In breve
- Il reato (art. 494 c.p.): indurre qualcuno in errore sostituendosi a un'altra persona o attribuendosi un falso nome, stato o qualità con effetti giuridici, per un vantaggio (anche non economico) o per danneggiare; reclusione fino a 1 anno; d'ufficio.
- Social: il profilo con nome e foto di una persona reale, idoneo a ingannare gli utenti, è sostituzione di persona (Cass. 25774/2019); lo pseudonimo di fantasia no.
- Concorre con stalking, diffamazione, revenge porn, truffa, frode informatica con identità digitale; è assorbito dai falsi più gravi (495).
- Vittima: denuncia alla polizia postale, rimozione dalla piattaforma, identificazione, risarcimento del danno all'identità e all'immagine.
La norma
«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.»
Il reato tutela la fede pubblica, cioè l'affidamento della collettività sull'identità delle persone, e si consuma quando qualcuno è indotto in errore. Le condotte sono quattro: sostituirsi a una persona reale (fingersi lei); attribuirsi o attribuire ad altri un nome falso, anche di fantasia se usato per ingannare, o altrui; attribuirsi un falso stato (celibe, vedovo, cittadino, coniugato); attribuirsi una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (avvocato, medico, ufficiale di polizia, dirigente pubblico, tutore). Il dolo è specifico: lo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio, che la Cassazione intende in senso ampio (non solo patrimoniale: ottenere contatti, informazioni, attenzione, fiducia, prestazioni), oppure di recare ad altri un danno. L'induzione in errore può riguardare una persona determinata o un numero indeterminato di persone, come gli utenti di una piattaforma. La clausola di riserva («se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica») fa prevalere i falsi più gravi: la falsa dichiarazione di identità a un pubblico ufficiale è l'art. 495 (da uno a sei anni), le false generalità rese a un pubblico ufficiale che interroga l'art. 496; ma il 494 concorre con i reati di altra natura che commette chi si finge un altro (truffa, stalking, diffamazione), perché tutelano beni diversi.
I profili falsi e gli altri casi
| Condotta | Qualificazione | Note |
|---|---|---|
| Profilo social con nome e foto di una persona reale, usato per comunicare con altri | Art. 494 (Cass. V 25774/2019 e costante) | Il vantaggio è anche solo relazionale; concorso con 612-bis, 595, 612-ter se il profilo è usato per perseguitare, diffamare o diffondere immagini |
| Iscrizione a chat o app di incontri con foto e dati altrui | Art. 494 | Idoneità a ingannare gli utenti e a esporre la vittima a contatti indesiderati; danno alla vittima |
| Nickname di fantasia, profilo anonimo, parodia dichiarata | Nessun 494 | Manca l'inganno su una persona reale o su qualità giuridiche; possono restare altri reati per i contenuti |
| Fingersi avvocato, medico, poliziotto, funzionario | Art. 494; art. 348 se esercita la professione; art. 347 se compie atti della funzione pubblica | Concorso con truffa se ottiene denaro o beni |
| Usare i documenti o le credenziali altrui per contratti, finanziamenti, SIM | Art. 494 più truffa (640), frode informatica con identità digitale (640-ter c. 3), 491-bis per i documenti informatici, 495 se le false generalità sono dichiarate a un pubblico ufficiale | Il cosiddetto furto di identità |
| Dare false generalità a un pubblico ufficiale (controllo, verbale) | Art. 495 o 496, non 494 | Pene molto più alte |
| Rispondere a un'email o a un messaggio fingendo di essere il destinatario legittimo | Art. 494, spesso con 615-ter e 616 | Accesso abusivo e violazione di corrispondenza |
La linea tracciata dalla giurisprudenza è chiara: l'anonimato e la finzione non sono reato, l'appropriazione dell'identità di una persona reale sì, e lo è anche quando lo scopo è solo «giocare», corteggiare o sfogarsi, perché il vantaggio non deve essere economico e il danno alla vittima (esposizione a contatti, lesione dell'immagine) è di regola in re ipsa. Il consenso della persona sostituita esclude l'illegittimità: chi gestisce i social di un altro con il suo accordo non commette nulla.
Il processo e le conseguenze
Il reato è procedibile d'ufficio: basta una denuncia o una segnalazione, e la remissione non ha effetto. La competenza è del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta; la prescrizione è di sei anni (sette e mezzo con le interruzioni). La pena, fino a un anno, consente la sospensione condizionale, le pene sostitutive (pecuniaria, lavoro di pubblica utilità), la messa alla prova e, per gli episodi isolati e di scarsa offensività, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis). Nella pratica il 494 da solo produce raramente pene detentive effettive; il suo peso sta nel concorso con i reati che accompagna: lo stalking commesso tramite profili falsi, la diffamazione «a nome» della vittima, il revenge porn, la truffa a terzi che credevano di trattare con la vittima, la frode informatica con l'aggravante dell'identità digitale, punita da due a sei anni. Per la persona sostituita la partita è duplice: far cessare la condotta (segnalazione alla piattaforma per la rimozione, che i social eseguono per i profili impersonanti con la verifica dell'identità) e ottenere l'identificazione dell'autore, che passa dalla denuncia alla polizia postale e dai dati dell'abbonato acquisiti dal PM (identificare un anonimo). Il risarcimento copre il danno all'identità personale e all'immagine (art. 10 c.c., artt. 96-97 L. 633/1941 per l'uso delle fotografie) e alla reputazione, liquidato in via equitativa secondo la diffusione e l'uso del profilo, con la costituzione di parte civile o l'azione civile.
Che cosa fare
- Documentare: screenshot del profilo (URL, nome, ID, foto, data di creazione), dei contenuti e dei contatti ricevuti da terzi ingannati; conservare i messaggi.
- Segnalare alla piattaforma il profilo che impersona, allegando un documento: la rimozione avviene in giorni; chiedere anche la conservazione dei dati.
- Denunciare alla polizia postale, indicando i possibili autori (ex partner, conoscenti, chi conosce dettagli riservati) e chiedendo l'acquisizione dei dati dell'account.
- Avvisare i contatti con un messaggio pubblico che il profilo è falso, per limitare il danno e i tentativi di truffa a terzi.
- Chiedere il risarcimento dopo l'identificazione, con parte civile o causa civile.
Chi è accusato ha poche difese sostanziali se il profilo riproduce una persona reale: contestare l'attribuzione (non ero io), il consenso, l'assenza di inganno o di qualsiasi vantaggio; negli episodi minimi puntare alla tenuità del fatto e alla riparazione. I reati collegati sono descritti nelle pagine sulla falsa attestazione di identità, sulla frode informatica e sullo stalking.
Domande frequenti
Qualcuno ha creato un profilo Instagram con il mio nome e le mie foto: è reato anche se non mi ha chiesto soldi?
Uso un nickname di fantasia sui social: rischio qualcosa?
Si è spacciato per un carabiniere al telefono per farsi dare informazioni: che reato è?
Quanto rischia chi è condannato?
Posso chiedere un risarcimento?
Fonti normative
- Art. 494 c.p. — Sostituzione di persona
- Art. 495 c.p. — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità
- Art. 496 c.p. — False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali
- Art. 640-ter c.p. — Frode informatica (c. 3: identità digitale)
- Art. 10 c.c. — Abuso dell'immagine altrui
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reputazione e contenuti onlineCome si identifica chi diffama da un profilo anonimoDati di traffico e abbonato (art. 132 Codice privacy), decreto del giudice, richieste alle piattaforme e all'estero, querela, congelamento dei dati, tempi reali.
- Falso e fede pubblicaFalse dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali (artt. 495-496 c.p.)Dare false generalità o un falso stato a un pubblico ufficiale: art. 495 (1-6 anni, minimo 2 per l'indagato), Corte cost. 111/2023, art. 496 residuale.
- Reati contro il patrimonioLa frode informatica (art. 640-ter c.p.)Alterare un sistema o intervenire sui dati per un profitto ingiusto: 6 mesi-3 anni, 1-5 con trasferimento di denaro, 2-6 con identità digitale; truffa e 493-ter.
- Reati contro il patrimonioTruffa online: che reato è e che cosa fareTruffa online e phishing: reati e pene (artt. 640, 640-ter c.p.), denuncia alla Polizia postale, rimborso della banca per le operazioni non autorizzate, Arbitro bancario.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.