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ReatoDiritto penale · Il procedimento penale

Il tentativo: quando il reato non è consumato

Il ladro fermato prima di uscire con la refurtiva, il colpo di pistola che non uccide, la truffa smascherata prima del pagamento: in tutti questi casi il reato non si è compiuto, ma la legge punisce comunque chi ha tentato di commetterlo. Non ogni preparativo però è un tentativo, e chi si ferma da solo o impedisce l'evento ha un trattamento diverso. Questa pagina spiega i requisiti del delitto tentato, le pene, la desistenza e il recesso attivo, con alcuni esempi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Tentativo: atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto.
  • Pena: quella del delitto ridotta da un terzo a due terzi.
  • Desistenza: chi si ferma da solo risponde solo degli atti già compiuti se sono reato.
  • Recesso attivo: chi impedisce l'evento ha un'ulteriore riduzione.
  • Contravvenzioni: il tentativo non è punibile.

I requisiti del tentativo

Art. 56, c. 1, c.p.

«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.»

Servono due elementi. L'idoneità: gli atti devono essere adeguati a realizzare il delitto, con un giudizio ex ante che tiene conto delle circostanze in cui si opera e delle modalità dell'azione, tale da creare un pericolo attuale e concreto per il bene protetto (Cass. 50834/2023 e 12518/2025). L'univocità: gli atti devono rivelare in modo non equivoco l'obiettivo di commettere quel delitto. Il tentativo riguarda solo i delitti, non le contravvenzioni, e presuppone la volontà di commettere il reato.

Pene, desistenza e recesso

SituazioneConseguenzaNorma
Delitto tentato punito con l'ergastoloReclusione non inferiore a dodici anniArt. 56, c. 2
Altri delitti tentatiPena del delitto diminuita da un terzo a due terziArt. 56, c. 2
Desistenza volontariaSolo la pena per gli atti compiuti, se costituiscono un altro reatoArt. 56, c. 3
Recesso attivoPena del tentativo diminuita da un terzo alla metàArt. 56, c. 4

La desistenza deve essere il frutto di una scelta autonoma e libera, non di fattori esterni che rendono impossibile o inutile la prosecuzione, come l'arrivo della polizia o la reazione della vittima (Cass. 13104/2024); nel reato commesso da più persone, chi vuole beneficiarne deve annullare il contributo dato e le sue conseguenze (Cass. 34483/2024; si veda la pagina sul concorso di persone). Il recesso attivo richiede un intervento che impedisce l'evento, per esempio soccorrere la persona ferita.

Alcuni esempi

Nel tentato omicidio l'intenzione di uccidere si ricava da elementi esterni della condotta, come l'arma, la zona del corpo colpita e la reiterazione dei colpi, valutati con una prognosi riferita al momento del fatto e non agli esiti delle lesioni (Cass. 47354/2023; si veda la pagina sull'omicidio). Nel furto il confine tra consumazione e tentativo dipende dall'impossessamento: la presenza di un GPS sul bene sottratto, per esempio un monopattino, non impedisce che il furto sia consumato, perché non equivale a una sorveglianza continuativa (Cass. 18818/2024). Nella truffa il tentativo si può avere quando gli artifici sono già in atto ma la vittima non ha ancora compiuto l'atto di disposizione.

  1. Ricostruire gli atti compiuti e il punto in cui l'azione si è fermata.
  2. Valutare se gli atti erano davvero idonei e univoci.
  3. Verificare se c'è stata desistenza volontaria o recesso attivo.
  4. Documentare il comportamento successivo, come il soccorso o la restituzione.
  5. Chiedere al difensore la qualificazione più corretta del fatto.

Domande frequenti

Quando un preparativo diventa tentativo?
Quando gli atti sono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto (art. 56 c.p.): l'idoneità si valuta con un giudizio ex ante, guardando alle circostanze e alle modalità dell'azione, e deve esserci un pericolo attuale e concreto per il bene protetto (Cass. 50834/2023). Semplici atti preparatori, compatibili con scopi diversi, non bastano.
Quanto si rischia per un reato tentato?
La pena prevista per il delitto consumato, diminuita da un terzo a due terzi; se il delitto è punito con l'ergastolo, la reclusione non inferiore a dodici anni (art. 56 c.p.).
Se mi fermo da solo prima di finire, sono punibile?
Chi desiste volontariamente dall'azione risponde solo degli atti già compiuti, se costituiscono di per sé un reato diverso (art. 56, c. 3, c.p.). La desistenza deve però essere una scelta libera e autonoma, non la conseguenza di fattori esterni che hanno impedito o reso inutile la prosecuzione (Cass. 13104/2024). Nel reato commesso da più persone, chi vuole beneficiarne deve annullare il proprio contributo (Cass. 34483/2024).
E se, dopo aver agito, impedisco io stesso che il danno si verifichi?
È il recesso attivo: chi volontariamente impedisce l'evento risponde di delitto tentato con la pena ulteriormente diminuita da un terzo alla metà (art. 56, c. 4, c.p.). Per esempio chi, dopo aver ferito qualcuno, lo soccorre e ne evita la morte.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
  • Reati contro la personaL'omicidio volontarioOmicidio volontario: almeno 21 anni, ergastolo con le aggravanti, femminicidio, dolo eventuale, tentato omicidio, corte d'assise, niente rito abbreviato.
  • Il procedimento penaleIl concorso di persone nel reatoTutti i concorrenti rispondono dello stesso reato: contributo morale e materiale, semplice presenza, reato diverso da quello voluto, aggravanti e attenuanti.
  • Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
  • Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
  • Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
  • Reati contro il patrimonioL'estorsione (art. 629 c.p.)L'estorsione (art. 629 c.p.): pena 5-10 anni (7-20 aggravata), lieve entità, estorsione informatica, arresto obbligatorio, differenze con rapina ed esercizio arbitrario.