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ReatoDiritto penale · Falso e fede pubblica

Contraffazione e commercio di prodotti con marchi falsi

Borse, scarpe, orologi e ricambi con marchi falsi sono un mercato enorme, e la legge punisce tutta la filiera: chi contraffà il marchio, chi importa la merce, chi la tiene in magazzino o la vende, anche per strada. Anche chi compra rischia: non un reato, ma una sanzione amministrativa, con la confisca dell'oggetto. Questa pagina spiega i reati, le pene, quando il falso è così grossolano da non ingannare nessuno e i rapporti con la ricettazione.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Contraffare un marchio: da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro.
  • Importare merce falsa: da 1 a 4 anni e multa da 3.500 a 35.000 euro.
  • Vendere o tenere in magazzino: fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro.
  • Confisca sempre obbligatoria, anche per equivalente.
  • Chi compra: sanzione amministrativa da 300 a 7.000 euro e confisca.

I reati e le pene

Art. 474, c. 2, c.p.

«Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.»

CondottaPenaNorma
Contraffazione o alterazione di marchi, o uso di marchi contraffatti6 mesi-3 anni e multa 2.500-25.000 euroArt. 473, c. 1
Contraffazione di brevetti, disegni o modelli, o loro uso1-4 anni e multa 3.500-35.000 euroArt. 473, c. 2
Introduzione nello Stato di prodotti con marchi falsi1-4 anni e multa 3.500-35.000 euroArt. 474, c. 1
Detenzione per la vendita, vendita, messa in circolazioneFino a 2 anni e multa fino a 20.000 euroArt. 474, c. 2
Acquisto da parte del consumatore finaleSanzione amministrativa 300-7.000 euro e confiscaArt. 1, c. 7, DL 35/2005

I reati sono punibili solo se sono rispettate le norme sulla tutela della proprietà industriale (artt. 473, c. 3, e 474, c. 3): serve di regola un titolo già registrato, non la sola domanda (Cass. 2932/2021), anche se per i marchi di larghissimo uso e notorietà la prova della registrazione non è richiesta (Cass. 36139/2017), purché sia provata la loro rinomanza (Cass. 46882/2021). La confisca delle cose usate per il reato, dell'oggetto, del prodotto e del profitto è sempre ordinata, anche in caso di patteggiamento e, se non è possibile, per un valore equivalente (art. 474-bis). Le azioni civili del titolare del marchio sono spiegate nella pagina sulla contraffazione di marchio in sede civile.

Quando il falso inganna

Il reato tutela la fede pubblica: occorre una contraffazione capace di generare confusione, valutata secondo l'impressione d'insieme del consumatore medio e non sui singoli dettagli (Cass. 12625/2024), anche quando il marchio è riprodotto solo in parte (Cass. 33900/2018) o apposto su prodotti di un settore diverso, se si tratta di un marchio celebre (Cass. 21640/2023). Il falso è grossolano, e il reato impossibile, solo se è il marchio in sé a non poter ingannare: prezzo, luogo e modalità di vendita non contano (Cass. 14520/2023 e 30539/2021), e una dicitura come «non originale» non basta di per sé (Cass. 22040/2019). La falsa marcatura CE non è un marchio e integra la frode nell'esercizio del commercio (Cass. 30026/2021). Il commercio di prodotti falsi può concorrere con la ricettazione (Cass. 24281/2025), mentre non concorre con la vendita di prodotti con segni mendaci dell'art. 517, che si applica solo se il fatto non è previsto da altra norma (Cass. 17187/2020).

  1. Per il titolare del marchio: documentare registrazione e notorietà del marchio.
  2. Segnalare alle forze dell'ordine o alla dogana la merce sospetta.
  3. Chiedere il sequestro e costituirsi parte civile nel processo.
  4. Per l'indagato: verificare confondibilità del marchio e titolo del denunciante.
  5. Per chi compra: diffidare di prezzi e canali anomali, per evitare la sanzione.

Domande frequenti

Vendere borse con marchi falsi è reato anche se il prezzo fa capire che sono false?
Sì, di regola. Detenere per la vendita o vendere prodotti con marchi contraffatti è punito con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro (art. 474, c. 2, c.p.). Per la Cassazione il falso è innocuo solo se il marchio in sé non può ingannare nessuno; il prezzo basso, il luogo o le modalità di vendita non contano, perché riguardano la tutela del consumatore e non la fede pubblica (Cass. 14520/2023 e 30539/2021).
Chi compra un prodotto falso rischia qualcosa?
Sì, ma non un reato: l'acquirente finale che compra cose che, per qualità, condizione di chi le offre o prezzo, fanno pensare a una violazione delle norme su origine e proprietà industriale paga una sanzione amministrativa da 300 a 7.000 euro, con la confisca della merce; se chi compra è un commerciante o un importatore, la sanzione va da 20.000 euro a un milione (art. 1, c. 7, DL 35/2005).
Basta scrivere «non originale» per evitare il reato?
Non necessariamente. La Cassazione richiede di verificare in concreto se la dicitura e l'eventuale marchio aggiuntivo escludano davvero la confusione con l'originale; la loro semplice presenza non basta (Cass. 22040/2019). La confondibilità si valuta secondo l'impressione d'insieme del consumatore medio, anche quando il marchio è riprodotto solo in parte (Cass. 33900/2018) o apposto su prodotti di un settore diverso, se è un marchio celebre (Cass. 21640/2023).
Chi vende merce contraffatta risponde anche di ricettazione?
Può rispondere di entrambi i reati: per la Cassazione ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, perché puniscono condotte diverse (Cass. 24281/2025). Non concorre invece l'art. 517 sulla vendita di prodotti con segni mendaci, che è una norma sussidiaria (Cass. 17187/2020). La merce, il profitto e gli strumenti sono sempre confiscati, anche per equivalente (art. 474-bis).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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