In breve
- Abrogato dalla L. 114/2024, in vigore dal 25 agosto 2024: nessuno può più essere punito per abuso d'ufficio, anche per fatti precedenti (art. 2, c. 2, c.p.).
- Processi in corso: proscioglimento perché il fatto non è previsto come reato; condanne definitive: revoca ex art. 673 c.p.p. e cancellazione dal casellario; parte civile → giudice civile.
- Corte costituzionale 95/2025: l'abrogazione è legittima, la Convenzione di Merida non impone il reato.
- Resta punibile: indebita destinazione di denaro (314-bis, nuovo), peculato, corruzione, concussione, rifiuto di atti d'ufficio (328), falso (479), turbativa (353), traffico di influenze (346-bis).
- Direttiva (UE) 2026/1021: entro il 1° giugno 2028 l'Italia deve punire l'esercizio illecito di funzioni pubbliche (art. 7).
Che cosa puniva e che cosa è successo
- Norma
- Art. 323 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L. 114/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024)
- Pena (fino al 24 agosto 2024)
- Reclusione 1-4 anni, aumentata per vantaggio o danno di rilevante gravità
- Effetto dell'abrogazione
- Abolitio criminis: proscioglimento nei processi pendenti, revoca delle condanne (art. 673 c.p.p.), cessazione delle pene accessorie
- Corte costituzionale
- Sentenza 95/2025 (7 maggio-3 luglio 2025): questioni inammissibili quanto agli artt. 3, 11 e 97 Cost., infondate quanto alla Convenzione di Merida
- Reati residui
- 314, 314-bis, 317, 318-322, 326, 328, 346-bis, 353, 353-bis, 479, 610 c.p.
- Prospettiva
- Direttiva (UE) 2026/1021, art. 7: esercizio illecito di funzioni pubbliche, recepimento entro il 1° giugno 2028
«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
L'abuso d'ufficio era il reato residuale della pubblica amministrazione: il sindaco che rilascia una concessione contro il piano regolatore, il dirigente che non si astiene nel concorso vinto dal parente, il funzionario che nega un atto dovuto per danneggiare qualcuno. Riscritto nel 1997 e ristretto nel 2020 (solo violazioni di regole senza discrezionalità), produceva migliaia di iscrizioni e poche condanne, e la L. 114/2024 lo ha abrogato per liberare gli amministratori dalla «paura della firma». L'abrogazione opera retroattivamente: per l'art. 2, secondo comma, c.p. «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». Nei processi pendenti, in qualsiasi grado, il giudice pronuncia sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; le condanne irrevocabili sono revocate dal giudice dell'esecuzione (art. 673 c.p.p.) con i provvedimenti conseguenti, dalla cancellazione nel casellario alla cessazione dell'interdizione; chi ha subito una condanna può chiedere la revoca con una semplice istanza, anche tramite il difensore. Le parti civili perdono il giudice penale: il risarcimento va chiesto al giudice civile, dove il fatto storico resta un illecito. La Corte costituzionale, investita da quattordici giudici tra cui la Cassazione, ha ritenuto la scelta insindacabile quanto a ragionevolezza e buon andamento e ha escluso che la Convenzione di Merida (art. 19) imponga di prevedere il reato o vieti di abrogarlo (sentenza 95/2025).
Che cosa resta punibile
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis, introdotto nel 2024): il pubblico agente che destina denaro o beni di cui dispone per ragioni d'ufficio a un uso diverso da quello vincolato da legge, procurando intenzionalmente un vantaggio patrimoniale ingiusto o un danno ingiusto: 6 mesi-3 anni. Copre una parte del vecchio «peculato per distrazione» e degli abusi patrimoniali.
- Corruzione, concussione, induzione (artt. 317-322): quando c'è denaro o utilità in cambio dell'atto; e il peculato quando c'è appropriazione.
- Rifiuto e omissione di atti d'ufficio (art. 328): il rifiuto indebito di un atto urgente per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanità, e la mancata risposta entro 30 giorni alla richiesta scritta del privato.
- Falso ideologico e materiale (artt. 476-479), rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326), turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente (artt. 353, 353-bis), traffico di influenze (346-bis), violenza privata (610), omessa denuncia (361-362): i fatti di abuso spesso ne integrano uno.
- Responsabilità non penali: l'annullamento dell'atto illegittimo al TAR con il risarcimento del danno; l'azione civile contro l'amministrazione e, per dolo o colpa grave, contro il dipendente (art. 28 Cost.); il procedimento disciplinare e la segnalazione all'ANAC; la responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti per il danno all'ente, oggi limitata al dolo e alla colpa grave e, per la colpa grave, al 30 per cento del danno e a due annualità di stipendio (L. 1/2026).
La direttiva europea e il futuro
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici».
La direttiva sulla lotta contro la corruzione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione l'11 maggio 2026 e in vigore dal 31 maggio, armonizza i reati di corruzione, appropriazione indebita, traffico di influenze, intralcio alla giustizia e arricchimento illecito, e all'art. 7 impone di punire l'esercizio illecito di funzioni pubbliche: non il vecchio abuso d'ufficio nella sua ampiezza, ma «determinate violazioni gravi della legge» individuate dal legislatore nazionale, con la facoltà di limitarle a categorie di funzionari, e con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive senza un minimo edittale imposto. Il termine di recepimento è il 1° giugno 2028: fino ad allora il vuoto resta, e la nuova norma non potrà comunque applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (art. 25 Cost.). Per chi oggi si trova davanti a un atto illegittimo di un funzionario la strada è dunque amministrativa e civile, salvo che emergano denaro, favori, falsi o rifiuti di atti dovuti; per chi è stato imputato o condannato, la richiesta di proscioglimento o di revoca è un diritto, non una concessione.
Domande frequenti
Ero imputato di abuso d'ufficio: che cosa succede al mio processo?
Il giudice deve prosciogliere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (art. 2, secondo comma, c.p.), in ogni stato e grado, anche in cassazione. Se il capo d'imputazione conteneva anche altri reati (falso, corruzione, turbativa) il processo prosegue per quelli. La parte civile non può più ottenere il risarcimento dal giudice penale e deve rivolgersi al giudice civile.
Ho una condanna definitiva per abuso d'ufficio: resta nel casellario?
No: si chiede al giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p., che dichiara che il fatto non è previsto come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, compresa la cancellazione dal casellario e la cessazione delle pene accessorie. Le somme già pagate a titolo di multa non si restituiscono e il risarcimento liquidato alla parte civile resta dovuto.
Il funzionario che mi ha danneggiato con un atto illegittimo la passa liscia?
Penalmente sì, salvo che il fatto rientri in un altro reato (corruzione, falso, rifiuto di atti d'ufficio, indebita destinazione di fondi, turbativa). Restano l'annullamento dell'atto al TAR con il risarcimento del danno, l'azione civile contro l'amministrazione e il dipendente per dolo o colpa grave, la segnalazione disciplinare e all'ANAC, e la responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti per il danno all'ente.
L'abuso d'ufficio tornerà?
La direttiva (UE) 2026/1021, in vigore dal 31 maggio 2026, obbliga gli Stati a punire come reato «almeno determinate violazioni gravi della legge» commesse intenzionalmente da un funzionario nell'esercizio delle funzioni (art. 7), con la possibilità di limitarlo a certe categorie di funzionari, entro il 1° giugno 2028. L'Italia dovrà quindi introdurre una nuova figura, più circoscritta del vecchio art. 323, o rispondere di inadempimento.
Fonti normative
- Art. 323 c.p. — Abuso d'ufficio (abrogato dalla L. 114/2024)
- L. 114/2024 — Modifiche al codice penale e di procedura penale (legge Nordio)
- Art. 2 c.p. — Successione di leggi penali
- Art. 673 c.p.p. — Revoca della sentenza per abolizione del reato
- Art. 314-bis c.p. — Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Direttiva (UE) 2026/1021 sulla lotta contro la corruzione, art. 7
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa corruzione (artt. 318-322 c.p.): pene, corruttore, induzione, traffico di influenzeLe figure: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318: anche senza atto individuato, «a libro paga»), corruzione propria per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e aggravanti (319-bis: impieghi, contratti, tributi), corruzione in atti giudiziari (319-ter: 6-12 anni, fino a 20 con condanna ingiusta), induzione indebita (319-quater: 6-10 anni e 6 mesi per il pubblico agente, fino a 3 anni per chi dà), incaricato di pubblico servizio (art. 320: pene ridotte fino a un terzo), il corruttore (art. 321: stesse pene), istigazione alla corruzione (art. 322: offerta o sollecitazione non accettata, pena ridotta di un terzo), concussione (art. 317: costrizione, 6-12 anni, il privato è vittima), traffico di influenze illecite (art. 346-bis dopo la L. 114/2024: 1 anno e 6 mesi-4 anni e 6 mesi, mediazione onerosa verso un reato), pene accessorie (317-bis: interdizione perpetua e incapacità di contrattare con la PA, temporanee fino a 2 anni di pena), confisca obbligatoria anche per equivalente (322-ter), attenuanti (323-bis: tenuità; collaborazione da un terzo a due terzi), prescrizione con aumento della metà (art. 161), riparazione pecuniaria (322-quater), arresto in flagranza, intercettazioni e agente sotto copertura, responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/2001), abuso d'ufficio abrogato e indebita destinazione (314-bis), differenze pratiche e difese.
- Il procedimento penaleIl casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altriChe cosa si iscrive (art. 3), che cosa non compare nel certificato del privato (art. 24) e in quelli delle amministrazioni (art. 28), carichi pendenti, visura, datore di lavoro e minori, cancellazione (art. 5), costi e validità, autocertificazione, non menzione, riabilitazione.