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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

Le intercettazioni: quando sono legittime e come si contestano

Le intercettazioni sono lo strumento di indagine più invasivo: telefonate, chat, conversazioni in casa o in auto captate con microspie o con un trojan installato sullo smartphone. Proprio per questo il codice le ammette solo per alcuni reati, con un decreto motivato del giudice, per periodi limitati, e ne vieta l'uso quando le regole non sono state rispettate. Negli ultimi anni le regole sono cambiate più volte: dal 2024 sono più protetti i terzi estranei e i colloqui con il difensore, dal 2025 la durata complessiva è di regola di 45 giorni, con eccezioni per mafia, terrorismo e i reati più gravi contro le donne. Questa pagina spiega come funzionano e dove la difesa può intervenire.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Solo per alcuni reati, con gravi indizi e un decreto motivato del GIP; in urgenza il PM, con convalida in 48 ore.
  • Durata: 15 giorni prorogabili, al massimo 45 in tutto dal 2025, salvo mafia, terrorismo e reati gravi contro le donne.
  • Trojan sullo smartphone: sempre per mafia e terrorismo, negli altri casi con limiti di luogo e di tempo.
  • Protetti i colloqui con il difensore e, dal 2024, i terzi estranei; vietato pubblicare ciò che il giudice non usa.
  • Inutilizzabili se fatte fuori dai casi di legge o senza le regole essenziali; limitato l'uso in altri processi.

Per quali reati e con quale decreto

Art. 267, c. 1 e 3, c.p.p.

«[...] L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. [...] Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

Si può intercettare solo nei procedimenti per i reati indicati dall'art. 266: i delitti non colposi puniti con più di cinque anni nel massimo, i delitti contro la pubblica amministrazione puniti con almeno cinque anni, i reati in materia di stupefacenti, armi ed esplosivi, contrabbando, minaccia, usura, reati finanziari, molestie telefoniche, pedopornografia, contraffazione, stalking e i reati commessi con metodo mafioso. Le comunicazioni tra presenti sono ammesse negli stessi casi, ma nel domicilio solo se c'è fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa; il captatore informatico, il trojan, è sempre ammesso per mafia e terrorismo e, con motivazione specifica anche per il domicilio, per i gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 266, c. 2 e 2-bis). Le comunicazioni informatiche e telematiche si intercettano anche per i reati commessi con strumenti informatici (art. 266-bis).

Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione al GIP, che la concede con decreto motivato; per il trojan il decreto deve spiegare con valutazione autonoma perché è necessario in concreto. La motivazione può richiamare la richiesta del PM, purché contenga un vaglio effettivo e non formule stereotipate (Cass. 29613/2025). In caso di urgenza il PM dispone da sé e il GIP deve convalidare entro quarantotto ore, altrimenti i risultati non si possono usare (art. 267, c. 2).

Quanto durano: il limite dei 45 giorni

RegimePresuppostiDurata
OrdinarioGravi indizi, assoluta indispensabilità15 giorni, proroghe di 15; massimo 45 salvo elementi specifici e concreti motivati (L. 47/2025, dal 24 aprile 2025)
Femminicidio e reati aggravati del codice rossoCome l'ordinarioSenza il tetto dei 45 giorni (L. 181/2025)
Criminalità organizzata, terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico organizzato di rifiuti, reati con metodo mafiosoSufficienti indizi, intercettazione necessaria; nel domicilio anche senza attività criminosa in corso40 giorni, proroghe di 20 (art. 13 DL 152/1991; art. 1 DL 105/2023)

Esecuzione, deposito, ascolto: i diritti della difesa

Le conversazioni sono registrate e verbalizzate; nel verbale va solo il contenuto rilevante per le indagini, senza espressioni lesive della reputazione, fatti privati irrilevanti e, dalla riforma del 2024, dati che consentono di identificare persone estranee (art. 268, c. 2-2-bis; L. 114/2024). Le operazioni si fanno con gli impianti della procura, salvo eccezionali ragioni di urgenza. Entro cinque giorni dalla fine delle operazioni verbali e registrazioni sono depositati nell'archivio riservato, e il deposito può essere ritardato fino alla chiusura delle indagini se c'è grave pregiudizio. I difensori sono avvisati e possono ascoltare le registrazioni; il giudice acquisisce le conversazioni indicate dalle parti che non appaiono irrilevanti e stralcia quelle inutilizzabili o che riguardano dati sensibili o terzi, con avviso alle parti almeno ventiquattro ore prima; le conversazioni acquisite sono poi trascritte con le garanzie della perizia (art. 268, c. 4-7). Quando la documentazione non è più necessaria per il procedimento, gli interessati possono chiedere al giudice la distruzione delle registrazioni (art. 269).

Le conversazioni con il difensore sono protette in modo rafforzato: non possono essere intercettate, non può essere acquisita alcuna comunicazione tra imputato e difensore salvo che sia corpo del reato, e l'ascolto va interrotto appena ci si accorge che la conversazione è di quel tipo (art. 103, c. 5-6-ter). Lo stesso vale, attraverso il divieto dell'art. 271, per le conversazioni di medici, sacerdoti e altri professionisti su fatti appresi per la loro professione (Cass. 31548/2021).

Uso in altri procedimenti e inutilizzabilità

I risultati di un'intercettazione non si possono usare in un procedimento diverso, salvo che siano rilevanti e indispensabili per accertare delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270); il DL 105/2023 ha eliminato, per i procedimenti iscritti dall'ottobre 2023, la possibilità più ampia di usarli per tutti i reati intercettabili. I reati connessi a quelli per cui l'intercettazione era stata autorizzata non sono «procedimento diverso» (Cass. 18392/2025). Le intercettazioni sono inutilizzabili se eseguite fuori dei casi consentiti o senza rispettare le regole su decreto, durata, registrazione e impianti; per il trojan, anche i dati raccolti fuori dai tempi e dai luoghi autorizzati; il giudice ne ordina la distruzione in ogni stato e grado (art. 271). L'inutilizzabilità colpisce però solo quel mezzo di prova: gli stessi fatti possono essere provati con dichiarazioni e documenti (Cass. 34238/2024, 40338/2024).

La riforma del 2024 ha anche vietato la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni che non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento (art. 114, c. 2-bis), e ha limitato il rilascio di copie a chi non è parte (art. 116).

  1. Chiedere copia dei decreti di autorizzazione, proroga e convalida appena depositati: sono il primo terreno di contestazione.
  2. Controllare i reati per cui si procede, le date, la durata complessiva e le motivazioni delle proroghe oltre i 45 giorni.
  3. Ascoltare le registrazioni, non solo i brogliacci, e indicare le conversazioni favorevoli da acquisire.
  4. Eccepire l'inutilizzabilità e chiedere lo stralcio delle conversazioni con il difensore e dei terzi.
  5. Chiedere la trascrizione peritale delle conversazioni decisive e contestarne l'interpretazione.

Gli altri strumenti di indagine sono spiegati nella pagina su perquisizione e sequestro; il momento in cui si può accedere agli atti nella pagina sull'avviso di conclusione delle indagini; l'uso delle intercettazioni per le misure cautelari nella pagina sul riesame.

Domande frequenti

Possono intercettarmi per qualunque reato?
No. Le intercettazioni sono ammesse solo per i reati elencati dall'art. 266 c.p.p.: in generale i delitti non colposi puniti con più di cinque anni nel massimo, i delitti contro la pubblica amministrazione con almeno cinque anni, e una serie di reati indicati espressamente, dagli stupefacenti alle armi, dalla minaccia e le molestie telefoniche allo stalking. Servono inoltre gravi indizi del reato e l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione per le indagini, valutati dal GIP in un decreto motivato (art. 267).
Quanto possono durare le intercettazioni?
Quindici giorni, prorogabili dal giudice di quindici in quindici. Dal 24 aprile 2025 la durata complessiva non può superare quarantacinque giorni, salvo che elementi specifici e concreti, espressamente motivati, rendano indispensabile proseguire (art. 267, c. 3, come modificato dalla L. 47/2025). Il limite non vale per la criminalità organizzata e i reati equiparati, che seguono il regime dei 40 giorni prorogabili di 20, né per il femminicidio e i reati aggravati del codice rosso indicati dalla L. 181/2025.
Hanno intercettato una mia telefonata con il mio avvocato: possono usarla?
No. Sono vietate le intercettazioni delle conversazioni dei difensori e dei loro consulenti con gli assistiti, ed è vietata l'acquisizione di ogni comunicazione tra imputato e difensore, salvo che sia corpo del reato; chi ascolta deve interrompere subito la captazione (art. 103, c. 5-6-ter c.p.p.). Se la conversazione è stata comunque registrata, è inutilizzabile e la sua documentazione va distrutta (art. 271).
Sono stato intercettato in un'indagine su altre persone: possono usare le conversazioni contro di me in un altro processo?
Solo entro limiti stretti. I risultati di un'intercettazione si possono usare in un procedimento diverso soltanto se rilevanti e indispensabili per accertare delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270, nel testo in vigore per i procedimenti iscritti dall'ottobre 2023). Non è però «procedimento diverso» quello per reati connessi a quelli per cui l'intercettazione era stata autorizzata, se rientrano nei limiti dell'art. 266 (Cass. 18392/2025).
I giornali possono pubblicare le mie telefonate?
La riforma del 2024 ha vietato la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni che non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento (art. 114, c. 2-bis c.p.p.). I verbali non devono contenere espressioni lesive della reputazione, fatti privati irrilevanti e dati che identificano persone estranee, e il giudice stralcia le conversazioni che riguardano terzi salvo che ne sia dimostrata la rilevanza (art. 268).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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