In breve
- Truffa (art. 640 c.p.): artifici o raggiri che inducono in errore e procurano un profitto ingiusto con danno; reclusione da 6 mesi a 3 anni; da 1 a 5 anni se commessa «a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione» (n. 2-ter); da 2 a 6 anni se con minorata difesa (dal 2025).
- Frode informatica (art. 640-ter): alterazione del sistema o intervento sui dati; 6 mesi-3 anni; 1-5 anni se produce trasferimento di denaro o valuta virtuale; 2-6 anni con furto o uso indebito dell'identità digitale.
- Reati collegati: accesso abusivo (615-ter), sostituzione di persona (494), uso indebito di carte (493-ter), riciclaggio dei «money mule».
- Vittima: bloccare e richiamare i pagamenti, denunciare alla Polizia postale con le prove, chiedere alla banca il rimborso delle operazioni non autorizzate (franchigia 50 euro, salvo colpa grave), costituirsi parte civile.
Quale reato: truffa, frode informatica, identità
«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa […]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa […] se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti».
La distinzione fondamentale è tra l'inganno di una persona e la manipolazione di un sistema. Quando la vittima viene convinta a pagare (il finto negozio online, l'annuncio con caparra per un affitto inesistente, il falso operatore bancario che «per sicurezza» fa trasferire i soldi su un conto d'appoggio, la romance scam, il finto investimento in criptovalute) il reato è la truffa: la persona è indotta in errore e compie lei l'atto di disposizione. Se il fatto è commesso «a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione» (profili falsi, numeri anonimi, IBAN intestati a prestanome) scatta l'aggravante del n. 2-ter (reclusione da uno a cinque anni), che però non fa venir meno la querela; se l'autore ha approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona, anche l'età, tali da ostacolare la difesa (l'anziano raggirato per telefono, la vittima sotto pressione), dal 2025 la pena è da due a sei anni e si procede d'ufficio (terzo comma). Quando invece il denaro viene sottratto operando sul conto o sul sistema (phishing con accesso all'home banking, SIM swap, malware, alterazione dei dati di pagamento), il reato è la frode informatica, aggravata dal trasferimento di denaro e, se compiuta con l'identità digitale altrui (credenziali, SPID, numero di telefono), punita da due a sei anni. Vi si accompagnano di regola l'accesso abusivo al sistema (fino a tre anni, da due a dieci con violenza, minaccia o danneggiamento), la sostituzione di persona per i profili falsi (art. 494, fino a un anno), l'uso indebito di carte (art. 493-ter) e, per chi presta il conto per far transitare i soldi, il riciclaggio.
Le truffe più comuni e la loro qualificazione
| Schema | Reato | Pena | Procedibilità |
|---|---|---|---|
| Finto e-commerce o annuncio con pagamento anticipato mai onorato | Truffa aggravata dalla distanza (640, n. 2-ter) | 1-5 anni | Querela (3 mesi) |
| Falso operatore bancario o delle poste che fa «mettere al sicuro» i soldi | Truffa, spesso con minorata difesa (640, c. 3); sostituzione di persona | 2-6 anni | D'ufficio |
| Phishing con accesso al conto e bonifici disposti dal truffatore | Frode informatica con furto di identità digitale (640-ter, c. 3); accesso abusivo (615-ter) | 2-6 anni; fino a 3 (2-10 aggravato) | D'ufficio |
| Uso di carta o credenziali sottratte per acquisti | Indebito utilizzo di carte di pagamento (493-ter) | 1-5 anni | D'ufficio |
| Romance scam, falsi investimenti e trading | Truffa aggravata; talvolta abusivismo finanziario (art. 166 TUF) | 1-5 anni | Querela / d'ufficio se aggravata |
| Chi presta il proprio conto per ricevere e girare i soldi (money mule) | Riciclaggio (648-bis) o, se inconsapevole, incauto concorso valutato caso per caso | 4-12 anni | D'ufficio |
Che cosa fare subito
- Bloccare: chiamare la banca per bloccare carte e accessi, chiedere il richiamo del bonifico (possibile se il beneficiario non ha ancora prelevato) e, per i pagamenti con carta, il chargeback tramite il circuito; cambiare le password e disattivare gli accessi sospetti; segnalare alla piattaforma il profilo o l'annuncio.
- Conservare le prove: screenshot di annunci, chat, email, profili, pagine di pagamento, ricevute, IBAN e numeri di telefono, con date; non cancellare nulla.
- Denunciare: alla Polizia postale (anche online sul portale del Commissariato di P.S.) o ai carabinieri, con querela per i reati che la richiedono, entro tre mesi dalla scoperta; la denuncia serve anche per la richiesta di rimborso alla banca e per l'assicurazione.
- Chiedere il rimborso alla banca per le operazioni non autorizzate: per il D.Lgs. 11/2010 (attuazione delle direttive sui servizi di pagamento) il cliente che disconosce un'operazione deve essere rimborsato entro la fine della giornata operativa successiva, salvo il sospetto motivato di frode, e sopporta al massimo una franchigia di 50 euro per le operazioni anteriori alla segnalazione, a meno che la banca provi la sua frode o colpa grave; la prova che l'operazione è stata autenticata non basta da sola a dimostrare la colpa. Le operazioni autorizzate dal cliente ingannato (il bonifico fatto di propria mano al truffatore) non sono rimborsabili per questa via, salvo carenze della banca nei sistemi di sicurezza. In caso di rifiuto: reclamo scritto e, dopo 15 giorni senza risposta soddisfacente, ricorso all'Arbitro bancario finanziario.
- Nel processo: chiedere il sequestro delle somme sui conti di destinazione (spesso l'unico modo di recuperarle) e costituirsi parte civile; le indagini su truffe transnazionali sono lunghe e la restituzione dipende dall'individuazione dei conti.
La competenza territoriale, che decide quale procura indaga, si radica nel luogo in cui la vittima ha subito il danno o l'autore ha conseguito il profitto secondo criteri che la giurisprudenza ha precisato per le varie forme di pagamento: in pratica la denuncia si presenta dove si vive, e sarà la procura a trasmetterla. Sul fronte della prevenzione, valgono poche regole: la banca non chiede mai codici e password né di trasferire denaro su altri conti; i pagamenti anticipati a sconosciuti con bonifico o ricariche sono irrecuperabili; il prezzo troppo basso e l'urgenza sono i segnali tipici; le piattaforme con pagamento protetto e i metodi con chargeback riducono il rischio.
Domande frequenti
Ho pagato con bonifico per un oggetto mai arrivato: è truffa?
Se il venditore ha usato artifici o raggiri (annuncio falso, foto rubate, identità fittizia, promesse di spedizione mai avvenute) per farsi pagare senza intenzione di consegnare, è truffa; se ha ostacolato la propria identificazione con strumenti informatici (profilo falso, telefono intestato ad altri) è truffa aggravata, procedibile d'ufficio con pena da 1 a 5 anni. Il semplice inadempimento di un venditore reale è invece una questione civile. La denuncia va presentata subito, con screenshot, annunci, chat, ricevute e IBAN.
Mi hanno svuotato il conto con un SMS della «banca»: chi paga?
Il phishing e il vishing sono truffe e, quando l'autore opera sul conto, frodi informatiche con furto di identità digitale (2-6 anni). Verso la banca vale la disciplina dei servizi di pagamento: le operazioni non autorizzate vanno rimborsate entro la fine della giornata operativa successiva alla segnalazione, con una franchigia massima di 50 euro, salvo che la banca provi la frode o la colpa grave del cliente (per esempio aver comunicato codici e password). Se la banca rifiuta, reclamo scritto e poi Arbitro bancario finanziario.
Serve la querela?
Per la truffa semplice sì, entro tre mesi dalla scoperta; si procede d'ufficio se ricorre un'aggravante del secondo comma (tranne quella della distanza) o la minorata difesa del terzo comma. La frode informatica è a querela salvo le aggravanti del trasferimento di denaro, dell'operatore di sistema e del furto di identità, e la minorata difesa. In pratica le truffe online con sottrazione di denaro sono quasi sempre procedibili d'ufficio, ma la denuncia con querela resta il modo per attivare le indagini e conservare i diritti.
Riavrò i soldi?
Le possibilità concrete sono il richiamo del bonifico se tempestivo, il chargeback per i pagamenti con carta, il rimborso della banca per le operazioni non autorizzate e, nel processo penale, la restituzione delle somme sequestrate e il risarcimento come parte civile, che però dipende dalla solvibilità dell'autore. Le piattaforme di annunci e i marketplace rispondono solo in casi limitati.
Fonti normative
- Art. 640 c.p. — Truffa
- Art. 640-ter c.p. — Frode informatica
- Art. 615-ter c.p. — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 494 c.p. — Sostituzione di persona
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.