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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

La riforma Nordio (L. 114/2024)

La legge 9 agosto 2024, n. 114, la cosiddetta riforma Nordio, è in vigore dal 25 agosto 2024 e ha cambiato insieme il codice penale e il codice di procedura penale: ha abrogato l'abuso d'ufficio, ristretto il traffico di influenze, reso più riservato l'avviso di garanzia, imposto l'interrogatorio dell'indagato prima di molte misure cautelari e tolto al pubblico ministero l'appello contro le assoluzioni per i reati minori. Una parte della riforma, il giudice collegiale per la custodia in carcere, non è ancora operativa ed è stata rinviata al 28 febbraio 2027. Questa pagina è la mappa delle novità, con i rinvii alle guide dedicate.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • In vigore dal 25 agosto 2024, salvo il giudice collegiale per la custodia in carcere, rinviato al 28 febbraio 2027.
  • Codice penale: abrogato l'abuso d'ufficio, riscritto e ristretto il traffico di influenze.
  • Indagini: avviso di garanzia riservato, più tutele per difensori e terzi nelle intercettazioni.
  • Misure cautelari: interrogatorio dell'indagato prima della misura, salvo pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o reati gravi.
  • Appello: il PM non può più appellare le assoluzioni per i reati a citazione diretta.

Le novità nel codice penale

La novità più discussa è l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): dal 25 agosto 2024 il fatto non è più reato, anche per il passato, e la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la scelta del legislatore (sent. 95/2025). Poco prima, sempre nel 2024, era stato introdotto il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), che copre una parte delle condotte prima punite come abuso.

Art. 346-bis, c. 1, c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio [...], indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio [...] in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.»

Il nuovo traffico di influenze è molto più stretto del precedente: le relazioni con il pubblico agente devono esistere davvero, non basta vantarle; devono essere usate intenzionalmente; il compenso deve essere un'utilità economica; e la «mediazione illecita» è solo quella diretta a far compiere al pubblico agente un atto contrario ai doveri d'ufficio che costituisce reato. La pena è la stessa per chi dà o promette il compenso. I dettagli sono nella pagina sulla corruzione.

Le novità nel processo

IstitutoChe cosa prevede oraNorma
Informazione di garanziaDescrizione sommaria del fatto; notifica della polizia giudiziaria solo per urgenza e in modo riservato; divieto di pubblicazioneArt. 369 c.p.p.
IntercettazioniVietato acquisire le comunicazioni tra imputato e difensore; esclusi dai verbali, se non rilevanti, i dati che identificano terzi estranei; niente pubblicazione se il contenuto non è riprodotto dal giudice in motivazione o usato nel dibattimentoArtt. 103, 114, 116, 268 c.p.p.
Interrogatorio preventivoIl giudice sente l'indagato prima di disporre la misura, con invito almeno cinque giorni prima e deposito degli attiArt. 291, c. 1-quater ss., c.p.p.
GIP collegialeLa custodia cautelare in carcere sarà decisa da un giudice collegialeArt. 328, c. 1-quinquies, c.p.p., dal 28 febbraio 2027
Appello del PMEscluso contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione direttaArt. 593, c. 2, c.p.p.
ImpugnazioniAbrogato l'obbligo generale di depositare con l'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilioArt. 581 c.p.p.

L'avviso di garanzia è stato riscritto a tutela del diritto di difesa e della riservatezza: dice che cosa si contesta, con data e luogo del fatto, e non può essere pubblicato prima della fine delle indagini o dell'udienza preliminare. Nelle intercettazioni la riforma protegge il rapporto con il difensore e le persone estranee alle indagini, i cui dati non devono comparire nei verbali salvo che siano rilevanti, e limita la pubblicazione delle conversazioni.

L'interrogatorio prima della misura cautelare

Art. 291, c. 1-quater, c.p.p.

«[...] prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.»

È il cambiamento più concreto per chi è indagato. Quando il pubblico ministero chiede una misura cautelare e il pericolo da prevenire è solo quello di reiterazione di reati comuni, il giudice deve prima convocare l'indagato: l'invito gli è notificato almeno cinque giorni prima, salvo urgenza, contiene una descrizione sommaria del fatto e gli avvisi sui suoi diritti, e gli consente di vedere in cancelleria la richiesta del PM e gli atti su cui si fonda. Se l'indagato non si presenta senza un legittimo impedimento, il giudice decide comunque. L'interrogatorio non si fa, invece, se c'è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, o se si procede per i reati gravi indicati dalla norma. Per le Sezioni Unite, se il giudice omette l'interrogatorio dovuto, la misura è affetta da una nullità a regime intermedio, deducibile per la prima volta anche davanti al tribunale del riesame (Cass. SU 28898/2026). Come prepararlo è spiegato nella pagina sull'interrogatorio.

Il giudice collegiale per la custodia cautelare in carcere doveva partire due anni dopo l'entrata in vigore della legge, il 25 agosto 2026, per consentire di assumere i magistrati necessari; il DL 100/2026 ne ha rinviato l'efficacia al 28 febbraio 2027 (art. 9 L. 114/2024). Fino ad allora la custodia in carcere continua a essere disposta dal giudice per le indagini preliminari monocratico.

Che cosa significa in pratica

  1. Se si riceve un avviso di garanzia, nominare subito un difensore di fiducia e non commentarlo pubblicamente.
  2. Se arriva un invito a interrogatorio preventivo, andare con il difensore a vedere gli atti depositati prima dell'udienza.
  3. Decidere con il difensore se rispondere, tacere o presentare una memoria: è l'occasione per evitare la misura.
  4. Se la misura arriva senza l'interrogatorio dovuto, far valere la nullità nel riesame.
  5. Dopo un'assoluzione per un reato a citazione diretta, verificare che l'eventuale impugnazione del PM sia un ricorso per cassazione ammissibile.

Le regole generali sulle impugnazioni sono nella pagina sull'appello penale; gli effetti dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio sui processi e sulle condanne in quella dedicata all'abuso d'ufficio.

Domande frequenti

Da quando si applica la riforma Nordio?
La legge 114/2024 è in vigore dal 25 agosto 2024, e da quella data valgono l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, il nuovo traffico di influenze, le regole sull'informazione di garanzia, l'interrogatorio preventivo e i limiti all'appello del pubblico ministero. Fa eccezione il giudice collegiale per la custodia cautelare in carcere: la legge ne aveva rinviato l'efficacia di due anni, e il DL 100/2026 l'ha spostata al 28 febbraio 2027 (art. 9 L. 114/2024).
Prima di arrestarmi il giudice deve sempre sentirmi?
No, non sempre. L'interrogatorio preventivo è la regola quando il pubblico ministero chiede una misura cautelare, ma non si fa se c'è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, né quando il pericolo di reiterazione riguarda reati gravi come quelli di mafia, terrorismo, violenza domestica e di genere o gravi delitti commessi con armi o violenza (art. 291, c. 1-quater, c.p.p.). Quando è dovuto, l'invito arriva almeno cinque giorni prima e consente di vedere la richiesta e gli atti depositati.
Che cosa succede se il giudice dispone la misura senza l'interrogatorio preventivo dovuto?
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'omissione, nei casi in cui l'interrogatorio è previsto, è una nullità a regime intermedio, che può essere fatta valere per la prima volta davanti al tribunale del riesame, o rilevata d'ufficio, anche se non è stata eccepita nell'interrogatorio di garanzia (Cass. SU 28898/2026). Conviene comunque segnalarla subito con il difensore.
Se vengo assolto il PM può ancora fare appello?
Dipende dal reato. Per i reati a citazione diretta, cioè le contravvenzioni, i delitti puniti con la reclusione fino a quattro anni nel massimo e quelli dell'elenco dell'art. 550, c. 2, c.p.p., il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento (art. 593, c. 2). Resta il ricorso per cassazione. Per gli altri reati l'appello del PM contro l'assoluzione rimane possibile.
L'avviso di garanzia ora resta segreto?
La riforma lo ha reso più riservato: deve contenere una descrizione sommaria del fatto, può essere notificato dalla polizia giudiziaria solo in caso di urgenza e con modalità che tutelino la riservatezza, e non può essere pubblicato fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare (artt. 369 e 114, c. 2, c.p.p.). Non è però una garanzia di segretezza assoluta: resta un atto che comunica l'esistenza di un'indagine.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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