In breve
- Falsario: da 3 a 12 anni, come chi spende di concerto con lui.
- Senza concerto: chi detiene o spende sapendo della falsità, pene ridotte ma alte.
- Buona fede: chi spende una banconota scoperta falsa dopo averla ricevuta, fino a 6 mesi.
- Discrimine: quando si è saputo della falsità.
- Cosa fare: consegnare la banconota a una banca, non spenderla.
I reati
| Condotta | Pena | Norma |
|---|---|---|
| Contraffare o alterare monete; spenderle o introdurle di concerto con il falsario | Reclusione da 3 a 12 anni e multa | Art. 453 |
| Alterare monete diminuendone il valore | Reclusione da 1 a 5 anni e multa | Art. 454 |
| Acquistare, detenere per spendere o spendere senza concerto, sapendo della falsità | Pene degli artt. 453-454 ridotte da un terzo alla metà | Art. 455 |
| Spendere monete ricevute in buona fede | Reclusione fino a 6 mesi o multa | Art. 457 |
Agli effetti della legge penale le banconote, come carte di pubblico credito con corso legale, sono parificate alle monete (art. 458).
Chi l'ha ricevuta in buona fede
«Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa […]»
La differenza con l'art. 455 sta nel momento della consapevolezza: se la falsità era nota già alla ricezione si applica il 455, se è stata scoperta dopo il 457 (Cass. 6132/2017). Nel 455 la semplice detenzione è reato solo se accompagnata dalla volontà di spendere. Chi trova per terra una banconota e la crede genuina può rientrare nel 457 (Cass. 73/1982), ma non chi ne riconosce subito la falsità (Cass. 2999/1981).
Come comportarsi
Banche, Poste e gli altri gestori del contante devono ritirare le banconote che ritengono false e trasmetterle alla Banca d'Italia (art. 8, c. 4, DL 350/2001); il controvalore è previsto solo per le banconote inidonee alla circolazione ma non sospette di falsità (c. 5). Chi riceve consapevolmente banconote false da altri per rivenderle può rispondere anche di altri reati, come la ricettazione.
- Controllare le banconote al momento del resto: filigrana, filo, ologramma.
- Non spendere una banconota che si sa o si sospetta falsa.
- Consegnarla a una banca o a un ufficio postale, chiedendo ricevuta.
- Annotare dove e quando è stata ricevuta, per la polizia.
- Consultare un difensore se si è stati denunciati per la spendita.
Domande frequenti
Ho ricevuto una banconota falsa nel resto: posso spenderla?
Che differenza c'è tra l'art. 455 e l'art. 457?
Ho trovato per terra una banconota falsa: che cosa rischio se la uso?
Che cosa devo fare con una banconota sospetta?
Fonti normative
- Art. 453 c.p. — Falsificazione e spendita di concerto
- Art. 455 c.p. — Spendita e introduzione senza concerto
- Art. 457 c.p. — Spendita di monete ricevute in buona fede
- Art. 458 c.p. — Parificazione delle carte di pubblico credito
- Art. 8 DL 350/2001 — Ritiro delle banconote sospette
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioLa ricettazione (art. 648 c.p.)La ricettazione (art. 648 c.p.): reclusione 2-8 anni e multa, ipotesi lieve, aggravanti, differenze con incauto acquisto e riciclaggio, arresto, messa alla prova, difese.
- Reati contro il patrimonioIl riciclaggio (art. 648-bis c.p.)Art. 648-bis c.p.: da 4 a 12 anni, anche da contravvenzioni; il conto prestato e il money mule, dolo eventuale, impiego (648-ter), autoriciclaggio, confisca.
- Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
- Falso e fede pubblicaContraffazione e commercio di prodotti con marchi falsiChi falsifica, importa o vende merce con marchi contraffatti: pene, confisca, falso grossolano, ricettazione, sanzione da 300 a 7.000 euro per chi compra.
- Falso e fede pubblicaL'uso di atto falsoChi usa un atto pubblico falso senza averlo falsificato: pene ridotte di un terzo, basta esibirlo; contrassegni, patenti, scritture private depenalizzate.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Falso e fede pubblicaIl falso in scrittura privata non è più reato: firma falsa su contratti e assegniDal 2016 il falso in scrittura privata non è reato ma illecito civile con sanzione fino a 12.000 euro; restano reati testamento olografo, cambiali, titoli girabili.
- Il procedimento penaleIl tentativo: quando il reato non è consumatoAtti idonei e diretti in modo non equivoco, pena ridotta da un terzo a due terzi, desistenza volontaria e recesso attivo, esempi di furto e omicidio tentati.