In breve
- Contraffare un marchio: da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro.
- Importare merce falsa: da 1 a 4 anni e multa da 3.500 a 35.000 euro.
- Vendere o tenere in magazzino: fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro.
- Confisca sempre obbligatoria, anche per equivalente.
- Chi compra: sanzione amministrativa da 300 a 7.000 euro e confisca.
I reati e le pene
«Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.»
| Condotta | Pena | Norma |
|---|---|---|
| Contraffazione o alterazione di marchi, o uso di marchi contraffatti | 6 mesi-3 anni e multa 2.500-25.000 euro | Art. 473, c. 1 |
| Contraffazione di brevetti, disegni o modelli, o loro uso | 1-4 anni e multa 3.500-35.000 euro | Art. 473, c. 2 |
| Introduzione nello Stato di prodotti con marchi falsi | 1-4 anni e multa 3.500-35.000 euro | Art. 474, c. 1 |
| Detenzione per la vendita, vendita, messa in circolazione | Fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro | Art. 474, c. 2 |
| Acquisto da parte del consumatore finale | Sanzione amministrativa 300-7.000 euro e confisca | Art. 1, c. 7, DL 35/2005 |
I reati sono punibili solo se sono rispettate le norme sulla tutela della proprietà industriale (artt. 473, c. 3, e 474, c. 3): serve di regola un titolo già registrato, non la sola domanda (Cass. 2932/2021), anche se per i marchi di larghissimo uso e notorietà la prova della registrazione non è richiesta (Cass. 36139/2017), purché sia provata la loro rinomanza (Cass. 46882/2021). La confisca delle cose usate per il reato, dell'oggetto, del prodotto e del profitto è sempre ordinata, anche in caso di patteggiamento e, se non è possibile, per un valore equivalente (art. 474-bis). Le azioni civili del titolare del marchio sono spiegate nella pagina sulla contraffazione di marchio in sede civile.
Quando il falso inganna
Il reato tutela la fede pubblica: occorre una contraffazione capace di generare confusione, valutata secondo l'impressione d'insieme del consumatore medio e non sui singoli dettagli (Cass. 12625/2024), anche quando il marchio è riprodotto solo in parte (Cass. 33900/2018) o apposto su prodotti di un settore diverso, se si tratta di un marchio celebre (Cass. 21640/2023). Il falso è grossolano, e il reato impossibile, solo se è il marchio in sé a non poter ingannare: prezzo, luogo e modalità di vendita non contano (Cass. 14520/2023 e 30539/2021), e una dicitura come «non originale» non basta di per sé (Cass. 22040/2019). La falsa marcatura CE non è un marchio e integra la frode nell'esercizio del commercio (Cass. 30026/2021). Il commercio di prodotti falsi può concorrere con la ricettazione (Cass. 24281/2025), mentre non concorre con la vendita di prodotti con segni mendaci dell'art. 517, che si applica solo se il fatto non è previsto da altra norma (Cass. 17187/2020).
- Per il titolare del marchio: documentare registrazione e notorietà del marchio.
- Segnalare alle forze dell'ordine o alla dogana la merce sospetta.
- Chiedere il sequestro e costituirsi parte civile nel processo.
- Per l'indagato: verificare confondibilità del marchio e titolo del denunciante.
- Per chi compra: diffidare di prezzi e canali anomali, per evitare la sanzione.
Domande frequenti
Vendere borse con marchi falsi è reato anche se il prezzo fa capire che sono false?
Chi compra un prodotto falso rischia qualcosa?
Basta scrivere «non originale» per evitare il reato?
Chi vende merce contraffatta risponde anche di ricettazione?
Fonti normative
- Art. 473 c.p. — Contraffazione di marchi, brevetti, modelli
- Art. 474 c.p. — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 474-bis c.p. — Confisca
- Art. 1, c. 7, DL 35/2005 — Sanzione per l'acquirente
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Reati contro il patrimonioLa ricettazione (art. 648 c.p.)La ricettazione (art. 648 c.p.): reclusione 2-8 anni e multa, ipotesi lieve, aggravanti, differenze con incauto acquisto e riciclaggio, arresto, messa alla prova, difese.
- Arresto e misure cautelariIl sequestro preventivo di beni, conti e societàArt. 321 c.p.p.: sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca, anche per equivalente; motivazione sul pericolo (SU 36959/2021), riesame in 10 giorni, appello, revoca.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
- Falso e fede pubblicaFalsità materiale e ideologica in atto pubblicoArtt. 476-483 c.p.: pubblico ufficiale che forma un atto falso o attesta il falso, privato che falsifica o dichiara il falso; pene, atti fidefacenti, falso grossolano.