In breve
- Perquisizione (personale, locale, informatica): decreto motivato del PM con copia consegnata e persona di fiducia; in casa solo 7-20 salvo urgenza (artt. 247-251).
- In flagranza la polizia agisce da sola: verbale al PM in 48 ore, convalida nelle 48 successive (art. 352); opposizione entro 10 giorni se la perquisizione era fuori dei casi di legge (art. 252-bis).
- Sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti (art. 253); telefoni e computer: copia forense, poi restituzione.
- Riesame entro 10 giorni al tribunale del capoluogo, che decide in 10 giorni (artt. 257, 324, 355).
- Restituzione quando non serve più come prova, anche prima della sentenza; contro il rifiuto del PM, opposizione al giudice (artt. 262-263).
La perquisizione
«Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. La perquisizione è disposta con decreto motivato».
| Regola | Perquisizione disposta dal PM | Perquisizione d'iniziativa della polizia |
|---|---|---|
| Quando | Fondato motivo che la persona, il luogo o il sistema contengano il corpo del reato o cose pertinenti (art. 247) | Flagranza di reato o evasione, pericolo che cose o tracce vengano disperse; esecuzione di custodia, carcerazione per reati dell'art. 380 o fermo con urgenza (art. 352) |
| Atto | Decreto motivato, copia consegnata prima di iniziare all'interessato o a chi ha la disponibilità del luogo, avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (artt. 249-250) | Verbale con i motivi, trasmesso al PM entro 48 ore; il PM convalida con decreto motivato nelle 48 successive (art. 352 c. 4) |
| Orari in abitazione | Dalle 7 alle 20, salvo autorizzazione scritta per urgenza (art. 251) | Anche fuori orario se il ritardo pregiudica l'esito (art. 352 c. 3) |
| Persone presenti | Perquisibili con decreto motivato; ordine di non allontanarsi, con accompagnamento coattivo (art. 250 c. 3) | Stesse regole in flagranza |
| Rimedio | Opposizione al giudice entro 10 giorni dall'esecuzione, se non è seguito il sequestro; accolta se la perquisizione è fuori dei casi di legge (art. 252-bis) | Opposizione entro 10 giorni dalla conoscenza del decreto di convalida (art. 352 c. 4-bis) |
| Se trovano qualcosa | Sequestro con verbale e copia (artt. 252, 355); la prova resta utilizzabile anche se la perquisizione era illegittima, secondo la giurisprudenza consolidata, salvo i divieti probatori espressi | |
Prima della perquisizione l'autorità può chiedere la consegna della cosa cercata (art. 248): se viene presentata, la perquisizione non si fa, salvo che serva per la completezza delle indagini. La perquisizione personale rispetta la dignità e, nei limiti del possibile, il pudore (art. 249); negli studi legali valgono le garanzie dell'art. 103 (decreto motivato, avviso al consiglio dell'ordine, divieto di sequestro della corrispondenza con l'assistito); professionisti, sanitari e ministri di culto possono opporre il segreto per i documenti detenuti per ragione della professione, e l'autorità procede solo se lo ritiene infondato e necessario (art. 256). Dal 30 dicembre 2022, dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte europea per l'assenza di un rimedio contro le perquisizioni senza esito, esiste l'opposizione degli artt. 252-bis e 352 c. 4-bis: il giudice decide in camera di consiglio e accoglie quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge; è lo strumento per far dichiarare l'illegittimità, anche a fini risarcitori, quando non c'è un sequestro da impugnare.
Il sequestro probatorio, il riesame e la restituzione
- Oggetto (art. 253): il corpo del reato, cioè le cose su cui o con cui il reato è stato commesso e il suo prodotto, profitto o prezzo, e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti; il decreto deve motivare la finalità probatoria, anche per il corpo del reato (Cass. SU 36072/2018); copia all'interessato presente.
- Polizia giudiziaria (artt. 354-355): in urgenza sequestra il corpo del reato e le cose pertinenti, con duplicazione forense dei dati informatici; verbale con i motivi e copia alla persona; trasmissione al PM entro 48 ore e convalida, o restituzione, nelle 48 successive, con notifica del decreto.
- Dati e corrispondenza: la corrispondenza si sequestra presso i servizi postali e telematici senza aprirla (art. 254); i dati presso i provider, anche di traffico e ubicazione, con copia conforme e immodificabile (art. 254-bis); i documenti presso le banche (art. 255); per il contenuto delle comunicazioni in corso valgono le regole delle intercettazioni.
- Riesame (artt. 257, 324, 355): entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza, al tribunale collegiale del capoluogo di provincia, anche nel merito; atti trasmessi entro il giorno successivo, decisione entro 10 giorni dalla ricezione a pena di inefficacia, udienza camerale con avviso almeno tre giorni prima, motivi nuovi fino alla discussione; la richiesta non sospende il sequestro; revoca anche parziale, mai per le cose a confisca obbligatoria; ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
- Restituzione (artt. 262-263): quando il sequestro non è più necessario a fini di prova, anche prima della sentenza, con eventuale obbligo di esibizione e cauzione; nelle indagini decide il PM con decreto, e contro il rifiuto si propone opposizione al giudice (art. 127); se la proprietà è contestata, il giudice rimette al civile mantenendo il sequestro; dopo la sentenza definitiva restituisce il giudice dell'esecuzione, salvo confisca; il denaro non reclamato per cinque anni va allo Stato.
Per telefoni, computer e account la partita si gioca sulla proporzione: la copia integrale è ammessa se motivata e seguita da una selezione dei dati pertinenti, con restituzione del dispositivo appena copiato, e il difensore chiede sin dall'istanza di restituzione la cancellazione di ciò che non riguarda il reato. Il sequestro probatorio non va confuso con il sequestro preventivo (art. 321), disposto dal giudice su richiesta del PM per evitare che la cosa aggravi le conseguenze del reato o in vista della confisca, né con il sequestro conservativo a garanzia dei crediti. Durante l'atto conviene chiedere e leggere il decreto, far intervenire una persona di fiducia o il difensore (senza che gli agenti debbano attendere), non opporsi fisicamente, controllare l'elenco delle cose nel verbale prima di firmarlo e annotare orari e modalità: sono gli elementi del riesame e dell'opposizione.
Domande frequenti
La polizia può entrare in casa mia senza un decreto?
Solo in flagranza di reato o per inseguire un evaso, quando ha fondato motivo di ritenere che in casa ci siano cose o tracce del reato che possono essere cancellate o disperse, o la persona da arrestare (art. 352 c.p.p.), e quando deve eseguire un'ordinanza di custodia, un ordine di carcerazione per reati gravi o un fermo con particolari motivi di urgenza. In tutti gli altri casi serve il decreto motivato del pubblico ministero (art. 247), la cui copia va consegnata prima di iniziare a lei o a chi ha la disponibilità della casa, con l'avviso che può farsi assistere da una persona di fiducia prontamente reperibile (art. 250); in abitazione non si comincia prima delle 7 né dopo le 20, salvo urgenza scritta (art. 251). Dopo la perquisizione d'iniziativa la polizia trasmette il verbale al PM entro 48 ore e il PM decide sulla convalida nelle 48 successive; se non è seguito un sequestro, entro dieci giorni si può fare opposizione al giudice, che la accoglie se la perquisizione era fuori dei casi previsti (art. 352, c. 4-bis).
Mi hanno sequestrato il telefono: quanto lo tengono e come lo riavere?
Il sequestro probatorio serve ad acquisire i dati, non a trattenere l'oggetto: una volta eseguita la copia forense (art. 354 impone la duplicazione con procedura che garantisca conformità e immodificabilità), il dispositivo non serve più «a fini di prova» e va restituito anche prima della sentenza (art. 262). Si chiede al PM con istanza di restituzione: nelle indagini decide lui con decreto motivato e contro il rifiuto si propone opposizione al giudice (art. 263, c. 4-5). Parallelamente, entro dieci giorni dalla notifica della convalida o dalla conoscenza del sequestro, si può chiedere il riesame al tribunale del capoluogo (art. 355, c. 3), contestando il difetto di motivazione sulla finalità probatoria e la sproporzione: la Cassazione a Sezioni Unite (n. 36072/2018) esige che il decreto indichi in concreto perché e per quali dati il sequestro è necessario, e la giurisprudenza censura la copia integrale indiscriminata trattenuta senza selezione.
Che differenza c'è tra sequestro probatorio e sequestro preventivo?
Il sequestro probatorio (art. 253) blocca il corpo del reato e le cose pertinenti perché servono all'accertamento dei fatti: lo dispone il PM, o la polizia in urgenza con convalida, e dura finché serve come prova. Il sequestro preventivo (art. 321) lo dispone il giudice su richiesta del PM per impedire che la libera disponibilità della cosa aggravi o prolunghi le conseguenze del reato o agevoli altri reati, oppure in vista della confisca: colpisce conti, immobili, aziende, e dura fino alla decisione sulla confisca. Il sequestro conservativo (art. 316) garantisce invece i crediti dello Stato e della parte civile. Contro tutti si propone il riesame entro dieci giorni; contro il probatorio conta la finalità di prova, contro il preventivo il pericolo e il fumus del reato.
Come funziona il riesame del sequestro e quanto dura?
La richiesta si deposita entro dieci giorni dall'esecuzione o dalla conoscenza del sequestro nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che lo ha disposto (art. 324); l'autorità procedente trasmette gli atti entro il giorno successivo e il tribunale, in composizione collegiale, decide entro dieci giorni dalla ricezione, altrimenti il sequestro perde efficacia; l'udienza è in camera di consiglio, con avviso almeno tre giorni prima, e i motivi si possono aggiungere fino all'inizio della discussione. Possono chiederlo l'imputato, chi ha subito il sequestro e chi avrebbe diritto alla restituzione; la richiesta non sospende il sequestro. Contro l'ordinanza c'è il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art. 325).
Fonti normative
- Art. 247 c.p.p. — Casi e forme delle perquisizioni
- Art. 252-bis c.p.p. — Opposizione al decreto di perquisizione del PM
- Art. 253 c.p.p. — Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 257 c.p.p. — Riesame del decreto di sequestro
- Art. 262 c.p.p. — Durata del sequestro e restituzione
- Art. 352 c.p.p. — Perquisizioni della polizia giudiziaria
- Art. 355 c.p.p. — Convalida del sequestro e suo riesame
- Art. 324 c.p.p. — Procedimento di riesame
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Che cosa si impugna e con quale rimedio, termine di 10 giorni (decorrenza per imputato e difensore), forma e deposito, tribunale competente, trasmissione degli atti entro 5 giorni, deposito e accesso agli atti, udienza in camera di consiglio (avviso 3 giorni prima), comparizione personale e differimento, poteri del tribunale (annulla, riforma, conferma anche per ragioni diverse), motivazione mancante e autonoma valutazione, decisione in 10 giorni e deposito in 30-45, perdita di efficacia, appello dell'art. 310 (20 giorni), ricorso per cassazione diretto o successivo, sospensione dell'appello del PM, riproposizione e revoca.
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaStato di flagranza e flagranza differita, arresto obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381), reati a querela, arresto dei privati, divieti, diritti dell'arrestato (art. 386), i termini 24+48+48 ore, udienza di convalida, misura cautelare, direttissimo, ricorso per cassazione, riparazione.
- Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniLe regole generali (art. 64 c.p.p.: l'indagato interviene libero, anche se detenuto; vietati metodi che alterano l'autodeterminazione anche con il consenso; tre avvertimenti: le dichiarazioni potranno essere utilizzate contro di lui, facoltà di non rispondere salvo l'obbligo di dare le generalità, chi parla della responsabilità di altri assume l'ufficio di testimone; senza i primi due avvertimenti le dichiarazioni sono inutilizzabili, senza il terzo non valgono contro gli altri), l'interrogatorio nel merito (art. 65: contestazione chiara e precisa del fatto, elementi di prova esistenti e, se non pregiudica le indagini, le fonti; invito a esporre e domande; il rifiuto di rispondere è verbalizzato), chi lo fa e quando (PM con invito a presentarsi ex art. 375, notificato almeno 3 giorni prima, con la sommaria enunciazione del fatto e l'avvertimento dell'accompagnamento coattivo; polizia giudiziaria delegata o di iniziativa con le sommarie informazioni ex art. 350, con difensore obbligatorio, nomina d'ufficio se manca, anche a distanza con il consenso; sul luogo del fatto senza difensore solo per pericoli imminenti, senza documentazione; dichiarazioni spontanee ricevibili ma non utilizzabili in dibattimento salvo le contestazioni ex art. 503 c. 3; PM dopo l'arresto ex art. 388; GIP entro 5 giorni dalla custodia in carcere o 10 dalle altre misure, art. 294, interrogatorio di garanzia con eventuale riesame; GIP prima della misura cautelare, art. 291 c. 1-quater, interrogatorio preventivo introdotto dalla L. 114/2024 salvo pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reati gravi, con invito 5 giorni prima; a richiesta dell'indagato dopo l'avviso di conclusione delle indagini, art. 415-bis c. 3, il PM deve procedervi; presentazione spontanea ex art. 374, che equivale all'interrogatorio se il fatto è contestato), le dichiarazioni indizianti (art. 63: chi è sentito come testimone e si autoaccusa va interrotto, invitato a nominare un difensore e le dichiarazioni precedenti non valgono contro di lui; chi doveva essere sentito come indagato fin dall'inizio rende dichiarazioni inutilizzabili), silenzio e menzogna (il silenzio non è prova di colpevolezza e non aggrava; mentire non è reato per l'indagato, ma può costare l'attendibilità e le attenuanti; accusare falsamente altri è calunnia; le false generalità sono reato), il verbale (riassuntivo o integrale; registrazione; il difensore verifica prima di firmare; copia), che cosa fare (consultare il difensore prima, chiedere copia dell'invito e conoscere il fatto contestato, preparare documenti, decidere tra rispondere, tacere o dichiarazioni scritte, valutare il rischio di misure cautelari e la presentazione spontanea).
- Il procedimento penaleL'avviso di garanzia: che cosa significa e che cosa fareChe cos'è l'informazione di garanzia, quando si riceve, la riservatezza dopo la riforma del 2024, la differenza con il 415-bis, i primi passi.
- Il procedimento penaleCome sapere se si è indagati: il registro delle notizie di reatoIl registro (art. 335 c.p.p.: il PM iscrive immediatamente ogni notizia di reato che contenga un fatto determinato e non inverosimile riconducibile a un reato, con tempo e luogo; iscrive il nome della persona non appena risultano indizi a suo carico, non semplici sospetti; annotazione preliminare in un modello separato se il fatto appare commesso con una causa di giustificazione; aggiornamento senza nuova iscrizione se cambia la qualificazione; modello 21 noti, 44 ignoti, 45 fatti non costituenti reato nella prassi), la richiesta di certificato (c. 3: le iscrizioni sono comunicate all'indagato, alla persona offesa e ai difensori che ne fanno richiesta, esclusi i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a, mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, droga associativa, tratta, violenza sessuale aggravata; c. 3-bis: segreto con decreto motivato per specifiche esigenze investigative, massimo 3 mesi non rinnovabili; la risposta «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione» copre sia l'assenza di iscrizioni sia il segreto; modulo in procura o PEC, documento, eventuale delega al difensore; alcune procure chiedono i diritti di certificato), la persona offesa (c. 3-ter: dopo 6 mesi dalla denuncia o querela può chiedere di essere informata sullo stato del procedimento), gli effetti (art. 335-bis: la sola iscrizione non produce effetti pregiudizievoli civili o amministrativi, per esempio in gare, concorsi, licenze), la retrodatazione (art. 335-quater: l'indagato chiede al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione, entro 20 giorni da quando ha potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo, indicando ragioni e atti a pena di inammissibilità; il giudice retrodata se il ritardo è inequivocabile e non giustificato; memorie in 7 + 7 giorni, ordinanza, questione riproponibile; art. 335-ter: il GIP ordina al PM l'iscrizione con decreto motivato), i termini delle indagini (art. 405 c. 2: un anno dall'iscrizione del nome, 6 mesi per le contravvenzioni, 18 mesi per i delitti dell'art. 407 c. 2; art. 406: una sola proroga fino a 6 mesi, con avviso all'indagato e alla persona offesa e memorie in 5 giorni; art. 407: durata massima 18 mesi, 1 anno per le contravvenzioni, 2 anni per i reati gravi; c. 3: atti compiuti dopo la scadenza inutilizzabili; art. 415-bis: avviso di conclusione con 20 giorni per memorie, documenti e interrogatorio), come si viene a sapere (informazione di garanzia per gli atti garantiti, invito a comparire, perquisizione, notifica della proroga, avviso di conclusione delle indagini, decreto penale, richiesta di archiviazione con avviso), che cosa fare (nominare un difensore, chiedere il certificato, non contattare i testimoni, conservare i documenti).