In breve
- Corruzione per la funzione (art. 318): denaro o utilità per l'esercizio dei poteri, anche senza un atto preciso: 3-8 anni. Per atto contrario ai doveri (art. 319): 6-10 anni; in atti giudiziari (319-ter) 6-12, fino a 20.
- Il corruttore risponde con le stesse pene (art. 321); l'offerta o la richiesta non accettata è istigazione (art. 322, pena ridotta di un terzo).
- Concussione (art. 317): il funzionario costringe, 6-12 anni, il privato è vittima; induzione indebita (319-quater): il funzionario induce, 6-10 anni e 6 mesi, il privato fino a 3 anni.
- Traffico di influenze (346-bis, riscritto nel 2024): 1 anno e 6 mesi-4 anni e 6 mesi, solo per mediazioni onerose verso un reato.
- Conseguenze: confisca anche per equivalente, interdizione perpetua dai pubblici uffici e dai contratti con la PA (temporanea fino a 2 anni di pena), prescrizione aumentata della metà, riparazione pecuniaria; attenuante fino a due terzi per chi collabora.
Le figure e le pene
- Norme
- Artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 c.p.; 317 (concussione); 346-bis (traffico di influenze)
- Pena
- 318: reclusione 3-8 anni; 319: 6-10; 319-ter: 6-12 (6-14 e 8-20 con condanna ingiusta); 319-quater: 6-10 anni e 6 mesi (chi dà: fino a 3 anni); 317: 6-12; 322: pene dei corrispondenti reati ridotte di un terzo; incaricato di pubblico servizio: ridotte fino a un terzo (320); 346-bis: 1 anno e 6 mesi-4 anni e 6 mesi
- Procedibilità
- D'ufficio
- Arresto in flagranza
- Obbligatorio per 317, 319, 319-ter e 319-quater primo comma (pena minima 5 e massima 10 anni: art. 380, c. 1, c.p.p.); facoltativo per 318, 321 e 322
- Custodia cautelare
- Consentita; intercettazioni ammesse (art. 266 c.p.p.), anche con captatore per i delitti dei pubblici ufficiali puniti oltre 5 anni
- Confisca
- Obbligatoria del prezzo e del profitto, anche per equivalente (322-ter); riparazione pecuniaria pari al prezzo o al profitto del reato (322-quater)
- Pene accessorie
- Interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità perpetua di contrattare con la PA; temporanee (5-7 anni) con pena fino a 2 anni o tenuità; 1-5 anni con collaborazione (317-bis)
- Prescrizione
- Pena massima aumentata della metà con le interruzioni (art. 161, c. 2): 318 = 12 anni, 319 = 15, 319-ter = 18; poi improcedibilità in appello e cassazione (344-bis c.p.p.)
«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni».
La corruzione per la funzione (art. 318, dopo la riforma del 2012) punisce la messa a disposizione del pubblico ufficiale in cambio di utilità, anche senza che si individui un atto specifico: lo stipendio mensile dell'imprenditore al dirigente, le consulenze fittizie, i viaggi pagati. La corruzione propria (art. 319) richiede che l'utilità sia data per omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, o per averlo già fatto: l'appalto aggiudicato a chi non doveva vincerlo, il controllo che non viene fatto, la licenza illegittima; l'atto discrezionale è contrario ai doveri quando la discrezionalità è venduta. Le pene sono aumentate se l'atto riguarda impieghi, stipendi, pensioni, contratti con l'amministrazione o tributi (319-bis) e se il fatto è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo (319-ter), con aumenti ulteriori se ne deriva una condanna ingiusta. L'«altra utilità» comprende ogni vantaggio, anche non patrimoniale (prestazioni sessuali, assunzioni di parenti, promozioni); la promessa accettata consuma già il reato, e la dazione successiva ne sposta il momento consumativo. Il reato è a concorso necessario: chi dà o promette risponde con le stesse pene (art. 321), e l'offerta non accettata, come la sollecitazione respinta dal privato, è istigazione (art. 322), punita con la pena del reato corrispondente ridotta di un terzo. All'incaricato di pubblico servizio (il dipendente di una società partecipata, l'addetto allo sportello) si applicano le stesse norme con pene ridotte fino a un terzo (art. 320).
Concussione, induzione, traffico di influenze
- Concussione (art. 317): il pubblico ufficiale o l'incaricato costringe il privato, abusando della qualità o dei poteri, con una minaccia di un danno ingiusto (la pratica bloccata, il controllo punitivo): 6-12 anni; il privato è persona offesa, non è punito e può costituirsi parte civile.
- Induzione indebita (art. 319-quater): il pubblico agente induce, con pressione o suggestione che lascia al privato un margine di scelta e un vantaggio indebito (la pratica accelerata, il controllo evitato): 6-10 anni e 6 mesi per il funzionario, fino a 3 anni per chi dà o promette. Le Sezioni Unite (Maldera, 2014) fissano il confine con la concussione: costrizione se il privato subisce un male ingiusto, induzione se ne ricava un vantaggio.
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, riscritto dalla L. 114/2024): chi, fuori dal concorso in corruzione, sfrutta intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico agente per farsi dare o promettere denaro o altra utilità economica, per remunerare il pubblico agente o per una mediazione illecita diretta a fargli compiere un atto contrario ai doveri che costituisce reato: 1 anno e 6 mesi-4 anni e 6 mesi, stessa pena per chi paga; aumentata se l'intermediario è a sua volta pubblico ufficiale o se il fatto riguarda l'attività giudiziaria. Le relazioni millantate e la mediazione lecita retribuita sono fuori dal reato.
- Abuso d'ufficio: abrogato dalla stessa L. 114/2024; resta l'indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis, 6 mesi-3 anni) introdotta nel 2024 per il funzionario che destina risorse a un uso diverso da quello vincolato procurando un vantaggio o un danno ingiusto, e il peculato per l'appropriazione.
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e corruzione internazionale (art. 322-bis): le stesse regole per amministratori e dirigenti di società e per i pubblici agenti stranieri e dell'Unione.
Conseguenze e difesa
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».
La legge «spazzacorrotti» (L. 3/2019) ha reso la corruzione un reato dalle conseguenze patrimoniali e personali definitive: la confisca del prezzo e del profitto, o di beni per un valore equivalente, è obbligatoria anche con il patteggiamento (322-ter); alla condanna si aggiunge la riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione, pari al prezzo o al profitto del reato (322-quater); l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione scattano con qualsiasi pena superiore a due anni (317-bis); il patteggiamento richiede la restituzione integrale di prezzo e profitto (art. 444, c. 1-ter, c.p.p.) e la sospensione condizionale il pagamento della riparazione (art. 165, c. 4, c.p.); i benefici penitenziari sono subordinati alla collaborazione (art. 4-bis ord. pen.), e la condanna comporta l'esclusione dalle gare pubbliche (art. 94 D.Lgs. 36/2023). Le indagini usano intercettazioni, anche con trojan, e l'agente sotto copertura; la prescrizione ordinaria è aumentata della metà con le interruzioni. La società che ha corrotto risponde in proprio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie e interdittive. La difesa lavora sui confini: la mancanza di prova dell'accordo corruttivo (il pagamento dopo l'atto senza intesa preventiva non basta), la qualifica del soggetto (non tutti i dipendenti pubblici sono pubblici ufficiali o incaricati), la distinzione tra atto contrario e atto discrezionale legittimo, la natura dell'utilità (compensi leciti di consulenze reali), la concussione subita anziché la corruzione consumata, la particolare tenuità del fatto (art. 323-bis, primo comma), e soprattutto la collaborazione, che riduce la pena da un terzo a due terzi e le pene accessorie a 1-5 anni: nelle indagini per corruzione la scelta tra collaborare e resistere va fatta con l'avvocato nelle primissime ore, prima dell'interrogatorio.
Domande frequenti
Chi paga rischia quanto chi riceve?
Sì: l'art. 321 c.p. applica al corruttore le stesse pene del pubblico ufficiale (3-8 anni per la funzione, 6-10 per l'atto contrario, 6-12 in atti giudiziari), con confisca del profitto e interdizione. Le eccezioni sono la concussione, in cui il privato costretto è vittima e non è punito, e l'induzione indebita, in cui chi è indotto risponde con la pena ridotta fino a tre anni.
Un regalo a un funzionario è corruzione?
Lo è se è dato «per l'esercizio delle funzioni», cioè per comprare la disponibilità del funzionario anche senza un atto preciso in cambio (art. 318, la corruzione «a libro paga»); non lo è il dono di modico valore d'uso, che i codici di comportamento delle amministrazioni fissano di regola sotto i 150 euro, purché non sia legato a un atto. Il confine è la finalità: un omaggio natalizio al medico non è corruzione, la stessa bottiglia data per saltare la lista d'attesa sì.
Conviene collaborare?
La legge premia chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori, assicurare le prove, individuare gli altri responsabili o far sequestrare le somme: la pena è ridotta da un terzo a due terzi (art. 323-bis, secondo comma) e le pene accessorie scendono a 1-5 anni invece della perpetuità. Per i fatti di particolare tenuità c'è un'ulteriore diminuzione; il patteggiamento è ammesso solo con la restituzione integrale del prezzo o del profitto (art. 444, comma 1-ter, c.p.p.) e la sospensione condizionale solo con il pagamento della riparazione pecuniaria (art. 165, quarto comma, c.p.).
Il traffico di influenze è ancora reato?
Sì, ma ristretto dalla L. 114/2024: è punito (1 anno e 6 mesi-4 anni e 6 mesi) chi sfrutta intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico agente facendosi dare o promettere denaro o altra utilità economica per remunerarlo o per una mediazione illecita, intesa come quella diretta a far compiere un atto contrario ai doveri che costituisce reato. La mediazione lecita e retribuita (lobbying) e le relazioni solo vantate non sono più punibili.
Fonti normative
- Art. 318 c.p. — Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-ter c.p. — Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. — Induzione indebita
- Art. 321 c.p. — Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. — Istigazione alla corruzione
- Art. 317 c.p. — Concussione
- Art. 346-bis c.p. — Traffico di influenze illecite
- Art. 317-bis c.p. — Pene accessorie
- Art. 322-ter c.p. — Confisca
- Art. 323-bis c.p. — Circostanze attenuanti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la pubblica amministrazioneL'abuso d'ufficio non è più reato (art. 323 c.p. abrogato)Che cosa puniva l'art. 323 nell'ultima versione (violazione di regole di condotta senza discrezionalità o omessa astensione, vantaggio patrimoniale o danno ingiusto intenzionali, 1-4 anni), l'abrogazione con la L. 114/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024) e i suoi effetti (art. 2, c. 2, c.p.: nessuno può essere punito, cessano esecuzione ed effetti penali; processi pendenti: proscioglimento perché il fatto non è previsto come reato; condanne definitive: revoca del giudice dell'esecuzione ex art. 673 c.p.p.; parte civile: azione davanti al giudice civile; casellario), la sentenza della Corte costituzionale 95/2025 (Convenzione di Merida non impone il reato), i reati che restano (indebita destinazione di denaro art. 314-bis introdotto nel 2024, peculato, corruzione e concussione, rifiuto e omissione di atti d'ufficio art. 328, rivelazione di segreto art. 326, falso ideologico art. 479, turbata libertà degli incanti art. 353, traffico di influenze art. 346-bis, violenza privata, interesse privato in atti d'ufficio abrogato da tempo), le tutele non penali (annullamento al TAR e risarcimento, responsabilità civile del dipendente e dell'ente, procedimento disciplinare, responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti, segnalazione all'ANAC e whistleblowing), la direttiva (UE) 2026/1021 (art. 7: esercizio illecito di funzioni pubbliche, recepimento entro il 1° giugno 2028) e le prospettive.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.