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ReatoDiritto penale · Falso e fede pubblica

Banconote false: spendita e introduzione (artt. 453-457 c.p.)

Nel resto ricevuto al mercato c'è una banconota da cinquanta euro che al tatto non convince; al supermercato la cassa la rifiuta. Chi si accorge di avere una banconota falsa non deve rimetterla in circolazione: anche chi l'ha ricevuta in buona fede commette un reato se la spende sapendo che è falsa. Questa pagina spiega i diversi reati, dalla falsificazione alla spendita, le pene, la differenza decisiva tra chi sapeva fin dall'inizio e chi l'ha scoperto dopo, e come comportarsi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Falsario: da 3 a 12 anni, come chi spende di concerto con lui.
  • Senza concerto: chi detiene o spende sapendo della falsità, pene ridotte ma alte.
  • Buona fede: chi spende una banconota scoperta falsa dopo averla ricevuta, fino a 6 mesi.
  • Discrimine: quando si è saputo della falsità.
  • Cosa fare: consegnare la banconota a una banca, non spenderla.

I reati

CondottaPenaNorma
Contraffare o alterare monete; spenderle o introdurle di concerto con il falsarioReclusione da 3 a 12 anni e multaArt. 453
Alterare monete diminuendone il valoreReclusione da 1 a 5 anni e multaArt. 454
Acquistare, detenere per spendere o spendere senza concerto, sapendo della falsitàPene degli artt. 453-454 ridotte da un terzo alla metàArt. 455
Spendere monete ricevute in buona fedeReclusione fino a 6 mesi o multaArt. 457

Agli effetti della legge penale le banconote, come carte di pubblico credito con corso legale, sono parificate alle monete (art. 458).

Chi l'ha ricevuta in buona fede

Art. 457 c.p.

«Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa […]»

La differenza con l'art. 455 sta nel momento della consapevolezza: se la falsità era nota già alla ricezione si applica il 455, se è stata scoperta dopo il 457 (Cass. 6132/2017). Nel 455 la semplice detenzione è reato solo se accompagnata dalla volontà di spendere. Chi trova per terra una banconota e la crede genuina può rientrare nel 457 (Cass. 73/1982), ma non chi ne riconosce subito la falsità (Cass. 2999/1981).

Come comportarsi

Banche, Poste e gli altri gestori del contante devono ritirare le banconote che ritengono false e trasmetterle alla Banca d'Italia (art. 8, c. 4, DL 350/2001); il controvalore è previsto solo per le banconote inidonee alla circolazione ma non sospette di falsità (c. 5). Chi riceve consapevolmente banconote false da altri per rivenderle può rispondere anche di altri reati, come la ricettazione.

  1. Controllare le banconote al momento del resto: filigrana, filo, ologramma.
  2. Non spendere una banconota che si sa o si sospetta falsa.
  3. Consegnarla a una banca o a un ufficio postale, chiedendo ricevuta.
  4. Annotare dove e quando è stata ricevuta, per la polizia.
  5. Consultare un difensore se si è stati denunciati per la spendita.

Domande frequenti

Ho ricevuto una banconota falsa nel resto: posso spenderla?
No. Chi spende o mette in circolazione monete o banconote false ricevute in buona fede, dopo essersi accorto della falsità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa (art. 457 c.p.). Le banconote sono parificate alle monete (art. 458).
Che differenza c'è tra l'art. 455 e l'art. 457?
Il momento in cui si conosce la falsità. Se si sapeva che la banconota era falsa già quando la si è ricevuta, la spendita o la detenzione per spenderla rientra nell'art. 455, con pene molto più alte; se ci si è accorti della falsità solo dopo averla ricevuta in buona fede, si applica l'art. 457 (Cass. 6132/2017 e 11489/1990).
Ho trovato per terra una banconota falsa: che cosa rischio se la uso?
Se l'avete creduta genuina e vi siete accorti della falsità solo dopo, spenderla rientra nell'art. 457 (Cass. 73/1982). Se invece vi siete resi conto subito che era falsa, la buona fede nella ricezione manca e non si applica l'ipotesi attenuata (Cass. 2999/1981).
Che cosa devo fare con una banconota sospetta?
Non rimetterla in circolazione e consegnarla a una banca o a un ufficio postale, che ritirano le banconote sospette di falsità e le trasmettono alla Banca d'Italia (art. 8, c. 4, DL 350/2001). Il controvalore è previsto per le banconote inidonee alla circolazione ma non false (c. 5): se la banconota risulta falsa, non viene rimborsata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

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  • Reati contro il patrimonioIl riciclaggio (art. 648-bis c.p.)Art. 648-bis c.p.: da 4 a 12 anni, anche da contravvenzioni; il conto prestato e il money mule, dolo eventuale, impiego (648-ter), autoriciclaggio, confisca.
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