 24 se l'identificazione è particolarmente complessa (art. 349 c.p.p.). Rifiutare è un illecito minore, mentire è un delitto.

Sono indagato e ho dato un nome falso al PM: la Corte costituzionale mi salva?

Solo se non vi erano stati dati gli avvertimenti dell'art. 64, comma 3, c.p.p. (diritto di non rispondere, uso delle dichiarazioni): la sentenza 111/2023 ha dichiarato illegittimo l'art. 495 nella parte in cui puniva l'indagato che, richiesto delle generalità senza avvertimenti, aveva dichiarato il falso. Con gli avvertimenti fatti, la falsa dichiarazione all'autorità giudiziaria resta punita con il minimo di due anni.

Un nome falso su un social o in albergo è reato?

Sul social può essere sostituzione di persona (art. 494, fino a un anno, a querela) se si usa il nome o l'immagine di una persona reale per trarre in inganno con un vantaggio o un danno; un semplice nickname di fantasia no. In albergo il gestore comunica le generalità alla questura e la dichiarazione falsa è considerata resa a un pubblico ufficiale: si applica l'art. 495.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiChe cosa sono le dichiarazioni sostitutive (art. 46: certificazioni su nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, titoli, redditi, casellario; art. 47: atto di notorietà su fatti a diretta conoscenza) e la regola dell'art. 76 (considerate rese a pubblico ufficiale; sanzione del codice penale aumentata da un terzo alla metà; esibire un atto non più vero = uso di atto falso), il reato (art. 483: falsità ideologica del privato in atto pubblico, fino a 2 anni, aumentata; Sezioni Unite: si applica quando la dichiarazione è destinata a provare la verità dei fatti; artt. 495-496 per identità, stato e qualità personali; 489 per l'uso), conseguenze amministrative (art. 75: decadenza dai benefici, revoca di quelli erogati, divieto di accesso a contributi per 2 anni; art. 71: controlli anche a campione, irregolarità e omissioni sanabili), ISEE, bonus e contributi (art. 316-ter: indebita percezione, sola sanzione amministrativa fino a 3.999,96 euro; 640-bis: truffa aggravata), concorsi pubblici (esclusione, decadenza dall'assunzione, art. 76 c. 4 interdizione), casi tipici (residenza, carichi pendenti, titolo di studio, stato di famiglia per l'alloggio, reddito per l'esenzione, smarrimento del documento), dolo e buona fede, procedibilità d'ufficio, prescrizione, tenuità, messa alla prova e difese (ambiguità del modulo, dato non rilevante, rettifica spontanea).
  • Reati contro la pubblica amministrazioneLa resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)Elementi (violenza o minaccia, anche minima, diretta a opporsi a un atto d'ufficio o di servizio in corso, verso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e chi li assiste; dolo di opposizione), che cosa non è resistenza (resistenza passiva, inerzia, rifiuto di aprire o di seguire, fuga senza violenza, divincolarsi senza aggressione secondo la Cassazione, insulti senza minaccia), pena 6 mesi-5 anni, aggravante fino alla metà contro ufficiali e agenti di PG o PS (art. 337, c. 2, DL 48/2025) e aggravanti dell'art. 339 (manifestazioni, armi, travisamento, più persone riunite, lancio di oggetti: fino a 3-15 anni), concorso con lesioni (art. 583-quater: 2-5 anni contro agenti, 4-10 e 8-16 se gravi) e oltraggio (341-bis), differenza con la violenza o minaccia dell'art. 336 (per costringere a un atto futuro), causa di non punibilità per reazione agli atti arbitrari (art. 393-bis), rifiuto di generalità (art. 651), procedibilità d'ufficio, arresto facoltativo in flagranza, citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), prescrizione 6 anni (7 e mezzo), sospensione condizionale e messa alla prova, difese (contestare l'atto in corso, la violenza, la legittimità dell'operato, body-cam e testimoni), tutela legale degli agenti.
  • Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
  • Il procedimento penaleIl casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altriChe cosa si iscrive (art. 3), che cosa non compare nel certificato del privato (art. 24) e in quelli delle amministrazioni (art. 28), carichi pendenti, visura, datore di lavoro e minori, cancellazione (art. 5), costi e validità, autocertificazione, non menzione, riabilitazione.