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ReatoDiritto penale · Falso e fede pubblica

La sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Chi crea un profilo con il nome e la foto di un'altra persona, chi si spaccia per un avvocato o un poliziotto per farsi aprire una porta, chi si iscrive a un'app di incontri con l'identità di un conoscente commette sostituzione di persona: un reato punito con la reclusione fino a un anno, procedibile d'ufficio, che la Cassazione applica da anni ai profili falsi sui social. Basta il vantaggio anche non economico (comunicare, ottenere fiducia, vendicarsi) o il danno alla vittima. È spesso il primo anello di condotte più gravi: truffa, frode informatica, stalking, revenge porn.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Il reato (art. 494 c.p.): indurre qualcuno in errore sostituendosi a un'altra persona o attribuendosi un falso nome, stato o qualità con effetti giuridici, per un vantaggio (anche non economico) o per danneggiare; reclusione fino a 1 anno; d'ufficio.
  • Social: il profilo con nome e foto di una persona reale, idoneo a ingannare gli utenti, è sostituzione di persona (Cass. 25774/2019); lo pseudonimo di fantasia no.
  • Concorre con stalking, diffamazione, revenge porn, truffa, frode informatica con identità digitale; è assorbito dai falsi più gravi (495).
  • Vittima: denuncia alla polizia postale, rimozione dalla piattaforma, identificazione, risarcimento del danno all'identità e all'immagine.

La norma

Art. 494 c.p.

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.»

Il reato tutela la fede pubblica, cioè l'affidamento della collettività sull'identità delle persone, e si consuma quando qualcuno è indotto in errore. Le condotte sono quattro: sostituirsi a una persona reale (fingersi lei); attribuirsi o attribuire ad altri un nome falso, anche di fantasia se usato per ingannare, o altrui; attribuirsi un falso stato (celibe, vedovo, cittadino, coniugato); attribuirsi una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (avvocato, medico, ufficiale di polizia, dirigente pubblico, tutore). Il dolo è specifico: lo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio, che la Cassazione intende in senso ampio (non solo patrimoniale: ottenere contatti, informazioni, attenzione, fiducia, prestazioni), oppure di recare ad altri un danno. L'induzione in errore può riguardare una persona determinata o un numero indeterminato di persone, come gli utenti di una piattaforma. La clausola di riserva («se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica») fa prevalere i falsi più gravi: la falsa dichiarazione di identità a un pubblico ufficiale è l'art. 495 (da uno a sei anni), le false generalità rese a un pubblico ufficiale che interroga l'art. 496; ma il 494 concorre con i reati di altra natura che commette chi si finge un altro (truffa, stalking, diffamazione), perché tutelano beni diversi.

I profili falsi e gli altri casi

CondottaQualificazioneNote
Profilo social con nome e foto di una persona reale, usato per comunicare con altriArt. 494 (Cass. V 25774/2019 e costante)Il vantaggio è anche solo relazionale; concorso con 612-bis, 595, 612-ter se il profilo è usato per perseguitare, diffamare o diffondere immagini
Iscrizione a chat o app di incontri con foto e dati altruiArt. 494Idoneità a ingannare gli utenti e a esporre la vittima a contatti indesiderati; danno alla vittima
Nickname di fantasia, profilo anonimo, parodia dichiarataNessun 494Manca l'inganno su una persona reale o su qualità giuridiche; possono restare altri reati per i contenuti
Fingersi avvocato, medico, poliziotto, funzionarioArt. 494; art. 348 se esercita la professione; art. 347 se compie atti della funzione pubblicaConcorso con truffa se ottiene denaro o beni
Usare i documenti o le credenziali altrui per contratti, finanziamenti, SIMArt. 494 più truffa (640), frode informatica con identità digitale (640-ter c. 3), 491-bis per i documenti informatici, 495 se le false generalità sono dichiarate a un pubblico ufficialeIl cosiddetto furto di identità
Dare false generalità a un pubblico ufficiale (controllo, verbale)Art. 495 o 496, non 494Pene molto più alte
Rispondere a un'email o a un messaggio fingendo di essere il destinatario legittimoArt. 494, spesso con 615-ter e 616Accesso abusivo e violazione di corrispondenza

La linea tracciata dalla giurisprudenza è chiara: l'anonimato e la finzione non sono reato, l'appropriazione dell'identità di una persona reale sì, e lo è anche quando lo scopo è solo «giocare», corteggiare o sfogarsi, perché il vantaggio non deve essere economico e il danno alla vittima (esposizione a contatti, lesione dell'immagine) è di regola in re ipsa. Il consenso della persona sostituita esclude l'illegittimità: chi gestisce i social di un altro con il suo accordo non commette nulla.

Il processo e le conseguenze

Il reato è procedibile d'ufficio: basta una denuncia o una segnalazione, e la remissione non ha effetto. La competenza è del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta; la prescrizione è di sei anni (sette e mezzo con le interruzioni). La pena, fino a un anno, consente la sospensione condizionale, le pene sostitutive (pecuniaria, lavoro di pubblica utilità), la messa alla prova e, per gli episodi isolati e di scarsa offensività, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis). Nella pratica il 494 da solo produce raramente pene detentive effettive; il suo peso sta nel concorso con i reati che accompagna: lo stalking commesso tramite profili falsi, la diffamazione «a nome» della vittima, il revenge porn, la truffa a terzi che credevano di trattare con la vittima, la frode informatica con l'aggravante dell'identità digitale, punita da due a sei anni. Per la persona sostituita la partita è duplice: far cessare la condotta (segnalazione alla piattaforma per la rimozione, che i social eseguono per i profili impersonanti con la verifica dell'identità) e ottenere l'identificazione dell'autore, che passa dalla denuncia alla polizia postale e dai dati dell'abbonato acquisiti dal PM (identificare un anonimo). Il risarcimento copre il danno all'identità personale e all'immagine (art. 10 c.c., artt. 96-97 L. 633/1941 per l'uso delle fotografie) e alla reputazione, liquidato in via equitativa secondo la diffusione e l'uso del profilo, con la costituzione di parte civile o l'azione civile.

Che cosa fare

  1. Documentare: screenshot del profilo (URL, nome, ID, foto, data di creazione), dei contenuti e dei contatti ricevuti da terzi ingannati; conservare i messaggi.
  2. Segnalare alla piattaforma il profilo che impersona, allegando un documento: la rimozione avviene in giorni; chiedere anche la conservazione dei dati.
  3. Denunciare alla polizia postale, indicando i possibili autori (ex partner, conoscenti, chi conosce dettagli riservati) e chiedendo l'acquisizione dei dati dell'account.
  4. Avvisare i contatti con un messaggio pubblico che il profilo è falso, per limitare il danno e i tentativi di truffa a terzi.
  5. Chiedere il risarcimento dopo l'identificazione, con parte civile o causa civile.

Chi è accusato ha poche difese sostanziali se il profilo riproduce una persona reale: contestare l'attribuzione (non ero io), il consenso, l'assenza di inganno o di qualsiasi vantaggio; negli episodi minimi puntare alla tenuità del fatto e alla riparazione. I reati collegati sono descritti nelle pagine sulla falsa attestazione di identità, sulla frode informatica e sullo stalking.

Domande frequenti

Qualcuno ha creato un profilo Instagram con il mio nome e le mie foto: è reato anche se non mi ha chiesto soldi?
Sì. La sostituzione di persona non richiede un vantaggio economico: basta lo scopo di ottenere un qualsiasi vantaggio (contatti, attenzione, fiducia) o di danneggiarti, e l'idoneità del profilo a ingannare gli utenti sul fatto che sia tuo (Cass. 25774/2019). È procedibile d'ufficio: presenta denuncia alla polizia postale con gli screenshot e chiedi alla piattaforma la rimozione; l'autore viene identificato tramite i dati dell'account.
Uso un nickname di fantasia sui social: rischio qualcosa?
No, finché il nome non appartiene a una persona reale identificabile e non ti attribuisci qualità con effetti giuridici (avvocato, medico, pubblico ufficiale) per ingannare qualcuno. Il reato punisce l'inganno sull'identità che procura un vantaggio o un danno, non l'anonimato o lo pseudonimo. Le regole della piattaforma sul nome reale sono contrattuali, non penali.
Si è spacciato per un carabiniere al telefono per farsi dare informazioni: che reato è?
Sostituzione di persona (attribuzione di una qualità con effetti giuridici) e, se ha compiuto atti propri della funzione, usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.); se ha usato l'inganno per ottenere denaro o beni, truffa aggravata (art. 640 c. 2 n. 2, timore di un ordine dell'autorità). Se invece la falsa identità è dichiarata a un pubblico ufficiale, scatta il più grave art. 495 (da 1 a 6 anni).
Quanto rischia chi è condannato?
Reclusione fino a un anno, di regola sospesa per l'incensurato e sostituibile con pene pecuniarie o lavoro di pubblica utilità; possibili la tenuità del fatto per gli episodi isolati e la messa alla prova. Il rischio concreto è nei reati che di solito concorrono: stalking, diffamazione, revenge porn, frode informatica con l'aggravante dell'identità digitale (da 2 a 6 anni).
Posso chiedere un risarcimento?
Sì, per il danno all'identità personale, all'immagine e alla reputazione (art. 10 c.c., artt. 96-97 L. 633/1941 per le foto, art. 2043 c.c.), costituendoti parte civile nel processo penale o con causa civile dopo l'identificazione; il danno non patrimoniale si liquida in via equitativa e cresce con la diffusione e con l'uso offensivo del profilo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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